Articolo 2 della Legge 5 dicembre 1985, n. 726
Articolo 1
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29 dicembre 1985
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in milioni 1.200, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento preordinato per "Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 dicembre 1985