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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2972/2021 R.G. vertente fra rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Domenico Pace e Parte 1 c.f. C.F. 1
Agostino Parisi, domiciliato presso il di loro studio in Tito Scalo (PZ) alla via Enrico De Nicola 40., giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
RESISTENTE
.f. P.IVA 2 in persona dell'Amministratore e legale Controparte_2
rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bellardi ed elettivamente domiciliata in Torino
c.so Galileo Ferraris 43, giusta procura speciale in atti,
RESISTENTE
, p.iva P.IVA 3 in persona del Controparte 3
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosazza Giangros e domiciliato nel di lui studio in Vercelli via degli Oldoni n. 14, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 27.10.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato assunto in data 11.1988 dalla Controparte_4 resistente, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato inquadrato al livello 7^ del CCNL Edilizia e Industria;
di esercitare anche l'attività libero -professionale di geometra;
di aver lavorato per la CP 4 esclusivamente presso il cantiere di Torino - Bertolla Nord nell'ambito del contratto di appalto tra la _4 e la committente RT , appaltatrice della
Facility Coop società cooperativa a sua volta appaltatrice della CP 2 CP_2 e a seguito della prestazione lavorativa svolta, di avere maturato un credito verso al datrice di lavoro di euro
94.610,00 per retribuzioni, ferie e permessi non goduti (periodo febbraio 2018-febbraio 2021; che la
CP 4 soggetta a concordato preventivo, riconosceva detto credito;
deduceva inoltre di vantare un credito per attività professionale di euro 22.314,50 portato da fattura n. 2 del 2021 intestata al
Controparte 3 per contabilizzazione e verifica varianti edili nel cantiere in Torino per la realizzazione di una R.S.A. nell'area nord di Bertolla (Torino), fattura conteggiata alla appaltatrice.
Tanto premesso, rimasti senza esito i solleciti di pagamento, ritenendo illegittimo l'operato della parte resistente e sussistenti tutti i presupposti di legge, Parte_1 adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare ex art. 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003 e art. 1676 c.c. il diritto al pagamento delle retribuzioni e del compenso quale libero professionista nei confronti del CP 3
Con ""Il nuovo soc. cooperativa, Facility Coop società cooperativa e Controparte_2
[...] in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in via solidale tra loro;
e per l'effetto condannare le resistenti, in via solidale tra loro, al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro
101.566,50 di cui euro 79.252,00 a titolo retributivo ed euro 22.314,50 quale compenso per le attività di cantiere di cui alla fattura n. 2 del 2021 in atti, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la Facility Coop società cooperativa, con domanda “trasversale” e domandava, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva essendo rimasta estranea al rapporto lavorativo del ricorrente con la CP 4
[...], e non sussistendo alcuna solidarietà per i compensi di natura professionale rivendicati;
spiegava domanda trasversale nei confronti del CP 3 "il Nuovo CIV soc. coop" per cui in caso di condanna chiedeva condanna per manleva della debitrice principale consorzio "il Nuovo CP_6
[...] .
Si costituiva la Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione passiva per estraneità al rapporto di lavoro intercorso tra la CP 4 e il Pt 1 e non sussistendo alcuna solidarietà per i compensi di natura professionale rivendicati;
spiegava domanda trasversale nei confronti del CP 3 "il Controparte 7 ' per cui in caso di condanna chiedeva condanna "
'con vittoria di spese e per manleva della debitrice principale CP_3 "il Controparte_7 competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il Controparte_8 eccependo l'incompetenza per materia e per territorio di questo giudice in merito alla domanda di pagamento dell'onorario professionale di cui alla fattura n. 2 del 2021, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo tra le parti non rientrante nella previsione di cui all'art. 409 cpc, peraltro, non ricorrendo ipotesi di cui all'art. 413 cpc, dovendosi ritenere l'obbligazione tra le parti sorta nel luogo dove ha sede la persona giuridica (il CP_3 ha sede in Vercelli) la competenza è da radicarsi nel tribunale di Vercelli.
In ogni caso, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa riferita alla fattura emessa dal Pt 1 in quanto priva di giustificazione, contestata a mezzo legale in data 7.9.2021; contestava a tal fine la comunicazione richiamata dal ricorrente, asseritamente inviata dal CP 3 alla società CP 4 in concordato preventivo, in quanto documento privo di sottoscrizione e di ricevuta. Nel merito deduceva comunque l'insussistenza del credito vantato atteso che il lavoro di contabilizzazione delle varianti relative al cantiere di Bertolla rientravano già nel lavoro del Pt 1 quale Direttore di
Cantiere per la _4 .
Contestava altresì la chiamata in causa per quanto concerne il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo febbraio 2018-febbraio 2021 atteso che, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, il rapporto tra il CP 3 e la _4 (consorziata) non è qualificabile come contratto di appalto né di subappalto, bensì un rapporto di mero affidamento dei lavori in forza di vincolo consortile tra le parti. Tra l'altro, il ricorrente risulterebbe essere stato assente dal cantiere di Torino-Bertolla per oltre metà della durata dei lavori e, da documentazione in atti, risulterebbe che solo in data 23 maggio
2018 la CP 4 ha provveduto a consegnare la documentazione attestante l'idoneità del direttore di cantiere, geometra Pt_1 Contestava nel resto il ricorso per infondatezza e nel merito le somme rivendicate. Chiedeva il rigetto del ricorso anche per la domanda di manleva in considerazione del fatto che, per i motivi detti, non sussiste responsabilità solidale per cui in caso di condanna le resistenti potrebbero rivalersi solo nei confronti della _4 , datrice di lavoro del ricorrente.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e interrogatorio del ricorrente e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento parziale.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto ex art. 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003 e art. 1676 c.c. al pagamento delle retribuzioni e del compenso quale libero professionista nei confronti delle resistenti in via solidale tra loro, e alla loro condanna in via solidale tra loro, al pagamento della somma complessiva di euro 101.566,50 di cui euro 79.252,00 a titolo retributivo ed euro 22.314,50 quale compenso per le attività di cantiere.
Il lavoratore ha depositato: contratto collettivo di categoria, contratto di appalto, prospetti paga, provvedimento di nomina a Direttore di Cantiere, nota dell'Avv. Ferrara per conto della _4
[...] del 20 settembre 2021, fattura n. 2 del 2021, conteggio delle retribuzioni non percepite, nota del consorzio "Il Nuovo Civ società cooperativa” del 4 agosto 2021 e rispettivi allegati, nota di messa in mora del 20 agosto 2021. Il dato documentale acquisito nonché la prova testimoniale consentono di ritenere provata in parte la pretesa azionata dal ricorrente. In particolare, è circostanza documentata e non contestata, che parte ricorrente sia stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, dalla CP 4 con inquadramento nel IIV livello di cui al CCNL Edilizia e Industria (si vedano le copie delle buste paga in atti e il contratto collettivo) ed abbia lavorato alle dipendenze della società datoriale dal 21 febbraio
1988 a febbraio 2021 presso il cantiere di Torino Bertolla Nord per i lavori subappaltati di realizzazione di una R.S.A.; è circostanza non contestata che la prestazione lavorativa avesse ad oggetto la direzione del cantiere e che il ricorrente non ha percepito le somme a titolo di retribuzione, ferie e permessi non godute, mesi di marzo, maggio, agosto, settembre, ottobre, dicembre, 13^e 14^
2018, febbraio, marzo, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 13^e 14^ 2019, marzo, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre, dicembre, 13^e 14^2020, gennaio 2021.
In ordine al credito vantato, va rilevato che esiste in atti riconoscimento da parte del curatore nominato nell'ambito della procedura concorsuale instaurata nei confronti della avv. Domenico CP 4
Ferrara del 20 settembre 2021.
Il ricorrente chiede altresì l'accertamento e il riconoscimento della ulteriore somma a titolo di onorario per prestazione professionale nella qualità di geometra, come da fattura emessa n. 2 del 2021 nei confronti del CP 3 CP_7 per contabilizzazione e verifica varianti edili sul cantiere in
Torino alla strada San Mauro 162 per la realizzazione della RSA nell'area di Bertolla nord.
Le parti resistenti contestano innanzitutto la loro legittimazione passiva, in quanto per le retribuzioni non corrisposte dalla CP 4 le stesse sarebbero estranee al rapporto di lavoro intercorso tra CP 4il ricorrente e la e contestano il vincolo di responsabilità solidale invocato dal ricorrente ex art, 29 co. 2^D.Lgs 276/2003 e art. 1676 c.c., mancando i presupposti di legge e nella specie, contratti di appalto a cascata, sussistendo invece un “rapporto di mero affidamento dei lavori " in virtù del vincolo consortile.
La tesi delle resistenti non è fondata.
Dagli atti prodotti dalle parti risulta che in data 24.1.2018 è intercorso il contratto di appalto per la realizzazione di una R.S.A. in Torino Bertolla tra la Immobiliare Società Torino srl e la Facility Coop
Società Cooperativa. Nella stessa data la Facility affidava in subappalto alla [...]
Controparte 9 "parti di lavorazione dei lavori di realizzazione della anzidetta R.S.A., e, a sua volta, il CP 3 affidava in ulteriore subappalto alla parte dell'appalto, il tutto CP 4
nell'ambito del rapporto di consorzio esistente tra tutte le aziende.
Nel primo contratto di appalto, la stazione appaltante Facility Coop, al punto 5 della lettera di preventiva assegnazione dei lavori veniva espressamente previsto, e la ditta Pt 2 si impegnava in tal senso, la regolarità contributiva e previdenziale e quella dei salari relativi ai propri dipendenti;
al punto 7 si prevedeva che la _4 avrebbe assicurato la regolare tenuta della contabilità lavori, con espressa previsione al punto 10 che “nel caso in cui la ditta socia dovesse risultare inadempiente CP 3 e le altre consorziaterispetto ad alcuna delle clausole sopraindicate dovrà sollevare il coinvolte nell'esecuzione dei lavori, da ogni conseguenza dannosa".
Pertanto, sulla base del dato documentale, deve rilevarsi come rispetto alle retribuzioni rivendicate dal lavoratore sussiste la piena legittimazione passiva delle ditte resistenti, e tanto in base alle espresse pattuizioni della lettera di assegnazione lavori e successivo contratto di sub appalto. E' infatti il quadro normativo di riferimento a fondare la pretesa del ricorrente, sia per la chiara previsione di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e succ. modifiche e integrazioni a disporre che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Inoltre, l'art. 1676 c.c., dispone che "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda".
Tale interpretazione è conforme all'orientamento tracciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale
“la previsione contenuta nell'art. 1676 c.c. si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della "ratio" della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi e che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il rapporto tra un consorzio di cooperative e le sue consorziate potesse essere qualificato in termini di mandato, affermando che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal CP 3 e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il CP_3 andava considerato alla stregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale andava riguardata come un caso di subappalto)" Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, n. 24368.
I dipendenti dell'impresa consorziata, come nel caso in esame il ricorrente, possono esperire l'azione diretta ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lg. 10 settembre 2003 n. 276 nei confronti del committente che abbia conferito l'appalto al CP 3 al fine di ottenere la corresponsione delle spettanze maturate per l'attività lavorativa prestata, atteso che tra CP 3 e singole imprese consorziate (alle quali viene affidata l'esecuzione dei lavori) non sussiste un subappalto, giacché il contratto di appalto, seppur stipulato dal CP_3 vincola direttamente la consorziata.
Ne consegue allora che la domanda per quanto attiene il diritto alle retribuzioni non corrisposte al lavoratore nerita di essere accolta e le resistenti sono tenute in via solidale al pagamento di quanto documentato in base alle buste paga prodotte e ai conteggi, somme solo genericamente contestate, e sulle quali non sussiste necessità di disporre consulenza tecnica contabile attesa la corrispondenza a quanto percepito durante il rapporto di lavoro a titolo di retribuzione.
Parimenti provate devono ritenersi le altre spettanze economiche nonchè il TFR domandati, non avendo parti resistenti fornito contestazione specifica né documentazione contraria al riguardo.
Provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia la parte convenuta non ha contestato in maniera specifica e puntuale i conteggi, né ha dedotto, prima ancora che provato, circostanze che potessero far ritenere la erroneità degli stessi, viceversa, la prova testimoniale e documentale acquisita ha suffragato le allegazioni attoree, da qui la superfluità della Ctu.
Al contrario non risulta fondata la domanda finalizzata al pagamento della fattura n. 2/2021 per onorario professionale atteso che non vi è prova del conferimento dell'incarico per la contabilizzazione e verifica delle varianti edili sul cantiere in Torino per la realizzazione dell'anzidetta R.S.A., sicchè non è dato evincersi se trattasi di incarico professionale (compenso per attività di cantiere) e quindi non rientrante nei casi di cui all'art. 409 c.p.c., né se incarico nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente con la _4 e, in ogni caso, manca la prova oltre che dell'incarico, di esecuzione di varianti per conto della committente (conferimento, accettazione e approvazione, ecc.), sicchè la domanda appare sperimentabile in sede civile e quindi difetta la competenza di questo giudice del lavoro peraltro anche per territorio atteso che l'incarico sarebbe stato espletato nel territorio di competenza del tribunale di Vercelli.
Per tutti i motivi esposti, in accoglimento parziale del ricorso, le resistenti in persona dei legali rappresentanti pro tempore, vanno condannate al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 79.252,00 a titolo di differenze retributive (ordinarie), ferie, tredicesima, permessi oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge, come sopra evidenziati.
Va invece rigettata la domanda di condanna delle resistenti al pagamento della somma di euro
22.314,50 per compenso professionale di cui alla fattura n. 2/2021 emessa dal ricorrente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147 del 2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 con ricorso depositato il 27.10.2021 ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso;
2) condanna il Controparte_10 la Facility Coop. Società Cooperativa ela Controparte_2 in persona dei rispettivi amministratori e legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente, della somma complessiva di €
79.252,00 a titolo di differenze retributive (ordinarie), ferie, permessi, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge;
3) rigetta nel resto il ricorso;
,la Facility Coop. Società Cooperativa 4) condanna il Controparte_10
Controparte_2 in persona dei rispettivi amministratori e legali rappresentanti p.t., e la in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.000 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
Potenza, 11 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla