Art. 3.
Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 58 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare secondo i criteri previsti dall'articolo 41-bis".
Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 58 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare secondo i criteri previsti dall'articolo 41-bis".