Articolo 10 della Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 9Articolo 11
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27 marzo 2001
Art. 10. (Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario). 1. Nell' articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, le parole: "ha facolta' di richiedere" sono sostituite dalla seguente: "richiede" e le parole: "nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso" sono soppresse.
Entrata in vigore il 27 marzo 2001
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