Art. 2.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 , provvedera' a determinare per ogni ente i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e - di intesa col Ministero del tesoro - le modalita' ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 , provvedera' a determinare per ogni ente i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e - di intesa col Ministero del tesoro - le modalita' ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui.