Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Napoli in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10473 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 38771/21 depositata in data 22/12/2021” e vertente tra
(C.F. ,con sede in Roma,Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Torre del Greco, Corso
V. Emanuele n.146; Appellante
e
(C.F. ), difesa e rappresentata Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Murolo nel primo grado di giudizio, Appellata - contumace
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo Controparte_3
dell'avv. Raffaele Squeglia ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, Appellato
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig. Controparte_1
conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dinanzi all'Ufficio del Giudice di
Pace di Napoli, l' , nonché il Parte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella n.
07120130120544984000 ed avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.. Eccepiva, inoltre, l'insussistenza del credito per mancata notifica della cartella e del verbale di contravvenzione da parte dell'Ente nonché la CP_4
sopravvenuta prescrizione e concludeva per l'annullamento dell'atto impositivo.
L'opposizione era iscritta al n. di R.G. 3457/2020 dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Napoli con fissazione delta prima udienza al 27/04/2020.
Si costituiva la quale, eccependo la Parte_1
inammissibilità della domanda nonché la corretta e tempestiva notifica della cartella esattoriale, assumeva il mancato decorso del termine prescrizionale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Alla udienza fissata per la discussione la causa era introitata a sentenza e l'adito Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Camera, con la sentenza n.
38777/2021,pubblicata il 22/12/2021,dichiarava l'ammissibilità dell'azione e l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella 07120130120544984000
sottesa all'estratto di ruolo, in quanto era decorso il termine e condannava l'
alla refusione delle spese.
Avverso la sentenza in epigrafe, proponeva appello l' , Parte_3
lamentando l'inammissibilità della domanda di accertamento della prescrizione,
stante la rituale notifica della cartella esattoriale e l'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali e concludeva come in atti, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il che aderiva al gravame dell' , mentre, Controparte_2 Pt_4
benchè regolarmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 13/02/2025,il Giudice ha riservato la causa in decisione senza la concessione dei termini di legge di cui all'art.190 c.p.c.in considerazione della rinuncia agli stessi delle parti costituite.
2. Merito della lite.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
Al riguardo è intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n.
110 del 29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così
formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si
assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle
verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei
rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f)
nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del
1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999
per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi
pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del
ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione,
infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è
ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa,
pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione”
(che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda
(azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite,
sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi
di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle
cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi,
come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività
“qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, ,parte attrice nel primo grado di giudizio Controparte_1
e odierno appellata, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
La pronuncia sulla questione pregiudiziale risulta assorbente su ogni altra domanda proposta dalle parti.
3. Spese di lite.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,nel testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla suddetta norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Le suddette ulteriori ragioni, in particolare, vanno ravvisate in considerazione della novità
della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da avverso Parte_5
la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 38771/21, depositata in data 22/12/8201
e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
- b) compensa per intero le spese di lite tra le parti del doppio grado di giudizio.
Napoli, 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone