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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/03/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Riccardo GRECO - Presidente
Dott. Gaetano CATALANI - Giudice
Dott. Tiziana CARADONIO - Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 7-1/2025 r.g. promosso da
(C.F. REA n. RM-1553022) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. (C.F. ), con Parte_2 C.F._1
sede in Roma alla via Venti Settembre n. 118, con l'avv. Alberto Giordano;
nei confronti di
(C.F. , REA n. MT-203179) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_2
), con sede legale in AN (MT) alla via Roma n. C.F._2
107;
**********
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il 6/2/2025 nei confronti della Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
1 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,2 e 121 CCII per quanto si dirà in seguito;
premesso che il creditore istante vanta un credito per mancato pagamento di canoni derivanti da contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato in data
10/10/2019, e rinveniente da titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 245/2024 del 4/7/2024 reso dal Tribunale di Matera nel procedimento monitorio n.
719/2024 r.g.) per l'importo di euro 187.478,00, oltre interessi, spese, compensi, accessori ed oneri di legge, immediatamente esecutivo;
osservato che la notifica dell'atto di precetto per l'importo di euro 192.848,69, oltre interessi e spese, è rimasta priva di esito;
rilevato che l'atto di pignoramento presso terzi non ha avuto esito positivo, stante la dichiarazione di terzo negativa ex art. 547 c.p.c. versata in atti;
osservato, altresì, che con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 29/1/2025 la ha chiesto di accertare l'inadempimento dell'affittuario Parte_1 [...]
in relazione alle obbligazioni assunte col contratto di fitto di CP_1
ramo d'azienda e il risarcimento di tutti i danni prodotti all'immobile di sua proprietà condotto in locazione dalla quantificati in € CP_1 CP_1
389.850,43; rilevato preliminarmente, quanto al presupposto soggettivo, che dal combinato disposto degli artt. 2 e 121 C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le pag. 2 di 7 c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”; rilevato che parte resistente non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del
C.C.I.I. trattandosi, di onere della prova che, ai sensi dell'art. 121, incombe sull'imprenditore; ritenuto, peraltro, che la mancata produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi commerciali o di altra documentazione contabile alternativa impedisce di qualificare la alla stregua di impresa minore;
Controparte_1
considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, desumibile dall'importo del credito recato dall'istanza di apertura della liquidazione giudiziale supera la soglia minima di indebitamento prevista dall'art. all'art. 49, co.5, CCII (€ 30.000,00); rilevato, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, osservandosi pag. 3 di 7 sul punto che, trattandosi di società in esercizio, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, è necessario che questa disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e che, dunque, sia in grado di adempiervi regolarmente;
considerato che
, come affermato nella vigenza della legge fallimentare ma con principi da ritenersi tuttora applicabili, l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività
(Sez. 1 -, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018). In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria
a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., 11-03-2019, n. 6978); ritenuto, nel caso di specie, che parte resistente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato pagamento del credito vantato dalla ricorrente, dall'omesso deposito dei bilanci, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi;
pag. 4 di 7
considerato che
, avuto riguardo agli indici di insolvenza innanzi evidenziati, non essendo stato dato alcun riscontro da parte della resistente in ordine alle possibilità di far fronte regolarmente e con mezzi “normali” alla debitoria di specie, deve desumersi la manifesta situazione di illiquidità non transeunte, sicché deve farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. REA n. MT-203179) in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t. (C.F. ), con sede legale in Controparte_2 C.F._2
AN (MT) alla via Roma n. 107; nomina la dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice Delegato per la procedura;
nomina la dott.ssa iscritto all'Ordine dei dottori Persona_1
commercialisti ed esperti contabili di Potenza, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 5 di 7 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 4/7/2025, ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 6 di 7 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 115/2002; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 26/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Riccardo GRECO - Presidente
Dott. Gaetano CATALANI - Giudice
Dott. Tiziana CARADONIO - Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 7-1/2025 r.g. promosso da
(C.F. REA n. RM-1553022) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. (C.F. ), con Parte_2 C.F._1
sede in Roma alla via Venti Settembre n. 118, con l'avv. Alberto Giordano;
nei confronti di
(C.F. , REA n. MT-203179) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_2
), con sede legale in AN (MT) alla via Roma n. C.F._2
107;
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Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il 6/2/2025 nei confronti della Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
1 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,2 e 121 CCII per quanto si dirà in seguito;
premesso che il creditore istante vanta un credito per mancato pagamento di canoni derivanti da contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato in data
10/10/2019, e rinveniente da titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 245/2024 del 4/7/2024 reso dal Tribunale di Matera nel procedimento monitorio n.
719/2024 r.g.) per l'importo di euro 187.478,00, oltre interessi, spese, compensi, accessori ed oneri di legge, immediatamente esecutivo;
osservato che la notifica dell'atto di precetto per l'importo di euro 192.848,69, oltre interessi e spese, è rimasta priva di esito;
rilevato che l'atto di pignoramento presso terzi non ha avuto esito positivo, stante la dichiarazione di terzo negativa ex art. 547 c.p.c. versata in atti;
osservato, altresì, che con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 29/1/2025 la ha chiesto di accertare l'inadempimento dell'affittuario Parte_1 [...]
in relazione alle obbligazioni assunte col contratto di fitto di CP_1
ramo d'azienda e il risarcimento di tutti i danni prodotti all'immobile di sua proprietà condotto in locazione dalla quantificati in € CP_1 CP_1
389.850,43; rilevato preliminarmente, quanto al presupposto soggettivo, che dal combinato disposto degli artt. 2 e 121 C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le pag. 2 di 7 c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”; rilevato che parte resistente non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del
C.C.I.I. trattandosi, di onere della prova che, ai sensi dell'art. 121, incombe sull'imprenditore; ritenuto, peraltro, che la mancata produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi commerciali o di altra documentazione contabile alternativa impedisce di qualificare la alla stregua di impresa minore;
Controparte_1
considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, desumibile dall'importo del credito recato dall'istanza di apertura della liquidazione giudiziale supera la soglia minima di indebitamento prevista dall'art. all'art. 49, co.5, CCII (€ 30.000,00); rilevato, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, osservandosi pag. 3 di 7 sul punto che, trattandosi di società in esercizio, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, è necessario che questa disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e che, dunque, sia in grado di adempiervi regolarmente;
considerato che
, come affermato nella vigenza della legge fallimentare ma con principi da ritenersi tuttora applicabili, l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività
(Sez. 1 -, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018). In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria
a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., 11-03-2019, n. 6978); ritenuto, nel caso di specie, che parte resistente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato pagamento del credito vantato dalla ricorrente, dall'omesso deposito dei bilanci, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi;
pag. 4 di 7
considerato che
, avuto riguardo agli indici di insolvenza innanzi evidenziati, non essendo stato dato alcun riscontro da parte della resistente in ordine alle possibilità di far fronte regolarmente e con mezzi “normali” alla debitoria di specie, deve desumersi la manifesta situazione di illiquidità non transeunte, sicché deve farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. REA n. MT-203179) in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t. (C.F. ), con sede legale in Controparte_2 C.F._2
AN (MT) alla via Roma n. 107; nomina la dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice Delegato per la procedura;
nomina la dott.ssa iscritto all'Ordine dei dottori Persona_1
commercialisti ed esperti contabili di Potenza, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 5 di 7 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 4/7/2025, ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 6 di 7 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 115/2002; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 26/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
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