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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/07/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5658/2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” il 29 aprile 2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. PARADISO VITTORIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. – PARTE RESISTENTE – Controparte_2
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega: d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Al- Controparte_1
tamura in data 30/06/2011, unione dalla quale è nata una figlia,
[...]
, che decreto in data 19.7.2016 questo Tribunale ha omolo- Per_1
gato la separazione personale consensuale dei coniugi;
che la sepa- razione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui in- nanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrime- diabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di in- tenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiede, quindi, che il Tribunale di- chiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso so- pra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e la prole come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
or- dini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il pas- saggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune com- petente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e dedu- zioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giu- dizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Con il deposito di note in sosti- tuzione d'udienza, il cui termine è stato fissato al 28.4.2025, i
2 coniugi hanno allegato dichiarazione del raggiunto accordo, ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matri- monio religioso, avendone concordato le condizioni. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., sentito, ha dichiarato di non opporsi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio reli- gioso è fondata e pertanto può essere accolta.
Invero è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente:
• inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
• durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – da oltre tre anni a far tempo dalla avvenuta com- parizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
• mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evi- denziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, dal quale è nata una figlia, ancora minorenne e non economicamente autosuf- ficiente, il mantenimento della quale è stato consensualmente rego- lato dalle parti.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giu- dicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale
3 dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modifiche, avendo le parti espressamente rinunciato e trattandosi comunque di materia disponibile.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili nell'accordo raggiunto) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 21/04/2021 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Altamura in data 30/06/2011 tra Parte_1
, nato in [...] in data [...],
[...]
e , nata in BOLZANO (BZ) in [...] Controparte_1
05/12/1977, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Altamura al n. 96, parte II, serie A, anno
2011;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in
4 giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DICHIARA efficaci le condizioni concordate dalle parti nella convenzione da loro sottoscritta ed allegata alle note d'udienza depositate il 24/25 aprile 2025;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 24/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5658/2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” il 29 aprile 2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. PARADISO VITTORIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. – PARTE RESISTENTE – Controparte_2
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega: d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Al- Controparte_1
tamura in data 30/06/2011, unione dalla quale è nata una figlia,
[...]
, che decreto in data 19.7.2016 questo Tribunale ha omolo- Per_1
gato la separazione personale consensuale dei coniugi;
che la sepa- razione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui in- nanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrime- diabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di in- tenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiede, quindi, che il Tribunale di- chiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso so- pra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e la prole come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
or- dini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il pas- saggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune com- petente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e dedu- zioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giu- dizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Con il deposito di note in sosti- tuzione d'udienza, il cui termine è stato fissato al 28.4.2025, i
2 coniugi hanno allegato dichiarazione del raggiunto accordo, ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matri- monio religioso, avendone concordato le condizioni. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., sentito, ha dichiarato di non opporsi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio reli- gioso è fondata e pertanto può essere accolta.
Invero è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente:
• inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
• durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – da oltre tre anni a far tempo dalla avvenuta com- parizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
• mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evi- denziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, dal quale è nata una figlia, ancora minorenne e non economicamente autosuf- ficiente, il mantenimento della quale è stato consensualmente rego- lato dalle parti.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giu- dicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale
3 dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modifiche, avendo le parti espressamente rinunciato e trattandosi comunque di materia disponibile.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili nell'accordo raggiunto) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 21/04/2021 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Altamura in data 30/06/2011 tra Parte_1
, nato in [...] in data [...],
[...]
e , nata in BOLZANO (BZ) in [...] Controparte_1
05/12/1977, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Altamura al n. 96, parte II, serie A, anno
2011;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in
4 giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DICHIARA efficaci le condizioni concordate dalle parti nella convenzione da loro sottoscritta ed allegata alle note d'udienza depositate il 24/25 aprile 2025;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 24/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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