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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza dell'11 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 645/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
C.F. in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t. , rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino – C.F. Parte_2 pec: - in virtù di C.F._1 Email_1 delibera di G.C. n. 79 del 21.03.2023, nonché giusta procura in calce al ricorso, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10 (indicazioni per la ricezione degli avvisi di Cancelleria come da ricorso)
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Autostrada n. 28, codice fiscale , rappresentata e difesa – CodiceFiscale_2 in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione – dall'avvocato Vittorio Visone (codice fiscale e dall'avvocato Angela Sorrentino CodiceFiscale_3
(codice fiscale ) ed elettivamente domiciliata presso il loro CodiceFiscale_4 studio in , alla Piazza Bernardo Tanucci n. 32. Ai fini delle Parte_1 comunicazioni di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. si rileva che il numero di telefax è 081.858.79.16 e l'indirizzo di P.E.C. è e Email_2
Email_3
nonché
, in persona del legale rapp. p.t.- contumace Controparte_2
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 359/2023 pubblicata il 21.02.2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 marzo 2023 il ha Parte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – nel decidere i procedimenti riuniti iscritti ai numeri 859/2021 RG e 6010/2020 RG- aveva in primo luogo dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019 di cui al d.i. n. 260/2019 per intervenuta assegnazione delle stesse nell'ambito della procedura esecutiva introdotta dalla creditrice;
secondariamente, poi, aveva accolto il ricorso proposto da
[...]
teso ad ottenere – sul presupposto di aver lavorato dal 19.12.2018 al CP_1
31.12.2019 alle dipendenze della e di essere stata addetta Controparte_2 all'appalto dei servizi socio-assistenziali, affidati direttamente dal Comune di
[...]
alla Teseo Società Cooperativa, datore di lavoro, per 30 ore di Parte_1 lavoro settimanali, inquadrata al livello C1 del CCNL Cooperative Sociali con mansioni di autista preposta all'accompagnamento di minori disabili presso strutture scolastiche, sanitarie o socio ricreative- il pagamento dell'importo complessivo di euro 6.644,18 lordi a titolo di mensilità di agosto, ottobre, novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità e TFR. In particolare, il primo giudice aveva condannato la ed il Parte_3 [...] in solido tra loro al pagamento dell'importo sopra indicato Parte_1 oltre alla maggiorazione per rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
aveva compensato le spese tra la ed il ed aveva condannato CP_1 Parte_1 la società al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'appellante ha ancorato il gravame a tre motivi di seguito esaminati ed ha concluso per l'integrale riforma della sentenza con rigetto della domanda proposta nei confronti del Pt_1
Ricostituito il contraddittorio, ha resistito ed ha ribadito, con CP_1 articolate argomentazioni, la infondatezza delle avverse censure delle quali ha chiesto il rigetto. Non si è costituita la , sebbene evocata in giudizio. CP_2
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato note e all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
§§§ Con il primo motivo di appello il appellante ha reiterato l'eccezione di Pt_1 difetto di legittimazione passiva. Invero, ha osservato l'ente appellante, la titolarità formale e sostanziale dell'appalto era in capo al raggruppamento d'impresa costituito da e da AIDO e non in Controparte_2 Controparte_2 capo al datore di lavoro dei ricorrenti. Contrariamente alla ricostruzione operata dal Tribunale nella sentenza appellata, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che, nel caso di affidamento di un appalto ad un raggruppamento di imprese, il rapporto obbligatorio intercorreva con l'ATI e non con le singole imprese che la costituivano perché l'impresa aggiudicataria dell'appalto era l'ATI e dunque solo essa era titolare di un diritto di credito nei confronti del committente. Innanzitutto, va evidenziato che oggetto del presente grado di giudizio -in assenza di impugnazione da parte della , contumace- è unicamente la Controparte_2 statuizione con la quale il primo Giudice ha configurato la responsabilità solidale del ex art. 1676 cod. civ. Controparte_3
Con il secondo motivo di appello l'ente ha eccepito che nel caso in esame il presupposto per l'applicazione dell'art. 1676 c.c. non ricorreva, atteso che all'atto della proposizione dei ricorsi non sussistevano crediti della , né Parte_4 tantomeno della , nei confronti del Invero, ha Controparte_2 Pt_1 osservato il che al presente ricorso preesistevano altri ricorsi prodotti Pt_1 dai lavoratori alle dipendenze della , che vantavano crediti Controparte_2 retributivi nei confronti della stessa e che avevano formulato azione sulla base dell'invocato vincolo di solidarietà di cui all'art. 1676 c.c., per un importo totale di euro 1.944.976,72; che preesistevano numerosi pignoramenti per debiti della appaltatrice, precedentemente notificati all'Ente quale terzo pignorato, con conseguente obbligo di tenere vincolati ed indisponibili eventuali crediti del debitore pignorato per l'importo corrispondente, pari a euro 1.802.003,50; relativamente all'atto transattivo indicato dal ricorrente quale fonte di crediti della
, era stato evidenziato che la Cooperativa non aveva mai maturato i crediti CP_2 derivanti da detta transazione, dato che gli stessi erano sottoposti a condizioni che non si erano realizzate, non avendo la rispettato gli accordi, pertanto, i CP_2 crediti fondati sul predetto contratto non erano esistenti;
tutti gli eventuali crediti erano coperti da cessione a favore della IFIS SPA, notificata prima del ricorso. Con il terzo motivo di appello il ha eccepito che il Tribunale aveva Pt_1 completamento omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata in via subordinata con la quale aveva chiesto, in caso di condanna di essere manlevata dalla in virtù dell'obbligo di manleva assunto dalla stessa con CP_4 CP_2
l'accordo transattivo del 16.12.2019 (art. 4 del contratto). L'appello è infondato e deve essere respinto in base alle ragioni di seguito espresse in adesione alle motivazioni già esposte in precedenti sentenze di questa Corte in diversa composizione (n. 1851/2022 pubbl. il 20/06/2022; sentenza del 2.3.2023 di questo relatore nel procedimento n. 1156 /2022 R.G. ; poi tra le più recenti n. 4280/2023 pubbl. il 28/12/2023; n. 449/2024 pubbl. il 28/02/2024, n. 508/2024 pubbl. il 05/04/2024; n. 512/2024 pubbl. il 13/02/2024). Ciò premesso, quanto al primo motivo di appello si osserva che per consolidata giurisprudenza lo scopo dell'art. 1676 c.c. è quello di determinare la indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per la esecuzione dell'appalto, sicché dal momento in cui gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgono al committente questi diviene diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del proprio debito per il corrispettivo dell'appalto e se paga all'appaltatore non è liberato dalla obbligazione verso gli ausiliari (Cass. n. 10439/2012). L'operare della obbligazione solidale "fino alla concorrenza del debito" del committente verso l'appaltatore/datore di lavoro presuppone, a monte, la esistenza di un rapporto obbligatorio tra i due. L'Ente appellante sostiene che tale meccanismo non può operare nel caso di appalto stipulato dall'associazione temporanea di imprese per la mancanza di un rapporto diretto tra il committente ed una delle imprese facenti parte dell'ATI e, quindi, di un credito di quest'ultima, per il corrispettivo dell'attività di impresa svolta, che possa fungere da garanzia in favore dei suoi dipendenti. In senso contrario, invece, depone la circostanza che l'A.T.I. non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica. Sul piano generale, infatti, il legislatore, quando ha fornito la definizione del fenomeno comunemente designato come A.T.I., ha stabilito (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 20, poi abrogato dal D.Lgs. n. 50 del 2016) che "Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta". Sicché il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica;
e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 14, secondo cui "Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario". Si tratta quindi di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, Cass., 26 febbraio 2016, n. 3808). Il proprium dell'istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare. La costituzione dell'A.T.I. è affidata a un contratto associativo (così Cass. n. 15129 del 2015) volto a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in termini, Cass. n. 24883 del 2015). Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc.), di modo che le imprese associate conservano la propria individualità, come confermato prima dalla L. n. 584 del 1977, art. 22, il quale espressamente statuiva che "Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degni adempimenti fiscali e degli oneri sociali" e, poi, dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 17, che, con minimi adattamenti, ne riproduce la formulazione. Di per sé, quindi, la configurazione come A.T.I., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo. La mandataria, nel caso di specie la , esercita il potere di Controparte_2 rappresentanza delle imprese associate esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici. Le imprese consorziate, poi, come espressamente disposto dall'art. 37 del Decreto legislativo del 12/04/2006 - n. 163, rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori. Il Giudice di legittimità ha ritenuto che nel concetto di fornitori debbano essere fatti rientrare i lavoratori subordinati delle imprese associate (cfr. Cass. 24063/2015) ma tanto, ad avviso del Collegio, non rileva ai fini dell'art. 1676 cod. civ. che radica una responsabilità del committente che si somma e non si sostituisce a quella delle imprese associate. Se, dunque, la ATI non costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi è evidente come ben possa configurarsi quel rapporto diretto tra datore di lavoro e stazione appaltante che legittima il ricorso alla garanzia prevista dal codice civile. Passando all'esame del secondo motivo di appello, ad avviso della Corte, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge la esistenza di crediti dell'ATI nei confronti del Comune appellante, derivanti dal contratto di appalto stipulato tra le parti, al momento del deposito del ricorso introduttivo. Le singole consorziate, infatti, sia pure conferendo un mandato generale di rappresentanza alla Capogruppo, sono controparti contrattuali della stazione appaltante che ben può prestare la garanzia in favore dei lavoratori nei limiti del riparto interno delle quote dell'appalto. In altri termini, anche in presenza di una A.T.I. possono identificarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo di garanzia del committente ed in particolare la esistenza di un credito che, divenuto indisponibile per l'appaltatore - datore di lavoro, segna il limite della responsabilità solidale della stazione appaltante.
Va, innanzitutto, evidenziato che sia per il principio di vicinanza della prova, sia, soprattutto, perché si ha riguardo ad una circostanza esonerativa della responsabilità solidale, la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire analitica dimostrazione della estinzione dei crediti vantati dalla in epoca anteriore CP_2 alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero, della loro irrevocabile destinazione alla soddisfazione di altri debiti della CP_2 medesima. Il regime di garanzie apprestate dall'ordinamento in favore del lavoratore subordinato, in considerazione della natura dei crediti dallo stesso vantati, non può essere vanificato da un onere probatorio insostenibile ed inesigibile, poiché riferito a complessi rapporti contrattuali ai quali il lavoratore medesimo è del tutto estraneo. La stazione appaltante non soltanto è parte del rapporto da cui i crediti dell'appaltatore derivano, ma è destinataria di obblighi legali di contabilità, trasparenza ed oculatezza nella scelta del contraente appaltatore del servizio, che renderebbero agevole una puntuale ed analitica contestazione delle avverse pretese. L'appellante omette di considerare il contenuto della transazione del 16.12.2019 approvata con la delibera di giunta comunale n. 358 del 13.12.2019 e articolata in ossequio alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c., formulata dal Tribunale delle Imprese nel corso del giudizio avente ad oggetto il pagamento del prezzo dell'appalto. Con la suddetta transazione, qualificata dalle parti come non novativa (art. 6), il Comune si è impegnato a pagare alla Controparte_2
l'importo di € 1.050.000,00 che riguarda, per la maggior parte, crediti costituenti il prezzo dell'appalto e ad oggi ancora sussistenti, in quanto solo la somma di € 350.000,00 è stabilita a titolo risarcitorio, inoltre, come eccepito dal lavoratore, ma confermato dal Comune, il citato accordo transattivo non ha avuto esecuzione, dato che gli accordi raggiunti, ha osservato il erano Pt_1 sottoposti a condizioni che non si sono realizzate. Ciò, tuttavia, è irrilevante ai fini della sussistenza dei presupposti per ritenere sussistente la responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. poiché con tale transazione la stazione appaltante ha riconosciuto che alla data del 16.12.2019 (ossia alcuni mesi prima del deposito del ricorso da parte di ) il credito vantato dalla in virtù CP_1 CP_2 dell'esecuzione del contratto di appalto rep. 5256 del 14.3.2014 era pari alla somma di euro 1.050.000,00 e che il pagamento, sia pure con le peculiari modalità previste dalle parti, sarebbe avvenuto in epoca successiva alla notifica del presente ricorso. In particolare, con la transazione in questione, il si impegnava ad Pt_1 effettuare in favore della determinati pagamenti alle date di seguito CP_2 indicate. Euro 350.000,00 sarebbero stati corrisposti a titolo risarcitorio entro il 31.12.20 mediante bonifico all'ordine della società , con l'obbligo della stessa CP_2 cooperativa destinare tale tranche per l'intero suo ammontare alla CP_2 copertura degli one previdenziali, assicurativi, fiscali e comunque connessi ai servizi appaltati maturati e maturandi. Le parti concordavano che per tale copertura la avrebbe prodotto alla stazione appaltante la seguente CP_2 documentazione: attestazioni di pagamento;
istanza di rateizzo in corso ad oggi e di quelle eventualmente attivate con i competenti enti successivamente alla sottoscrizione del presente atto. Le parti concordavano altresì che il pagamento della seconda tranche sarebbe stato effettuato a condizione che la società CP_2 avesse fornito la documentazione di cui sopra entro trenta giorni anteced termine concordato per il pagamento della seconda tranche, manlevando espressamente il da qualsiasi obbligo economico Controparte_3 maturato e maturando cedenti all'affidataria per tali titoli. Euro 300.000,00 sarebbero stati corrisposti entro il 15.5.2020 secondo le seguenti modalità: € 225.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla Stazione Appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento diretto in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere degli emolumenti retributivi maturati a concorrenza di detto importo, secondo il libro unico (buste paga) che sarebbe stato consegnato dalla contraente;
€ 75.000,00 sarebbero stati corrisposti direttamente alla CP_2 contraente mediante bonifico, con l'obbligo della stessa di destinare tale CP_2 tranche al pagamento del dovuto maturato e maturando dai fornitori e terzi per prestazione e forniture comunque connesse ai servizi appaltati, diversi da quelli espletati da lavoratori. Euro 400.000 sarebbero stati corrisposti entro il 15.5.2021 con le seguenti modalità:
- euro 325.000 sarebbero stati trattenuti dalla stazione appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere il netto retributivo secondo il libro unico consegnato dal contraente secondo il termine del 30.12.2019; CP_2
- euro 75.000 sarebbero stati corrisposti direttamente alla con l'obbligo CP_2 della stessa cooperativa di destinare tale tranche al pagamento del dovuto maturato dai fornitori e terzi per prestazione e forniture comunque connesse ai servizi appaltati diversi da quelli spiegati da lavoratori. Il con tale contratto riconosceva che la alla data del dicembre Pt_1 CP_2
2019 vantava crediti derivanti dal contratto di appalto richiamato nella transazione e che il si impegnava a pagare alla direttamente, o ai Pt_1 CP_2 lavoratori in via sostituiva, un importo di € 700.000,00, importo che, come ammesso dallo stesso Ente, non era stata ancora pagato al momento di deposito del ricorso. Il sostiene che il contratto di transazione e le pattuizioni in esso riportate Pt_1 sono del tutto irrilevanti in quanto, non avendo la adempiuto alle CP_2 condizioni convenute, era venuto meno anche l'obbligo dell'Ente. Tale ricostruzione è infondata. Innanzitutto, la transazione assume rilevanza nella vicenda in esame (che concerne la sussistenza dei presupposti a cui l'art. 1676 c.c. subordina la responsabilità solidale del committente) in quanto prova che al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale la ricorrente chiedeva la condanna solidale del ente appaltante, al pagamento dei Pt_1 crediti retributivi vantati nei confronti dell'appaltatore, quest'ultimo era creditore nei confronti dell'Ente di somme spettanti in virtù del contratto di appalto stipulato. In secondo luogo, la previsione contenuta nell'art. 2 della transazione, che prevedeva “Le parti concordano che il pagamento della seconda tranche verrà effettuato a condizione che la società fornisca la documentazione di cui sopra CP_2 entro trenta giorni antecedenti il term cordato per il pagamento della seconda tranche, manlevando espressamente il da Controparte_3 qualsiasi obbligo economico maturato e maturandi cedenti all'affidataria per tali titoli.”, subordinava alla condizione che la Coop Teseo fornisse la documentazione indicata, trenta giorni prima del termine concordato per il pagamento, solo il pagamento della seconda tranche, ma non anche il pagamento della terza tranche di euro 400.000,00 che doveva essere corrisposta dal Parte_1 Parte_1 entro il 15.5.2021 secondo le seguenti modalità:
[...]
-euro 325.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla Stazione Appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere il netto retributivo secondo il libro unico (buste paga);
-euro 75.000,00 sarebbero stati corrisposti direttamente alla contraente . CP_2
Quanto al terzo motivo di appello con il quale il chiedeva, in caso di Pt_1 condanna, di essere manlevato dalla Coop Teseo in virtù di quanto convenuto con la transazione stipulata, lo stesso è ugualmente infondato. La norma invocata dall'appellante è l'art. 4 della transazione n. 5745 del 16.12.2019 che così prevedeva:
“La si obbliga, con la sottoscrizione della presente transazione e giusta CP_2 obbl ntrattuali già assunti, a pagare tutto quanto dovuto ai lavoratori del cantiere di Nello stesso tempo si obbliga a manlevare e Parte_1 mantenere indenne il per quanto agli stessi dovuti in virtù Parte_1 del contratto rep. n. da qualsiasi azione di responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della
o del in ragione dei suddetti inadempimenti…”. CP_2 Pt_1
e, è osservare che tale obbligo assunto dalla Coop. Teseo non può essere riferito al mero inadempimento retributivo del datore di lavoro, poiché a fronte di un tale inadempimento il committente, in virtù di quanto Pt_1 previsto dall'art. 2 della transazione, realizza il suo effetto liberatorio pagando direttamente al lavoratore, anziché alla appaltatrice, mediante le somme dovute alla Coop Teseo, ma trattenute proprio a tal fine. Per tutti i motivi esposti, dunque, l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite nei rapporti tra il Comune appellante e la lavoratrice, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia. Nulla, invece, per le spese di lite nei confronti della Coop TESEO rimasta contumace. Sussistono infine i presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado CP_1 che liquida in complessivi € 1.983,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese nel rapporto con la;
Parte_3 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012. Così deciso in Napoli, il giorno 11.09.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza dell'11 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 645/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
C.F. in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t. , rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino – C.F. Parte_2 pec: - in virtù di C.F._1 Email_1 delibera di G.C. n. 79 del 21.03.2023, nonché giusta procura in calce al ricorso, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10 (indicazioni per la ricezione degli avvisi di Cancelleria come da ricorso)
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Autostrada n. 28, codice fiscale , rappresentata e difesa – CodiceFiscale_2 in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione – dall'avvocato Vittorio Visone (codice fiscale e dall'avvocato Angela Sorrentino CodiceFiscale_3
(codice fiscale ) ed elettivamente domiciliata presso il loro CodiceFiscale_4 studio in , alla Piazza Bernardo Tanucci n. 32. Ai fini delle Parte_1 comunicazioni di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. si rileva che il numero di telefax è 081.858.79.16 e l'indirizzo di P.E.C. è e Email_2
Email_3
nonché
, in persona del legale rapp. p.t.- contumace Controparte_2
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 359/2023 pubblicata il 21.02.2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 marzo 2023 il ha Parte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – nel decidere i procedimenti riuniti iscritti ai numeri 859/2021 RG e 6010/2020 RG- aveva in primo luogo dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019 di cui al d.i. n. 260/2019 per intervenuta assegnazione delle stesse nell'ambito della procedura esecutiva introdotta dalla creditrice;
secondariamente, poi, aveva accolto il ricorso proposto da
[...]
teso ad ottenere – sul presupposto di aver lavorato dal 19.12.2018 al CP_1
31.12.2019 alle dipendenze della e di essere stata addetta Controparte_2 all'appalto dei servizi socio-assistenziali, affidati direttamente dal Comune di
[...]
alla Teseo Società Cooperativa, datore di lavoro, per 30 ore di Parte_1 lavoro settimanali, inquadrata al livello C1 del CCNL Cooperative Sociali con mansioni di autista preposta all'accompagnamento di minori disabili presso strutture scolastiche, sanitarie o socio ricreative- il pagamento dell'importo complessivo di euro 6.644,18 lordi a titolo di mensilità di agosto, ottobre, novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità e TFR. In particolare, il primo giudice aveva condannato la ed il Parte_3 [...] in solido tra loro al pagamento dell'importo sopra indicato Parte_1 oltre alla maggiorazione per rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
aveva compensato le spese tra la ed il ed aveva condannato CP_1 Parte_1 la società al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'appellante ha ancorato il gravame a tre motivi di seguito esaminati ed ha concluso per l'integrale riforma della sentenza con rigetto della domanda proposta nei confronti del Pt_1
Ricostituito il contraddittorio, ha resistito ed ha ribadito, con CP_1 articolate argomentazioni, la infondatezza delle avverse censure delle quali ha chiesto il rigetto. Non si è costituita la , sebbene evocata in giudizio. CP_2
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato note e all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
§§§ Con il primo motivo di appello il appellante ha reiterato l'eccezione di Pt_1 difetto di legittimazione passiva. Invero, ha osservato l'ente appellante, la titolarità formale e sostanziale dell'appalto era in capo al raggruppamento d'impresa costituito da e da AIDO e non in Controparte_2 Controparte_2 capo al datore di lavoro dei ricorrenti. Contrariamente alla ricostruzione operata dal Tribunale nella sentenza appellata, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che, nel caso di affidamento di un appalto ad un raggruppamento di imprese, il rapporto obbligatorio intercorreva con l'ATI e non con le singole imprese che la costituivano perché l'impresa aggiudicataria dell'appalto era l'ATI e dunque solo essa era titolare di un diritto di credito nei confronti del committente. Innanzitutto, va evidenziato che oggetto del presente grado di giudizio -in assenza di impugnazione da parte della , contumace- è unicamente la Controparte_2 statuizione con la quale il primo Giudice ha configurato la responsabilità solidale del ex art. 1676 cod. civ. Controparte_3
Con il secondo motivo di appello l'ente ha eccepito che nel caso in esame il presupposto per l'applicazione dell'art. 1676 c.c. non ricorreva, atteso che all'atto della proposizione dei ricorsi non sussistevano crediti della , né Parte_4 tantomeno della , nei confronti del Invero, ha Controparte_2 Pt_1 osservato il che al presente ricorso preesistevano altri ricorsi prodotti Pt_1 dai lavoratori alle dipendenze della , che vantavano crediti Controparte_2 retributivi nei confronti della stessa e che avevano formulato azione sulla base dell'invocato vincolo di solidarietà di cui all'art. 1676 c.c., per un importo totale di euro 1.944.976,72; che preesistevano numerosi pignoramenti per debiti della appaltatrice, precedentemente notificati all'Ente quale terzo pignorato, con conseguente obbligo di tenere vincolati ed indisponibili eventuali crediti del debitore pignorato per l'importo corrispondente, pari a euro 1.802.003,50; relativamente all'atto transattivo indicato dal ricorrente quale fonte di crediti della
, era stato evidenziato che la Cooperativa non aveva mai maturato i crediti CP_2 derivanti da detta transazione, dato che gli stessi erano sottoposti a condizioni che non si erano realizzate, non avendo la rispettato gli accordi, pertanto, i CP_2 crediti fondati sul predetto contratto non erano esistenti;
tutti gli eventuali crediti erano coperti da cessione a favore della IFIS SPA, notificata prima del ricorso. Con il terzo motivo di appello il ha eccepito che il Tribunale aveva Pt_1 completamento omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata in via subordinata con la quale aveva chiesto, in caso di condanna di essere manlevata dalla in virtù dell'obbligo di manleva assunto dalla stessa con CP_4 CP_2
l'accordo transattivo del 16.12.2019 (art. 4 del contratto). L'appello è infondato e deve essere respinto in base alle ragioni di seguito espresse in adesione alle motivazioni già esposte in precedenti sentenze di questa Corte in diversa composizione (n. 1851/2022 pubbl. il 20/06/2022; sentenza del 2.3.2023 di questo relatore nel procedimento n. 1156 /2022 R.G. ; poi tra le più recenti n. 4280/2023 pubbl. il 28/12/2023; n. 449/2024 pubbl. il 28/02/2024, n. 508/2024 pubbl. il 05/04/2024; n. 512/2024 pubbl. il 13/02/2024). Ciò premesso, quanto al primo motivo di appello si osserva che per consolidata giurisprudenza lo scopo dell'art. 1676 c.c. è quello di determinare la indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per la esecuzione dell'appalto, sicché dal momento in cui gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgono al committente questi diviene diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del proprio debito per il corrispettivo dell'appalto e se paga all'appaltatore non è liberato dalla obbligazione verso gli ausiliari (Cass. n. 10439/2012). L'operare della obbligazione solidale "fino alla concorrenza del debito" del committente verso l'appaltatore/datore di lavoro presuppone, a monte, la esistenza di un rapporto obbligatorio tra i due. L'Ente appellante sostiene che tale meccanismo non può operare nel caso di appalto stipulato dall'associazione temporanea di imprese per la mancanza di un rapporto diretto tra il committente ed una delle imprese facenti parte dell'ATI e, quindi, di un credito di quest'ultima, per il corrispettivo dell'attività di impresa svolta, che possa fungere da garanzia in favore dei suoi dipendenti. In senso contrario, invece, depone la circostanza che l'A.T.I. non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica. Sul piano generale, infatti, il legislatore, quando ha fornito la definizione del fenomeno comunemente designato come A.T.I., ha stabilito (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 20, poi abrogato dal D.Lgs. n. 50 del 2016) che "Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta". Sicché il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica;
e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 14, secondo cui "Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario". Si tratta quindi di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, Cass., 26 febbraio 2016, n. 3808). Il proprium dell'istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare. La costituzione dell'A.T.I. è affidata a un contratto associativo (così Cass. n. 15129 del 2015) volto a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in termini, Cass. n. 24883 del 2015). Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc.), di modo che le imprese associate conservano la propria individualità, come confermato prima dalla L. n. 584 del 1977, art. 22, il quale espressamente statuiva che "Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degni adempimenti fiscali e degli oneri sociali" e, poi, dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 17, che, con minimi adattamenti, ne riproduce la formulazione. Di per sé, quindi, la configurazione come A.T.I., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo. La mandataria, nel caso di specie la , esercita il potere di Controparte_2 rappresentanza delle imprese associate esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici. Le imprese consorziate, poi, come espressamente disposto dall'art. 37 del Decreto legislativo del 12/04/2006 - n. 163, rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori. Il Giudice di legittimità ha ritenuto che nel concetto di fornitori debbano essere fatti rientrare i lavoratori subordinati delle imprese associate (cfr. Cass. 24063/2015) ma tanto, ad avviso del Collegio, non rileva ai fini dell'art. 1676 cod. civ. che radica una responsabilità del committente che si somma e non si sostituisce a quella delle imprese associate. Se, dunque, la ATI non costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi è evidente come ben possa configurarsi quel rapporto diretto tra datore di lavoro e stazione appaltante che legittima il ricorso alla garanzia prevista dal codice civile. Passando all'esame del secondo motivo di appello, ad avviso della Corte, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge la esistenza di crediti dell'ATI nei confronti del Comune appellante, derivanti dal contratto di appalto stipulato tra le parti, al momento del deposito del ricorso introduttivo. Le singole consorziate, infatti, sia pure conferendo un mandato generale di rappresentanza alla Capogruppo, sono controparti contrattuali della stazione appaltante che ben può prestare la garanzia in favore dei lavoratori nei limiti del riparto interno delle quote dell'appalto. In altri termini, anche in presenza di una A.T.I. possono identificarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo di garanzia del committente ed in particolare la esistenza di un credito che, divenuto indisponibile per l'appaltatore - datore di lavoro, segna il limite della responsabilità solidale della stazione appaltante.
Va, innanzitutto, evidenziato che sia per il principio di vicinanza della prova, sia, soprattutto, perché si ha riguardo ad una circostanza esonerativa della responsabilità solidale, la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire analitica dimostrazione della estinzione dei crediti vantati dalla in epoca anteriore CP_2 alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero, della loro irrevocabile destinazione alla soddisfazione di altri debiti della CP_2 medesima. Il regime di garanzie apprestate dall'ordinamento in favore del lavoratore subordinato, in considerazione della natura dei crediti dallo stesso vantati, non può essere vanificato da un onere probatorio insostenibile ed inesigibile, poiché riferito a complessi rapporti contrattuali ai quali il lavoratore medesimo è del tutto estraneo. La stazione appaltante non soltanto è parte del rapporto da cui i crediti dell'appaltatore derivano, ma è destinataria di obblighi legali di contabilità, trasparenza ed oculatezza nella scelta del contraente appaltatore del servizio, che renderebbero agevole una puntuale ed analitica contestazione delle avverse pretese. L'appellante omette di considerare il contenuto della transazione del 16.12.2019 approvata con la delibera di giunta comunale n. 358 del 13.12.2019 e articolata in ossequio alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c., formulata dal Tribunale delle Imprese nel corso del giudizio avente ad oggetto il pagamento del prezzo dell'appalto. Con la suddetta transazione, qualificata dalle parti come non novativa (art. 6), il Comune si è impegnato a pagare alla Controparte_2
l'importo di € 1.050.000,00 che riguarda, per la maggior parte, crediti costituenti il prezzo dell'appalto e ad oggi ancora sussistenti, in quanto solo la somma di € 350.000,00 è stabilita a titolo risarcitorio, inoltre, come eccepito dal lavoratore, ma confermato dal Comune, il citato accordo transattivo non ha avuto esecuzione, dato che gli accordi raggiunti, ha osservato il erano Pt_1 sottoposti a condizioni che non si sono realizzate. Ciò, tuttavia, è irrilevante ai fini della sussistenza dei presupposti per ritenere sussistente la responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. poiché con tale transazione la stazione appaltante ha riconosciuto che alla data del 16.12.2019 (ossia alcuni mesi prima del deposito del ricorso da parte di ) il credito vantato dalla in virtù CP_1 CP_2 dell'esecuzione del contratto di appalto rep. 5256 del 14.3.2014 era pari alla somma di euro 1.050.000,00 e che il pagamento, sia pure con le peculiari modalità previste dalle parti, sarebbe avvenuto in epoca successiva alla notifica del presente ricorso. In particolare, con la transazione in questione, il si impegnava ad Pt_1 effettuare in favore della determinati pagamenti alle date di seguito CP_2 indicate. Euro 350.000,00 sarebbero stati corrisposti a titolo risarcitorio entro il 31.12.20 mediante bonifico all'ordine della società , con l'obbligo della stessa CP_2 cooperativa destinare tale tranche per l'intero suo ammontare alla CP_2 copertura degli one previdenziali, assicurativi, fiscali e comunque connessi ai servizi appaltati maturati e maturandi. Le parti concordavano che per tale copertura la avrebbe prodotto alla stazione appaltante la seguente CP_2 documentazione: attestazioni di pagamento;
istanza di rateizzo in corso ad oggi e di quelle eventualmente attivate con i competenti enti successivamente alla sottoscrizione del presente atto. Le parti concordavano altresì che il pagamento della seconda tranche sarebbe stato effettuato a condizione che la società CP_2 avesse fornito la documentazione di cui sopra entro trenta giorni anteced termine concordato per il pagamento della seconda tranche, manlevando espressamente il da qualsiasi obbligo economico Controparte_3 maturato e maturando cedenti all'affidataria per tali titoli. Euro 300.000,00 sarebbero stati corrisposti entro il 15.5.2020 secondo le seguenti modalità: € 225.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla Stazione Appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento diretto in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere degli emolumenti retributivi maturati a concorrenza di detto importo, secondo il libro unico (buste paga) che sarebbe stato consegnato dalla contraente;
€ 75.000,00 sarebbero stati corrisposti direttamente alla CP_2 contraente mediante bonifico, con l'obbligo della stessa di destinare tale CP_2 tranche al pagamento del dovuto maturato e maturando dai fornitori e terzi per prestazione e forniture comunque connesse ai servizi appaltati, diversi da quelli espletati da lavoratori. Euro 400.000 sarebbero stati corrisposti entro il 15.5.2021 con le seguenti modalità:
- euro 325.000 sarebbero stati trattenuti dalla stazione appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere il netto retributivo secondo il libro unico consegnato dal contraente secondo il termine del 30.12.2019; CP_2
- euro 75.000 sarebbero stati corrisposti direttamente alla con l'obbligo CP_2 della stessa cooperativa di destinare tale tranche al pagamento del dovuto maturato dai fornitori e terzi per prestazione e forniture comunque connesse ai servizi appaltati diversi da quelli spiegati da lavoratori. Il con tale contratto riconosceva che la alla data del dicembre Pt_1 CP_2
2019 vantava crediti derivanti dal contratto di appalto richiamato nella transazione e che il si impegnava a pagare alla direttamente, o ai Pt_1 CP_2 lavoratori in via sostituiva, un importo di € 700.000,00, importo che, come ammesso dallo stesso Ente, non era stata ancora pagato al momento di deposito del ricorso. Il sostiene che il contratto di transazione e le pattuizioni in esso riportate Pt_1 sono del tutto irrilevanti in quanto, non avendo la adempiuto alle CP_2 condizioni convenute, era venuto meno anche l'obbligo dell'Ente. Tale ricostruzione è infondata. Innanzitutto, la transazione assume rilevanza nella vicenda in esame (che concerne la sussistenza dei presupposti a cui l'art. 1676 c.c. subordina la responsabilità solidale del committente) in quanto prova che al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale la ricorrente chiedeva la condanna solidale del ente appaltante, al pagamento dei Pt_1 crediti retributivi vantati nei confronti dell'appaltatore, quest'ultimo era creditore nei confronti dell'Ente di somme spettanti in virtù del contratto di appalto stipulato. In secondo luogo, la previsione contenuta nell'art. 2 della transazione, che prevedeva “Le parti concordano che il pagamento della seconda tranche verrà effettuato a condizione che la società fornisca la documentazione di cui sopra CP_2 entro trenta giorni antecedenti il term cordato per il pagamento della seconda tranche, manlevando espressamente il da Controparte_3 qualsiasi obbligo economico maturato e maturandi cedenti all'affidataria per tali titoli.”, subordinava alla condizione che la Coop Teseo fornisse la documentazione indicata, trenta giorni prima del termine concordato per il pagamento, solo il pagamento della seconda tranche, ma non anche il pagamento della terza tranche di euro 400.000,00 che doveva essere corrisposta dal Parte_1 Parte_1 entro il 15.5.2021 secondo le seguenti modalità:
[...]
-euro 325.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla Stazione Appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere il netto retributivo secondo il libro unico (buste paga);
-euro 75.000,00 sarebbero stati corrisposti direttamente alla contraente . CP_2
Quanto al terzo motivo di appello con il quale il chiedeva, in caso di Pt_1 condanna, di essere manlevato dalla Coop Teseo in virtù di quanto convenuto con la transazione stipulata, lo stesso è ugualmente infondato. La norma invocata dall'appellante è l'art. 4 della transazione n. 5745 del 16.12.2019 che così prevedeva:
“La si obbliga, con la sottoscrizione della presente transazione e giusta CP_2 obbl ntrattuali già assunti, a pagare tutto quanto dovuto ai lavoratori del cantiere di Nello stesso tempo si obbliga a manlevare e Parte_1 mantenere indenne il per quanto agli stessi dovuti in virtù Parte_1 del contratto rep. n. da qualsiasi azione di responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della
o del in ragione dei suddetti inadempimenti…”. CP_2 Pt_1
e, è osservare che tale obbligo assunto dalla Coop. Teseo non può essere riferito al mero inadempimento retributivo del datore di lavoro, poiché a fronte di un tale inadempimento il committente, in virtù di quanto Pt_1 previsto dall'art. 2 della transazione, realizza il suo effetto liberatorio pagando direttamente al lavoratore, anziché alla appaltatrice, mediante le somme dovute alla Coop Teseo, ma trattenute proprio a tal fine. Per tutti i motivi esposti, dunque, l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite nei rapporti tra il Comune appellante e la lavoratrice, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia. Nulla, invece, per le spese di lite nei confronti della Coop TESEO rimasta contumace. Sussistono infine i presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado CP_1 che liquida in complessivi € 1.983,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese nel rapporto con la;
Parte_3 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012. Così deciso in Napoli, il giorno 11.09.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano