Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1125/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1125/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 665/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 28/03/2022, depositata in cancelleria in data 31/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Cioffi e Mario Della Porta ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Nocera Superiore (SA), alla Via Roma nr. 12, presso studio difensori,
- appellante –
CONTRO
e , rappresentate e difese dall'avv.to Pasquale Controparte_1 Controparte_2
Villani ed elettivamente domiciliate in Nocera Superiore (SA), alla Via Roma nr. 122, presso studio difensore.
- appellate –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 665/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore – Usucapione ex art. 1158 cod. civ. e proprietà
CONCLUSIONI:
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 30/10/2023 per le appellate presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 07/11/2023, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 665/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 28/03/2022, depositata in cancelleria in data 31/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così decideva: “1) Rigetta le domande di usucapione proposte da parte attrice;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale gradata proposta dalla parte convenuta di esistenza a favore del locale cantina identificato al foglio 10 part. 776, sub 6, di loro proprietà, di una servitù di passaggio veicolare a carico del locale, di proprietà di , utilizzato Parte_1 come rampa di accesso, identificato al foglio 10, part. 777, sub 7, siti nel Comune di Nocera Inferiore;
3)
Rigetta le ulteriori domande spiegate dalla parte convenuta;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Nocera Inferiore in data 29/06/2012 e iscritto a ruolo in data 06/07/2012, R.G. 2964/2012, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore, e esponendo di Controparte_2 Controparte_1 essere proprietaria di un appartamento sito in Nocera Inferiore, alla Via Prisco Palumbo, ubicato al secondo piano e composto di quattro vani ed accessori, con relativo locale deposito al piano terra di circa 100 mq., riportato nel N.C.E.U. al foglio 10, part. 777, sub. 6, di un altro appartamento posto al primo piano, composto di quattro vani ed accessori, riportato nel N.C.E.U. al foglio 10, part. 777, sub. 5, e di un locale deposito sito al piano primo sottostrada di 24 mq, il tutto confinante con Via Prisco Palumbo identificato nel N.C.E.U. al foglio 10, part. 777, sub. 7; precisava che l'intero complesso così come descritto nell'atto introduttivo era stato realizzato da – genitrice dell'attrice – su terreno di sua Persona_1 proprietà e oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 7322, rilasciata dal Comune di
Nocera Inferiore in data 24/02/2003 e che i suddetti beni erano pervenuti all'attrice Pt_1 giusta atto di donazione della di lei genitrice per notar del 16/06/2008, Persona_2
pag. 2/10 rep. 97320. Esponeva ancora che la genitrice era diventata proprietaria del Persona_1 terreno ove sorgeva il fabbricato in virtù di atto di vendita per notar del Persona_3
12/09/1984, rep. 5589 e che l'attrice, insieme alla sua famiglia, aveva abitato nell'appartamento di proprietà del padre, posto al piano rialzato del Persona_4 fabbricato sito anch'esso alla Via Prisco Palumbo a Nocera Inferiore e confinante con i beni della godendo del possesso, pacifico e non interrotto, anche di un locale Persona_1 cantina in piano sottostrada sito in Nocera Inferiore, alla Via Prisco Palumbo n. 1, identificato nel N.C.E.U. al foglio 10, part. 776, sub. 6, adiacente al di lei fabbricato;
riferiva ulteriormente che detto locale cantina era di proprietà delle convenute e Controparte_2
che mai avevano utilizzato il locale, e che l'attrice stessa aveva Controparte_1 sempre provveduto al pagamento delle imposte relative al locale de quo, oltre a sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e utilizzando il locale per riporvi suppellettili, mobili, oggetti propri o di altre persone che ne avessero fatto richiesta.
Rappresentava inoltre di aver provveduto a realizzare una rampa di collegamento tra la cantina in questione e il proprio vano garage in modo da avere accesso diretto alla cantina dall'entrata dello stesso garage sito in Via Prisco Palumbo n. 3 e potervi ricoverare tra l'altro anche le proprie auto;
esperito il tentativo di conciliazione in data 12/10/2011 con esito negativo, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore 1) di accertare e dichiarare l'esercizio del possesso uti dominus e conseguentemente dichiarare l'avvenuto usucapione ex art. 1158 cod. civ. del locale cantina, 2) in via subordinata e gradata, di accertare il compossesso e conseguentemente dichiarare l'avvenuto usucapione ex art. 1158 cod. civ. della comproprietà pro indiviso del locale cantina, con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria, chiedeva disporsi C.T.U. e prova per testi. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 07/11/2012, si costituivano in giudizio e Controparte_2
, quali parti convenute, che contestavano la ricostruzione storica dei Controparte_1 fatti di parte attrice e nel merito chiedevano il rigetto delle domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze;
in via riconvenzionale, spiegavano domanda di riconoscimento di proprietà del locale rampa identificato in Catasto al foglio 10, part. 777, sub. 7, e in via gradata per intervenuta usucapione, in subordine, dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di passaggio veicolare attraverso il locale indicato e la rampa carrabile ivi esistente per raggiungere il locale seminterrato, di condannare pag. 3/10 l'attrice alla rimozione e/o alla demolizione dell'intera costruzione e/o di ogni manufatto e/o di tutto quanto costruito in forza della concessione edilizia n. 7322 del 24/02/2003, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova per testi e di
C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza del 27/03/2019 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 665/2023 emessa in data 28/03/2022, depositata in cancelleria in data 31/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il
Tribunale di Nocera Inferiore non rilevava dall'attività istruttoria espletata elementi utili al fine della dichiarazione di usucapione così come avanzata sia da parte attrice che da parte convenuta, mentre accertava l'esistenza della servitù di passaggio veicolare formulata da parte convenuta in riconvenzionale, rigettando le ulteriori domande e compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, censurava Parte_1
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158 e 2967 c.c. difetto di motivazione, apoditticità: travisamento dei fatti. infondatezza, contraddittorietà, illogicità, apoditticità; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 1158 c.c. e dell'art.
112 c.p.c. . omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della intervenuta usucapione della comproprietà del locale cantina. omessa motivazione. travisamento dei fatti. omessa valutazione delle risultanze dell'istruttoria processuale;
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158 e 2967 c.c.. violazione dell' art. 112 c.p.c. per ultrapetizione o extra-petizione. difetto di motivazione, apoditticità: travisamento dei fatti. infondatezza, contraddittorietà, illogicità, apoditticità”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “- Accogliere
l'appello e per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza appellata n. 665/2023, resa nel procedimento R.G. n. 2964/2012, pubblicata in data 31.03.2023, emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, mai notificata, come innanzi indicato relativamente alla parte motiva e al dispositivo. - Per l'effetto sentir affermare che la domanda come proposta nel precedente grado di giudizio è fondata e per l'effetto accogliere le conclusioni così come rese originariamente nell'atto introduttivo, in particolare: a) Accertare e dichiarare che l'esercizio del possesso da parte dell'appellante del locale cantina in piano sottostrada sito in Nocera Inferiore alla via Prisco
Palumbo n. 1 (identificato nel N.C.E.U. al foglio 10, particella 776 sub. 6, cat. C/2, cl. 3, mq 83, R.C.
pag. 4/10 € 39,66), oggetto del presente giudizio, è avvenuto uti dominus, in modo pacifico e pubblico e si è protratto, senza alcuna interruzione e/o sospensione, per il prescritto ventennio;
b) Dichiarare, conseguentemente,
l'avvenuto usucapione ex artt. 1158 e ss. c.c. in favore di della proprietà esclusiva del Parte_1 locale cantina in piano sottostrada sito in Nocera Inferiore alla via Prisco Palumbo n. 1 (identificato nel
N.C.E.U. al foglio 10, particella 776 sub. 6, cat. C/2, cl. 3, mq 83, R.C. € 39,66); c) Ordinare, pertanto, al Conservatore dei Registri Immobiliari, sede di Salerno la trascrizione dell'emananda sentenza quale titolo per il trasferimento della proprietà del suindicato locale cantina in piano sottostrada sito in Nocera Inferiore alla via Prisco Palumbo n. 1, come sopra catastalmente censito;
d) In via del tutto subordinata e gradata accertare e dichiarare che l'esercizio del compossesso da parte di del locale cantina in piano Parte_1 sottostrada sito in Nocera Inferiore alla via Prisco Palumbo n. 1 (identificato nel N.C.E.U. al foglio 10, particella 776 sub. 6, cat. C/2, cl. 3, mq 83, R.C. € 39,66), oggetto del presente giudizio, è avvenuto uti dominus, in modo pacifico e pubblico e si è protratto, senza alcuna interruzione e/o sospensione, per il prescritto ventennio;
e) Dichiarare, conseguentemente, l'avvenuto usucapione ex artt. 1158 e ss. c.c. in favore di della comproprietà pro indiviso del locale cantina in piano sottostrada sito in Nocera Parte_1
Inferiore alla via Prisco Palumbo n. 1 (identificato nel N.C.E.U. al foglio 10, particella 776 sub. 6, cat.
C/2, cl. 3, mq 83, R.C. € 39,66); f) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari, sede di Salerno la trascrizione dell'emananda sentenza quale titolo per il trasferimento della comproprietà del suindicato locale cantina in piano sottostrada sito in Nocera Inferiore alla via Prisco Palumbo n. 1, come sopra catastalmente censito;
g) Condannare le appellate al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello e del precedente grado di giudizio con attribuzione a i procuratore antistatari”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 06/03/2024, si costituivano in giudizio e quali parti appellate, che in via Controparte_2 Controparte_1 preliminare eccepivano l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedevano di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Fissata la prima udienza per il 02/05/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 03/04/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n.
2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c. per l'udienza del 03/04/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 5/10 Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto. L'appello, come proposto, va parzialmente accolto per le ragioni di seguito riportate. L'appellante ha promosso il giudizio per ottenere l'accertamento della intervenuta usucapione della proprietà esclusiva del locale cantina sito in Nocera Inferiore alla via Prisco Palumbo n. 1(identificato nel N.C.E.U. al foglio 10, particella 776, sub 6, cat.
C/2, cl. 3, mq 83) o in subordine l'usucapione della comproprietà del bene. Le controparti a loro volta hanno chiesto dichiararsi la proprietà esclusiva in loro favore del locale part. 777, sub 7, e l'acquisto per usucapione del diritto di passaggio veicolare che permette alle convenute l'accesso alla pubblica via dalla rampa carrabile insistente sulla particella n. 777 sub 7, per la parte di interesse del presente appello. Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda di usucapione, accolto la domanda riconvenzionale relativa alla servitù di passaggio gravante sul locale di attraverso la rampa carrabile di accesso alla particella Parte_1
777, sub. 7 sita nel Comune di Nocera Inferiore. Con il primo motivo di appello la decisione
è contestata nella parte in cui “dalla prova testimoniale espletata, considerata nel suo complesso, anche con riferimento alla qualità rivestita da alcuni testimoni, e dalla consulenza di ufficio non sono emersi elementi tali da poter dichiarare che parte attrice abbia usucapito il locale cantina…”. L'appellante, sul punto, contesta la genericità della motivazione, in particolare, premessa la proprietà esclusiva della particella 777, mentre al particella 776 locale cantina di appartiene alle appellate, in comunione tra loro, ella specifica che le due particelle sono state messe in comunicazione dalla apertura che consente il passaggio veicolare realizzata dalla madre e che i testi e hanno Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 confermato il possesso della cantina da oltre venti anni, sia per la circostanza che Parte_1 ha abitato nel fabbricato sin dall'infanzia, nella sovrastante casa familiare, sia per la
[...] circostanza dell'uso del locale come deposito, riferito dallo Inoltre, già Testimone_2 dall'anno 1985 è stata realizzato il collegamento tra i locali da , come desumibile Parte_2 anche dalla CTU. Per cui il possesso è dimostrato dato l'utilizzo prolungato nel tempo, non compatibile con la mera tolleranza. In ogni, caso con il secondo motivo si contesta l'omessa pronuncia sull'accertamento della usucapione della comproprietà del locale cantina. Le appellate, per contro, hanno evidenziato come il possesso utile ad usucapire non si sia mai manifestato, venendo in evidenza una serie di comportamenti della e Parte_1
pag. 6/10 prima ancora della di lei madre, tendenti a riconoscere la proprietà altrui del bene. Invero, in occasione della denuncia penale del 14/06/2010 descrive la particella 776 Parte_1 come di proprietà di , padre e dante causa delle appellate. Anche le Persona_5 dichiarazioni difensive riportate nel giudizio r.g. 2612/2010 innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore viene riconosciuta la proprietà esclusiva delle appellate. Come pure con attività materiali quali la realizzazione di un muro da parte della per separare i due Parte_1 ambienti, rendendo di fatto impossibile il possesso. Inoltre, tali assunti vengono contradetti dalle testimonianze dei testi e che Testimone_3 Persona_5 Testimone_4 escludono il possesso del locale in capo alla e la costruzione della rampa Parte_1 da parte della , essendo la stessa stata realizzata da da oltre Parte_2 Persona_5 cinquanta anni addietro. Ebbene, il possesso utile al fine della usucapione deve essere connotato dai requisiti del possesso pacifico, pubblico, continuo, non interrotto e protratto per oltre venti anni. Il possesso deve essere esercitato con l'animo di chi si comporta come proprietario del bene, non come semplice detentore o comproprietario. Per usucapire occorre dimostrare il possesso esclusivo ed inequivocabile volto a manifestare l'intenzione di ritenersi proprietario esclusivo del bene. L'onere della prova di tali circostanze ricade su chi agisce per ottenere la pronuncia di usucapione. La presunzione di possesso intermedio ex art. 1142 c.c. opera solo quando sia fornita la prova di un possesso utile ad usucapire sin dall'inizio. Orbene, nel caso di specie detta prova non può dirsi raggiunta. Invero, dalle dichiarazioni dei testimoni non è dato ricostruire il tempo di inizio e il successivo decorso, non interrotto del tempo dell'usucapione del locale cantina. La prova per come articolata manca di specificità, essa collega alla proprietà della abitazione del padre di Persona_4
il possesso per oltre venti anni della cantina, desumibile dal deposito di Parte_1 suppellettili, e dalla circostanza che ha sempre pagato le spese per la Parte_1 cantina di manutenzione ordinaria e straordinaria. Un testimone è lo stesso Persona_4 padre dell'appellante. Detta testimonianza è contrapposta da quella di , Persona_5 padre delle appellate che contesta il possesso, e afferma di aver lui realizzato alla rampa di accesso al garage. Il teste , tecnico di parte per la famiglia dell'appellante, ha Testimone_1 riportato una dichiarazione generica circa i tempi della durata del possesso e le modalità di esercizio, riferisce il suo vissuto all'attività lavorativa che l'ha portato in vari occasioni ad accedere ai luoghi. Il teste riferisce di un episodio relativo agli anni 90 quando Testimone_2
pag. 7/10 e per lei il padre autorizzarono il deposito di cose di sua proprietà nella Parte_1 cantina, episodio circostanziato nel tempo. Il teste , indifferente, riferisce Testimone_4 della esistenza della rampa di accesso prima della realizzazione della costruzione realizzata dalla famiglia pur non conoscendo la data. Egli riferisce di aver realizzato Parte_1 dei lavoretti, negli anni passati, oltre trenta, nel locale cantina e di essere stato pagato da
. Dalle dichiarazioni testimoniali non è dato, pertanto, risalire ad un dato Persona_5 univoco circa il tempo di inizio del possesso, le modalità di esercizio dello stesso opponibile e comprensibile dai terzi, come volontà di ritenersi proprietaria del bene da parte di Parte_1
la mancanza di contestazione sul possesso. I testi escussi sono in contrapposizione
[...] tra di loro, alcuno legati da rapporti di parentela con le parti, questo porta ad escludere la univocità della prova, circostanza che mal si concilia con la necessità di ricostruire il possesso con dati oggettivi certi ed evidenti, protratti nel tempo. A questo si aggiunga che in vari occasioni la stessa parte appellante o i suoi congiunti hanno riconosciuta la proprietà altrui del bene, contestando attività di godimento non ritenute lecite, con una condotta non evidentemente compatibile con la volontà di possedere quale proprietario. Infatti, se è vero che il riconoscere il diritto altrui in se non vale ad escludere il possesso per usucapire, rileva la circostanza che nel riconoscere il diritto altrui il possessore abbia manifestato la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale( Cass. civ. sez. 6 ord. n. 13153/2021). Tanto può ritenersi quando la ha sposto denuncia penale nei confronti Parte_1 Per_5
in relazione a lavori ritenuti irregolari, ove si specifica che la cantina è della famiglia
[...]
. Ugualmente la circostanza del possesso riferito alla cantina non può dirsi Persona_5 assente di contestazione tra le parti, in ragione delle azioni giudiziarie tra le parti intraprese, tra cui quella possessoria promossa dalle appellate per far abbattere il muro divisorio realizzato tra i locali da Pertanto, manca la prova del possesso protratto Parte_1 per venti anni, ininterrotto, non violento e pubblico rispetto al locale cantina. Le motivazioni addotte portano ad escludere anche il possesso utile all'acquisto del diritto reale di comproprietà, mancando la prova degli elementi utili a qualificare l' uso della cantina come possesso ad usucapione, anche in relazione all'uso comune della cosa, pur ricorrendo un vizio motivazionale da parte del primo giudice sul punto. Va accolto il motivo di appello relativo alla accertata esistenza a favore delle appellate di una servitù di passaggio veicolare sulla particella 777 sub 7 di proprietà dell'attrice per raggiungere la cantina data dalla particella 776.
pag. 8/10 Detto servitù di passaggio è riconosciuta in forza della sola dichiarazione della parte Parte_1 in occasione della dichiarazione resa ai carabinieri in data 14/06/2010. Orbene, in
[...] genere la sola dichiarazione non è sufficiente a costituire un diritto reale, richiedendosi atti formali o l'accertamento dell'usucapione, collegata a elementi oggettivi da cui desumere l'esistenza nel caso di specie del diritto di passaggio. Orbene, la dichiarazione nel caso di specie non è stata resa nell'ambito del giudizio che ci occupa, per cui non ha valore di prova legale, ma essendo estranea al processo è liberamente valutabile dal giudice, in quanto non resa direttamente alla parte controinteressata. Inoltre, tale dichiarazione non ha contenuto confessorio in quanto resa in circostanze in cui la volontà è stata rivolta a far accertare fatti diversi, rispetto ai quali la dichiarazione riferita alla servitù ha un carattere indiretto, non con intento chiaramente confessorio. ( Cass. civ. sez. I n. 6301/1992). Ciò posto, considerato che la sentenza di primo grado ha escluso la proprietà del locale garage, part. 777 in capo alle appellate, capo non impugnato va osservato che le testimonianze assunte si riferiscono all'utilizzo del locale garage, mentre per la residua domanda di servitù di passaggio veicolare sulla rampa di accesso alla particella 777, per poi addivenire alla particella 776, va valutata la subordinata relativa alla usucapione del diritto di passaggio. Ebbene, dall'istruttoria espletata non viene in evidenza chiaramente l'esercizio del passaggio protratto per oltre venti anni, in maniera continua, non contestata e pubblica. I riferimenti testimoniali sul punto restano generici, e anche l'epoca di realizzazione della stessa rampa non è chiaramente determinabile, non potendosi valorizzare le dichiarazioni del , padre delle appellate, che Persona_5 ha dichiarato di aver realizzato la rampa, contrapposte da quanto sostenuto dalla appellante che collega la realizzazione della rampa alla attività di costruzione della madre . Parte_2
Sul punto non è si supporto neppure la consulenza che in relazione alla concessione ad edificare di del 26/04/1968 esclude ogni riferimento alla rampa di Persona_5 accesso. Che viene riferita come insistente in loco certamente dall'anno 1985, come da riferimento documentale, al di là delle dichiarazioni di che la fanno risalire Parte_2 all'anno 1982. Il consulente ha inoltre accertato la diversa consistenza come materiali di costruzione del fabbricato , rispetto alla rampa di accesso. Dunque, Persona_5 permane incertezza sull'epoca della realizzazione della rampa, prima dell'anno 1985, da ciò ne deriva la carenza di prova della asserita usucapione del diritto di servitù di passaggio veicolare. Per tali ragioni, l'appello sul punto è fondato. Le spese sono compensate anche in pag. 9/10 appello considerato l'esito complessivo del giudizio, con sostanziale soccombenza reciproca di entrambi le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , avverso la Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 sentenza n. 665/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 28/03/2022, depositata in cancelleria in data 31/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza n.
665/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, al capo 2) del dispositivo, rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio veicolare proposta da e Controparte_1 Controparte_2
2. compensa le spese tra le parti.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 11/06/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 10/10