CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 2936/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
RO MO ed ON CE, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Santa
Maria Capua Vetere alla via Avezzana n. 84/118
-appellante-
E
, c.f , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Davide Catalano, in forza di procura generale alle liti per atto ricevuto dal Notaio di Fiumicino il 22.3.2024, rep. Per_1
n. 37875, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli, alla via LC De RI n. 55
-appellato-
, c.f. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Remaggio, giusta procura in atti, elett.te dom.to presso l'Avvocatura Comunale alla piazza Annunziata
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 28 d.lgs 150/2011 depositato il 17.2.2023 presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro, Parte_1
chiedeva l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta del Comune di
[...]
per aver negato alla ricorrente l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre CP_2
figli minori ex art. 65 l. 488/1998 e ordinarsi al Comune la cessazione della condotta discriminatoria riconoscendo il diritto alle prestazioni richieste con domande del 27.1.2021;
CP_ condannare l' al pagamento delle prestazioni.
Deduceva di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e di essere residente stabilmente in Italia;
di avere cinque figli minorenni;
di aver presentato con unica istanza del 27.1.2021 domanda per la concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ex art. 65 l. 488/1998, per gli anni 2020 e 2021; di avere i requisiti reddituali di legge;
di aver ottenuto per analoga questione il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 74 d.lgs. 151/2001 e art. 65 l. 488/1998, previa declaratoria della natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune.
CP_ Si costituiva l , che chiedeva la cessazione della materia del contendere in relazione all'anno 2021, documentando l'avvenuta erogazione della prestazione per la suddetta annualità.
Non si costituiva il , restando pertanto contumace. Controparte_2 Il Giudice adito, con decreto n. 17855/2023 del 31.5.2023, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di riconoscimento della prestazione per l'anno 2021. Rigettava nel resto il ricorso, rilevando come la ricorrente si fosse limitata ad evidenziare la mancata erogazione della prestazione da parte del Comune, senza fornire alcuna allegazione in ordine ad elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza di condotte discriminatorie ai propri danni, da censurare.
Con atto di appello depositato presso questa Corte il 29.11.2023, ha Parte_1
impugnato la predetta decisione censurando la omessa pronuncia sull'intera domanda,
dopo avere richiamato la normativa UE in materia (in particolare il Regolamento 883/2004
e la Direttiva 1998/2011) e alcune pronunce della Corte di Giustizia UE e ribadendo la sussistenza dei requisiti oggettivi per usufruire della prestazione relativamente all'anno
2020, previa affermazione del carattere discriminatorio della condotta del Comune
appellato.
CP_ Si è costituito l , reiterando le eccezioni presentate in primo grado e deducendo la infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Si è costituito, altresì, il , che ha chiesto il rigetto del gravame e Controparte_2
contestato la mancata presentazione della domanda al CAF convenzionato ai fini della corretta istruzione della pratica amministrativa.
Ritenuta la necessità di integrare la documentazione in atti, la Corte ha onerato la parte appellante del deposito della domanda amministrativa relativa al 2020, stante la incompletezza di quella prodotta in atti, risultante priva di data e di sottoscrizione.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta del Comune di , consistito nell'aver negato alla ricorrente l'assegno per il Controparte_2 nucleo familiare con almeno tre figli minori ex art. 65 l. 488/1998, in relazione all'anno
2020.
Avendo il Collegio ravvisato l'incompletezza della domanda amministrativa allegata all'atto di appello, poiché priva sia di data che di sottoscrizione della richiedente, con ordinanza del 14.7.2025 ha rinviato la causa all'udienza del 22.9.2025, onerando parte appellante del deposito del suddetto documento in forma integrale.
Tuttavia l'appellante, con deposito del 27.8.2025, ha allegato la medesima domanda prodotta unitamente al ricorso in appello (priva di data e sottoscrizione), confermando peraltro con le note scritte quanto già affermato nel ricorso introduttivo, cioè di aver presentato con un'unica istanza in data 27.1.2021 la domanda presso lo stesso CAF
convenzionato con il Comune di , volta alla concessione dell'assegno per i Controparte_2
nuclei familiari con almeno tre figli minori ex art. 65 l. 488/1998, relativamente a due annualità, 2020 e 2021.
Quindi, la ricorrente avrebbe con un'unica istanza del 27.1.2021, presentato contestualmente sia la domanda relativa al 2021 che quella attinente al 2020.
Invero, dalle allegazioni dell'appellante e dalla documentazione prodotta, non risulta che quest'ultima abbia presentato alcuna domanda amministrativa per l'assegno per il nucleo familiare relativamente all'anno 2020, come dedotto dal Comune di , con Controparte_2
riferimento anche al mancato deposito di attestazione telematica di trasmissione all'Ente.
Risulta altresì significativo il fatto che la ricorrente sostenga di aver presentato due istanze
“identiche” in relazione a distinte annualità, contestualmente, in data 27.1.2021, il che,
oltre ad essere poco credibile, evidenzierebbe comunque la tardività della domanda relativa all'anno 2020, presentata appunto il 27.1.2021, cioè l'anno successivo a quello per cui veniva richiesta la prestazione.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere quindi rigettato e confermato il decreto impugnato. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle parti appellate in solido, come da dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo alla parte appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore del
[...]
CP_
e dell' , in solido, che liquida in complessivi euro 3.300,00, oltre IVA, Controparte_2
CPA e rimborso spese forfettarie;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 22.9.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 2936/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
RO MO ed ON CE, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Santa
Maria Capua Vetere alla via Avezzana n. 84/118
-appellante-
E
, c.f , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Davide Catalano, in forza di procura generale alle liti per atto ricevuto dal Notaio di Fiumicino il 22.3.2024, rep. Per_1
n. 37875, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli, alla via LC De RI n. 55
-appellato-
, c.f. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Remaggio, giusta procura in atti, elett.te dom.to presso l'Avvocatura Comunale alla piazza Annunziata
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 28 d.lgs 150/2011 depositato il 17.2.2023 presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro, Parte_1
chiedeva l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta del Comune di
[...]
per aver negato alla ricorrente l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre CP_2
figli minori ex art. 65 l. 488/1998 e ordinarsi al Comune la cessazione della condotta discriminatoria riconoscendo il diritto alle prestazioni richieste con domande del 27.1.2021;
CP_ condannare l' al pagamento delle prestazioni.
Deduceva di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e di essere residente stabilmente in Italia;
di avere cinque figli minorenni;
di aver presentato con unica istanza del 27.1.2021 domanda per la concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ex art. 65 l. 488/1998, per gli anni 2020 e 2021; di avere i requisiti reddituali di legge;
di aver ottenuto per analoga questione il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 74 d.lgs. 151/2001 e art. 65 l. 488/1998, previa declaratoria della natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune.
CP_ Si costituiva l , che chiedeva la cessazione della materia del contendere in relazione all'anno 2021, documentando l'avvenuta erogazione della prestazione per la suddetta annualità.
Non si costituiva il , restando pertanto contumace. Controparte_2 Il Giudice adito, con decreto n. 17855/2023 del 31.5.2023, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di riconoscimento della prestazione per l'anno 2021. Rigettava nel resto il ricorso, rilevando come la ricorrente si fosse limitata ad evidenziare la mancata erogazione della prestazione da parte del Comune, senza fornire alcuna allegazione in ordine ad elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza di condotte discriminatorie ai propri danni, da censurare.
Con atto di appello depositato presso questa Corte il 29.11.2023, ha Parte_1
impugnato la predetta decisione censurando la omessa pronuncia sull'intera domanda,
dopo avere richiamato la normativa UE in materia (in particolare il Regolamento 883/2004
e la Direttiva 1998/2011) e alcune pronunce della Corte di Giustizia UE e ribadendo la sussistenza dei requisiti oggettivi per usufruire della prestazione relativamente all'anno
2020, previa affermazione del carattere discriminatorio della condotta del Comune
appellato.
CP_ Si è costituito l , reiterando le eccezioni presentate in primo grado e deducendo la infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Si è costituito, altresì, il , che ha chiesto il rigetto del gravame e Controparte_2
contestato la mancata presentazione della domanda al CAF convenzionato ai fini della corretta istruzione della pratica amministrativa.
Ritenuta la necessità di integrare la documentazione in atti, la Corte ha onerato la parte appellante del deposito della domanda amministrativa relativa al 2020, stante la incompletezza di quella prodotta in atti, risultante priva di data e di sottoscrizione.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta del Comune di , consistito nell'aver negato alla ricorrente l'assegno per il Controparte_2 nucleo familiare con almeno tre figli minori ex art. 65 l. 488/1998, in relazione all'anno
2020.
Avendo il Collegio ravvisato l'incompletezza della domanda amministrativa allegata all'atto di appello, poiché priva sia di data che di sottoscrizione della richiedente, con ordinanza del 14.7.2025 ha rinviato la causa all'udienza del 22.9.2025, onerando parte appellante del deposito del suddetto documento in forma integrale.
Tuttavia l'appellante, con deposito del 27.8.2025, ha allegato la medesima domanda prodotta unitamente al ricorso in appello (priva di data e sottoscrizione), confermando peraltro con le note scritte quanto già affermato nel ricorso introduttivo, cioè di aver presentato con un'unica istanza in data 27.1.2021 la domanda presso lo stesso CAF
convenzionato con il Comune di , volta alla concessione dell'assegno per i Controparte_2
nuclei familiari con almeno tre figli minori ex art. 65 l. 488/1998, relativamente a due annualità, 2020 e 2021.
Quindi, la ricorrente avrebbe con un'unica istanza del 27.1.2021, presentato contestualmente sia la domanda relativa al 2021 che quella attinente al 2020.
Invero, dalle allegazioni dell'appellante e dalla documentazione prodotta, non risulta che quest'ultima abbia presentato alcuna domanda amministrativa per l'assegno per il nucleo familiare relativamente all'anno 2020, come dedotto dal Comune di , con Controparte_2
riferimento anche al mancato deposito di attestazione telematica di trasmissione all'Ente.
Risulta altresì significativo il fatto che la ricorrente sostenga di aver presentato due istanze
“identiche” in relazione a distinte annualità, contestualmente, in data 27.1.2021, il che,
oltre ad essere poco credibile, evidenzierebbe comunque la tardività della domanda relativa all'anno 2020, presentata appunto il 27.1.2021, cioè l'anno successivo a quello per cui veniva richiesta la prestazione.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere quindi rigettato e confermato il decreto impugnato. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle parti appellate in solido, come da dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo alla parte appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore del
[...]
CP_
e dell' , in solido, che liquida in complessivi euro 3.300,00, oltre IVA, Controparte_2
CPA e rimborso spese forfettarie;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 22.9.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente