TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 375/2024
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - prima sezione civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel. – est.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 375 -1 /2024 R.G. e n. 375 /2024 PU promosso da (c.f. e p.i. ), con sede in Padova (PD), in via Parte_1 P.IVA_1
Nona Strada, 9 in persona del Curatore fallimentare, Dott. con Studio in Padova (PD), Parte_2
in via Trieste, 32, rappresentato e difeso in forza di procura alle liti in atti dall'Avv. Gianni Solinas
( ) del Foro di Venezia (si dà atto che il procuratore dichiara ai sensi dell'art. CodiceFiscale_1
125, co. 1, c.p.c. di voler ricevere e comunicazioni attinenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: , elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 dell'Avv. Cristina Dianin in Vicenza (VI), Contrà Santa Caterina, 10;
RICORRENTE confronti di
(c.f. ) con sede in Bassano del Grappa (VI), in Controparte_1 P.IVA_2
Via Prato Santa Caterina 14, in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
- non costituita . Email_2
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il
30.12.2024; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice delegato quale relatore;
pagina 1 di 5 verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria a mezzo PEC in data 07.01.2025 per l'udienza del 11.2.2025 entro i termini ex art.41
CCII) ; considerato che all'udienza del 11.02.2025 il Giudice relatore ha rimesso al Collegio la decisione dopo aver dato atto che nessuno è comparso o si è costituito per la debitrice e che il procuratore della creditrice ricorrente ha concluso “come da ricorso sia in via principale per l'apertura della liquidazione giudiziale sia in subordine per l'apertura della liquidazione controllata”; ritenuta la competenza del Tribunale adito;
tutto ciò premesso, ritenuta la competenza del Tribunale adito;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui Controparte_1
procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII e in particolare ricorrono i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale considerato:
che la società debitrice è impresa commerciale e risulta Controparte_1 svolgere in particolare l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali, impresa di costruzioni edili” (vedi visura C.C.I.A.A) ;
che pur onerata della prova ex art. 121 CCII la debitrice l non ha Parte_3
dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 121 comma 1 lettera d) CCII.
In relazione all'ammontare dei debiti, il Collegio rileva che all'esito dell'istruttoria dalla lettura della informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione del 7.1.2025 (depositata in data
14.1.2025), la risulta aver debiti esigibili verso TI (in particolare Controparte_1
, e Amministrazione Finanziaria) per ammontare di euro 120.210,16, importo che si CP_2 CP_3
aggiunge al debito per capitale di euro 195.000,00 della nei confronti Controparte_1
della creditrice ricorrente che ha presentato la domanda di apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale (il credito si fonda su sentenza n. 806/2018 pubblicata in data 11.4.2018 del
Tribunale di Padova – all'esito del giudizio R.G. 2913/2016, promosso dal , ex art. 66 L.F. e Parte_1
2901, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Venezia Sentenza 2802/2021 e notificata il
9.11.2021 – doc.3, doc.4, doc.5 ricorrente).
Alla luce dei dati sopra indicati risulta così abbondantemente superato il limite stabilito dall'art. 49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 .
pagina 2 di 5 Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b), CCII, desumibile da quanto indicato dalla creditrice ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice l Parte_3
non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte:
-il mancato pagamento del debito azionato dalla creditrice ricorrente di importo elevato euro
195.000,00 per capitale;
-il debito verso enti (in particolare , , Erario) indicato nella informativa della CP_2 CP_3
Agenzia Entrate- Riscossione per complessivi euro 120.210,16;
-il protratto mancato deposito dei bilanci (ultimo bilancio depositato in data 13.12.2021 è relativo all'esercizio al 31.12.2018);
- la visura catastale negativa (doc. 10, visura catastale negativa) che dimostra che non esistono beni immobili efficacemente aggredibili da parte dei creditori;
- la condotta inerte della debitrice che non si è costituita per contrastare la domanda e comunque non è comparsa all'udienza fissata ex art. 41 CCII del 11.2.2025.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice Controparte_1
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. ) con sede in Bassano del Grappa (VI), in Via Prato Santa Caterina 14; P.IVA_2
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 15.05.2025 ad ore 10,15 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pagina 3 di 5 avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
pagina 4 di 5 apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 13.02.2025 .
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 5 di 5
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - prima sezione civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel. – est.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 375 -1 /2024 R.G. e n. 375 /2024 PU promosso da (c.f. e p.i. ), con sede in Padova (PD), in via Parte_1 P.IVA_1
Nona Strada, 9 in persona del Curatore fallimentare, Dott. con Studio in Padova (PD), Parte_2
in via Trieste, 32, rappresentato e difeso in forza di procura alle liti in atti dall'Avv. Gianni Solinas
( ) del Foro di Venezia (si dà atto che il procuratore dichiara ai sensi dell'art. CodiceFiscale_1
125, co. 1, c.p.c. di voler ricevere e comunicazioni attinenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: , elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 dell'Avv. Cristina Dianin in Vicenza (VI), Contrà Santa Caterina, 10;
RICORRENTE confronti di
(c.f. ) con sede in Bassano del Grappa (VI), in Controparte_1 P.IVA_2
Via Prato Santa Caterina 14, in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
- non costituita . Email_2
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il
30.12.2024; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice delegato quale relatore;
pagina 1 di 5 verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria a mezzo PEC in data 07.01.2025 per l'udienza del 11.2.2025 entro i termini ex art.41
CCII) ; considerato che all'udienza del 11.02.2025 il Giudice relatore ha rimesso al Collegio la decisione dopo aver dato atto che nessuno è comparso o si è costituito per la debitrice e che il procuratore della creditrice ricorrente ha concluso “come da ricorso sia in via principale per l'apertura della liquidazione giudiziale sia in subordine per l'apertura della liquidazione controllata”; ritenuta la competenza del Tribunale adito;
tutto ciò premesso, ritenuta la competenza del Tribunale adito;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui Controparte_1
procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII e in particolare ricorrono i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale considerato:
che la società debitrice è impresa commerciale e risulta Controparte_1 svolgere in particolare l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali, impresa di costruzioni edili” (vedi visura C.C.I.A.A) ;
che pur onerata della prova ex art. 121 CCII la debitrice l non ha Parte_3
dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 121 comma 1 lettera d) CCII.
In relazione all'ammontare dei debiti, il Collegio rileva che all'esito dell'istruttoria dalla lettura della informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione del 7.1.2025 (depositata in data
14.1.2025), la risulta aver debiti esigibili verso TI (in particolare Controparte_1
, e Amministrazione Finanziaria) per ammontare di euro 120.210,16, importo che si CP_2 CP_3
aggiunge al debito per capitale di euro 195.000,00 della nei confronti Controparte_1
della creditrice ricorrente che ha presentato la domanda di apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale (il credito si fonda su sentenza n. 806/2018 pubblicata in data 11.4.2018 del
Tribunale di Padova – all'esito del giudizio R.G. 2913/2016, promosso dal , ex art. 66 L.F. e Parte_1
2901, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Venezia Sentenza 2802/2021 e notificata il
9.11.2021 – doc.3, doc.4, doc.5 ricorrente).
Alla luce dei dati sopra indicati risulta così abbondantemente superato il limite stabilito dall'art. 49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 .
pagina 2 di 5 Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b), CCII, desumibile da quanto indicato dalla creditrice ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice l Parte_3
non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte:
-il mancato pagamento del debito azionato dalla creditrice ricorrente di importo elevato euro
195.000,00 per capitale;
-il debito verso enti (in particolare , , Erario) indicato nella informativa della CP_2 CP_3
Agenzia Entrate- Riscossione per complessivi euro 120.210,16;
-il protratto mancato deposito dei bilanci (ultimo bilancio depositato in data 13.12.2021 è relativo all'esercizio al 31.12.2018);
- la visura catastale negativa (doc. 10, visura catastale negativa) che dimostra che non esistono beni immobili efficacemente aggredibili da parte dei creditori;
- la condotta inerte della debitrice che non si è costituita per contrastare la domanda e comunque non è comparsa all'udienza fissata ex art. 41 CCII del 11.2.2025.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice Controparte_1
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. ) con sede in Bassano del Grappa (VI), in Via Prato Santa Caterina 14; P.IVA_2
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 15.05.2025 ad ore 10,15 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pagina 3 di 5 avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
pagina 4 di 5 apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 13.02.2025 .
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 5 di 5