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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2916/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2916/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CASSELLA Parte_1 C.F._1
LUCIA
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, dall'avv. ALESSANDRO GIOVANNI;
, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , n.q. Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
di eredi di (C.F. deceduto il 11.4.2021; Persona_1 C.F._2
CONVENUTI
Avente ad oggetto : risarcimento danni da sinistro stradale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'attrice in epigrafe, riferiva di essere nipote di nata a [...] il [...] e Persona_2
pagina 1 di 7 deceduta il 9.5.2015 a causa di un sinistro stradale in cui era rimasta vittima, in qualità di pedone per essere stata investita mentre attraversava la Via Etnea da est verso ovest all'altezza del civico 573, dall'automobile condotta da riferiva che quest'ultimo a bordo della propria Persona_1 autovettura Fiat Punto percorreva distrattamente ed a elevata velocità la Via Etnea con direzione sud ( ossia verso Piazza Duomo) sulla corsia riservata ai mezzo pubblici, in quanto munito di pass invalidi ed aveva investito con il paraurti anteriore sinistro la IG.ra , che era stata sbalzata sul parabrezza Per_2 della macchina e poi catapultata sul selciato, facendo un volo di cinque metri di distanza dall'auto; riferendo che la IG.ra era stata trasportata in ospedale dall'ambulanza ed era deceduta dopo Per_2 poche ore per le gravi ferite, allegava la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al convenuto, sanzionato dai Vigili intervenuti per violazione degli artt. 141 comma 2 e 11 e art. 223 del CdS;
riferendo che in sede stragiudiziale, la compagnia assicurativa convenuta aveva corrisposto la somma di € 7000,00 accettati a titolo di acconto del maggior danno richiesto, allegava il diritto al risarcimento oscillante tra l'importo di € 51.887,00 ed € 103.774,00; deduceva infatti di aver patito un grave danno emotivo in seguito al decesso della nonna , che aveva costituito punto di riferimento per essa attrice sin da bambina, presente in tutti i momenti della vita.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a e Persona_1 condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali patiti per la perdita parentale per un valore compreso fra un minimo di € 51.887,00 ed un massimo di € 103.774,00 o, in subordine, nella somma ritenuta equa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva contestando la ricostruzione attorea e deducendo di aver transitato sulla Persona_1 propria autovettura nella corsia preferenziale in quanto munito di regolare pass;
riferiva che la IG.ra proveniente dalla sinistra della carreggiata e fuori dalle strisce pedonali, si era immessa Per_2 improvvisamente nella corsia preferenziale, impedendo di evitare lo scontro;
deducendo che non era stata accertata alcuna responsabilità penale a proprio carico ed allegando la congruità della somma già ricevuta dall'attrice, chiedeva dunque il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , deducendo che il giorno e l'ora del sinistro, il IG. Controparte_1 Per_1 percorreva alla guida della propria autovettura Fiat Punto, tg. DD 856 JE, a moderata velocità, la via
Etnea di Catania, dal verso Piazza Duomo, all'interno della corsia riservata ai mezzi CP_10 pubblici, in quanto autorizzato con pass. n°2685, preceduto da un SUV e da un autobus urbano,
pagina 2 di 7 allorquando, superata via Ingegnere, arrestava la propria marcia in attesa che l'autobus completasse la fermata e, appena ripartiti, all'altezza del numero civico 573, entrava in collisione con la IG.ra
[...]
che, in quel frangente, attraversava la strada non servendosi delle strisce pedonali, da est Per_2 verso ovest;
riferiva che in seguito all'urto, sebbene di modesta entità, l'anziana donna, era caduta al suolo ed aveva riportato gravi lesioni, trasportata presso il P.S. dell'Ospedale Garibaldi, ove, dopo qualche ora, decedeva. Allegava la responsabilità concorrente e prevalente della IG.ra che, in Per_2 violazione dell'art. 190 n. 2 CdS non aveva attraversato sulle strisce pedonali ivi presenti a mt 50; contestava le richieste risarcitorie, eccependone l'abnormità e l'eccessività e chiedeva il rigetto delle domande, ritenersi congruo l'importo già corrisposto di € 7000,00, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del il processo veniva interrotto per il decesso di e riassunto dall'attrice Persona_1 nei confronti degli eredi dello stesso che, tuttavia restavano contumaci.
La controversia istruita documentalmente e per mezzo della prova testimoniale, veniva assunta in decisione all'udienza del 13.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è parzialmente fondata.
La ricostruzione del sinistro può essere effettuata tenendo conto delle risultanze processuali emerse nell'ambito del giudizio promosso da , fratello dell'attrice, dinanzi al Tribunale di Controparte_11
Bologna e, in particolare, può farsi riferimento alle argomentazioni della Corte di Appello, adita su istanza del medesimo, che con sentenza n 2188/2024, ha parzialmente modificato il provvedimento emesso dal Giudice di I°.
Si legge nella sentenza in commento, che riporta anche le risultanze della ctu disposta dal Giudice di I°:
“ non risulta affetta da errori o omissioni la CTU espletata nel primo grado di giudizio a cura del per. ind. la quale risulta invece chiara, motivata, congruente ed esaustiva né assume rilevanza la Per_3 circostanza che il CTU incaricato non si sia recato sul luogo del sinistro, non abbia esaminato l'autovettura investitrice e non abbia esaminato gli atti e documenti del procedimento penale a carico dell'investitore, atteso che il CTU ha tenuto conto del rapporto di incidente stradale redatto dalla
Polizia Municipale di Catania intervenuta sul luogo del sinistro, dei fotogrammi tratti da tale rapporto
(allegati sub lett. B alla CTU) nonché dei fotogrammi del luogo dell'incidente tratti da Google. …
Procedendo con ordine, può ritenersi pacifico che la abbia tentato di attraversare la via Etnea Per_2
pagina 3 di 7 procedendo da est verso ovest, attraversando la sede stradale da sinistra verso destra .. il CTU chiarisce che la corsia percorsa dall'autovettura, ovvero la corsia riservata ai mezzi pubblici che il era Per_1 autorizzato ad utilizzare con il proprio veicolo, delimitata dalla linea gialla continua affiancata alla linea bianca anch'essa continua, misura in larghezza m. 2,75, mentre l'intera sede della carreggiata misura m. 8,20; sicché è chiaro che il CTU abbia avuto contezza della circostanza che la corsia riservata ai mezzi pubblici percorsa dal ha una sede stradale di minori dimensioni rispetto a Per_1 quella della corsia non riservata ai mezzi pubblici e delimitata dalla linea bianca .. Il CTU ha concluso che la velocità mantenuta dall'autovettura al momento dell'urto fosse compresa tra i 35 km/h e i 40 km/h. Tale valutazione è stata condotta tramite le prove di Energy Equivalent Speed che hanno indotto il CTU a ritenere che il sinistro oggetto di causa fosse riconducibile all'ipotesi di collisione sub B (p.
10 CTU), connotata da una velocità di 38-40 km/h. .. risulta provato che il la mattina del Per_1
9.5.2015, con cielo sereno, viaggiasse sulla via Etnea nel rispetto del limite di velocità sulla corsia destinata ai mezzi pubblici, perché autorizzato, quando, in un tratto di strada rettilineo, colpì con il lato anteriore sinistro del proprio veicolo la , la quale, senza colposamente servirsi delle strisce Per_2 pedonali ubicate a meno di 100 metri di distanza dal luogo dell'attraversamento, era in procinto di attraversare la via Etnea. Questa Corte, tenuto conto della preponderante gravità della condotta colposa dell'automobilista, dato che la conduzione del veicolo è potenzialmente molto più pericolosa della condotta del pedone, ritiene che non sia corretta la decisione laddove la ripartisce in parti uguali.” ( cfr sentenza Corte di Appello di Bologna depositata da parte attrice).
Va condiviso ed affermato anche in questa sede il riparto di responsabilità del sinistro, nella misura del
60% in capo al IG. e nella misura del 40% in capo alla IG.ra , quest'ultima per aver Per_1 Per_2 violato il disposto di cui all'art. 190 comma 2 CdS per non essersi avvalsa degli attraversamenti pedonali ed il primo per violazione dell'art. 141 c. 2 C.d.S., non essendosi reso conto della presenza della IG.ra , se non a distanza molto ravvicinata, a causa di una condotta di guida oltremodo Per_2 distratta.
Nessun dubbio, inoltre, circa il nesso di causa tra il sinistro ed il decesso della IG.ra . Per_2
Occorre dunque procedere all'esame delle richieste risarcitorie.
Va accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
La Cassazione ha affermato che il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un pagina 4 di 7 danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisca soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare
(cfr. Cass. Civ. sent. n. 5452/2020); la Corte di Legittimità ha inoltre affermato che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del
15/02/2018 (Rv. 648035 - 02).
Al fine di quantificare il danno patito dall'attrice, occorre anzitutto tener conto del recente orientamento della Corte di Legittimità secondo cui “ Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” ( Cass. Civ. sent. n. 10579/2021).
Tenuto conto di ciò, può farsi riferimento alle nuove Tabelle del Tribunale di Milano 2024, elaborate proprio tenendo conto delle indicazioni della Corte di Legittimità.
Tenuto conto dell'età della vittima al momento del decesso (81 anni ), dell'età dell'attrice momento del decesso della nonna (28 anni), dell'assenza di convivenza, della presenza di altri familiari e delle allegazioni inerenti la qualità della relazione affettiva, possono essere attribuiti 46 punti, cui si giunge sommando i seguenti punti : 4 punti età della vittima primaria, 18 punti età della vittima secondaria, 9 per la presenza di altri familiari e 15 punti per il parametro E;
poiché il valore punto è pari ad €
1698,00, l'attrice ha diritto alla percentuale del 60% di € 78.108,00, ovvero alla somma di € 46.864,8,
pagina 5 di 7 da cui occorre detrarre la somma di € 7000,00 , residuando l'importo tutt'ora dovuto di € 39.864,8.
L'importo così ottenuto, è comprensivo di tutte le componenti biologiche, morali ed esistenziali;
non risulta allegato né provato uno specifico e diverso danno biologico, diverso dai pregiudizi ricompresi nella nozione di danno parentale come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità; esso è liquidato in valori attuali, cui occorre aggiungere gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione alla data della sentenza sulle somme devalutate alla data della morte e rivalutate annualmente secondo indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo;
l'evento lesivo è infatti precedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento, sicchè la somma liquidata dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed eIGibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e la compagnia assicurativa e vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; possono essere compensate le spese di lite nei confronti degli eredi di Persona_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
1) Dichiara che è deceduta a causa del sinistro verificatosi il 9.5.2015 e dichiara Persona_2 che il sinistro si è verificato per fatto e colpa di nella misura del 60% e per Persona_1 fatto della IG.ra nella misura del 40%; Per_2
2) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito dall'attrice ed a corrispondere a tale titolo l'importo residuo di €
39.864,8 in valori attuali, oltre interessi legali dal 9.5.2015 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
3) Rigetta ogni altra domanda;
4) Condanna , persona del legale rappresentante pt al pagamento delle Controparte_1 spese del processo liquidate in complessivi € 850,00 per esborsi ed € 7616,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
5) Compensa le spese del processo nei confronti degli eredi di Persona_1
Così deciso in Catania, il 15.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Di Bella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2916/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CASSELLA Parte_1 C.F._1
LUCIA
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, dall'avv. ALESSANDRO GIOVANNI;
, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , n.q. Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
di eredi di (C.F. deceduto il 11.4.2021; Persona_1 C.F._2
CONVENUTI
Avente ad oggetto : risarcimento danni da sinistro stradale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'attrice in epigrafe, riferiva di essere nipote di nata a [...] il [...] e Persona_2
pagina 1 di 7 deceduta il 9.5.2015 a causa di un sinistro stradale in cui era rimasta vittima, in qualità di pedone per essere stata investita mentre attraversava la Via Etnea da est verso ovest all'altezza del civico 573, dall'automobile condotta da riferiva che quest'ultimo a bordo della propria Persona_1 autovettura Fiat Punto percorreva distrattamente ed a elevata velocità la Via Etnea con direzione sud ( ossia verso Piazza Duomo) sulla corsia riservata ai mezzo pubblici, in quanto munito di pass invalidi ed aveva investito con il paraurti anteriore sinistro la IG.ra , che era stata sbalzata sul parabrezza Per_2 della macchina e poi catapultata sul selciato, facendo un volo di cinque metri di distanza dall'auto; riferendo che la IG.ra era stata trasportata in ospedale dall'ambulanza ed era deceduta dopo Per_2 poche ore per le gravi ferite, allegava la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al convenuto, sanzionato dai Vigili intervenuti per violazione degli artt. 141 comma 2 e 11 e art. 223 del CdS;
riferendo che in sede stragiudiziale, la compagnia assicurativa convenuta aveva corrisposto la somma di € 7000,00 accettati a titolo di acconto del maggior danno richiesto, allegava il diritto al risarcimento oscillante tra l'importo di € 51.887,00 ed € 103.774,00; deduceva infatti di aver patito un grave danno emotivo in seguito al decesso della nonna , che aveva costituito punto di riferimento per essa attrice sin da bambina, presente in tutti i momenti della vita.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a e Persona_1 condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali patiti per la perdita parentale per un valore compreso fra un minimo di € 51.887,00 ed un massimo di € 103.774,00 o, in subordine, nella somma ritenuta equa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva contestando la ricostruzione attorea e deducendo di aver transitato sulla Persona_1 propria autovettura nella corsia preferenziale in quanto munito di regolare pass;
riferiva che la IG.ra proveniente dalla sinistra della carreggiata e fuori dalle strisce pedonali, si era immessa Per_2 improvvisamente nella corsia preferenziale, impedendo di evitare lo scontro;
deducendo che non era stata accertata alcuna responsabilità penale a proprio carico ed allegando la congruità della somma già ricevuta dall'attrice, chiedeva dunque il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , deducendo che il giorno e l'ora del sinistro, il IG. Controparte_1 Per_1 percorreva alla guida della propria autovettura Fiat Punto, tg. DD 856 JE, a moderata velocità, la via
Etnea di Catania, dal verso Piazza Duomo, all'interno della corsia riservata ai mezzi CP_10 pubblici, in quanto autorizzato con pass. n°2685, preceduto da un SUV e da un autobus urbano,
pagina 2 di 7 allorquando, superata via Ingegnere, arrestava la propria marcia in attesa che l'autobus completasse la fermata e, appena ripartiti, all'altezza del numero civico 573, entrava in collisione con la IG.ra
[...]
che, in quel frangente, attraversava la strada non servendosi delle strisce pedonali, da est Per_2 verso ovest;
riferiva che in seguito all'urto, sebbene di modesta entità, l'anziana donna, era caduta al suolo ed aveva riportato gravi lesioni, trasportata presso il P.S. dell'Ospedale Garibaldi, ove, dopo qualche ora, decedeva. Allegava la responsabilità concorrente e prevalente della IG.ra che, in Per_2 violazione dell'art. 190 n. 2 CdS non aveva attraversato sulle strisce pedonali ivi presenti a mt 50; contestava le richieste risarcitorie, eccependone l'abnormità e l'eccessività e chiedeva il rigetto delle domande, ritenersi congruo l'importo già corrisposto di € 7000,00, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del il processo veniva interrotto per il decesso di e riassunto dall'attrice Persona_1 nei confronti degli eredi dello stesso che, tuttavia restavano contumaci.
La controversia istruita documentalmente e per mezzo della prova testimoniale, veniva assunta in decisione all'udienza del 13.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è parzialmente fondata.
La ricostruzione del sinistro può essere effettuata tenendo conto delle risultanze processuali emerse nell'ambito del giudizio promosso da , fratello dell'attrice, dinanzi al Tribunale di Controparte_11
Bologna e, in particolare, può farsi riferimento alle argomentazioni della Corte di Appello, adita su istanza del medesimo, che con sentenza n 2188/2024, ha parzialmente modificato il provvedimento emesso dal Giudice di I°.
Si legge nella sentenza in commento, che riporta anche le risultanze della ctu disposta dal Giudice di I°:
“ non risulta affetta da errori o omissioni la CTU espletata nel primo grado di giudizio a cura del per. ind. la quale risulta invece chiara, motivata, congruente ed esaustiva né assume rilevanza la Per_3 circostanza che il CTU incaricato non si sia recato sul luogo del sinistro, non abbia esaminato l'autovettura investitrice e non abbia esaminato gli atti e documenti del procedimento penale a carico dell'investitore, atteso che il CTU ha tenuto conto del rapporto di incidente stradale redatto dalla
Polizia Municipale di Catania intervenuta sul luogo del sinistro, dei fotogrammi tratti da tale rapporto
(allegati sub lett. B alla CTU) nonché dei fotogrammi del luogo dell'incidente tratti da Google. …
Procedendo con ordine, può ritenersi pacifico che la abbia tentato di attraversare la via Etnea Per_2
pagina 3 di 7 procedendo da est verso ovest, attraversando la sede stradale da sinistra verso destra .. il CTU chiarisce che la corsia percorsa dall'autovettura, ovvero la corsia riservata ai mezzi pubblici che il era Per_1 autorizzato ad utilizzare con il proprio veicolo, delimitata dalla linea gialla continua affiancata alla linea bianca anch'essa continua, misura in larghezza m. 2,75, mentre l'intera sede della carreggiata misura m. 8,20; sicché è chiaro che il CTU abbia avuto contezza della circostanza che la corsia riservata ai mezzi pubblici percorsa dal ha una sede stradale di minori dimensioni rispetto a Per_1 quella della corsia non riservata ai mezzi pubblici e delimitata dalla linea bianca .. Il CTU ha concluso che la velocità mantenuta dall'autovettura al momento dell'urto fosse compresa tra i 35 km/h e i 40 km/h. Tale valutazione è stata condotta tramite le prove di Energy Equivalent Speed che hanno indotto il CTU a ritenere che il sinistro oggetto di causa fosse riconducibile all'ipotesi di collisione sub B (p.
10 CTU), connotata da una velocità di 38-40 km/h. .. risulta provato che il la mattina del Per_1
9.5.2015, con cielo sereno, viaggiasse sulla via Etnea nel rispetto del limite di velocità sulla corsia destinata ai mezzi pubblici, perché autorizzato, quando, in un tratto di strada rettilineo, colpì con il lato anteriore sinistro del proprio veicolo la , la quale, senza colposamente servirsi delle strisce Per_2 pedonali ubicate a meno di 100 metri di distanza dal luogo dell'attraversamento, era in procinto di attraversare la via Etnea. Questa Corte, tenuto conto della preponderante gravità della condotta colposa dell'automobilista, dato che la conduzione del veicolo è potenzialmente molto più pericolosa della condotta del pedone, ritiene che non sia corretta la decisione laddove la ripartisce in parti uguali.” ( cfr sentenza Corte di Appello di Bologna depositata da parte attrice).
Va condiviso ed affermato anche in questa sede il riparto di responsabilità del sinistro, nella misura del
60% in capo al IG. e nella misura del 40% in capo alla IG.ra , quest'ultima per aver Per_1 Per_2 violato il disposto di cui all'art. 190 comma 2 CdS per non essersi avvalsa degli attraversamenti pedonali ed il primo per violazione dell'art. 141 c. 2 C.d.S., non essendosi reso conto della presenza della IG.ra , se non a distanza molto ravvicinata, a causa di una condotta di guida oltremodo Per_2 distratta.
Nessun dubbio, inoltre, circa il nesso di causa tra il sinistro ed il decesso della IG.ra . Per_2
Occorre dunque procedere all'esame delle richieste risarcitorie.
Va accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
La Cassazione ha affermato che il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un pagina 4 di 7 danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisca soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare
(cfr. Cass. Civ. sent. n. 5452/2020); la Corte di Legittimità ha inoltre affermato che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del
15/02/2018 (Rv. 648035 - 02).
Al fine di quantificare il danno patito dall'attrice, occorre anzitutto tener conto del recente orientamento della Corte di Legittimità secondo cui “ Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” ( Cass. Civ. sent. n. 10579/2021).
Tenuto conto di ciò, può farsi riferimento alle nuove Tabelle del Tribunale di Milano 2024, elaborate proprio tenendo conto delle indicazioni della Corte di Legittimità.
Tenuto conto dell'età della vittima al momento del decesso (81 anni ), dell'età dell'attrice momento del decesso della nonna (28 anni), dell'assenza di convivenza, della presenza di altri familiari e delle allegazioni inerenti la qualità della relazione affettiva, possono essere attribuiti 46 punti, cui si giunge sommando i seguenti punti : 4 punti età della vittima primaria, 18 punti età della vittima secondaria, 9 per la presenza di altri familiari e 15 punti per il parametro E;
poiché il valore punto è pari ad €
1698,00, l'attrice ha diritto alla percentuale del 60% di € 78.108,00, ovvero alla somma di € 46.864,8,
pagina 5 di 7 da cui occorre detrarre la somma di € 7000,00 , residuando l'importo tutt'ora dovuto di € 39.864,8.
L'importo così ottenuto, è comprensivo di tutte le componenti biologiche, morali ed esistenziali;
non risulta allegato né provato uno specifico e diverso danno biologico, diverso dai pregiudizi ricompresi nella nozione di danno parentale come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità; esso è liquidato in valori attuali, cui occorre aggiungere gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione alla data della sentenza sulle somme devalutate alla data della morte e rivalutate annualmente secondo indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo;
l'evento lesivo è infatti precedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento, sicchè la somma liquidata dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed eIGibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e la compagnia assicurativa e vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; possono essere compensate le spese di lite nei confronti degli eredi di Persona_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
1) Dichiara che è deceduta a causa del sinistro verificatosi il 9.5.2015 e dichiara Persona_2 che il sinistro si è verificato per fatto e colpa di nella misura del 60% e per Persona_1 fatto della IG.ra nella misura del 40%; Per_2
2) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito dall'attrice ed a corrispondere a tale titolo l'importo residuo di €
39.864,8 in valori attuali, oltre interessi legali dal 9.5.2015 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
3) Rigetta ogni altra domanda;
4) Condanna , persona del legale rappresentante pt al pagamento delle Controparte_1 spese del processo liquidate in complessivi € 850,00 per esborsi ed € 7616,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
5) Compensa le spese del processo nei confronti degli eredi di Persona_1
Così deciso in Catania, il 15.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Di Bella
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