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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 28.03.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2853/2024 a cui è riunita n. R.G. 2854/2024
tra
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1
Cervantes n. 64, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pisani e dell'avv. Giuseppe Carnevale, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
opponente e
, con Controparte_1 sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi ed elettivamente domiciliato in Via A. De Gasperi n. 55 Napoli, presso l'Avvocatura dell'Ente, giusta procura in atti;
opposto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7.2.2024, a cui veniva riunito r.g. n. 2854/2024 depositato in pari data, e ritualmente notificato, l'istante proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 371 2023 00160425 15 000 dell'importo di € 17.625,99 per mancato versamento di contributi alla gestione commercianti per il periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2016 nonché avverso avviso di addebito n. 371 2023
00160426 16 000 dell'importo di € 18.748,22 per mancato versamento dei contributi alla gestione commercianti per il periodo dal gennaio 2017 al dicembre 2017.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, a questo giudice l'annullamento di entrambi gli avvisi di addebito o, in subordine, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 371 2023 00160426 16 000 relativo all'anno 2017 e la sospensione del giudizio sull'avviso di addebito n. 371 2023 00160425 15 000 relativo all'anno 2016 in attesa della sentenza della Corte di Cassazione a cui si era rivolta in ultima istanza. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione. Si costituiva l' che chiedeva in via preliminare di sospendere ex art. 295 CP_1
c.p.c. il giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria II grado di Napoli recante r.g. n. 4799/23 avente ad oggetto impugnativa avviso di accertamento dell'Agenzia N. TF3013M00135; Parte_2 sempre preliminarmente, di accertare il difetto di giurisdizione del Giudice adito ex art. 37 c.p.c.; in subordine nel merito, di rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare l'avviso di addebito opposto ed il relativo importo intimato con vittoria delle spese di lite. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e, poi, decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. L' opposizione è fondata nei termini delineati dalla presente motivazione. Quanto all' avviso di addebito n. 37120230016042515000 del 9.12.2023 per l' importo di euro 17.625,99 inerente all' annualità 2016, va osservato che nella fattispecie è incontroverso che l'avviso di addebito impugnato fosse stato formato dall' e CP_1 comunicato all' odierno ricorrente nelle more della definizione del procedimento dallo stesso radicato, avverso l'avviso di accertamento, innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Napoli, e poi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania. La lite non è ancora stata definita posto che, come documentato da ultimo dalla parte opponente, quest' ultima ha proposto ricorso per Cassazione non ancora deciso ( c.f.r. allegato alle note di trattazione scritta dell' odierna udienza). Sulla scorta di tali premesse, detto avviso deve pertanto ritenersi viziato, risultando emesso in violazione del disposto dell'art. 24, comma 3, del D.lgs n. 46/1999, ai sensi del quale “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. In tal senso, la S.C. ha infatti evidenziato che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' CP_2
, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima
[...] ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi CP_1 al giudice tributario” (v. Cass. Sez. L, n. 8379 del 09/04/2014). Alla stregua di tale interpretazione, deve pertanto ritenersi che l'art. 24, comma 3, D.lgs cit., non ponga alcuna distinzione tra l'accertamento eseguito dall
[...]
e quello effettuato da un altro Ufficio, né esclude l'inibizione CP_3 all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, da cui il credito dell'ente previdenziale trae fondamento, sia impugnato davanti al giudice tributario. Per quanto attiene poi all'ulteriore domanda dell' di condanna della parte CP_1 opponente al pagamento delle somme iscritte a ruolo, va invece osservato che il principio - affermato dalla S.C. nella sentenza della Sez. L., n. 14149 del 06/08/2012, Rv. 623367 (e dalle altre sentenze di legittimità sul punto richiamate nella memoria difensiva) - in base al quale il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale, si riferisce al caso in cui sia stata incardinata innanzi al medesimo giudice una causa in cui si discute anche del merito della pretesa contributiva, caso che, tuttavia, nella fattispecie, a ben vedere, non ricorre. Infatti, nella presente causa non si controverte nell'ambito di “motivi inerenti il merito della pretesa contributiva”, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.lgsl. 26 febbraio 1999, n. 46, poiché la sussistenza e l'entità dell'onere contributivo gravante sull'attuale opponente dipendono unicamente dall'esito del separato procedimento, radicato avverso l'accertamento fiscale, che si svolge in un ambito di giurisdizione esclusiva, ed è, in quanto tale, sottratto alla cognizione del giudice ordinario, il che limita, di necessità, la cognizione del giudice ordinario, come sopra rilevato, all'accertamento della legittimità del titolo stragiudiziale impugnato e della conseguente idoneità del medesimo a radicare l'azione esecutiva. A margine di tali considerazioni, deve pertanto ritenersi che l'annullamento dell'avviso di addebito n. 37120230016042515000 del 9.12.2023, che andrà necessariamente disposto a margine delle considerazioni che precedono, esaurisca completamente la materia del contendere relativamente all'anno 2016. Quanto al merito avente ad oggetto l' avviso di addebito n. 37120230016042616000 del 9.12.2023 per l' importo di euro 18.748,22, annualità 2017, esso va invece annullato posto che sullo stesso si è formato il giudicato favorevole al contribuente in sede di giustizia tributaria ( si veda la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania sezione 20 che ha annullato in data 6.6.2024 l' avviso di accertamento emesso dall' dal quale era scaturito l' avviso di Controparte_2 addebito in questa sede impugnato nella produz. di parte attrice). Accogliendo l' appello incidentale dell' opponente difatti la Corte tributaria di secondo grado ha in tal caso ritenuto che fosse stata adeguatamente fornita dalla società e dai suoi soci la prova di una serie di costi portati in detrazione rispetto all' imposta versata ( quali provvigioni corrisposte ai sub agenti , provvigioni ai broker, costi polizze assicurative e carburanti, strumenti infornatici, linee telefoniche, canone di locazione dell' ufficio) strettamente connessi all' attività commerciale espletata. Pertanto è venuto a mancare il presupposto impositivo dei contributi previdenziali oggetto CP_1 dell' impugnato avviso di addebito. L' opposizione va conseguentemente accolta con annullamento degli avvisi di addebito nn. 37120230016042515000 e 37120230016042616000 entrambi del 9.12.2023 Deve altresì ritenersi, in omaggio al principio di soccombenza, che la parte ricorrente abbia diritto alla rifusione delle spese del procedimento, cui deve ritenersi tenuto l'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 1) Annulla gli avvisi di addebito impugnati nn. 37120230016042515000 e 37120230016042616000 entrambi del 9.12.2023.
2) Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in euro 2.000,00 per competenze professionali ed euro 43,00 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 28.3.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero