TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 1477/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 14.1.2025, promossa da
, con l'avv. Gianfranco Fella;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Antonio Andriulli;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.2.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva accertarsi nei confronti dell' la sussistenza del
[...] CP_1
requisito sanitario prescritto per l'assegno di invalidità civile ex art. 13 l.
118/1971.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti depositati dal c.t.u.
nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che le minorazioni da cui è affetta l'istante ne riducono la capacità lavorativa in ragione del 76%, e pertanto in misura pari o superiore alla soglia minima del 74% richiesta dall'art. 9 co. 1 d.l.vo
23.11.1988 n. 509 (che ha così elevato il precedente limite di oltre due terzi previsto dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n. 118) ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidità civile parziale: tanto a decorrere da gennaio 2024, ovvero da data successiva alla domanda amministrativa del
21.3.2023 e alla visita medica eseguita in sede amministrativa il 3.5.2023.
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio: cfr.
Cass. 27.1.2021 n. 1770; conformi Cass. 30860/2019, Cass. 14488/2019,
Cass. 32760/2018.
Conclusivamente, deve dichiararsi l'istante invalido civile nella misura e con la decorrenza sopra indicate.
L'accertata maturazione del requisito sanitario soltanto in epoca posteriore alla visita medica eseguita in sede amministrativa costituisce
2 giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa,
dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell quelle di CP_1
c.t.u. come già liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante invalido civile nella misura del 76% a decorrere dall'1.1.2024; spese compensate.
Taranto, 14.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 1477/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 14.1.2025, promossa da
, con l'avv. Gianfranco Fella;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Antonio Andriulli;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.2.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva accertarsi nei confronti dell' la sussistenza del
[...] CP_1
requisito sanitario prescritto per l'assegno di invalidità civile ex art. 13 l.
118/1971.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti depositati dal c.t.u.
nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che le minorazioni da cui è affetta l'istante ne riducono la capacità lavorativa in ragione del 76%, e pertanto in misura pari o superiore alla soglia minima del 74% richiesta dall'art. 9 co. 1 d.l.vo
23.11.1988 n. 509 (che ha così elevato il precedente limite di oltre due terzi previsto dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n. 118) ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidità civile parziale: tanto a decorrere da gennaio 2024, ovvero da data successiva alla domanda amministrativa del
21.3.2023 e alla visita medica eseguita in sede amministrativa il 3.5.2023.
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio: cfr.
Cass. 27.1.2021 n. 1770; conformi Cass. 30860/2019, Cass. 14488/2019,
Cass. 32760/2018.
Conclusivamente, deve dichiararsi l'istante invalido civile nella misura e con la decorrenza sopra indicate.
L'accertata maturazione del requisito sanitario soltanto in epoca posteriore alla visita medica eseguita in sede amministrativa costituisce
2 giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa,
dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell quelle di CP_1
c.t.u. come già liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante invalido civile nella misura del 76% a decorrere dall'1.1.2024; spese compensate.
Taranto, 14.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3