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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/10/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3320/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3320/2025 V.G. posta in decisione il
07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...] (avv. Maria Cuomo) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv. Letizia Raggini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/08/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 29/09/1996 a Ravenna, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 275, p. II, serie A, anno 1996; preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, mantenendo residenze separate e liberi di vivere ove lo riterranno opportuno;
2. la casa coniugale, di proprietà dei sigg.ri , e , verrà Controparte_1 CP_2 CP_3 assegnata alla sig.ra ; Parte_1
3. in considerazione della maggiore età dei figli, il sig. avrà diritto di mantenere Parte_2 rapporti personali con gli stessi secondo la loro volontà, nel rispetto della loro autonomia e compatibilmente con i rispettivi impegni di studio/lavoro;
4. il sig. dal momento della sottoscrizione del presente atto, verserà mensilmente, Parte_2 entro il giorno 20 di ciascun mese, a titolo di mantenimento per la IG , CP_3 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di mantenimento per la IG . I versamenti, come sopra previsti, CP_3 saranno eseguiti direttamente alla IG a mezzo bonifico bancario sul Controparte_4 conto corrente acceso presso La Cassa di Ravenna spa intestato a
[...] alle seguenti coordinate IBAN Controparte_5
IT04E0627013104CC0590234852. Tali versamenti saranno soggetti ad adeguamento annuale agli indici ISTAT e a rivalutazione monetaria, oltre alle spese straordinarie al 50% come da
Protocollo ora vigente del Tribunale di Ravenna, che i coniugi dichiarano di conoscere (doc.
12);
5. le parti prevedono espressamente che l'obbligo di mantenimento sopra espresso maturerà sino a quando la IG non diverrà economicamente indipendente e in Controparte_4 ogni caso non oltre anni 3 (tre) decorrenti dall'omologa del provvedimento di pronuncia della separazione;
6. i coniugi si impegnano, entro 30 giorni dall'omologa della separazione, a chiudere il conto corrente cointestato, con suddivisione del saldo attivo in ragione del 50% ciascuno;
7. in ragione delle posizioni debitorie che i coniugi hanno assunto per la pregressa gestione dell'attività societaria, le parti si danno reciprocamente atto di avere già provveduto a regolamentare tale aspetto con separato accordo;
8. il sig. si impegna a prelevare ogni bene personale dalla casa coniugale entro il Parte_2 termine del 30/09/2025;
9. i coniugi provvederanno al pagamento del proprio legale rispettivamente nominato.”
Così deciso in Ravenna il 24.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3320/2025 V.G. posta in decisione il
07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...] (avv. Maria Cuomo) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv. Letizia Raggini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/08/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 29/09/1996 a Ravenna, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 275, p. II, serie A, anno 1996; preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, mantenendo residenze separate e liberi di vivere ove lo riterranno opportuno;
2. la casa coniugale, di proprietà dei sigg.ri , e , verrà Controparte_1 CP_2 CP_3 assegnata alla sig.ra ; Parte_1
3. in considerazione della maggiore età dei figli, il sig. avrà diritto di mantenere Parte_2 rapporti personali con gli stessi secondo la loro volontà, nel rispetto della loro autonomia e compatibilmente con i rispettivi impegni di studio/lavoro;
4. il sig. dal momento della sottoscrizione del presente atto, verserà mensilmente, Parte_2 entro il giorno 20 di ciascun mese, a titolo di mantenimento per la IG , CP_3 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di mantenimento per la IG . I versamenti, come sopra previsti, CP_3 saranno eseguiti direttamente alla IG a mezzo bonifico bancario sul Controparte_4 conto corrente acceso presso La Cassa di Ravenna spa intestato a
[...] alle seguenti coordinate IBAN Controparte_5
IT04E0627013104CC0590234852. Tali versamenti saranno soggetti ad adeguamento annuale agli indici ISTAT e a rivalutazione monetaria, oltre alle spese straordinarie al 50% come da
Protocollo ora vigente del Tribunale di Ravenna, che i coniugi dichiarano di conoscere (doc.
12);
5. le parti prevedono espressamente che l'obbligo di mantenimento sopra espresso maturerà sino a quando la IG non diverrà economicamente indipendente e in Controparte_4 ogni caso non oltre anni 3 (tre) decorrenti dall'omologa del provvedimento di pronuncia della separazione;
6. i coniugi si impegnano, entro 30 giorni dall'omologa della separazione, a chiudere il conto corrente cointestato, con suddivisione del saldo attivo in ragione del 50% ciascuno;
7. in ragione delle posizioni debitorie che i coniugi hanno assunto per la pregressa gestione dell'attività societaria, le parti si danno reciprocamente atto di avere già provveduto a regolamentare tale aspetto con separato accordo;
8. il sig. si impegna a prelevare ogni bene personale dalla casa coniugale entro il Parte_2 termine del 30/09/2025;
9. i coniugi provvederanno al pagamento del proprio legale rispettivamente nominato.”
Così deciso in Ravenna il 24.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè