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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GROHMANN DARIO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 53/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Trieste TS
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420240004533234000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 202/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7.3.2025 Ricorrente_1, impugna la cartella di pagamento n. 11420240004533234000 per omesso pagamento del bollo auto per l'anno 2019.
La ricorrente impugna l'atto sostenendo la prescrizione del credito erariale in quanto mai notificatole in precedenza gli avvisi di accertamento. Stante la prescrizione triennale l'avviso le doveva essere notificato entro il 31.12.2022 cosa che non era accaduta e il primo atto era la cartella notificatole il 4.2.2025
Chiede l'annullamento della cartella.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate in data 28.4.2025 e conferma la correttezza il proprio operato. Contesta che non si è verificata alcuna prescrizione in quanto l'Ufficio aveva notificato a mezzo del servizio postale l'atto di accertamento che risulta notificato per compiuta giacenza in data 16.6.2022, e deposita i relativi atti.
Chiede il rigetto del ricorso, spese rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Sulla base della documentazione depositata dall'Ufficio risulta evidente che l'avviso di accertamento è stato ritualmente e legalmente notificato in data 16.6.2022 all'indirizzo della ricorrente di Indirizzo_1 con doppio accesso e doppia raccomandata pertanto la notifica è da ritenersi regolare.
Infatti, “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 8895 del 18/03/2022).
L'avvenuta notifica dell'accertamento ha interrotto i termini prescrizionali e quindi non si è verificata alcuna prescrizione del credito erariale.
Per le spese del presente grado di giudizio stante la soccombenza vanno addebitate a parte ricorrente e si liquidano, come da nota spese, in € 326,60 omnicomprensive a favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado a favore dell'Agenzia delle Entrate di Trieste che si liquidano in €326,60(trecentoventisei/60) omnicomprensive. Così deciso in Trieste, il 16 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO Dario GROHMANN
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GROHMANN DARIO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 53/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Trieste TS
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420240004533234000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 202/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7.3.2025 Ricorrente_1, impugna la cartella di pagamento n. 11420240004533234000 per omesso pagamento del bollo auto per l'anno 2019.
La ricorrente impugna l'atto sostenendo la prescrizione del credito erariale in quanto mai notificatole in precedenza gli avvisi di accertamento. Stante la prescrizione triennale l'avviso le doveva essere notificato entro il 31.12.2022 cosa che non era accaduta e il primo atto era la cartella notificatole il 4.2.2025
Chiede l'annullamento della cartella.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate in data 28.4.2025 e conferma la correttezza il proprio operato. Contesta che non si è verificata alcuna prescrizione in quanto l'Ufficio aveva notificato a mezzo del servizio postale l'atto di accertamento che risulta notificato per compiuta giacenza in data 16.6.2022, e deposita i relativi atti.
Chiede il rigetto del ricorso, spese rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Sulla base della documentazione depositata dall'Ufficio risulta evidente che l'avviso di accertamento è stato ritualmente e legalmente notificato in data 16.6.2022 all'indirizzo della ricorrente di Indirizzo_1 con doppio accesso e doppia raccomandata pertanto la notifica è da ritenersi regolare.
Infatti, “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 8895 del 18/03/2022).
L'avvenuta notifica dell'accertamento ha interrotto i termini prescrizionali e quindi non si è verificata alcuna prescrizione del credito erariale.
Per le spese del presente grado di giudizio stante la soccombenza vanno addebitate a parte ricorrente e si liquidano, come da nota spese, in € 326,60 omnicomprensive a favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado a favore dell'Agenzia delle Entrate di Trieste che si liquidano in €326,60(trecentoventisei/60) omnicomprensive. Così deciso in Trieste, il 16 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO Dario GROHMANN