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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 729/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 729/2025 R.G. promosso da parte di:
(CF: ) nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]Parte_1 C.F._1
Porta Mare, n. 89, int.6, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Monica Mariotti (CF:
pec: ) e avv. Monica Guerzoni C.F._2 Email_1
(CF: pec: ), eleggendo CodiceFiscale_3 Email_2
domicilio ai presenti fini presso e nel loro studio in Ferrara, Corso della Giovecca, n. 40/d e
( , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._4
Maria Boiardo, n. 23, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Roberto
Anselmi ( per le CodiceFiscale_5 Email_3
comunicazioni inerenti il procedimento) ed elettivamente domiciliata nel suo studio di Ferrara, viale
Cavour, 136
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 25 marzo 2025 gli odierni istanti, premettendo di aver ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in forza della sentenza di questo Tribunale
1 n. 661 del 14.9.2023, dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali, anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia.
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone fermo il resto e dato atto dell'intervenuto adempimento degli accordi intercorsi tra le parti come previsti al punto b) pag. 4 del ricorso per avere il sig. già prestato il consenso al riscatto parziale Pt_1
o totale della polizza assicurativa n. 0795813 con beneficiario con effetto CP_2 Persona_1
immediato, e con effetto dal 13/10/2027 per la polizza assicurativa n. 0795812 con CP_2
beneficiario nonché dato atto dell'intervenuto adempimento degli accordi previsti al Parte_2
punto c) pag. 4 del ricorso con riguardo al mantenimento del figlio poiché la ricorrente Persona_1
ha già provveduto al versamento della somma forfettaria ivi concordata, la modifica della sentenza emessa da questo Tribunale n. 661 del 14.9.2023 nei seguenti termini:
1. entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il sig. verserà Pt_1 alla sig.ra la somma di €. 8.000,00 a titolo di una tantum divorzile ex art 5 legge 898/70 e CP_1
s.m.i. a definizione di qualsiasi pretesa passata e futura per il suo mantenimento;
2. alla scadenza del 13.10.2027della polizza n. 0795812 intestata al figlio CP_2 Parte_2
la sig.ra verserà allo stesso la somma di €. 100.000,00 a titolo di anticipato forfettario CP_1
contributo per il suo mantenimento;
3. sempre a titolo di forfettario definitivo contributo per il mantenimento dei figli la sig.ra CP_1
trasferirà entro 30 gg. dal deposita della sentenza ai due figli, per la metà ciascuno, la nuda proprietà dell'immobile di sua proprietà sito in Ferrara via M.M. Boiardo 23, identificato nel rogito di provenienza notaio del 10.08.2016 rep. 75668/21502 come segue: porzione di fabbricato Per_2
condominiale sito in Ferrara via M.M. Boiardo, 23, costituita da un appartamento al piano primo
(secondo da terra) di vani utili tre e accessori, con bassocomodo nel seminterrato il tutto censito nel
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 377, mappale 357 sub. 2 cat A/3, classe 3, vani 4
(superficie catastale tot. mq. 72 escluse aree scoperte mq 71), rendita €. 423,49 ai confini: a nord ragioni e vano scala comune, ad est via Boiardo, a sud ragioni a ovest Persona_3 Per_3
corte comune (vd. doc. 7).
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
2 Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 30 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 729/2025 R.G. promosso da parte di:
(CF: ) nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]Parte_1 C.F._1
Porta Mare, n. 89, int.6, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Monica Mariotti (CF:
pec: ) e avv. Monica Guerzoni C.F._2 Email_1
(CF: pec: ), eleggendo CodiceFiscale_3 Email_2
domicilio ai presenti fini presso e nel loro studio in Ferrara, Corso della Giovecca, n. 40/d e
( , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._4
Maria Boiardo, n. 23, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Roberto
Anselmi ( per le CodiceFiscale_5 Email_3
comunicazioni inerenti il procedimento) ed elettivamente domiciliata nel suo studio di Ferrara, viale
Cavour, 136
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 25 marzo 2025 gli odierni istanti, premettendo di aver ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in forza della sentenza di questo Tribunale
1 n. 661 del 14.9.2023, dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali, anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia.
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone fermo il resto e dato atto dell'intervenuto adempimento degli accordi intercorsi tra le parti come previsti al punto b) pag. 4 del ricorso per avere il sig. già prestato il consenso al riscatto parziale Pt_1
o totale della polizza assicurativa n. 0795813 con beneficiario con effetto CP_2 Persona_1
immediato, e con effetto dal 13/10/2027 per la polizza assicurativa n. 0795812 con CP_2
beneficiario nonché dato atto dell'intervenuto adempimento degli accordi previsti al Parte_2
punto c) pag. 4 del ricorso con riguardo al mantenimento del figlio poiché la ricorrente Persona_1
ha già provveduto al versamento della somma forfettaria ivi concordata, la modifica della sentenza emessa da questo Tribunale n. 661 del 14.9.2023 nei seguenti termini:
1. entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il sig. verserà Pt_1 alla sig.ra la somma di €. 8.000,00 a titolo di una tantum divorzile ex art 5 legge 898/70 e CP_1
s.m.i. a definizione di qualsiasi pretesa passata e futura per il suo mantenimento;
2. alla scadenza del 13.10.2027della polizza n. 0795812 intestata al figlio CP_2 Parte_2
la sig.ra verserà allo stesso la somma di €. 100.000,00 a titolo di anticipato forfettario CP_1
contributo per il suo mantenimento;
3. sempre a titolo di forfettario definitivo contributo per il mantenimento dei figli la sig.ra CP_1
trasferirà entro 30 gg. dal deposita della sentenza ai due figli, per la metà ciascuno, la nuda proprietà dell'immobile di sua proprietà sito in Ferrara via M.M. Boiardo 23, identificato nel rogito di provenienza notaio del 10.08.2016 rep. 75668/21502 come segue: porzione di fabbricato Per_2
condominiale sito in Ferrara via M.M. Boiardo, 23, costituita da un appartamento al piano primo
(secondo da terra) di vani utili tre e accessori, con bassocomodo nel seminterrato il tutto censito nel
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 377, mappale 357 sub. 2 cat A/3, classe 3, vani 4
(superficie catastale tot. mq. 72 escluse aree scoperte mq 71), rendita €. 423,49 ai confini: a nord ragioni e vano scala comune, ad est via Boiardo, a sud ragioni a ovest Persona_3 Per_3
corte comune (vd. doc. 7).
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
2 Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 30 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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