Articolo 4 della Legge 28 marzo 1952, n. 363
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 maggio 1952
Art. 4.
Al personale addetto alle istituzioni culturali ed alle scuole di cui al precedente art. 2 si applica lo stesso trattamento previsto dall'art. 3 dalla data in cui l'amministrazione delle istituzioni e scuole predette verra' assunta dal Governo italiano.
Entrata in vigore il 15 maggio 1952