Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 24098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24098 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13278/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13278 del 2022, proposto da
Finradio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marzia Amiconi, Mauro Amiconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Amiconi in Roma, viale G. Mazzini 88;
contro
Comune di Monte Compatri, in persona del Sindaco pro tempore, Arpa Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
DO NT, controinteressato intimato non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. 23 del 11.8.22, notificata alla ricorrente via PEC in pari data, avente ad oggetto “Misura del campo elettromagnetico in via Orione n. 29 – ripristino di un livello di campo elettromagnetico conforme alla normativa vigente”, con la quale il Sindaco del Comune di Monte Compatri, Città Metropolitana di Roma Capitale, ha ordinato ai soggetti “presenti in Località NA, l'immediata riconduzione delle emissioni elettromagnetiche entro i limiti, valori e obiettivi fissati dalla normativa vigente, secondo le modalità tecniche e soglie individuate nella relazione di ARPA LAZIO – Dipartimento Pressioni sull'Ambiente Sezione Provinciale di Roma – Unità Controlli 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusa, laddove occorrer possa, la relazione ARPA Lazio trasmessa alla ricorrente dal Comune resistente con pec prot. n. 23940 del 25.8.22.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IN AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Finradio RL è titolare di autorizzazione per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale, avendo superato positivamente il riscontro effettuato dall’allora Ministero delle Comunicazioni sul possesso dei requisiti previsti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora ai sensi della Legge 20.3.01 n. 66 e, quindi, e, quindi, in virtù dell’art. 21 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208, può esercire la propria rete di impianti in regime di concessione o autorizzazione fino all’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica.
In forza di detti titoli, la ricorrente esercisce nel Comune di Monte Compatri, dalla postazione sita in loc. NA (da cui irradiano molti altri operatori radiotelevisivi) l’impianto radiofonico su fr. 102.700 MHz.
In data 15.8.22 l’ARPA Lazio ha effettuato una campagna di misure di campo elettromagnetico da cui emergeva un livello complessivo di campo elettromagnetico di 23,910 V/m. Gli esiti degli accertamenti venivano riportati nella relazione tecnica acclusa alla nota ARPA Lazio prot. n. 52790U del 27.7.22.
In data 11.8.22, il Comune d Monte Compatri notificava via pec alla ricorrente l’ordinanza n. 23, emessa in pari data, con la quale il Sindaco, nel prendere atto degli esiti delle misure selettive del livello di campo elettrico effettuate in data 15.7.22 in via Orione n. 29, ove si evince il superamento del limite di esposizione (pari a 20 V/m) e del valore di attenzione (pari a 6 V/m), ritenuto necessario procedere con l’adozione di apposita ordinanza sindacale per l’immediata riconduzione entro i valori normativi nei confronti delle emittenti i cui contributi sono superiori ai predetti limiti, ordinava “alle emittenti radiofoniche di seguito elencate, presenti in Località NA, l’immediata riconduzione delle emissioni elettromagnetiche entro i limiti, valori ed obiettivi fissati dalla normativa vigente, secondo le modalità tecniche e soglie individuate nella relazione di ARPA LAZIO – Dipartimento Pressioni sull’Ambiente Sezione Provinciale di Roma – Unità Controlli 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”, avvertendo che sarebbe stata disposta, tramite l’ARPA LAZIO, la verifica del rispetto dei contenuti prescrittivi della detta ordinanza.
Nella stessa ordinanza, il Sindaco, vista la nota della ASL – Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica n. 12072 del 4.8.22, manifestava l’urgente necessità di intervenire “a tutela della salute pubblica” in virtù della L. n. 36/01, del DPCM 8.7.03, dell’art. 32 della L. n. 833/78 e dell’art. 117 del D.Lgs. 112/98.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente, in ragione dei seguenti motivi:
1) Incompetenza del Comune ad emettere il provvedimento impugnato;
2) Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 8 e 9 della L. 22.2.01 n. 36, art. 2 L. 66/01, dell’art. 113 della L. R. Lazio n. 14/99;
3) Residualità ordinanze contingibili e urgenti - artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00.
4) Eccesso di potere - Carenza di istruttoria - Illogicità e contraddittorietà manifeste - Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti in fatto e in diritto - genericità ed indeterminatezza – contraddittorietà dei risultati della verifica;
5) Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Illogicità manifesta e contraddittorietà. Violazione dell’art. 3 Cost. - Disparità di trattamento;
6) Ulteriori carenze istruttorie - violazione di norme di legge e regolamenti.
L’Amministrazione resistente e il controinteressato non si costituivano in giudizio.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato celebratasi sulla piattaforma TEAMS la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Meritano, infatti, di essere accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, alla luce del condiviso orientamento giurisprudenziale che – intervenuto a definire un giudizio analogo a quello in questa sede in rilievo – ha osservato quanto segue:
“ Se, infatti, per un verso non può escludersi che, in situazioni eccezionali, il Sindaco possa esercitare il potere di ordinanza anche nella materia per cui è causa, per altro verso, poiché il potere di emanare provvedimenti extra ordinem è previsto da vere e proprie “norme di chiusura del sistema” intese ad ovviare a pericoli eccezionali, cioè a situazioni contingibili e urgenti, nei termini sopra specificati, detto potere può essere esercitato solo in presenza di pericoli non fronteggiabili con il ricorso a ordinari e tipici poteri amministrativi (in termini Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2015, n. 1519). 6.2. Ora, ancorché a p. 7 della relazione ARPA del 27 luglio 2022 in atti si legge che “il superamento del suddetto limite nel Punto 1 si configura come una questione di rilevanza sanitaria che necessita di provvedimenti urgenti mirati alla sua risoluzione”, non è prospettata la necessità di assumere i detti interventi urgenti mediante provvedimenti extra ordinem, risultando, anzi, la suddetta relazione trasmessa “per i successivi adempimenti di competenza di ciascun ente in indirizzo” (e dunque la Regione Lazio, il CORECOM Lazio, il Comune di Montecompatri, l’Azienda ASL Roma 6 e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi delle fonti che disciplinano la materia in esame dettagliatamente richiamate nella suddetta relazione, al fine dell’esercizio, dunque, da parte delle amministrazioni destinatarie, dei loro “ordinari e tipici poteri amministrativi”. 6.3. Si osserva, a questo riguardo, che l’art. 113, lett. b) della L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 14 attribuisce alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti l’adozione di metodi e di procedure per l’esecuzione delle azioni di risanamento dall’inquinamento elettromagnetico e che, per quanto condivisibilmente dedotto da parte ricorrente, tale materia è oggetto della DGR Lazio n. 932/20 che disciplina integralmente le fasi operative inerenti ai procedimenti di riduzione a conformità dei limiti di campo elettromagnetico (fasi che coinvolgono a vario titolo le amministrazioni elencate nel paragrafo 6.2 della presente sentenza), avviati ai sensi e per gli effetti della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 6.4. Non emergendo né dalla relazione dell’ARPA, né dal provvedimento comunale gravato alcuna valutazione circa l’impossibilità di fronteggiare la prospettata situazione con gli ordinari strumenti appena richiamati, le censure sul punto proposte da parte ricorrenti debbono ritenersi fondate ” (cfr. TAR Lazio, Sez. II quater, n. 23570/24).
Non può, invece, trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso, atteso che “ nell’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza e in particolare nel procedimento volto ad accertare se il campo elettromagnetico sia conforme ai valori di legge, non sussiste per l’amministrazione alcun obbligo di instaurare un contraddittorio con gli interessati, poiché la normale attività di controllo del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana rientra nelle ordinarie funzioni di monitoraggio ambientale che gli uffici devono svolgere e si pone “a monte” dell’intero iter procedurale di riduzione a conformità. Ciò si rende tanto più necessario in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza maggioritaria, da un lato, gli accertamenti dell’ARPA effettuati per rilevare l’effettivo grado di inquinamento elettromagnetico di un sito, a tutela della salute pubblica, assumono natura ispettiva e carattere di urgenza e, dall’altro lato, occorre sempre garantire l’attendibilità e la veridicità dei controlli che potrebbero essere compromesse in caso di preavviso agli interessati; infatti, “la potenza di trasmissione degli impianti ed i conseguenti livelli di emissione possono essere agevolmente modificati da chi gestisce l’impianto per cui possono venire mutati radicalmente e in un lasso di tempo brevissimo i valori di campo elettrico e magnetico rilevabili nell’ambiente circostante ” (TAR Lazio, Roma, Sez. I stralcio, 12 ottobre 2021, n. 10495)”.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo e al terzo motivo.
Restano assorbiti gli ulteriori profili di doglianza.
Nulla deve essere disposto quanto alla rifusione delle spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR NG, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
IN AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AT | AR NG |
IL SEGRETARIO