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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 04.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 11.02.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3820 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. , nato a [...], il [...], residente a [...]
Giosso n. 27, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tuveri n. 94, presso lo
Studio dell'Avv. Marco MURA, che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
corrente in Cagliari, via Posada n. 8, ivi anche elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta VACCA, che la rappresenta e difende in forza procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) In via principale, accertare e dichiarare, per i motivi meglio indicati in
espositiva, che il sig. , fin dal 1° novembre 2009 e fino al 30 novembre Parte_1
2018, svolgeva senza soluzione di continuità le mansioni “di fatto” corrispondenti
a quelle di Capo unità tecnica (parametro 205) di cui al C.C.N.L. CP_2
alle dipendenze dell' . CP_1
2) Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante in CP_1
carica, con sede in Cagliari Via Posada 10, p.iva , al pagamento P.IVA_1
della somma di €. 19.156,18 di cui €. 17.746,44 a titolo differenze retributive e €.
1.109,58 quale differenza TFR, in favore del ricorrente, ovvero a quella maggiore o
minore che verrà accertata in corso di causa, a titolo di differenza tra la
retribuzione percepita quale “Capo operatore” (parametro 188) e quella spettante
come “Capo unità tecnica” (parametro 205), nonché per differenze di Trattamento
di fine rapporto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al
saldo.
3) Per ulteriore effetto, condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante, a versare al competente Ente Previdenziale la differenza
contributiva corrispondente per il periodo 1° novembre 2009/ 30 novembre 2018,
oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
pagina 2 Nell'interesse del resistente:
“- In via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
estintiva del credito vantato a titolo di differenze retributive e di differenze
trattamento di fine rapporto e, per l'effetto, rigettare il ricorso;
- In via principale, nel merito: rigettare in toto le avverse pretese perché illegittime
ed infondate nell'an e nel quantum, mandando assolta l'azienda convenuta da ogni
avversa pretesa;
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti Parte_1
dell' al fine di accertare lo svolgimento di mansioni superiori e Controparte_1
vedere condannato lo stesso al pagamento delle differenze retributive.
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere svolto l'attività lavorativa alle dipendenze della Gestione
Governative della Sardegna, oggi con la qualifica di “Capo operai” Controparte_1
dal 01.07.1981 al 31.05.1996, e dal 01.06.1996 e fino alla data di cessazione del rapporto lavorativo con qualifica di “Capo operatori”, parametro 188;
− di essere stato, a far data dal 01.05.1998, di fatto adibito a svolgere le mansioni superiori di cui alla qualifica funzionale di “Capo tecnico”, 3° livello e,
successivamente, a decorrere dal 10.01.2001, a svolgere le mansioni rientranti nel profilo denominato “Capo unità tecnica” di cui alla 2° area professionale, di cui
pagina 3 all'area operativa manutenzione, impianti e officine, parametro 205, rientranti entrambi i profili nella qualifica funzionale superiore;
− di avere convenuto in giudizio, nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari,
Sezione Lavoro, la (oggi Controparte_3 CP_1
per ottenere a far data dal 01.05.1998 il riconoscimento del diritto
[...]
all'inquadramento nella qualifica funzionale di “Capo tecnico”, 3° livello, e successivamente a decorrere dal 10.01.2001 nel profilo professionale del C.C.N.L.
per il comparto autoferrotranvieri di “Capo unità tecnica” di cui alla 2° area professionale - area operativa manutenzione, impianti ed officine, parametro 205,
nonché il riconoscimento del proprio diritto a percepire la retribuzione spettante al
“Capo unità tecnica” (parametro 205) e ad ottenere la differenza tra la retribuzione percepita quale “Capo operatore” (parametro 188) e quella spettante come “Capo
unità tecnica” (parametro 205) oltre interessi o rivalutazione monetaria, e la conseguente regolarizzazione della posizione assistenziale e contributiva;
− che le predette domande erano state accolte dal Tribunale Ordinario di
Cagliari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 958/2007, riformata in grado di Appello
nella parte in cui era stato riconosciuto il proprio diritto all'inquadramento nella qualifica di “Capo unità tecnica” – parametro 205 del C.C.N.L. 27 novembre 2000
– a decorrere dal 01.01.2001, ma confermata nella parte in cui la
[...]
era stata condannata al pagamento della differenza tra la Controparte_3
retribuzione percepita quale “Capo operatore” (parametro 188) e quella spettante come “Capo unità tecnica” (parametro 205) oltre interessi legali, nonché al
pagina 4 versamento al competente ente previdenziale della differenza contributiva corrispondente;
− che la Gestione Governativa aveva provveduto al Controparte_3
pagamento delle differenze retributive e contributive arretrate fino al giorno
31.10.2009, ma non all'adeguamento della propria posizione;
− di avere, infatti, anche successivamente al 31.10.2009, continuato a svolgere di fatto e senza soluzione di continuità le mansioni proprie della qualifica di “Capo unità tecnica”- parametro 205 - di cui al C.C.N.L. 27 novembre 2000 alle dipendenze della , e ciò fino al Controparte_3
momento della cessazione del rapporto lavorativo avvenuto il 30.11.2018;
− di avere, pertanto, diritto al riconoscimento da parte dell' Controparte_1
per il periodo 01.11.2009 al 30.11.2018, al pagamento della differenza tra la retribuzione percepita quale “Capo operatore” (parametro 188) e quella spettante come “Capo unità tecnica” (parametro 195), come da prospetto allegato;
− di avere sollecitato l' ripetutamente al pagamento delle Controparte_1
differenze retributive spettanti, anche a mezzo del legale con missiva del
09.07.2012, ma che questa non aveva mai adempiuto alla propria obbligazione.
2. L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso.
In specie la società ha, preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione estintiva ex art. 2948, n. 4 e n. 5 c.c. del credito vantato da tenuto conto Pt_1
che il rapporto di lavoro del ricorrente era cessato il 01.12.2018, con la conseguenza che le differenze retributive vantate risultavano prescritte già alla
pagina 5 data del 01.12.2023, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione la notifica del ricorso avvenuta il 14.03.2024.
L' ha, inoltre, sostenuto la legittimità e la correttezza del proprio operato CP_1
nei propri rapporti con il lavoratore . Parte_1
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da per il pagamento delle competenze Parte_1
maturate in dipendenza del rapporto di lavoro è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
La parte ricorrente, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta, nei termini precisati nel ricorso, ha lamentato il mancato pagamento di differenze retributive maturate in dipendenza del diverso e maggiore inquadramento contrattuale di fatto ricoperto fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 01.12.2018.
Sarebbe stato, quindi, onere del provare la sussistenza di tale Parte_1
rapporto e il suo svolgimento nei termini e con le modalità allegati nel ricorso introduttivo.
Nella decisione della presente controversia, deve trovare applicazione il principio della ragione più liquida nell'affrontare le diverse questioni giuridiche che vengono in considerazione.
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a
pagina 6 quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nella vicenda che interessa questo giudizio, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' Controparte_1
Deve ritenersi, infatti, provato documentalmente che il primo atto interruttivo della prescrizione del credito di era stato la notifica del ricorso Parte_1
introduttivo del presente giudizio avvenuta, come emerge dagli atti di causa, il
14.03.2024, ben oltre, quindi il termine di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 01.12.2018.
In punto di diritto, ai sensi dell'art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, regola generale che,
in relazione ai crediti di lavoro, secondo quanto anche precisato dall'
[...]
con la nota n. 595/2020, deve essere interpretata nel senso Controparte_4
che “la prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso
può essere fatto valere e al riguardo la Corte di Cassazione –nel corso degli anni,
anche se con interventi non uniformi –ha espresso l'orientamento secondo cui la
decorrenza del termine non operi in costanza di rapporto di lavoro, ritenendo che
il lavoratore si possa trovare in una condizione di “timore”, tale da indurlo a
pagina 7 rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto
stesso.
Tuttavia, gli orientamenti più recenti della giurisprudenza, anche in
considerazione del quadro normativo vigente, si sono espressi nel senso di
ritenere necessaria, anche laddove il rapporto sia assistito dalla tutela reale, una
valutazione caso per caso in ordine alla sussistenza del timore del licenziamento,
venendo in proposito in rilievo anche le concrete modalità di espletamento del
rapporto di lavoro. La sussistenza o meno di una condizione di “sudditanza
psicologica” connessa alla stabilità del rapporto di lavoro potrà, pertanto, essere
valutata dall'Autorità giudiziaria, adita dal lavoratore per far valere le proprie
pretese” (cfr., altresì, da ultimo, Cass. civ., S.U., 28.12.2023, n. 36197).
Quanto esposto ha come conseguenza che il termine quinquennale della prescrizione del credito derivante dal rapporto di lavoro privato decorre dalla cessazione del rapporto.
Ancora, occorre evidenziare che il diritto a ottenere il pagamento di crediti di lavoro soggiace al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c.
(per il TFR ex art. 2948, n. 5), termine che decorre – come visto – dalla cessazione del rapporto di lavoro e che può essere validamente interrotta, secondo quanto perentoriamente stabilito dall'art. 2943 c.c., “dalla notificazione dell'atto con il
quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o
esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.[...]
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in
mora il debitore”.
pagina 8 Giova, oltre a ciò, richiamare il principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che sul punto ha ulteriormente chiarito che “L'art.
2943 cod. civ., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla
notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una innegabile
connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la
conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario,
dell'atto non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla
produzione dell'effetto invocato (cfr. Cass. n. 15489 del 07/07/2006)” (v. in motivazione, Cass. civ., Sez. VI, 23.09.2022, ord. n. 27944).
Da tutto quanto espresso discende, inequivocabilmente, che la decorrenza della prescrizione del credito del lavoratore ricorrente avrebbe potuto validamente essere interrotta dalla sola notificazione tempestiva del ricorso introduttivo del giudizio alla società resistente, cosa che non è avvenuta nel caso che ci occupa.
Per le suesposte ragioni, la domanda proposta da deve essere Parte_1
rigettata, in quanto la propria pretesa risulta, in ogni caso, prescritta.
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., Parte_1
deve essere condannato a rifondere l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo secondo i minimi tariffari dello scaglione calcolato in base alla domanda, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
pagina 9
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna a rifondere l' in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 11.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 10