Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1927, n. 2795
Articolo 1
Versione
1 marzo 1928
Art. 2.

La presente legge avra' effetto dalla data della registrazione della ratifica della Convenzione, di cui all'art. 1, presso il Segretariato della Societa' delle Nazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Federzoni - Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 1 marzo 1928