Art. 4.
Al personale addetto alle istituzioni culturali ed alle scuole di cui al precedente art. 2 si applica lo stesso trattamento previsto dall'art. 3 dalla data in cui l'amministrazione delle istituzioni e scuole predette verra' assunta dal Governo italiano.
Al personale addetto alle istituzioni culturali ed alle scuole di cui al precedente art. 2 si applica lo stesso trattamento previsto dall'art. 3 dalla data in cui l'amministrazione delle istituzioni e scuole predette verra' assunta dal Governo italiano.