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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone di Magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 80/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. , in persona Parte_1 C.F._1 dell'amministratore di sostegno (c.f. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Luciano Salvato, con domicilio eletto presso il suo studio in Fiesso d'Artico (VE), via Riviera del Brenta n. 197, in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in CP_1
Cazzago di Pianiga (VE), rappresentata e difesa dall'avv.to Caterina Barbiero, con domicilio eletto presso il suo studio in Dolo (VE), piazzetta Aldo Moro n. 14/1, in forza di procura alle liti unita al fascicolo telematico;
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1670/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 2 ottobre 2023, rimessa al collegio in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 27 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE PRINCIPALE:
“In riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia n. 1670 del
29.09.2023, pubblicata il 02.10.2023, nella causa rubricata al n. 6039/2020 di R.G., contrariis reiectis, anche con riguardo al proposto appello incidentale, la difesa dell'attrice appellante chiede che l'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia voglia, in via principale, accertata la pendenza del giudizio di nullità / annullamento del contratto di vendita del 17.12.2015 della vettura Fiat Panda, targata ER400BY, tra e concluso con sentenza n. 1740/2023 (doc. 3, Parte_1 CP_1
fascicolo appello), che ha accolto la domanda di annullamento per la sussistenza dell'incapacità legale della prima e ha disposto la restituzione di essa, causa già pendente avanti il Tribunale di Venezia, Giudice Dott. Tobia Aceto, rubricata al n.
3453/2019 di R.G., e tenuto conto della sentenza n. 1043/2021 del Tribunale di
Venezia, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata al n. 11300/2018
R.G. (doc. 12, fascicolo di primo grado) che ha dato atto dell'avvenuta offerta reale ai fini della pronunciata decisione, dichiarare la regolarità della compiuta offerta reale della vettura Fiat Panda, targata ER400BY, telaio ZFA31200003127589, carta di circolazione n. e del conseguente deposito avvenuto in data NumeroD_1
30.06.2020 presso l' , ubicata a Fiesso d'Artico (VE), via Controparte_2
Paradisi n. 57, per il rifiuto di di accettare l'offerta, con ogni CP_1
conseguente effetto. Riformare il capo della sentenza impugnata di condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c. per tutto quanto esposto
2 nella parte motivazionale e in ogni caso per essere stata pronunciata in difetto dei presupposti di legge. Riformare il capo della sentenza impugnata di condanna dell'appellante alle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. per tutto quanto esposto nella parte motivazionale e in ogni caso per essere stata pronunciata in difetto dei presupposti di legge. Condannare in ogni caso la convenuta appellata alla rifusione CP_1 delle spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, a favore dell'attrice appellante di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali, Parte_1
contributo avvocati e I.V.A. come per legge. In via istruttoria, ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze esposte in narrativa dell'atto di citazione e contrassegnate con i numeri da 1 a 10, precedute dalla locuzione “Vero che” ed emendate e depurate da valutazioni o giudizi, nonché sulle seguenti circostanze ritualmente capitolate nella I° memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c.: 1) Vero che amministratrice di sostegno di , appreso l'acquisto Parte_2 Parte_1
della vettura usata Fiat Panda, targata ER 400 BY, da parte di quest'ultima, si adoperava a restituirla recandosi con la vettura presso l'autosalone il 22.01.2016, previa offerta a mezzo fax, PEC – raccomandata che le si rammostra sub doc. 4); testi: ; 2) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al Testimone_1
capitolo 1, offriva la restituzione della vettura, dei documenti Parte_2
accompagnatori quali il certificato di proprietà, la carta di circolazione, le chiavi del mezzo;
teste: ; 3) Vero che nelle circostanze di Testimone_1 Parte_2
tempo e di luogo di cui ai capitoli 1, 2, chiedeva con la restituzione della vettura l'annullamento del contratto perché era persona legalmente Parte_1
incapace a contrarre e il contratto abbisognava la previa autorizzazione del Giudice
Tutelare; teste: ; 4) Vero che nelle circostanze di Testimone_1 Parte_2
tempo e di luogo di cui ai capitoli 1, 2, 3, si dichiarava disponibile a rimborsare ad il costo del chilometraggio percorso da , pari a circa CP_1 Parte_1
Km 539; teste: ; 5) Vero che nelle circostanze di tempo Testimone_1 CP_1
e di luogo di cui al capitolo 1, 2, 3, 4, rifiutava la restituzione della vettura, i documenti accompagnatori, le chiavi di essa nonché l'offerta di rimborsare il costo
3 per i chilometri percorsi;
testi: ; 6) Vero che in persona Testimone_1 CP_1
del suo legale rappresentante, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo
1, 2, 3, 4, 5, motivava il rifiuto perché a suo dire era capace di Parte_1
intendere e volere e per tale ragione il contratto non poteva essere annullato;
testi:
; 7) Vero che la legale rappresentante di era stata edotta Testimone_1 CP_1 del ritardo mentale di e dell'apertura del procedimento di Parte_1
amministrazione di sostegno da durante le trattative compiute per Testimone_1
l'acquisto nel 2014 di altra Fiat Panda, targata EN 321 PD;
teste: , Testimone_2
; 8) Vero che la vettura Fiat Panda, targata ER 400 BY, all'atto della Testimone_1
consegna a presentava una percorrenza di km 31010, come Parte_1
dichiarazione rilasciata dalla stessa ad del 23.12.2015, Parte_1 CP_1
che le si rammostra sub doc. 14; teste: , ; 9) Vero che la Testimone_2 Testimone_1 vettura Fiat Panda, targata ER 400 BY, all'atto dell'offerta reale ad CP_1
presentava una percorrenza di km 31549, come risulta dalla foto ripresa la mattina del 16.06.2020, prima di caricarla sul carro attrezzi per il suo trasporto alla sede di che le si rammostra sub doc. 15. teste: , , CP_1 Testimone_3 Testimone_1
. Si indicano a testimoni i signori: , Campolongo CP_2 Testimone_1
Maggiore (Ve) Via Rovine, n. 79; , di Fiesso d'Artico (Ve), via Bellini Testimone_2
n. 30; , di Fiesso d'Artico (Ve), via Bellini n. 30; , Testimone_3 CP_2 titolare dell'omonima Autofficina Fiesso d'Artico (Ve), via Paradisi n. 57. La difesa dell'attrice eccepisce l'incapacità a testimoniare di e la nullità Testimone_4 dell'assunzione testimoniale di cui a verbale del 08.02.2022 in quanto la stessa è stata rimossa dalla carica di amministratore delegato in funzione della medesima eccezione svolta sulla sua deposizione compiuta in altra causa promossa da
[...]
contro
Infatti, il mutamento del regime di gestione della Parte_1 CP_1
società è stato iscritto nel Registro delle Imprese il 01.02.2022 come risulta dalla visura C.C.I.A.A. prodotta ex adverso sub doc.12 a seguito dell'eccezione di incapacità svolta nella controversia pendente tra le sesse parti e rubricata al n.
3453/2019 di R.G., assegnata al Giudice Dott. Tobia Aceto, con udienza di
4 precisazione delle conclusioni fissata per il 15.12.2022, poi, rinviata al 08.06.2023.
La stessa testimone è, altresì, incapace per avere la stessa un interesse concreto che legittimerebbe la sua partecipane al giudizio. Infatti, essa è la venditrice della vettura oggetto di offerta reale e in caso di nullità/annullamento della vendita
[...]
può essere chiamata a manlevare la società convenuta nonché a rispondere Tes_4 dei danni prodotti con l'incauta vendita. Pertanto, la sua dichiarazione testimoniale è nulla o per lo meno inattendibile. In ogni caso, per le ragioni evidenziate nonché per essere socia di la teste è inattendibile sia sotto il profilo oggettivo che CP_1 soggettivo. Del pari si eccepisce l'inattendibilità di e di , Persona_1 Persona_2
rispettivamente figlia e il secondo meccanico factotum di e persona CP_1
convivente more uxorio con la legale rappresentante della società convenuta, signora e di lei già marito”. CP_3
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATE INCIDENTALE:
In via preliminare, pregiudiziale, richiamati i motivi di opposizione proposti contro l'atto di appello principale , indicati nelle premesse della Memoria di Pt_1
costituzione Avv. C. Barbiero 9.4.2024 da intendersi qui estensivamente richiamata, dichiararsi l'atto di appello principale manifestamente infondato e, per l'effetto, inammissibile ex art. 348-bis, c.p.c., con adozione dei conseguenti provvedimenti anche per discussione orale della causa. Ancora in preliminare e pregiudiziale, richiamati i motivi di opposizione proposti contro l'atto di appello principale , Pt_1
indicati nelle premesse della Memoria di costituzione Avv. C. Barbiero 9.4.2024 da intendersi qui estensivamente richiamata, rigettare, in ogni caso, la richiesta di sospensione della sentenza impugnata perché infondata in fatto e diritto come anche motivato a pag. 37 della Memoria di costituzione cit. Nel merito, in principalità, richiamato ogni motivo di opposizione svolto da pag. 8 a pag. 16 compresa delle premesse della Memoria di costituzione Avv. C. Barbiero 9.4.2024, in uno anche a più recente produzione documentale ivi richiamata, rigettare integralmente l'appello principale, con la ulteriore precisazione che, per quanto inammissibile e infondata in
Cont fatto e diritto la richiesta dell' appellante per le motivazioni già espresse a pag.
5 16 in fine, si dichiara di non accettare il contraddittorio sulla domanda nuova ex adverso proposta con proprio atto di appello laddove pretende di fondarne accoglimento sulla recente sentenza Tribunale di Venezia n. 1740/2023 nel proc. rgn
3453/2019 quando i presupposti della domanda azionata nel diverso proc. rgn
6039/2020 devono esistere a priori e non ex post; per l'effetto, chiede CP_1
confermarsi la sentenza appellata n. 1670/2023, in ogni suo capo e statuizione, anche in punto condanna spese di lite, oltre che per lite temeraria. Nel merito, in via gradata, richiamato ogni motivo di opposizione svolto da pag. 17 a pag. 37 compresa delle premesse della Memoria di costituzione Avv. C. Barbiero 9.4.2024, in denegata non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'atto di appello principale, in accoglimento del comunque svolto appello incidentale che ripropone eccezioni ed istanze ritualmente svolte sin dal primo grado di giudizio perché, in ogni caso, sia dichiarata invalidità e inefficacia di offerta reale e deposito, respingere, in ogni caso, tutte le domande di parte appellante principale per la chiesta riforma della sentenza appellata n. 1670/2023, perché improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto. Con refusione integrale delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio e condanna per lite temeraria di parte appellante principale anche per il presente grado di giudizio. In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie ex adverso irritualmente riproposte in quanto controparte è già stata dichiarata decaduta dalla prova tanto diretta, quanto contraria, con provvedimento
25.11.2021 della Dott.ssa neppure impugnato, oltre che per avervi persino Pt_3
anche espressamente rinunciato in detta sede e in successiva udienza 8.2.2022 avendo chiesto di andare a precisazione delle conclusioni in entrambe le situazioni senza alcuna riserva istruttoria di prova diretta (neppure per istanze proposte con atto di citazione) e contraria”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno conveniva in giudizio Parte_2 CP_1
chiedendo che venisse dichiarata, previo accertamento della pendenza del giudizio di annullamento del contratto di compravendita per incapacità legale concluso tra l'amministrata e la società stessa, la regolarità dell'offerta reale avente ad oggetto la restituzione dell'automobile Fiat Panda targata ER400BY e del conseguente deposito avvenuto in data 30 giugno 2020.
A sostegno della propria domanda di accertamento, l'amministratrice di sostegno deduceva che, in data 17 dicembre 2015, aveva acquistato Parte_1
a sua insaputa l'autovettura rammentata presso l'autosalone di , a mezzo di CP_1
finanziamento, contestualmente concluso, da parte di L'attrice, Parte_4
inoltre, deduceva che la consegna dell'autovettura era avvenuta in data 23 dicembre
2015 e già il giorno 22 gennaio 2016 aveva formulato offerta non formale di restituzione del bene alla concessionaria.
Ottenuta la relativa autorizzazione del Giudice tutelare, l'amministratrice di sostegno dava atto di aver avviato il procedimento di offerta reale dell'autovettura a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Venezia, cui aveva fatto seguito, a fronte del rifiuto della società il deposito del CP_1
veicolo ex art. 1212 cc. Inoltre, l'attrice evidenziava che al momento della presentazione dell'offerta reale erano pendenti altre controversie, tra cui il giudizio per ottenere la sentenza costitutiva di annullamento del contratto di compravendita per incapacità legale di , promosso nei confronti di e Parte_1 CP_1
Contr l'opposizione, proposta dall' al decreto ingiuntivo in precedenza ottenuto da cessionaria del credito derivante dal finanziamento finalizzato CP_5 all'acquisto del veicolo.
Si costituiva nel giudizio di primo grado contestando le domande CP_1
attoree e chiedendone il rigetto. In via subordinata, la convenuta chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione del procedimento
7 concernente l'annullamento del contratto di compravendita, ferma la richiesta, all'esito di quest'ultimo, del rigetto delle domande formulate dall'attore.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc e svolta l'istruttoria mediante acquisizione di prova orale, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 8 giugno 2023.
Con sentenza n. 1670/2023, pubblicata in data 2 ottobre 2023, il Tribunale di
Venezia ha respingeva integralmente le domande attoree, con condanna di
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta e al pagamento Parte_1
della somma di euro 1.000,00.= ex art. 96 comma 3 cpc.
Secondo il Giudice di prime cure, al momento in cui era stata avviata la procedura di offerta reale ex art. 1206 cc e seguenti, non sussisteva un rapporto di debito e credito tra le parti, non potendosi prospettare un interesse del debitore
(l'amministrata ) alla liberazione del vincolo obbligatorio, non Parte_1
sussistente al momento dell'offerta reale, né un onere in capo al creditore di ricevere la prestazione dovuta.
Il primo Giudice sosteneva che il contratto di compravendita avente ad oggetto l'automobile non era ancora stato annullato al momento dell'offerta reale e l'unico rapporto ancora in essere tra le parti era quello tra l'amministrata e la titolare Pt_1 del credito relativo all'importo del finanziamento, cosicché la mera pendenza del giudizio di annullamento non comportava il sussistere in capo alla debitrice dell'obbligazione restitutoria e per l'onere di ricevere in restituzione CP_1
l'autoveicolo in questione, in quanto un siffatto obbligo sarebbe derivato solamente nel caso di vittorioso esperimento dell'azione di annullamento del contratto di compravendita.
Il Tribunale, altresì, riteneva sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 cpc, rilevando la natura pretestuosa dell'iniziativa processuale, la quale si sarebbe fondata su tesi manifestamente infondate, denotanti una colpa grave dell'amministrata.
8 Avverso detta sentenza, in persona dell'amministratore di Parte_1
sostegno giusta autorizzazione del Giudice tutelare, ha proposto Parte_2
appello chiedendo nuovamente di dichiararsi la regolarità dell'offerta reale della vettura Fiat Pand targata ER400BY, con ogni conseguente effetto di legge.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la violazione dell'art. 1206 cc e seguenti in relazione alla pretesa insussistenza dell'obbligazione di restituzione del veicolo, posto che il primo Giudice non avrebbe distinto il momento del sorgere dell'obbligazione dal suo accertamento giudiziale. Secondo
l'impugnante, l'aver invocato la nullità del contratto di compravendita avrebbe determinato per ciò solo il sorgere dell'obbligazione di restituzione del bene acquistato, legittimante la proposizione dell'offerta reale da parte del debitore per non veder aggravata ulteriormente la propria obbligazione restitutoria. Inoltre,
l'appellante ha evidenziato che, a seguito della pubblicazione della sentenza oggetto di gravame, vi era stata una successiva pronuncia emessa dallo stesso Giudice che aveva accolto la domanda di annullamento del contratto di compravendita della vettura oggetto in precedenza di offerta reale, con la conseguenza che la pronuncia di annullamento avrebbe determinato la necessità di riforma della sentenza impugnata, rendendo attuale l'obbligo di restituzione e la conseguente offerta reale.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che, a differenza di quanto statuito dal Giudice di primo grado, l'obbligazione restitutoria sarebbe sorta solo per il fatto di aver invocato da subito l'annullabilità del contratto, essendo la conseguente offerta reale finalizzata a far sì che il rapporto non diventasse per lei eccessivamente gravoso.
Con il terzo motivo di impugnazione è stata censurata la violazione dell'art. 1206 cc e seguenti in relazione all'annullamento del contratto di finanziamento ex art. 1043/2021 del Tribunale di Venezia. L'appellante ha rammentato la sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da per effetto CP_5 dell'accoglimento dell'eccezione di annullabilità del contratto di finanziamento per essere stato sottoscritto da persona legalmente incapace, sentenza nella quale la
9 presentazione dell'offerta reale sarebbe stata valorizzata, ritenendola atto idoneo ad integrare la fondatezza dell'eccezione. Ciò posto, a detta dell'appellante,
l'obbligazione di restituzione della vettura già sussisteva al momento dell'emanazione della sentenza che ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla concessionaria del credito.
Con il quarto motivo di appello è stata lamentata la violazione dell'art. 96 comma e cpc. L'appellante ha evidenziato la contraddizione in cui sarebbe incorso il
Giudice di primo grado, il quale avrebbe deciso in un momento successivo il procedimento incardinato volto ad ottenere l'annullamento del contratto di compravendita, benché questo fosse stato promosso prima del giudizio volto all'accertamento della regolarità dell'offerta reale: il Giudice stesso aveva accolto la domanda di annullamento del contratto di compravendita della vettura acquistata in quanto concluso da una persona legalmente incapace, ordinandone di conseguenza la restituzione, confermando così la sussistenza dell'obbligazione restitutoria sorta al momento dell'invocata annullabilità del contratto. L'appellante ha evidenziato in argomento che, se il Tribunale avesse deciso in primo luogo la causa relativa alla domanda di annullamento, avrebbe di conseguenza accolto la domanda della regolarità dell'offerta reale, poiché tale domanda sarebbe stata fondata in quanto vi era l'obbligo di restituire la vettura in ossequio di quanto disposto dalla prima sentenza.
Con il quinto motivo di gravame la sentenza di primo grado è stata censurata in relazione alla condanna delle spese di lite, mentre con il sesto e settimo motivo di impugnazione si è ribadita la validità dell'offerta reale, per il motivo dirimente che l'obbligazione di restituzione del veicolo era sorta in conseguenza della mera domanda di annullamento della compravendita. L'appellante ha rammentato che l'offerta reale era stata compiuta in conformità a quanto disposto dalle norme del codice civile e che il procedimento si era perfezionato, ex art. 1212 cc, mediante il deposito presso un depositario pubblico.
10 Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in data 9 aprile 2024, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato e la conferma della sentenza di primo grado.
In via subordinata, la convenuta ha proposto appello incidentale condizionato, mediante il quale sono state riproposte tutte le eccezioni ed istanze svolte nel giudizio di primo grado, volte alla declaratoria di invalidità e inefficacia dell'offerta reale e del deposito. L'appellante incidentale ha evidenziato il contrasto sussistente tra amministratore di sostegno ed amministrata, anche a fronte della querela per appropriazione indebita proposta da quest'ultima nei confronti di;
la Parte_2
carenza di interesse ad agire e il difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
ha ribadito che la beneficiaria si era autonomamente recata presso i locali Pt_2 di e che nessuno l'aveva costretta a concludere il contratto o raggirata per CP_1
indurla all'acquisto al fine di trarne un ingiusto profitto;
ha rammentato che nemmeno il Giudice tutelare era stato informato del palese conflitto di interesse sussistente tra l'amministratore di sostegno e l'amministrata, neppure nei ricorsi volti ad ottenere l'autorizzazione a promuovere le varie azioni civili. L'appellante incidentale ha sostenuto la legittimità del rifiuto dell'offerta reale, poiché pendeva in quel momento il diverso procedimento per l'ottenimento della sentenza costitutiva di annullamento del contratto di compravendita, cosicché, se avesse accettato l'offerta reale, al netto della sua inesattezza, avrebbe di fatto espressamente riconosciuto il fondamento della domanda di annullamento proposta ai suoi danni. ha CP_1
contestato l'esattezza e la completezza dell'offerta reale che non avrebbe compreso il costo del chilometraggio e la differenza tra i chilometri percorsi dal momento dell'acquisto al momento dell'offerta reale e che non avrebbe tenuto conto di altre voci di costo, come la necessaria sostituzione della batteria e degli pneumatici.
Infine, secondo la convenuta, l'offerta reale non era stata preceduta da un'offerta non formale, non potendosi considerare valida a tale fine la raccomandata inviata dall'appellante principale in data 22 gennaio 2016.
11 In data 29 aprile 2024 si è tenuta la prima udienza di trattazione della causa e, con ordinanza del 3 maggio 2024, è stata parzialmente accolta, nei limiti della condanna ex art. 96 comma 3 cpc, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. In data 27 gennaio 2025 si è tenuta l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 cpc, preceduta dal deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1 – L'appello non è fondato e va respinto.
2 – I motivi di appello, ad eccezione del quarto che merita una trattazione separata, possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate.
3 – Risulta pacifico che l'amministrata ha acquistato in data 17 Parte_1 dicembre 2015 un'automobile Fiat Panda targata ER400BY dalla società CP_1 CP_1 senza l'autorizzazione del Giudice tutelare e senza la necessaria assistenza dell'amministratore di sostegno. Contestualmente alla stipula del contratto di compravendita è stato concluso un contratto di finanziamento tra l'amministrata e la società la quale ha direttamente corrisposto il prezzo alla Parte_4
venditrice, con obbligo per l'acquirente di rimborsare il finanziamento tramite la corresponsione di varie rate mensili (art. 3 contratto di finanziamento).
4 – Ciò premesso, sono state incardinate una serie di controversie tra le parti, durante le quali è stata presentata dall'odierna appellante principale l'offerta reale ex art. 1206 cc per il cui accertamento della regolarità formale è stato incardinato il presente giudizio. In primo luogo, ad è stato notificato un decreto con cui le Parte_1
è stato ingiunto di corrispondere la somma di euro 8.769,72.= alla società CP_5
[...
cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento. Avverso
l'ingiunzione di pagamento, l'amministrata ha proposto opposizione, accolta in virtù
12 della fondatezza dell'eccezione di annullabilità del contratto di finanziamento. In particolare, nella sentenza n. 1043/2021 del Tribunale di Venezia, si evidenzia che
“la sig.ra era sottoposta, al momento della conclusione del negozio, ad Pt_1 amministrazione di sostegno, di tal ché, costituendo l'acquisto di una autovettura un atto eccedente la ordinaria amministrazione, sarebbe necessitata l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la autorizzazione del Giudice tutelare”. Nelle more del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, è stata incardinato un ulteriore giudizio, promosso dall'amministrata e volto ad ottenere l'annullamento del contratto di compravendita per incapacità legale. Durante la pendenza di entrambi i procedimenti, nel mese di giugno del 2020 (doc. 6 fascicolo di primo grado appellante principale) è stata presentata offerta reale e successivo deposito ex art. 1212 cc che ha rifiutato. Questo rifiuto, illegittimo secondo l'appellante, CP_1 ha comportato l'instaurazione dell'ulteriore presente controversia volta ad ottenere l'accertamento della regolarità dell'offerta reale.
5 – Ricostruiti i rapporti tra le parti e i contenziosi civili intercorsi, le argomentazioni di parte appellante principale non sono meritevoli di accoglimento. In effetti, deve convenirsi che, nel momento in cui è stata effettuata l'offerta reale, non sussisteva l'obbligazione di restituzione del veicolo in capo all'amministrata e nemmeno un diritto di credito in capo alla società venditrice. L'obbligazione restitutoria, in realtà,
è sorta con l'emanazione della sentenza n. 1740/2023 del Tribunale di Venezia che ha disposto, con effetto costitutivo ex tunc, l'annullamento del contratto di compravendita, condannando l'odierna appellante principale alla restituzione del veicolo. Al momento dell'offerta reale non sussisteva l'obbligazione di restituzione del veicolo. È infondata l'argomentazione dell'appellante principale, su cui si fondano quasi tutti i motivi di gravame, in base alla quale l'obbligo di restituzione del veicolo acquistato che legittimerebbe la proposizione dell'offerta reale sarebbe sorto per il solo fatto della proposizione della domanda di annullamento del contratto di compravendita. In argomento, va osservato che la sentenza che annulla il contratto
è pronuncia costitutiva, pur con effetti retroattivi, ed il contratto annullabile, come
13 nel caso di incapacità legale, produce effetti giuridici fino all'emanazione della sentenza di annullamento, la quale, caducando retroattivamente gli effetti nel negozio, comporta il sorgere degli obblighi restitutori delle prestazioni già effettuate, obblighi volti a riportare le parti nella medesima situazione antecedente alla stipulazione del contratto annullato. Ciò posto, l'obbligo di restituzione dell'autoveicolo sorge al momento del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, momento a partire dal quale si producono gli effetti costitutivi ex art. 2908 cc e le relative conseguenze restitutorie.
6 – Non è rilevante che la controversia inerente l'annullamento del contratto di compravendita, ancorché instaurata in un momento anteriore, sia stata decisa in un momento successivo rispetto alla causa relativa alla regolarità dell'offerta reale, benché quest'ultima sia stata instaurata successivamente rispetto alla prima. L'ordine di decisione delle cause non è rilevante al fine della riforma della sentenza impugnata, non potendosi affermare che, se il Giudice avesse accolto l'azione di annullamento e avesse così definito la controversia più risalente, la domanda di accertamento della regolarità dell'offerta reale sarebbe stata fondata. Tale affermazione di parte appellante non può reputarsi apprezzabile, poiché anche nel caso in cui la decisione relativa all'annullamento del contratto fosse intervenuta per prima, al momento dell'effettuazione dell'offerta reale, intervenuta nel giugno 2020, non era ancora sussistente obbligazione restitutoria alcuna, per quanto già evidenziato.
7 – Non è rilevante, infine, che la circostanza dell'effettuazione dell'offerta reale sia stata valorizzata ai fini dell'accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Nella sentenza n. 1043/2021 CP_5
del Tribunale di Venezia si menziona l'offerta reale solo per completezza ed incidenter tantum, come ulteriore argomentazione a supporto della fondatezza dell'eccezione di annullamento del contratto di finanziamento, proposta dall'attore opponente al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo. L'argomento non è stato utilizzato al fine di corroborare la tesi che l'obbligo di restituzione del veicolo
14 fosse sorto già al momento dell'effettuazione dell'offerta reale e, quindi, prima dell'emanazione della sentenza di annullamento.
8 – In conclusione, i motivi di appello principale riguardanti la regolarità dell'offerta vanno rigettati, ciò comportando l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
9 – Il quarto motivo di appello è, invece, fondato in quanto non sussistono i presupposti per l'applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 cpc.
Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, “il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 cpc, risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extra testuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (Cass. n. 36591/2023).
Nell'azione proposta dall'amministratore di sostegno non si ravvisa dolo o colpa grave ex art. 96 cpc, in considerazione della complessiva situazione relativa alle controversie a suo tempo pendenti che conferma il forte conflitto in essere tra le parti che poteva in astratto non rendere peregrina la proposizione della domanda di accertamento della regolarità dell'offerta reale, a fronte di una evidente invalidità del contratto di compravendita della vettura.
10 – Le spese di lite del presente grado di giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante principale e sono liquidate come in dispositivo. Si applicando le tabelle del 2022, con i parametri per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello principale e parziale riforma della sentenza n. 1670/2023, pubblicata in data 2 ottobre 2023 del
Tribunale di Venezia, così provvede:
1. revoca il capo di condanna di al pagamento, ai sensi dell'art. 96 Parte_1
comma 3 cpc, della somma di euro 1.000,00.=;
2. conferma per il resto la sentenza impugnata;
3. dichiara assorbito l'appello incidentale;
4. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio di appello che si liquidano in euro 3.473,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per le spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 6 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone di Magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 80/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. , in persona Parte_1 C.F._1 dell'amministratore di sostegno (c.f. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Luciano Salvato, con domicilio eletto presso il suo studio in Fiesso d'Artico (VE), via Riviera del Brenta n. 197, in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in CP_1
Cazzago di Pianiga (VE), rappresentata e difesa dall'avv.to Caterina Barbiero, con domicilio eletto presso il suo studio in Dolo (VE), piazzetta Aldo Moro n. 14/1, in forza di procura alle liti unita al fascicolo telematico;
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1670/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 2 ottobre 2023, rimessa al collegio in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 27 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE PRINCIPALE:
“In riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia n. 1670 del
29.09.2023, pubblicata il 02.10.2023, nella causa rubricata al n. 6039/2020 di R.G., contrariis reiectis, anche con riguardo al proposto appello incidentale, la difesa dell'attrice appellante chiede che l'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia voglia, in via principale, accertata la pendenza del giudizio di nullità / annullamento del contratto di vendita del 17.12.2015 della vettura Fiat Panda, targata ER400BY, tra e concluso con sentenza n. 1740/2023 (doc. 3, Parte_1 CP_1
fascicolo appello), che ha accolto la domanda di annullamento per la sussistenza dell'incapacità legale della prima e ha disposto la restituzione di essa, causa già pendente avanti il Tribunale di Venezia, Giudice Dott. Tobia Aceto, rubricata al n.
3453/2019 di R.G., e tenuto conto della sentenza n. 1043/2021 del Tribunale di
Venezia, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata al n. 11300/2018
R.G. (doc. 12, fascicolo di primo grado) che ha dato atto dell'avvenuta offerta reale ai fini della pronunciata decisione, dichiarare la regolarità della compiuta offerta reale della vettura Fiat Panda, targata ER400BY, telaio ZFA31200003127589, carta di circolazione n. e del conseguente deposito avvenuto in data NumeroD_1
30.06.2020 presso l' , ubicata a Fiesso d'Artico (VE), via Controparte_2
Paradisi n. 57, per il rifiuto di di accettare l'offerta, con ogni CP_1
conseguente effetto. Riformare il capo della sentenza impugnata di condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c. per tutto quanto esposto
2 nella parte motivazionale e in ogni caso per essere stata pronunciata in difetto dei presupposti di legge. Riformare il capo della sentenza impugnata di condanna dell'appellante alle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. per tutto quanto esposto nella parte motivazionale e in ogni caso per essere stata pronunciata in difetto dei presupposti di legge. Condannare in ogni caso la convenuta appellata alla rifusione CP_1 delle spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, a favore dell'attrice appellante di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali, Parte_1
contributo avvocati e I.V.A. come per legge. In via istruttoria, ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze esposte in narrativa dell'atto di citazione e contrassegnate con i numeri da 1 a 10, precedute dalla locuzione “Vero che” ed emendate e depurate da valutazioni o giudizi, nonché sulle seguenti circostanze ritualmente capitolate nella I° memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c.: 1) Vero che amministratrice di sostegno di , appreso l'acquisto Parte_2 Parte_1
della vettura usata Fiat Panda, targata ER 400 BY, da parte di quest'ultima, si adoperava a restituirla recandosi con la vettura presso l'autosalone il 22.01.2016, previa offerta a mezzo fax, PEC – raccomandata che le si rammostra sub doc. 4); testi: ; 2) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al Testimone_1
capitolo 1, offriva la restituzione della vettura, dei documenti Parte_2
accompagnatori quali il certificato di proprietà, la carta di circolazione, le chiavi del mezzo;
teste: ; 3) Vero che nelle circostanze di Testimone_1 Parte_2
tempo e di luogo di cui ai capitoli 1, 2, chiedeva con la restituzione della vettura l'annullamento del contratto perché era persona legalmente Parte_1
incapace a contrarre e il contratto abbisognava la previa autorizzazione del Giudice
Tutelare; teste: ; 4) Vero che nelle circostanze di Testimone_1 Parte_2
tempo e di luogo di cui ai capitoli 1, 2, 3, si dichiarava disponibile a rimborsare ad il costo del chilometraggio percorso da , pari a circa CP_1 Parte_1
Km 539; teste: ; 5) Vero che nelle circostanze di tempo Testimone_1 CP_1
e di luogo di cui al capitolo 1, 2, 3, 4, rifiutava la restituzione della vettura, i documenti accompagnatori, le chiavi di essa nonché l'offerta di rimborsare il costo
3 per i chilometri percorsi;
testi: ; 6) Vero che in persona Testimone_1 CP_1
del suo legale rappresentante, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo
1, 2, 3, 4, 5, motivava il rifiuto perché a suo dire era capace di Parte_1
intendere e volere e per tale ragione il contratto non poteva essere annullato;
testi:
; 7) Vero che la legale rappresentante di era stata edotta Testimone_1 CP_1 del ritardo mentale di e dell'apertura del procedimento di Parte_1
amministrazione di sostegno da durante le trattative compiute per Testimone_1
l'acquisto nel 2014 di altra Fiat Panda, targata EN 321 PD;
teste: , Testimone_2
; 8) Vero che la vettura Fiat Panda, targata ER 400 BY, all'atto della Testimone_1
consegna a presentava una percorrenza di km 31010, come Parte_1
dichiarazione rilasciata dalla stessa ad del 23.12.2015, Parte_1 CP_1
che le si rammostra sub doc. 14; teste: , ; 9) Vero che la Testimone_2 Testimone_1 vettura Fiat Panda, targata ER 400 BY, all'atto dell'offerta reale ad CP_1
presentava una percorrenza di km 31549, come risulta dalla foto ripresa la mattina del 16.06.2020, prima di caricarla sul carro attrezzi per il suo trasporto alla sede di che le si rammostra sub doc. 15. teste: , , CP_1 Testimone_3 Testimone_1
. Si indicano a testimoni i signori: , Campolongo CP_2 Testimone_1
Maggiore (Ve) Via Rovine, n. 79; , di Fiesso d'Artico (Ve), via Bellini Testimone_2
n. 30; , di Fiesso d'Artico (Ve), via Bellini n. 30; , Testimone_3 CP_2 titolare dell'omonima Autofficina Fiesso d'Artico (Ve), via Paradisi n. 57. La difesa dell'attrice eccepisce l'incapacità a testimoniare di e la nullità Testimone_4 dell'assunzione testimoniale di cui a verbale del 08.02.2022 in quanto la stessa è stata rimossa dalla carica di amministratore delegato in funzione della medesima eccezione svolta sulla sua deposizione compiuta in altra causa promossa da
[...]
contro
Infatti, il mutamento del regime di gestione della Parte_1 CP_1
società è stato iscritto nel Registro delle Imprese il 01.02.2022 come risulta dalla visura C.C.I.A.A. prodotta ex adverso sub doc.12 a seguito dell'eccezione di incapacità svolta nella controversia pendente tra le sesse parti e rubricata al n.
3453/2019 di R.G., assegnata al Giudice Dott. Tobia Aceto, con udienza di
4 precisazione delle conclusioni fissata per il 15.12.2022, poi, rinviata al 08.06.2023.
La stessa testimone è, altresì, incapace per avere la stessa un interesse concreto che legittimerebbe la sua partecipane al giudizio. Infatti, essa è la venditrice della vettura oggetto di offerta reale e in caso di nullità/annullamento della vendita
[...]
può essere chiamata a manlevare la società convenuta nonché a rispondere Tes_4 dei danni prodotti con l'incauta vendita. Pertanto, la sua dichiarazione testimoniale è nulla o per lo meno inattendibile. In ogni caso, per le ragioni evidenziate nonché per essere socia di la teste è inattendibile sia sotto il profilo oggettivo che CP_1 soggettivo. Del pari si eccepisce l'inattendibilità di e di , Persona_1 Persona_2
rispettivamente figlia e il secondo meccanico factotum di e persona CP_1
convivente more uxorio con la legale rappresentante della società convenuta, signora e di lei già marito”. CP_3
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATE INCIDENTALE:
In via preliminare, pregiudiziale, richiamati i motivi di opposizione proposti contro l'atto di appello principale , indicati nelle premesse della Memoria di Pt_1
costituzione Avv. C. Barbiero 9.4.2024 da intendersi qui estensivamente richiamata, dichiararsi l'atto di appello principale manifestamente infondato e, per l'effetto, inammissibile ex art. 348-bis, c.p.c., con adozione dei conseguenti provvedimenti anche per discussione orale della causa. Ancora in preliminare e pregiudiziale, richiamati i motivi di opposizione proposti contro l'atto di appello principale , Pt_1
indicati nelle premesse della Memoria di costituzione Avv. C. Barbiero 9.4.2024 da intendersi qui estensivamente richiamata, rigettare, in ogni caso, la richiesta di sospensione della sentenza impugnata perché infondata in fatto e diritto come anche motivato a pag. 37 della Memoria di costituzione cit. Nel merito, in principalità, richiamato ogni motivo di opposizione svolto da pag. 8 a pag. 16 compresa delle premesse della Memoria di costituzione Avv. C. Barbiero 9.4.2024, in uno anche a più recente produzione documentale ivi richiamata, rigettare integralmente l'appello principale, con la ulteriore precisazione che, per quanto inammissibile e infondata in
Cont fatto e diritto la richiesta dell' appellante per le motivazioni già espresse a pag.
5 16 in fine, si dichiara di non accettare il contraddittorio sulla domanda nuova ex adverso proposta con proprio atto di appello laddove pretende di fondarne accoglimento sulla recente sentenza Tribunale di Venezia n. 1740/2023 nel proc. rgn
3453/2019 quando i presupposti della domanda azionata nel diverso proc. rgn
6039/2020 devono esistere a priori e non ex post; per l'effetto, chiede CP_1
confermarsi la sentenza appellata n. 1670/2023, in ogni suo capo e statuizione, anche in punto condanna spese di lite, oltre che per lite temeraria. Nel merito, in via gradata, richiamato ogni motivo di opposizione svolto da pag. 17 a pag. 37 compresa delle premesse della Memoria di costituzione Avv. C. Barbiero 9.4.2024, in denegata non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'atto di appello principale, in accoglimento del comunque svolto appello incidentale che ripropone eccezioni ed istanze ritualmente svolte sin dal primo grado di giudizio perché, in ogni caso, sia dichiarata invalidità e inefficacia di offerta reale e deposito, respingere, in ogni caso, tutte le domande di parte appellante principale per la chiesta riforma della sentenza appellata n. 1670/2023, perché improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto. Con refusione integrale delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio e condanna per lite temeraria di parte appellante principale anche per il presente grado di giudizio. In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie ex adverso irritualmente riproposte in quanto controparte è già stata dichiarata decaduta dalla prova tanto diretta, quanto contraria, con provvedimento
25.11.2021 della Dott.ssa neppure impugnato, oltre che per avervi persino Pt_3
anche espressamente rinunciato in detta sede e in successiva udienza 8.2.2022 avendo chiesto di andare a precisazione delle conclusioni in entrambe le situazioni senza alcuna riserva istruttoria di prova diretta (neppure per istanze proposte con atto di citazione) e contraria”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno conveniva in giudizio Parte_2 CP_1
chiedendo che venisse dichiarata, previo accertamento della pendenza del giudizio di annullamento del contratto di compravendita per incapacità legale concluso tra l'amministrata e la società stessa, la regolarità dell'offerta reale avente ad oggetto la restituzione dell'automobile Fiat Panda targata ER400BY e del conseguente deposito avvenuto in data 30 giugno 2020.
A sostegno della propria domanda di accertamento, l'amministratrice di sostegno deduceva che, in data 17 dicembre 2015, aveva acquistato Parte_1
a sua insaputa l'autovettura rammentata presso l'autosalone di , a mezzo di CP_1
finanziamento, contestualmente concluso, da parte di L'attrice, Parte_4
inoltre, deduceva che la consegna dell'autovettura era avvenuta in data 23 dicembre
2015 e già il giorno 22 gennaio 2016 aveva formulato offerta non formale di restituzione del bene alla concessionaria.
Ottenuta la relativa autorizzazione del Giudice tutelare, l'amministratrice di sostegno dava atto di aver avviato il procedimento di offerta reale dell'autovettura a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Venezia, cui aveva fatto seguito, a fronte del rifiuto della società il deposito del CP_1
veicolo ex art. 1212 cc. Inoltre, l'attrice evidenziava che al momento della presentazione dell'offerta reale erano pendenti altre controversie, tra cui il giudizio per ottenere la sentenza costitutiva di annullamento del contratto di compravendita per incapacità legale di , promosso nei confronti di e Parte_1 CP_1
Contr l'opposizione, proposta dall' al decreto ingiuntivo in precedenza ottenuto da cessionaria del credito derivante dal finanziamento finalizzato CP_5 all'acquisto del veicolo.
Si costituiva nel giudizio di primo grado contestando le domande CP_1
attoree e chiedendone il rigetto. In via subordinata, la convenuta chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione del procedimento
7 concernente l'annullamento del contratto di compravendita, ferma la richiesta, all'esito di quest'ultimo, del rigetto delle domande formulate dall'attore.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc e svolta l'istruttoria mediante acquisizione di prova orale, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 8 giugno 2023.
Con sentenza n. 1670/2023, pubblicata in data 2 ottobre 2023, il Tribunale di
Venezia ha respingeva integralmente le domande attoree, con condanna di
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta e al pagamento Parte_1
della somma di euro 1.000,00.= ex art. 96 comma 3 cpc.
Secondo il Giudice di prime cure, al momento in cui era stata avviata la procedura di offerta reale ex art. 1206 cc e seguenti, non sussisteva un rapporto di debito e credito tra le parti, non potendosi prospettare un interesse del debitore
(l'amministrata ) alla liberazione del vincolo obbligatorio, non Parte_1
sussistente al momento dell'offerta reale, né un onere in capo al creditore di ricevere la prestazione dovuta.
Il primo Giudice sosteneva che il contratto di compravendita avente ad oggetto l'automobile non era ancora stato annullato al momento dell'offerta reale e l'unico rapporto ancora in essere tra le parti era quello tra l'amministrata e la titolare Pt_1 del credito relativo all'importo del finanziamento, cosicché la mera pendenza del giudizio di annullamento non comportava il sussistere in capo alla debitrice dell'obbligazione restitutoria e per l'onere di ricevere in restituzione CP_1
l'autoveicolo in questione, in quanto un siffatto obbligo sarebbe derivato solamente nel caso di vittorioso esperimento dell'azione di annullamento del contratto di compravendita.
Il Tribunale, altresì, riteneva sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 cpc, rilevando la natura pretestuosa dell'iniziativa processuale, la quale si sarebbe fondata su tesi manifestamente infondate, denotanti una colpa grave dell'amministrata.
8 Avverso detta sentenza, in persona dell'amministratore di Parte_1
sostegno giusta autorizzazione del Giudice tutelare, ha proposto Parte_2
appello chiedendo nuovamente di dichiararsi la regolarità dell'offerta reale della vettura Fiat Pand targata ER400BY, con ogni conseguente effetto di legge.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la violazione dell'art. 1206 cc e seguenti in relazione alla pretesa insussistenza dell'obbligazione di restituzione del veicolo, posto che il primo Giudice non avrebbe distinto il momento del sorgere dell'obbligazione dal suo accertamento giudiziale. Secondo
l'impugnante, l'aver invocato la nullità del contratto di compravendita avrebbe determinato per ciò solo il sorgere dell'obbligazione di restituzione del bene acquistato, legittimante la proposizione dell'offerta reale da parte del debitore per non veder aggravata ulteriormente la propria obbligazione restitutoria. Inoltre,
l'appellante ha evidenziato che, a seguito della pubblicazione della sentenza oggetto di gravame, vi era stata una successiva pronuncia emessa dallo stesso Giudice che aveva accolto la domanda di annullamento del contratto di compravendita della vettura oggetto in precedenza di offerta reale, con la conseguenza che la pronuncia di annullamento avrebbe determinato la necessità di riforma della sentenza impugnata, rendendo attuale l'obbligo di restituzione e la conseguente offerta reale.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che, a differenza di quanto statuito dal Giudice di primo grado, l'obbligazione restitutoria sarebbe sorta solo per il fatto di aver invocato da subito l'annullabilità del contratto, essendo la conseguente offerta reale finalizzata a far sì che il rapporto non diventasse per lei eccessivamente gravoso.
Con il terzo motivo di impugnazione è stata censurata la violazione dell'art. 1206 cc e seguenti in relazione all'annullamento del contratto di finanziamento ex art. 1043/2021 del Tribunale di Venezia. L'appellante ha rammentato la sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da per effetto CP_5 dell'accoglimento dell'eccezione di annullabilità del contratto di finanziamento per essere stato sottoscritto da persona legalmente incapace, sentenza nella quale la
9 presentazione dell'offerta reale sarebbe stata valorizzata, ritenendola atto idoneo ad integrare la fondatezza dell'eccezione. Ciò posto, a detta dell'appellante,
l'obbligazione di restituzione della vettura già sussisteva al momento dell'emanazione della sentenza che ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla concessionaria del credito.
Con il quarto motivo di appello è stata lamentata la violazione dell'art. 96 comma e cpc. L'appellante ha evidenziato la contraddizione in cui sarebbe incorso il
Giudice di primo grado, il quale avrebbe deciso in un momento successivo il procedimento incardinato volto ad ottenere l'annullamento del contratto di compravendita, benché questo fosse stato promosso prima del giudizio volto all'accertamento della regolarità dell'offerta reale: il Giudice stesso aveva accolto la domanda di annullamento del contratto di compravendita della vettura acquistata in quanto concluso da una persona legalmente incapace, ordinandone di conseguenza la restituzione, confermando così la sussistenza dell'obbligazione restitutoria sorta al momento dell'invocata annullabilità del contratto. L'appellante ha evidenziato in argomento che, se il Tribunale avesse deciso in primo luogo la causa relativa alla domanda di annullamento, avrebbe di conseguenza accolto la domanda della regolarità dell'offerta reale, poiché tale domanda sarebbe stata fondata in quanto vi era l'obbligo di restituire la vettura in ossequio di quanto disposto dalla prima sentenza.
Con il quinto motivo di gravame la sentenza di primo grado è stata censurata in relazione alla condanna delle spese di lite, mentre con il sesto e settimo motivo di impugnazione si è ribadita la validità dell'offerta reale, per il motivo dirimente che l'obbligazione di restituzione del veicolo era sorta in conseguenza della mera domanda di annullamento della compravendita. L'appellante ha rammentato che l'offerta reale era stata compiuta in conformità a quanto disposto dalle norme del codice civile e che il procedimento si era perfezionato, ex art. 1212 cc, mediante il deposito presso un depositario pubblico.
10 Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in data 9 aprile 2024, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato e la conferma della sentenza di primo grado.
In via subordinata, la convenuta ha proposto appello incidentale condizionato, mediante il quale sono state riproposte tutte le eccezioni ed istanze svolte nel giudizio di primo grado, volte alla declaratoria di invalidità e inefficacia dell'offerta reale e del deposito. L'appellante incidentale ha evidenziato il contrasto sussistente tra amministratore di sostegno ed amministrata, anche a fronte della querela per appropriazione indebita proposta da quest'ultima nei confronti di;
la Parte_2
carenza di interesse ad agire e il difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
ha ribadito che la beneficiaria si era autonomamente recata presso i locali Pt_2 di e che nessuno l'aveva costretta a concludere il contratto o raggirata per CP_1
indurla all'acquisto al fine di trarne un ingiusto profitto;
ha rammentato che nemmeno il Giudice tutelare era stato informato del palese conflitto di interesse sussistente tra l'amministratore di sostegno e l'amministrata, neppure nei ricorsi volti ad ottenere l'autorizzazione a promuovere le varie azioni civili. L'appellante incidentale ha sostenuto la legittimità del rifiuto dell'offerta reale, poiché pendeva in quel momento il diverso procedimento per l'ottenimento della sentenza costitutiva di annullamento del contratto di compravendita, cosicché, se avesse accettato l'offerta reale, al netto della sua inesattezza, avrebbe di fatto espressamente riconosciuto il fondamento della domanda di annullamento proposta ai suoi danni. ha CP_1
contestato l'esattezza e la completezza dell'offerta reale che non avrebbe compreso il costo del chilometraggio e la differenza tra i chilometri percorsi dal momento dell'acquisto al momento dell'offerta reale e che non avrebbe tenuto conto di altre voci di costo, come la necessaria sostituzione della batteria e degli pneumatici.
Infine, secondo la convenuta, l'offerta reale non era stata preceduta da un'offerta non formale, non potendosi considerare valida a tale fine la raccomandata inviata dall'appellante principale in data 22 gennaio 2016.
11 In data 29 aprile 2024 si è tenuta la prima udienza di trattazione della causa e, con ordinanza del 3 maggio 2024, è stata parzialmente accolta, nei limiti della condanna ex art. 96 comma 3 cpc, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. In data 27 gennaio 2025 si è tenuta l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 cpc, preceduta dal deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1 – L'appello non è fondato e va respinto.
2 – I motivi di appello, ad eccezione del quarto che merita una trattazione separata, possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate.
3 – Risulta pacifico che l'amministrata ha acquistato in data 17 Parte_1 dicembre 2015 un'automobile Fiat Panda targata ER400BY dalla società CP_1 CP_1 senza l'autorizzazione del Giudice tutelare e senza la necessaria assistenza dell'amministratore di sostegno. Contestualmente alla stipula del contratto di compravendita è stato concluso un contratto di finanziamento tra l'amministrata e la società la quale ha direttamente corrisposto il prezzo alla Parte_4
venditrice, con obbligo per l'acquirente di rimborsare il finanziamento tramite la corresponsione di varie rate mensili (art. 3 contratto di finanziamento).
4 – Ciò premesso, sono state incardinate una serie di controversie tra le parti, durante le quali è stata presentata dall'odierna appellante principale l'offerta reale ex art. 1206 cc per il cui accertamento della regolarità formale è stato incardinato il presente giudizio. In primo luogo, ad è stato notificato un decreto con cui le Parte_1
è stato ingiunto di corrispondere la somma di euro 8.769,72.= alla società CP_5
[...
cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento. Avverso
l'ingiunzione di pagamento, l'amministrata ha proposto opposizione, accolta in virtù
12 della fondatezza dell'eccezione di annullabilità del contratto di finanziamento. In particolare, nella sentenza n. 1043/2021 del Tribunale di Venezia, si evidenzia che
“la sig.ra era sottoposta, al momento della conclusione del negozio, ad Pt_1 amministrazione di sostegno, di tal ché, costituendo l'acquisto di una autovettura un atto eccedente la ordinaria amministrazione, sarebbe necessitata l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la autorizzazione del Giudice tutelare”. Nelle more del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, è stata incardinato un ulteriore giudizio, promosso dall'amministrata e volto ad ottenere l'annullamento del contratto di compravendita per incapacità legale. Durante la pendenza di entrambi i procedimenti, nel mese di giugno del 2020 (doc. 6 fascicolo di primo grado appellante principale) è stata presentata offerta reale e successivo deposito ex art. 1212 cc che ha rifiutato. Questo rifiuto, illegittimo secondo l'appellante, CP_1 ha comportato l'instaurazione dell'ulteriore presente controversia volta ad ottenere l'accertamento della regolarità dell'offerta reale.
5 – Ricostruiti i rapporti tra le parti e i contenziosi civili intercorsi, le argomentazioni di parte appellante principale non sono meritevoli di accoglimento. In effetti, deve convenirsi che, nel momento in cui è stata effettuata l'offerta reale, non sussisteva l'obbligazione di restituzione del veicolo in capo all'amministrata e nemmeno un diritto di credito in capo alla società venditrice. L'obbligazione restitutoria, in realtà,
è sorta con l'emanazione della sentenza n. 1740/2023 del Tribunale di Venezia che ha disposto, con effetto costitutivo ex tunc, l'annullamento del contratto di compravendita, condannando l'odierna appellante principale alla restituzione del veicolo. Al momento dell'offerta reale non sussisteva l'obbligazione di restituzione del veicolo. È infondata l'argomentazione dell'appellante principale, su cui si fondano quasi tutti i motivi di gravame, in base alla quale l'obbligo di restituzione del veicolo acquistato che legittimerebbe la proposizione dell'offerta reale sarebbe sorto per il solo fatto della proposizione della domanda di annullamento del contratto di compravendita. In argomento, va osservato che la sentenza che annulla il contratto
è pronuncia costitutiva, pur con effetti retroattivi, ed il contratto annullabile, come
13 nel caso di incapacità legale, produce effetti giuridici fino all'emanazione della sentenza di annullamento, la quale, caducando retroattivamente gli effetti nel negozio, comporta il sorgere degli obblighi restitutori delle prestazioni già effettuate, obblighi volti a riportare le parti nella medesima situazione antecedente alla stipulazione del contratto annullato. Ciò posto, l'obbligo di restituzione dell'autoveicolo sorge al momento del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, momento a partire dal quale si producono gli effetti costitutivi ex art. 2908 cc e le relative conseguenze restitutorie.
6 – Non è rilevante che la controversia inerente l'annullamento del contratto di compravendita, ancorché instaurata in un momento anteriore, sia stata decisa in un momento successivo rispetto alla causa relativa alla regolarità dell'offerta reale, benché quest'ultima sia stata instaurata successivamente rispetto alla prima. L'ordine di decisione delle cause non è rilevante al fine della riforma della sentenza impugnata, non potendosi affermare che, se il Giudice avesse accolto l'azione di annullamento e avesse così definito la controversia più risalente, la domanda di accertamento della regolarità dell'offerta reale sarebbe stata fondata. Tale affermazione di parte appellante non può reputarsi apprezzabile, poiché anche nel caso in cui la decisione relativa all'annullamento del contratto fosse intervenuta per prima, al momento dell'effettuazione dell'offerta reale, intervenuta nel giugno 2020, non era ancora sussistente obbligazione restitutoria alcuna, per quanto già evidenziato.
7 – Non è rilevante, infine, che la circostanza dell'effettuazione dell'offerta reale sia stata valorizzata ai fini dell'accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Nella sentenza n. 1043/2021 CP_5
del Tribunale di Venezia si menziona l'offerta reale solo per completezza ed incidenter tantum, come ulteriore argomentazione a supporto della fondatezza dell'eccezione di annullamento del contratto di finanziamento, proposta dall'attore opponente al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo. L'argomento non è stato utilizzato al fine di corroborare la tesi che l'obbligo di restituzione del veicolo
14 fosse sorto già al momento dell'effettuazione dell'offerta reale e, quindi, prima dell'emanazione della sentenza di annullamento.
8 – In conclusione, i motivi di appello principale riguardanti la regolarità dell'offerta vanno rigettati, ciò comportando l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
9 – Il quarto motivo di appello è, invece, fondato in quanto non sussistono i presupposti per l'applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 cpc.
Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, “il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 cpc, risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extra testuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (Cass. n. 36591/2023).
Nell'azione proposta dall'amministratore di sostegno non si ravvisa dolo o colpa grave ex art. 96 cpc, in considerazione della complessiva situazione relativa alle controversie a suo tempo pendenti che conferma il forte conflitto in essere tra le parti che poteva in astratto non rendere peregrina la proposizione della domanda di accertamento della regolarità dell'offerta reale, a fronte di una evidente invalidità del contratto di compravendita della vettura.
10 – Le spese di lite del presente grado di giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante principale e sono liquidate come in dispositivo. Si applicando le tabelle del 2022, con i parametri per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello principale e parziale riforma della sentenza n. 1670/2023, pubblicata in data 2 ottobre 2023 del
Tribunale di Venezia, così provvede:
1. revoca il capo di condanna di al pagamento, ai sensi dell'art. 96 Parte_1
comma 3 cpc, della somma di euro 1.000,00.=;
2. conferma per il resto la sentenza impugnata;
3. dichiara assorbito l'appello incidentale;
4. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio di appello che si liquidano in euro 3.473,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per le spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 6 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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