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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 92/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/02/2025
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Mario Nicola Cristoforo
[...]
Sansanelli (C.F. , elettivamente domiciliati presso il suo studio in CodiceFiscale_3
Sant'RC (PZ) al Viale Europa n. 13, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata: oppure al numero di Email_1
fax: 0973.612061
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio
FATTO
I ricorrenti sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 04/02/2025 esponevano: di avere intrattenuto una relazione affettiva dalla quale erano nati due figli, , nato a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
24/06/2021, regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori;
che in costanza di convivenza di fatto, pagina 1 di 6 concordemente, stabilivano la residenza familiare e anagrafica in Sant'RC (PZ) alla Via Lupia
n. 4, in immobile in affitto;
che, dopo un primo periodo di armonia, detta unione, a causa di insorte incompatibilità, si era, nel tempo, logorata fino a quando i presupposti a fondamento della vita di coppia erano divenuti insussistenti;
che era intenzione dei ricorrenti disciplinare, congiuntamente,
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di disciplinare, confermare e ratificare i rapporti tra gli stessi e i figli alle seguenti condizioni: “I IGnori e , di comune accordo Parte_1 Parte_2
tra loro, hanno deciso e decidono che i figli minori e resteranno collocati Per_1 Persona_2 prevalentemente presso la madre, ovvero presso la residenza di quest'ultima, già residenza familiare, sita in Sant'RC (PZ) alla Via Lupia n. 4, con affidamento condiviso e congiunto ad entrambi i genitori e quindi con ampia facoltà di visita e soggiorno presso il padre, il quale potrà vedere e tenere con sé i propri figli ogniqualvolta questi lo vorranno e quando Egli vorrà. - - Ad ogni buon conto, le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, il seguente calendario: per quanto alle visite infrasettimanali, si specifica che il IG. potrà tenere con sé i figli nei giorni di Parte_2
martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00. In caso di pernottamento infrasettimanale dei figli presso il padre, il IG. comunicherà alla IG.ra quanto sopra, accompagnando il giorno Pt_2 Pt_1
seguente i minori a scuola;
la madre si occuperà di prendere i figli all'uscita da scuola. - A fine settimana alterni, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori dal sabato alle ore 15.00, sino alla domenica sera. - - Durante il periodo natalizio, il padre trascorrerà con i figli una settimana (dal 23 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e comprenderà, ad anni alterni, o il giorno di Natale o quello di Capodanno, a partire dal padre), nel periodo pasquale almeno tre giorni, da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, a partire dalla madre. - - Con riferimento alle vacanze estive e precisamente dal 1° agosto al 31 agosto, i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori quindici giorni consecutivi al mese, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, la prima quindicina di agosto con la madre, la seconda con il padre negli anni dispari e viceversa negli anni pari). - - I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con i genitori, a partire dal padre. Per quanto alle festività e ricorrenze, secondo il principio dell'alternanza annuale, a partire dalla madre, si specifica quanto segue: quest'ultima terrà con sé i figli il giorno 8 dicembre, il 1° maggio, il 2 giugno, mentre il padre terrà con sé i minori, sempre ad anni alterni, la domenica delle Palme, il 25 aprile e il 1° novembre. - - I minori inoltre potranno partecipare con i genitori alle feste e ricorrenze (quali ad esempio battesimi, cresime, matrimoni, compleanni, ecc…) di parenti. - - Considerati i buoni rapporti tra i genitori, questi potranno trascorrere, se riterranno, le predette festività e ricorrenze insieme, nell'interesse della prole. - - Il
pagina 2 di 6 diritto di visita dei genitori è esteso anche ai nonni, agli zii e ai cugini paterni e materni. Durante la permanenza dei minori presso ciascun genitore, sarà libera e agevolata la frequentazione delle rispettive famiglie d'origine e, soprattutto, dei nonni. - - I ricorrenti concordano che tutte le modalità di visita e frequentazione genitori-figli potranno essere liberamente e concordemente modificate sempre nell'interesse dei minori e ove richiesto dai figli o da Essi stessi, compatibilmente con i rispettivi impegni e/o necessità di lavoro e con quelle di studio, ludiche e sportive dei figli. - 2. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, ciascuno di loro si obbliga a garantire all'altro la conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori. Ciascuno dei genitori si obbliga a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto ed eventuale cambio di residenza o di domicilio per ogni comunicazione. - 3. Le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e saranno le capacità, le aspirazioni e le inclinazioni naturali degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni attinenti i figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. In ogni caso, i genitori si impegnano a consentire ai minori di intrattenere, con ciascuno di loro, in forza di quanto previsto dall'art. 337-ter c.c., un rapporto equilibrato e continuativo. - 4. A definizione dei rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti convengono che l'immobile in affitto, adibito a residenza familiare, sito in Sant'RC
(PZ) alla Via Lupia n. 4 (identificato in Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 20, particella 442, subalterno 17, Cat. A/2), prioritariamente nell'interesse dei minori, rimarrà nella disponibilità della IG.ra che ivi continuerà ad abitare unitamente ai propri figli, Parte_1
sopportandone integralmente il relativo canone di locazione e tutte le spese ordinarie e/o straordinarie di qualunque natura attinenti il citato appartamento, nonché tasse, imposte ed oneri, senza nulla pretendere dal IG. per qualsivoglia causale e/o ragione, obbligandosi, qualora non Parte_2
l'avesse già fatto, quindi nel termine di giorni trenta dal deposito in Tribunale del presente ricorso, a subentrare nel contratto di locazione in essere e quindi a volturare a se medesima tutte le utenze domestiche riguardanti l'immobile in questione che restano a proprio esclusivo carico. - Per quanto all'arredo e suppellettili così come esistenti nell'appartamento di Via Lupia n. 4 in Sant'RC, adibito a residenza familiare, questi resteranno a corredo dell'abitazione; il IG. , con Pt_2
preavviso alla IG.ra di almeno due giorni, potrà ritirare i suoi effetti personali nonché oggetti Pt_1
e/o beni e/o preziosi e quant'altro di sua appartenenza presente nel citato immobile. - 5. I IGnori ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti ed indipendenti dal punto di vista economico. In ordine pagina 3 di 6 al mantenimento reciproco tra gli stessi nulla è dovuto, altresì non vantando e non potendo vantare reciprocamente diritti in merito. - Il IG. , considerata la propria situazione Parte_2
economica e reddituale, tenuto conto delle spese che affronta ed affronterà per trovare una diversa sistemazione e per sopravvivere, tenuto conto altresì dei finanziamenti accesi e in corso di pagamento
(V. contratti di finanziamento in atti), corrisponderà a titolo di contributo per gli alimenti e il mantenimento dei figli minori l'importo mensile di €. 150,00# per ciascun figlio, ovvero l'importo complessivo di €. 300,00# (€. Trecento/00) mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, alle modalità che riterrà opportune in accordo con la IG.ra (assegno, vaglia, bonifico e/o contanti nelle mani della suddetta con Pt_1 contestuale rilascio di ricevuta). - 6. Si precisa che il IG. , all'attualità, come noto, Parte_2 alla IG.ra risulta percettore dell'Assegno unico e universale erogato dall'INPS per i figli Pt_1 minori a carico, avente un importo complessivo di circa €. 400,00# mensili (€. 200,00# circa per ciascun figlio); si conviene che il suddetto importo, riconosciuto ed erogato mensilmente dall'INPS per i minori, verrà versato, dal IG. , alle modalità che riterrà opportune, con cadenza Parte_2
mensile, alla IG.ra per le necessità e le eIGenze dei figli. Di comune accordo tra i genitori, la Pt_1
IG.ra , per il tramite del proprio patronato, potrà presentare domanda all'INPS tesa ad Parte_1 ottenere l'erogazione dell'Assegno unico e universale direttamente su proprio c/c e il suddetto contributo mensile verrà utilizzato per le necessità dei figli. Dunque, la ricorrente disporrà di un importo complessivo mensile di circa €. 700,00# (€. 300,00# quale contributo per gli alimenti e il mantenimento da parte del IG. + circa €. 400,00# quale Assegno unico e universale) per Pt_2
quanto ai figli. In caso di sospensione e/o revoca e/o cessazione del predetto Assegno unico e universale, la IG.ra nulla potrà pretendere dal IG. in merito. Così è Parte_1 Parte_2
pattuito tra le parti. - 7. Ciascun genitore, inoltre, parteciperà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (necessarie e opportune) relative ai figli, se preventivamente comunicate, concordate con l'altro genitore e debitamente documentate, intendendo per tali quelle occasionali e non abituali (a titolo esemplificativo mediche, sanitarie e farmaceutiche non coperte da SSN, scolastiche e sportive) non rientranti nell'assegno di mantenimento. Tali spese, come detto, dovranno essere preventivamente comunicate e concordate con l'altro genitore, quindi approvate per iscritto e documentate. Il tutto a mezzo bonifico sul c/c intestato all'altro genitore, ovvero a mezzo vaglia, assegno e/o contanti direttamente nelle mani dell'altro, con contestuale rilascio di opportuna ricevuta.
Così è pattuito tra le parti. - 8. I genitori concorreranno al mantenimento dei figli sino al raggiungimento, da parte degli stessi e come ex lege previsto, della loro autosufficienza economica. -
9. I genitori prestano sin d'ora il proprio consenso reciproco al rilascio dei documenti validi per pagina 4 di 6 l'espatrio, anche relativamente all'iscrizione dei figli minori su detti documenti. - 10. Disporre, in ogni caso, che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro. - 11. I ricorrenti dichiarano di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica e ogni altro aspetto anche non patrimoniale, pertanto, riconoscono e dichiarano ancora di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro. - 12. Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte, sotto ogni profilo, delle predette condizioni che integralmente accettano e sottoscrivono. - 13. Spese come per legge. –“
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 28/03/2025 rendeva il seguente parere: “Il Pubblico Ministero, letti gli atti, si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei figli.”
Con note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 07/04/2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, e relativo mantenimento, dei figli minori merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti che non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei ricorrenti può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra e sulla Parte_1 Parte_2
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed all'allegato Persona_1 Persona_2
piano genitoriale, a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di conIGlio del 11/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 6 di 6