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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv.to Salvatore Lubiana in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Fabrizio
Sigillò in Catanzaro via Carlo V n. 156;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv.to Espedito Domenico Calopresti in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv.to Gregorio Aiello in Botricello (CZ) via Nazionale n. 229;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 590/2023 del Tribunale di Vibo
Valentia pubblicata in data 21/12/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <
[...]
e evocavano in giudizio al fine di Pt_2 Controparte_1 Parte_1
far accertare e dichiarare il diritto di parte attrice di accedere all'immobile del convenuto al fine di eseguire i lavori di manutenzione a causa delle infiltrazioni di acqua sull'immobile di esso attore. Ordinare al convenuto di permettere l'accesso alla sua proprietà con possibilità di eseguire i lavori occorrenti. Concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese. Si costituiva , il quale preliminarmente Parte_1
eccepiva che la iscrizione a ruolo prima della consegna dell'atto di citazione alla notifica e prima della consegna al convenuto determinavano la improponibilità della domanda. Eccepiva altresì la carenza di legittimazione attica poiché i soggetti non risultano proprietari dell'immobile per cui è causa. In ultimo, e sempre in via preliminare eccepiva la improcedibilità della domanda poiché non preceduta dalla mediazione obbligatoria. Nel merito contestava la fondatezza della domanda. Concludeva chiedendo il rigetto, in subordine stabilire una adeguata indennità nel caso venga cagionato un danno alla proprietà del convenuto. Non venivano ammesse le prove ma espletata preliminarmente la CTU tecnica;
quindi, all'esito del
2 deposito la causa veniva rinviata per la decisione. Così riassunti i fatti e subentrato questo giudice istruttore la causa veniva incamerata per la decisione previo deposito di note conclusionali autorizzate.>>
§ 2. – Il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 590/2023 così statuiva:
<< definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
e così provvede: Rigetta le eccezioni Parte_3 Controparte_1
preliminari del convenuto;
Accoglie la domanda attorea e dispone che consenta il passaggio dalla sua proprietà al fine di effettuare Parte_1
i lavori necessari al vicino. Condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00, oltre iva (se dovuta), CPA e rimb. Forf. al 15%.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< In via del tutto preliminare devono essere esaminate le eccezioni formulate dal convenuto riguardo la inammissibilità e/o improponibilità della domanda. Tutte le contestazioni, sulla mancata mediazione, sulla carenza di legittimazione e sulla nullità della citazione, non possono trovare risconto. In particolare: 1)
La fattispecie per cui è causa non rientra tra le materia espressamente previste dal d.lgs 28/2010 non essendo controverso un diritto reale, né alcuna altra materia prevista dal citato decreto. Pertanto, l'attore non doveva intraprendere prima del giudizio alcuna domanda di mediazione. 2) Non vi è carenza di legittimazione attiva laddove ha dimostrato di Parte_2
essere il proprietario dell'immobile sia attraverso visure, sia attraverso la concessione edilizia, ma anche il titolo di proprietà allegato entro i termini di legge. 3) sulla nullità dell'atto di citazione per la irritualità della iscrizione a ruolo. L'eccezione è infondata laddove dal confronto dell'atto di citazione originale, allegato agli atti, è evidente che l'attore ha iscritto a ruolo la causa
(21.10.2013) contestualmente alla notifica, ovvero contestualmente alla consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario. A nulla rilevando che la citazione sia stata successivamente portata a conoscenza del convenuto
3 (6.11.2013) che si è comunque costituito in giudizio il 14 gennaio 2014, prima dell'udienza di comparizione del 6.3.2014. Pertanto, nessuna nullità insanabile ha colpito l'atto di citazione. Passando al merito. La domanda è fondata per quanto si dirà. In punto di diritto si osserva che l'attore ha richiesto il passaggio sul fondo altrui al fine di eseguire lavori di manutenzione sul suo muro perimetrale ricadente sul confine con la proprietà del convenuto. Orbene a mente dell'art 843 cpc Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.” Nella fattispecie è stato riscontrato che il muro perimetrare dell'immobile sito in Nicotera alla Via San Nicola p.lla
186 fg. 17 c.da Vasia, confinante con l'immobile riportato alla p.lla 1200 fg
18 necessiti di interventi di manutenzione tali per cui si deve accedere al fondo limitrofo di proprietà del convenuto al fine di riparare il muro. Infatti, dalla CTU agli atti, il cui ragionamento logico ed immune da vizi quindi condivisibile, è emerso che vi sono chiari segni di infiltrazione all'interno dell'abitazione dell'attore e del seminterrato della parte attrice nonché sulla parete confinante prospicente l'ortello. Pertanto, a prescindere dai lavori che si andranno ad eseguire e che non rientrano nell'oggetto di questa causa, la domanda qui formulata deve essere accolta ravvisandosene la necessità.
Sulla richiesta formulata dal convenuto circa l'indennizzo per eventuali danni non sono indennizzabili in mancanza di danno attuale, concreto e dimostrabile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquida ai sensi del DM 55/2014 aggiornato secondo il valore della causa (5.100,00) ai valori medi e si liquidano come da pedissequo dispositivo.>>
§ 4. – Ha proposto appello nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in proprio e quale erede di proponendo Parte_3
istanza di inibitoria e formulando tre motivi di gravame, di seguito illustrati.
4 Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di
Catanzaro, dato atto della prefata narrativa e disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto: 1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza sussistendone i presupposti;
2) ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata la domanda proposta da Parte_3
e da perché infondata in fatto e in diritto;
3) con
[...] Controparte_1
vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio >>
§ 4.2 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità del Controparte_1
gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e per non avere una ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c. Chiedeva nel merito il rigetto dell'impugnazione e rassegnava le seguenti conclusioni:
< richiesta inibitoria con condanna ex art. 283, comma 3, cpc;
dichiarare la nullità della citazione;
Dichiarare inammissibile l'appello di controparte ex art. 342 cpc;
dichiarare inammissibile l'appello di controparte ex art. 348 bis cpc;
in ogni caso respingere l'appello avanzato perché inammissibile, improcedibile o comunque infondato e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. Dichiarare l'inammissibilità del deposito di nuovi documenti di controparte. Con vittoria di spese del secondo grado di giudizio oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi ex art. 93 cpc.>>
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione prendeva atto che nelle note di trattazione scritta l'appellante aveva dichiarato di rinunciare all'inibitoria e, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 9 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza
5 per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico. Il difensore di parte appellante ha integrato le conclusioni chiedendo: < ai compensi di entrambi i gradi del giudio e alla restituzione della somma di
€.3.034,26 sopra indicata, pagata per le spese del giudizio di primo grado.>>
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 20 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori di entrambe le parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.5 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << improcedibilità per nullità dell'azione per omesso o tardivo deposito dell'originale dell'atto di citazione e per la mancanza di prova della proprietà >> l'appellante censura la ricostruzione operata dal primo giudice con riguardo al rigetto dell'eccezione suddetta, svolta in primo grado. Significava, in iure, che il deposito dell'originale notificato dell'atto di citazione andava effettuato, a pena di nullità, entro la prima udienza di comparizione tenutasi il 6 marzo 2015 – a seguito di ripetuti rinvii d'ufficio – quando, invece l'atto veniva prodotto il 20 dicembre 2023 ovvero il giorno precedente all'udienza di precisazione delle conclusioni;
che l'azione intrapresa era viziata da nullità assoluta, non sanabile con la costituzione in giudizio del convenuto.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << Inammissibilità ed infondatezza della domanda>> censurava la statuizione di merito compiuta dal primo giudice, di accoglimento della domanda;
significava che ove il Tribunale
6 avesse dato corretta applicazione al disposto di cui all'art. 843 cod. civ. ed alle risultanze della CTU espletata avrebbe dovuto considerare che l'accesso al fondo presupponeva la realizzazione di una servitù a carico della proprietà di esso in ragione dei lavori da espletare, costituzione di servitù Pt_1
rispetto alla quale parte attrice non aveva spiegato domanda. Nello specifico evidenziava che alla base dello scavo fino alle fondazioni dell'immobile dei sarebbe stata realizzata una servitù a carico del terreno del Parte_4
primo per la quale non era stata formulata domanda;
con la CTU risultavano indicate, per la risoluzione del problema di infiltrazioni denunciato da controparte, l'esecuzione di due opere alternative: l'una con esecuzione di uno scavo nel terreno di fino alle fondazioni dell'immobile di Pt_1 [...]
e la realizzazione di un isolamento delle pareti;
l'altra con Pt_4
l'installazione di apposite canalette al confine, con costruzione del muro di contenimento che ricadeva, per intero, nella proprietà Precisava che Pt_1
entrambe le soluzioni avrebbero comportato la realizzazione di illecite servitù nella proprietà di esso appellante. Con ulteriore profilo, evidenziava che l'art. 843 cod. civ., se correttamente interpretato, vietava la possibilità di effettuare scavi nel fondo (così Cass n. 8544/1998). Lamentava, da ultimo, che il
Tribunale avesse errato nel riconoscere sussistente il requisito della necessità dell'accesso tramite il fondo di esso vicino in quanto gli attori ben avrebbero potuto procedere all'eliminazione del vizio da infiltrazioni realizzando sul proprio immobile, piano seminterrato, una controparete con intercapedine.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << condanna di alle spese Parte_1
del giudizio>> evidenziava che dall'erroneità della sentenza era scaturita l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
§ 6. – Le questioni preliminari
§ 6.1. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo
7 cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n.
16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il
8 ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 6.3. – Va disattesa altresì l'eccezione di parte appellata di nullità della citazione in appello risultando assegnato ad esso appellato il termine di giorni settanta per la costituzione in giudizio prima dell'udienza di prima comparizione (indicata nel 26 aprile 2024) in spregio al disposto di cui all'art. 343 c.p.c. che prevede la possibilità di presentare appello incidentale nella comparsa di risposta venti giorni prima dell'udienza. Lamenta la violazione del diritto di difesa sotto il profilo della necessità del maggiore spatium deliberandi < comprensiva di appello incidentale>>
L'eccezione è infondata. Si osserva, in iure, che l'assegnazione del termine di giorni settanta contenuto nell'atto di citazione notificato il 17 gennaio 2024
è dipeso dalla formulazione dell'art. 166 c.p.c. – norma che prevede la costituzione in giudizio del convenuto in primo grado – come novellata dalla riforma Cartabia, dalla norma di rinvio di cui all'art. 359 c.p.c. che prevede che nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per procedimento di primo grado avanti al tribunale e della norma di cui all'art. 347 c.p.c. titolato << modo e termine dell'appello incidentale>> che ammette la costituzione dell'appellato con comparsa contenere l'appello incidentale sino a venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Come è noto, l'incertezza interpretativa scaturita dal difetto di coordinamento tra le norme suddette è ora superata per effetto dell'entrata in vigore - dal 26 novembre 2024 - del decreto correttivo Cartabia n.164/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2024. Viceversa, all'epoca della proposizione dell'appello spiegato da non era chiaro Pt_1
quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale;
invero, per
9 l'appello incidentale l'articolo 343 c.p.c. prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza ma per la costituzione in giudizio, l'art. 347 c.p.c. rinviava ( ex art. 359 c.p.c.) al termine previsto per il giudizio di primo grado che con la riforma era stato portato a settanta giorni. Pt_5
Il termine per la costituzione in giudizio dell'appellato è di giorni venti prima dell'udienza.
Nel caso in esame non si è in concreto verificata alcuna lesione del diritto di difesa non avendo spiegato appello incidentale (che possa essere CP_1
dichiarato intempestivo da questa Corte per violazione del termine di giorni settanta indicato nella citazione in appello, trattandosi, peraltro, di parte interamente vittoriosa in primo grado); la costituzione in giudizio ha sanato gli eventuali vizi della citazione.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo non è fondato.
Con il motivo in esame l'appellante si duole che parte attrice non si sia costituita in primo grado depositando l'atto di citazione entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. avendo provveduto al deposito dell'atto di citazione solo in data 21 ottobre 2023.
Lo specifico motivo di doglianza non è fondato.
Osserva la Corte che in data 21 dicembre 2023, 08:30:03 la cancelleria del
Tribunale di Vibo Valentia comunicava all'avv.to Lubiana il deposito effettuato dall'avv.to Calopresti nel fascicolo telematico della causa RG
1961/2013 della copia dell'atto di citazione. Risulta così – testualmente - scritto nella nota di deposito di Calopresti: <
(già in fascicolo processuale)>>
10 Dunque, l'avv.to Calopresti provvedeva ad allegare nel fascicolo telematico di primo grado, con la nota di deposito del 21 dicembre 2023, meramente la scansione dell'atto di citazione notificato, già presente nel fascicolo cartaceo di parte di primo grado. Invero, la causa promossa da Parte_3
e da risulta iscritta a ruolo il 21 ottobre 2013, in
[...] Controparte_1
modalità cartacea e dall'esame dell'indice del fascicolo cartaceo emerge sotto la voce << elenco atti>> l'allegazione dei seguenti documenti: 1) atto di citazione;
2) lettera 17/5/2013; 3) lettera 26/5/2013; 4) relazione ing. Pt_1
con visure catastali. Segue il timbro dello studio e quale doc. 5) atto Per_1
di citazione notificato. Il passo motivazionale di prime cure: << L'eccezione
è infondata laddove dal confronto dell'atto di citazione originale, allegato agli atti, è evidente che l'attore ha iscritto a ruolo la causa (21.10.2013) contestualmente alla notifica (…)>> è aderente alle risultanze processuali avendo l'attore prodotto in giudizio, tempestivamente, in formato cartaceo l'atto di citazione notificato ( come da indice del suo fascicolo di parte) e versato il 21 dicembre 2023 nel fascicolo telematico la scansione di detto atto.
Si osserva che nella formulazione del motivo, seconda parte, risulta eccepita la mancanza di prova della proprietà. Il rilievo è inammissibile in quanto non vi sono argomentazioni specifiche atte a contrastare il punto 2 di pagina 4 della sentenza di prime cure in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione come svolta in primo grado.
§ 7.2 – il secondo motivo non è fondato.
Giova premettere, in iure, che in tema di accesso al fondo altrui, ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843 c.c., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta dal giudicante – in ipotesi in cui sorgano contestazioni - con riferimento alla necessità non della costruzione o della manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia
11 comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.
Orbene, è incontestato che parte attrice lamenti infiltrazioni d'acqua nel locale seminterrato e la presenza di umidità nel locale posto a piano terra;
il
CTU ha confermato che dette problematiche dipendono dall'ortello del Sig.
(<si può assimilare la presenza dell'ortello come un grande vaso Pt_1
le cui due pareti sono uno il muro di contenimento posto sopra il terrazzo e
l'altro il muro di confine con l'abitazione della parte attrice. Sul muro di contenimento non sono presenti fori drenanti del terrapieno posto all'interno, inoltre sul piano campagna dell'ortello non vi è alcuna regimentazione di acque piovane;
infatti, si evidenziano chiari segni di scolo sul muro di contenimento.>> e hanno cagionato, nel tempo, in assenza di interventi, l'ammaloramento del muro perimetrale dell'immobile di parte attrice esposto ad assorbire l'umidità proveniente dal terreno confinante.
Risulta quindi accertato che il muro perimetrale dell'immobile di CP_1
necessita di interventi di manutenzione per la cui realizzazione parte attrice ha chiesto di accedere dal fondo limitrofo del vicino ed il convenuto ha negato l'accesso sollecitando controparte a provvedere alla realizzazione, all'interno del suo immobile, di una controparete che preveda il formarsi di un'intercapedine con l'originaria parete interessata dalle infiltrazioni.
Osserva la Corte che il CTU ha replicato alla soluzione proposta dal consulente di parte di evidenziando che la realizzazione di una Pt_1
controparete nell'immobile concorrerebbe all'isolamento della CP_1
parte perimetrale interessata dalle infiltrazioni, purché ventilata ma, all'evidenza, l'intervento non sarebbe risolutivo derivando le infiltrazioni da una causa esterna al fabbricato ovvero dalla presenza di un ortello CP_1
di proprietà privo di regime di raccolta acque ed il cui terreno, una Pt_1
volta imbibito, lascia scolare le acque in eccesso lungo il muro del vicino e
12 costituisce una fonte perenne di infiltrazione a causa dell'umidità che il muro di proprietà assorbe da esso. CP_1
Ricorrono, a giudizio del Collegio, così come statuito dal giudice di prime cure, i presupposti per ammettere all'accesso dal fondo del vicino CP_1
in quanto l'unica soluzione definitiva della problematica infiltrativa si realizza operando una previsione di raccolta delle acque piovane con l'istallazione di apposite canalette sul bordo del confine con il muro di confine con la parte attrice ed intorno al muro di contenimento, con la creazione di fori di drenaggio del muro di contenimento.
Osserva la Corte che in tema di accesso nel fondo altrui per la costruzione o riparazione «di un muro od altra opera», non possono escludersi dall'ambito di applicazione dell'art. 843 c.c. le opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna, ivi compresi gli scavi nel fondo del vicino, dovendosi consentire, sulla base del principio del minimo mezzo e della natura dell'opera, tutte quelle indispensabili alla costruzione o riparazione propriamente detta a partire dalle fondamenta, nonché la permanenza e l'occupazione del fondo altrui per il tempo necessario per l'esecuzione di lavori non istantanei, purché, a necessità terminata, venga eliminata, a cura e spese del depositante - cui, sin dall'inizio, fa carico l'obbligo del ripristino
- ogni conseguenza implicante una perdurante diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino, che deve riprendere la sua originaria ampiezza.
In tali termini e con tali precisazioni la motivazione di prime cure va meramente integrata.
Va, infine, disatteso il motivo di gravame nella parte in cui l'appellante paventa la realizzazione di una servitù sul suo fondo e chiede, in riforma della sentenza, il rigetto della domanda non risultando formulata, in aggiunta alla domanda di accesso al fondo, la domanda di costituzione di servitù.
13 Invero, per giurisprudenza costante: << Gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell'art. 843 c.c., il proprietario deve consentire al vicino per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria, dando luogo ad un'obbligazione "propter rem", non possono determinare la costituzione di una servitù, ma si risolvono in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all'accesso ed al passaggio che il soggetto obbligato è tenuto a prestare>> ( così Cass. n. 5012/2018)
Trattasi di un passaggio lecito, necessario per la risoluzione definitiva della problematica e resta ferma la prescrizione per di ripristinare CP_1
immediatamente, al cessare delle attività necessarie, la situazione dei luoghi.
§ 7.3 – il terzo motivo rimane assorbito dal rigetto dei primi due.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 5.200,00) nei valori medi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di in proprio ed in qualità di erede di
[...] Controparte_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Parte_3
14 Tribunale di Vibo Valentia n. 590/2023 pubblicata in data 21/12/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Calopresti Espedito Domenico dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 29 ottobre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv.to Salvatore Lubiana in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Fabrizio
Sigillò in Catanzaro via Carlo V n. 156;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv.to Espedito Domenico Calopresti in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv.to Gregorio Aiello in Botricello (CZ) via Nazionale n. 229;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 590/2023 del Tribunale di Vibo
Valentia pubblicata in data 21/12/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <
[...]
e evocavano in giudizio al fine di Pt_2 Controparte_1 Parte_1
far accertare e dichiarare il diritto di parte attrice di accedere all'immobile del convenuto al fine di eseguire i lavori di manutenzione a causa delle infiltrazioni di acqua sull'immobile di esso attore. Ordinare al convenuto di permettere l'accesso alla sua proprietà con possibilità di eseguire i lavori occorrenti. Concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese. Si costituiva , il quale preliminarmente Parte_1
eccepiva che la iscrizione a ruolo prima della consegna dell'atto di citazione alla notifica e prima della consegna al convenuto determinavano la improponibilità della domanda. Eccepiva altresì la carenza di legittimazione attica poiché i soggetti non risultano proprietari dell'immobile per cui è causa. In ultimo, e sempre in via preliminare eccepiva la improcedibilità della domanda poiché non preceduta dalla mediazione obbligatoria. Nel merito contestava la fondatezza della domanda. Concludeva chiedendo il rigetto, in subordine stabilire una adeguata indennità nel caso venga cagionato un danno alla proprietà del convenuto. Non venivano ammesse le prove ma espletata preliminarmente la CTU tecnica;
quindi, all'esito del
2 deposito la causa veniva rinviata per la decisione. Così riassunti i fatti e subentrato questo giudice istruttore la causa veniva incamerata per la decisione previo deposito di note conclusionali autorizzate.>>
§ 2. – Il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 590/2023 così statuiva:
<< definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
e così provvede: Rigetta le eccezioni Parte_3 Controparte_1
preliminari del convenuto;
Accoglie la domanda attorea e dispone che consenta il passaggio dalla sua proprietà al fine di effettuare Parte_1
i lavori necessari al vicino. Condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00, oltre iva (se dovuta), CPA e rimb. Forf. al 15%.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< In via del tutto preliminare devono essere esaminate le eccezioni formulate dal convenuto riguardo la inammissibilità e/o improponibilità della domanda. Tutte le contestazioni, sulla mancata mediazione, sulla carenza di legittimazione e sulla nullità della citazione, non possono trovare risconto. In particolare: 1)
La fattispecie per cui è causa non rientra tra le materia espressamente previste dal d.lgs 28/2010 non essendo controverso un diritto reale, né alcuna altra materia prevista dal citato decreto. Pertanto, l'attore non doveva intraprendere prima del giudizio alcuna domanda di mediazione. 2) Non vi è carenza di legittimazione attiva laddove ha dimostrato di Parte_2
essere il proprietario dell'immobile sia attraverso visure, sia attraverso la concessione edilizia, ma anche il titolo di proprietà allegato entro i termini di legge. 3) sulla nullità dell'atto di citazione per la irritualità della iscrizione a ruolo. L'eccezione è infondata laddove dal confronto dell'atto di citazione originale, allegato agli atti, è evidente che l'attore ha iscritto a ruolo la causa
(21.10.2013) contestualmente alla notifica, ovvero contestualmente alla consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario. A nulla rilevando che la citazione sia stata successivamente portata a conoscenza del convenuto
3 (6.11.2013) che si è comunque costituito in giudizio il 14 gennaio 2014, prima dell'udienza di comparizione del 6.3.2014. Pertanto, nessuna nullità insanabile ha colpito l'atto di citazione. Passando al merito. La domanda è fondata per quanto si dirà. In punto di diritto si osserva che l'attore ha richiesto il passaggio sul fondo altrui al fine di eseguire lavori di manutenzione sul suo muro perimetrale ricadente sul confine con la proprietà del convenuto. Orbene a mente dell'art 843 cpc Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.” Nella fattispecie è stato riscontrato che il muro perimetrare dell'immobile sito in Nicotera alla Via San Nicola p.lla
186 fg. 17 c.da Vasia, confinante con l'immobile riportato alla p.lla 1200 fg
18 necessiti di interventi di manutenzione tali per cui si deve accedere al fondo limitrofo di proprietà del convenuto al fine di riparare il muro. Infatti, dalla CTU agli atti, il cui ragionamento logico ed immune da vizi quindi condivisibile, è emerso che vi sono chiari segni di infiltrazione all'interno dell'abitazione dell'attore e del seminterrato della parte attrice nonché sulla parete confinante prospicente l'ortello. Pertanto, a prescindere dai lavori che si andranno ad eseguire e che non rientrano nell'oggetto di questa causa, la domanda qui formulata deve essere accolta ravvisandosene la necessità.
Sulla richiesta formulata dal convenuto circa l'indennizzo per eventuali danni non sono indennizzabili in mancanza di danno attuale, concreto e dimostrabile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquida ai sensi del DM 55/2014 aggiornato secondo il valore della causa (5.100,00) ai valori medi e si liquidano come da pedissequo dispositivo.>>
§ 4. – Ha proposto appello nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in proprio e quale erede di proponendo Parte_3
istanza di inibitoria e formulando tre motivi di gravame, di seguito illustrati.
4 Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di
Catanzaro, dato atto della prefata narrativa e disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto: 1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza sussistendone i presupposti;
2) ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata la domanda proposta da Parte_3
e da perché infondata in fatto e in diritto;
3) con
[...] Controparte_1
vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio >>
§ 4.2 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità del Controparte_1
gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e per non avere una ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c. Chiedeva nel merito il rigetto dell'impugnazione e rassegnava le seguenti conclusioni:
< richiesta inibitoria con condanna ex art. 283, comma 3, cpc;
dichiarare la nullità della citazione;
Dichiarare inammissibile l'appello di controparte ex art. 342 cpc;
dichiarare inammissibile l'appello di controparte ex art. 348 bis cpc;
in ogni caso respingere l'appello avanzato perché inammissibile, improcedibile o comunque infondato e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. Dichiarare l'inammissibilità del deposito di nuovi documenti di controparte. Con vittoria di spese del secondo grado di giudizio oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi ex art. 93 cpc.>>
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione prendeva atto che nelle note di trattazione scritta l'appellante aveva dichiarato di rinunciare all'inibitoria e, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 9 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza
5 per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico. Il difensore di parte appellante ha integrato le conclusioni chiedendo: < ai compensi di entrambi i gradi del giudio e alla restituzione della somma di
€.3.034,26 sopra indicata, pagata per le spese del giudizio di primo grado.>>
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 20 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori di entrambe le parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.5 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << improcedibilità per nullità dell'azione per omesso o tardivo deposito dell'originale dell'atto di citazione e per la mancanza di prova della proprietà >> l'appellante censura la ricostruzione operata dal primo giudice con riguardo al rigetto dell'eccezione suddetta, svolta in primo grado. Significava, in iure, che il deposito dell'originale notificato dell'atto di citazione andava effettuato, a pena di nullità, entro la prima udienza di comparizione tenutasi il 6 marzo 2015 – a seguito di ripetuti rinvii d'ufficio – quando, invece l'atto veniva prodotto il 20 dicembre 2023 ovvero il giorno precedente all'udienza di precisazione delle conclusioni;
che l'azione intrapresa era viziata da nullità assoluta, non sanabile con la costituzione in giudizio del convenuto.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << Inammissibilità ed infondatezza della domanda>> censurava la statuizione di merito compiuta dal primo giudice, di accoglimento della domanda;
significava che ove il Tribunale
6 avesse dato corretta applicazione al disposto di cui all'art. 843 cod. civ. ed alle risultanze della CTU espletata avrebbe dovuto considerare che l'accesso al fondo presupponeva la realizzazione di una servitù a carico della proprietà di esso in ragione dei lavori da espletare, costituzione di servitù Pt_1
rispetto alla quale parte attrice non aveva spiegato domanda. Nello specifico evidenziava che alla base dello scavo fino alle fondazioni dell'immobile dei sarebbe stata realizzata una servitù a carico del terreno del Parte_4
primo per la quale non era stata formulata domanda;
con la CTU risultavano indicate, per la risoluzione del problema di infiltrazioni denunciato da controparte, l'esecuzione di due opere alternative: l'una con esecuzione di uno scavo nel terreno di fino alle fondazioni dell'immobile di Pt_1 [...]
e la realizzazione di un isolamento delle pareti;
l'altra con Pt_4
l'installazione di apposite canalette al confine, con costruzione del muro di contenimento che ricadeva, per intero, nella proprietà Precisava che Pt_1
entrambe le soluzioni avrebbero comportato la realizzazione di illecite servitù nella proprietà di esso appellante. Con ulteriore profilo, evidenziava che l'art. 843 cod. civ., se correttamente interpretato, vietava la possibilità di effettuare scavi nel fondo (così Cass n. 8544/1998). Lamentava, da ultimo, che il
Tribunale avesse errato nel riconoscere sussistente il requisito della necessità dell'accesso tramite il fondo di esso vicino in quanto gli attori ben avrebbero potuto procedere all'eliminazione del vizio da infiltrazioni realizzando sul proprio immobile, piano seminterrato, una controparete con intercapedine.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << condanna di alle spese Parte_1
del giudizio>> evidenziava che dall'erroneità della sentenza era scaturita l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
§ 6. – Le questioni preliminari
§ 6.1. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo
7 cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n.
16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il
8 ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 6.3. – Va disattesa altresì l'eccezione di parte appellata di nullità della citazione in appello risultando assegnato ad esso appellato il termine di giorni settanta per la costituzione in giudizio prima dell'udienza di prima comparizione (indicata nel 26 aprile 2024) in spregio al disposto di cui all'art. 343 c.p.c. che prevede la possibilità di presentare appello incidentale nella comparsa di risposta venti giorni prima dell'udienza. Lamenta la violazione del diritto di difesa sotto il profilo della necessità del maggiore spatium deliberandi < comprensiva di appello incidentale>>
L'eccezione è infondata. Si osserva, in iure, che l'assegnazione del termine di giorni settanta contenuto nell'atto di citazione notificato il 17 gennaio 2024
è dipeso dalla formulazione dell'art. 166 c.p.c. – norma che prevede la costituzione in giudizio del convenuto in primo grado – come novellata dalla riforma Cartabia, dalla norma di rinvio di cui all'art. 359 c.p.c. che prevede che nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per procedimento di primo grado avanti al tribunale e della norma di cui all'art. 347 c.p.c. titolato << modo e termine dell'appello incidentale>> che ammette la costituzione dell'appellato con comparsa contenere l'appello incidentale sino a venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Come è noto, l'incertezza interpretativa scaturita dal difetto di coordinamento tra le norme suddette è ora superata per effetto dell'entrata in vigore - dal 26 novembre 2024 - del decreto correttivo Cartabia n.164/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2024. Viceversa, all'epoca della proposizione dell'appello spiegato da non era chiaro Pt_1
quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale;
invero, per
9 l'appello incidentale l'articolo 343 c.p.c. prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza ma per la costituzione in giudizio, l'art. 347 c.p.c. rinviava ( ex art. 359 c.p.c.) al termine previsto per il giudizio di primo grado che con la riforma era stato portato a settanta giorni. Pt_5
Il termine per la costituzione in giudizio dell'appellato è di giorni venti prima dell'udienza.
Nel caso in esame non si è in concreto verificata alcuna lesione del diritto di difesa non avendo spiegato appello incidentale (che possa essere CP_1
dichiarato intempestivo da questa Corte per violazione del termine di giorni settanta indicato nella citazione in appello, trattandosi, peraltro, di parte interamente vittoriosa in primo grado); la costituzione in giudizio ha sanato gli eventuali vizi della citazione.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo non è fondato.
Con il motivo in esame l'appellante si duole che parte attrice non si sia costituita in primo grado depositando l'atto di citazione entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. avendo provveduto al deposito dell'atto di citazione solo in data 21 ottobre 2023.
Lo specifico motivo di doglianza non è fondato.
Osserva la Corte che in data 21 dicembre 2023, 08:30:03 la cancelleria del
Tribunale di Vibo Valentia comunicava all'avv.to Lubiana il deposito effettuato dall'avv.to Calopresti nel fascicolo telematico della causa RG
1961/2013 della copia dell'atto di citazione. Risulta così – testualmente - scritto nella nota di deposito di Calopresti: <
(già in fascicolo processuale)>>
10 Dunque, l'avv.to Calopresti provvedeva ad allegare nel fascicolo telematico di primo grado, con la nota di deposito del 21 dicembre 2023, meramente la scansione dell'atto di citazione notificato, già presente nel fascicolo cartaceo di parte di primo grado. Invero, la causa promossa da Parte_3
e da risulta iscritta a ruolo il 21 ottobre 2013, in
[...] Controparte_1
modalità cartacea e dall'esame dell'indice del fascicolo cartaceo emerge sotto la voce << elenco atti>> l'allegazione dei seguenti documenti: 1) atto di citazione;
2) lettera 17/5/2013; 3) lettera 26/5/2013; 4) relazione ing. Pt_1
con visure catastali. Segue il timbro dello studio e quale doc. 5) atto Per_1
di citazione notificato. Il passo motivazionale di prime cure: << L'eccezione
è infondata laddove dal confronto dell'atto di citazione originale, allegato agli atti, è evidente che l'attore ha iscritto a ruolo la causa (21.10.2013) contestualmente alla notifica (…)>> è aderente alle risultanze processuali avendo l'attore prodotto in giudizio, tempestivamente, in formato cartaceo l'atto di citazione notificato ( come da indice del suo fascicolo di parte) e versato il 21 dicembre 2023 nel fascicolo telematico la scansione di detto atto.
Si osserva che nella formulazione del motivo, seconda parte, risulta eccepita la mancanza di prova della proprietà. Il rilievo è inammissibile in quanto non vi sono argomentazioni specifiche atte a contrastare il punto 2 di pagina 4 della sentenza di prime cure in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione come svolta in primo grado.
§ 7.2 – il secondo motivo non è fondato.
Giova premettere, in iure, che in tema di accesso al fondo altrui, ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843 c.c., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta dal giudicante – in ipotesi in cui sorgano contestazioni - con riferimento alla necessità non della costruzione o della manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia
11 comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.
Orbene, è incontestato che parte attrice lamenti infiltrazioni d'acqua nel locale seminterrato e la presenza di umidità nel locale posto a piano terra;
il
CTU ha confermato che dette problematiche dipendono dall'ortello del Sig.
(<si può assimilare la presenza dell'ortello come un grande vaso Pt_1
le cui due pareti sono uno il muro di contenimento posto sopra il terrazzo e
l'altro il muro di confine con l'abitazione della parte attrice. Sul muro di contenimento non sono presenti fori drenanti del terrapieno posto all'interno, inoltre sul piano campagna dell'ortello non vi è alcuna regimentazione di acque piovane;
infatti, si evidenziano chiari segni di scolo sul muro di contenimento.>> e hanno cagionato, nel tempo, in assenza di interventi, l'ammaloramento del muro perimetrale dell'immobile di parte attrice esposto ad assorbire l'umidità proveniente dal terreno confinante.
Risulta quindi accertato che il muro perimetrale dell'immobile di CP_1
necessita di interventi di manutenzione per la cui realizzazione parte attrice ha chiesto di accedere dal fondo limitrofo del vicino ed il convenuto ha negato l'accesso sollecitando controparte a provvedere alla realizzazione, all'interno del suo immobile, di una controparete che preveda il formarsi di un'intercapedine con l'originaria parete interessata dalle infiltrazioni.
Osserva la Corte che il CTU ha replicato alla soluzione proposta dal consulente di parte di evidenziando che la realizzazione di una Pt_1
controparete nell'immobile concorrerebbe all'isolamento della CP_1
parte perimetrale interessata dalle infiltrazioni, purché ventilata ma, all'evidenza, l'intervento non sarebbe risolutivo derivando le infiltrazioni da una causa esterna al fabbricato ovvero dalla presenza di un ortello CP_1
di proprietà privo di regime di raccolta acque ed il cui terreno, una Pt_1
volta imbibito, lascia scolare le acque in eccesso lungo il muro del vicino e
12 costituisce una fonte perenne di infiltrazione a causa dell'umidità che il muro di proprietà assorbe da esso. CP_1
Ricorrono, a giudizio del Collegio, così come statuito dal giudice di prime cure, i presupposti per ammettere all'accesso dal fondo del vicino CP_1
in quanto l'unica soluzione definitiva della problematica infiltrativa si realizza operando una previsione di raccolta delle acque piovane con l'istallazione di apposite canalette sul bordo del confine con il muro di confine con la parte attrice ed intorno al muro di contenimento, con la creazione di fori di drenaggio del muro di contenimento.
Osserva la Corte che in tema di accesso nel fondo altrui per la costruzione o riparazione «di un muro od altra opera», non possono escludersi dall'ambito di applicazione dell'art. 843 c.c. le opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna, ivi compresi gli scavi nel fondo del vicino, dovendosi consentire, sulla base del principio del minimo mezzo e della natura dell'opera, tutte quelle indispensabili alla costruzione o riparazione propriamente detta a partire dalle fondamenta, nonché la permanenza e l'occupazione del fondo altrui per il tempo necessario per l'esecuzione di lavori non istantanei, purché, a necessità terminata, venga eliminata, a cura e spese del depositante - cui, sin dall'inizio, fa carico l'obbligo del ripristino
- ogni conseguenza implicante una perdurante diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino, che deve riprendere la sua originaria ampiezza.
In tali termini e con tali precisazioni la motivazione di prime cure va meramente integrata.
Va, infine, disatteso il motivo di gravame nella parte in cui l'appellante paventa la realizzazione di una servitù sul suo fondo e chiede, in riforma della sentenza, il rigetto della domanda non risultando formulata, in aggiunta alla domanda di accesso al fondo, la domanda di costituzione di servitù.
13 Invero, per giurisprudenza costante: << Gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell'art. 843 c.c., il proprietario deve consentire al vicino per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria, dando luogo ad un'obbligazione "propter rem", non possono determinare la costituzione di una servitù, ma si risolvono in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all'accesso ed al passaggio che il soggetto obbligato è tenuto a prestare>> ( così Cass. n. 5012/2018)
Trattasi di un passaggio lecito, necessario per la risoluzione definitiva della problematica e resta ferma la prescrizione per di ripristinare CP_1
immediatamente, al cessare delle attività necessarie, la situazione dei luoghi.
§ 7.3 – il terzo motivo rimane assorbito dal rigetto dei primi due.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 5.200,00) nei valori medi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di in proprio ed in qualità di erede di
[...] Controparte_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Parte_3
14 Tribunale di Vibo Valentia n. 590/2023 pubblicata in data 21/12/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Calopresti Espedito Domenico dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 29 ottobre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
15