Articolo 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 115Articolo 117
Versione
9 febbraio 1957
Art. 116. (Rimborso spese all'impiegato prosciolto)

L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennita' di missione.
Puo' chiedere, altresi', che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno e' dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennita' di missione.
La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito; su di essa provvede il capo del personale.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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