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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2216/2024 di R.G. riunita al n. 3021/2024 di R.G. aventi ad oggetto: sfratto per morosità
Tra le seguenti parti:
, , , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
VINICIO DI MASSA, e MARZULLI PIETRO CATALDO, in virtù di mandato a margine Parte_2 dell'atto di intimazione di sfratto, ed elettivamente domiciliati in CORSO ROMA 82 AF;
INTIMANTI OPPOSTI
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. , in virtù di mandato in Controparte_1 Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO MARONCELLI N.95,
AF.
INTIMANTO OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli intimanti evocavano in giudizio il sig. per Controparte_1 ottenere la convalida dello sfratto per morosità per il mancato pagamento di alcuni canoni dell'immobile condotto in locazione.
Si costituiva il convenuto, opponendosi all'intimazione di sfratto senza alcuna effettiva motivazione, né contestava la morosità, ma richiedeva la concessione del termine di grazia per potere sanare la morosità ex art. 55 L. n. 392/1978. Il Giudice all'udienza dell'11/12/2023 emetteva provvedimento con il quale concedeva al termine di gg. 90 per la sanatoria della morosità ex art. 55 L. 392/1978 con udienza di Controparte_1
1 verifica della sanatoria al 23/3/2024,e quantificava il dovuto in EURO 4.260,00 per canoni e oneri fino alla data dell'udienza dell'11/12/2023, oltre interessi di legge e le spese del giudizio liquidate per EURO 76,00 per esborsi, EURO 800,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, per totali EURO 1.243,29, oltre i canoni fino all'udienza di verifica del 23/3/2024 per EURO 1.140,00. Il non versava nulla entro il
CP_1 termine di gg.90 e all'udienza del 25/3/2024 il effettuava un unico pagamento di EURO 2.500,
CP_1 pervenuto il 26/3/2024, chiedendo un rinvio per provvedere ai pagamenti disposti dal Giudice;
veniva concessa la richiesta proroga ed il Giudice rinviava la causa all'udienza del 15/4/2024 per la verifica dell'adempimento; il giorno 12/4/2024 perveniva dal un documento bancario che indicava un Controparte_1 bonifico di EURO 2.500,00 di adempimento parziale e chiedeva un nuovo rinvio per il pagamento completo;
all'udienza del 15/4/2024, con adesione degli intimanti in attesa del versamento effettivo del bonifico, veniva disposto dal Giudice un ulteriore rinvio all'udienza del 8/5/2024, ma il bonifico del del 12/4/2024 di
CP_1 euro 2.500,00 non perveniva, prima dell'udienza fissata, il comunicava un altro versamento con
CP_1 bonifico di EURO 2.000,00 e chiedeva un altro rinvio per pagare;
la richiesta tuttavia non veniva accolta, stante il superamento del termine per la sanatoria disposta dal Giudice ed il mancato pagamento del bonifico di EURO 2.500,00, per cui il aveva pagato solo la somma totale di EURO 4.500,00 ( EURO
CP_1
2.500+2.000). All'udienza dell'8/5/2024 stante il mancato versamento integrale di quanto dovuto, veniva dichiarato dagli attori che la morosità persisteva chiedendo la convalida dello sfratto, il convenuto si opponeva e chiedeva il mutamento del rito.
Il Giudice non concedeva ordinanza di convalida. Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione.
Parte intimante promuoveva la mediazione cui non prendeva parte il convenuto.
Alla udienza di merito le parti chiedevano di riunire al presente procedimento il fascicolo iscritto al Rg
n.3021/24, poiché gli intimanti avevano notificato ulteriore sfratto per morosità con riferimento ai canoni da gennaio 2024 a giugno 2024 ed anche il mancato pagamento delle spese della fornitura dell'acqua degli anni
2022 e 2023 per EURO 253,99 ed EURO 267,80. Il giudice rilevato che, tra le parti di questo giudizio pendeva altro giudizio iscritto al n. Rg. 3021/2024 avente ad oggetto lo stesso contratto di locazione e causa petendi: sfratto per morosità, disponeva la riunione a questo fascicolo del fascicolo rg.n. 3021/2024. La causa veniva quindi rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è risultata infondata, e pertanto va rigettata con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che tra le parti del giudizio intercorreva contratto di locazione agevolato ad uso abitativo del 1/5/2016, registrato il 10/5/2016 al n. 004147-serie 3T, dell'immobile sito in Massafra, Via
Zara n. 32, già individuato al civico n. 22, posto al primo piano e costituito da 7,5 vani, con servizi, e che il
2 conduttore non versava i canoni locatizi con regolarità rimanendo in arretrato di diversi mesi, fino a costituire un debito dell'ammontare di EURO 3.420,00 per canoni non versati nel 2018 e 2019. Pur continuando a godere pienamente dell'immobile oggetto di locazione.
L'opposizione veniva proposta al solo scopo di far rilevare la minore somma dovuta a titolo di canoni, sebbene contestualmente venisse richiesto il termine di grazia, che veniva concesso nell'ambito del primo procedimento di sfratto.
Ebbene, a riguardo la Suprema Corte ha stabilito che: “In tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del c.d. «termine di grazia», manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida , sicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice consegue ipso facto l'emissione da parte di questi dell'ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c., senza che possano assumere rilievo eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità, giacché, a norma dell'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392, il comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell'estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità; il giudice non ha infatti il potere di valutare se il superamento, ancorché esiguo, del suddetto termine di grazia concesso al conduttore per sanare la morosità costituisca inadempimento grave.” (Cass. civ., sez. III, 05-04-2012, n. 5540).
È pacifico che la opposizione è inammissibile essendo stato richiesto il termine di grazia.
In ogni caso, l'opposizione in entrambi i procedimenti riuniti rimaneva sfornita di prova, poiché alcun documento relativo alle asserite spese di manutenzione venivano allegate.
Orbene, l'omesso pagamento del canone, per i periodi dedotti e non contestati, costituisce inadempimento contrattuale dell'obbligazione primaria ed essenziale del rapporto locatizio, la cui valutazione di gravità è persino sottratta al potere discrezionale del Giudice, giacché discendente, normativamente, dagli artt. 5 e 55 della L. N° 392/78, quanto alla misura della morosità ed alla tolleranza nel ritardo, nonché alle modalità di eventuale sanatoria, delle quali, nella fattispecie, ricorrono le prime, giacché lo sfratto per morosità è stato intimato ben oltre il termine di gg. 20 dalla scadenza del termine di pagamento e la morosità afferiva a più mensilità, ex art. 5, così come ricorrono le seconde, poiché all'udienza di convalida dello sfratto l'intimata ha proposto opposizione, anziché sanare la morosità, anche invocando, eventualmente, il c.d. termine di grazia, ex art. 55.
Consegue la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e la condanna al rilascio dell'immobile sito in Massafra, Via Zara n. 32, già individuato al civico n. 22, posto al primo piano, libero e sgombro entro il 10 maggio 2025.
3 Consegue altresì, la condanna dell'intimato al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti pari ad EURO
2.143,29, quale somma residua non versata, per il procedimento n. 2216/2024 R.G. e al pagamento dell'ulteriore importo di EURO 1.140 per i canoni non versati per i mesi di aprile, maggio e giugno 2024, oltre le spese per l'acqua di EURO 253,99 ed EURO 267,80 per il procedimento n. 3021/2024 R.G.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: Controparte_1
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato nelle more del giudizio;
2) Rigetta l'opposizione;
3) Conferma l'ordinanza di rilascio;
4) Condanna al pagamento in favore del di € 13.000,00 per Parte_1 Controparte_1 canoni di locazione, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
5) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 5.099,00 di cui € 4.835,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 10/04/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2216/2024 di R.G. riunita al n. 3021/2024 di R.G. aventi ad oggetto: sfratto per morosità
Tra le seguenti parti:
, , , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
VINICIO DI MASSA, e MARZULLI PIETRO CATALDO, in virtù di mandato a margine Parte_2 dell'atto di intimazione di sfratto, ed elettivamente domiciliati in CORSO ROMA 82 AF;
INTIMANTI OPPOSTI
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. , in virtù di mandato in Controparte_1 Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO MARONCELLI N.95,
AF.
INTIMANTO OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli intimanti evocavano in giudizio il sig. per Controparte_1 ottenere la convalida dello sfratto per morosità per il mancato pagamento di alcuni canoni dell'immobile condotto in locazione.
Si costituiva il convenuto, opponendosi all'intimazione di sfratto senza alcuna effettiva motivazione, né contestava la morosità, ma richiedeva la concessione del termine di grazia per potere sanare la morosità ex art. 55 L. n. 392/1978. Il Giudice all'udienza dell'11/12/2023 emetteva provvedimento con il quale concedeva al termine di gg. 90 per la sanatoria della morosità ex art. 55 L. 392/1978 con udienza di Controparte_1
1 verifica della sanatoria al 23/3/2024,e quantificava il dovuto in EURO 4.260,00 per canoni e oneri fino alla data dell'udienza dell'11/12/2023, oltre interessi di legge e le spese del giudizio liquidate per EURO 76,00 per esborsi, EURO 800,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, per totali EURO 1.243,29, oltre i canoni fino all'udienza di verifica del 23/3/2024 per EURO 1.140,00. Il non versava nulla entro il
CP_1 termine di gg.90 e all'udienza del 25/3/2024 il effettuava un unico pagamento di EURO 2.500,
CP_1 pervenuto il 26/3/2024, chiedendo un rinvio per provvedere ai pagamenti disposti dal Giudice;
veniva concessa la richiesta proroga ed il Giudice rinviava la causa all'udienza del 15/4/2024 per la verifica dell'adempimento; il giorno 12/4/2024 perveniva dal un documento bancario che indicava un Controparte_1 bonifico di EURO 2.500,00 di adempimento parziale e chiedeva un nuovo rinvio per il pagamento completo;
all'udienza del 15/4/2024, con adesione degli intimanti in attesa del versamento effettivo del bonifico, veniva disposto dal Giudice un ulteriore rinvio all'udienza del 8/5/2024, ma il bonifico del del 12/4/2024 di
CP_1 euro 2.500,00 non perveniva, prima dell'udienza fissata, il comunicava un altro versamento con
CP_1 bonifico di EURO 2.000,00 e chiedeva un altro rinvio per pagare;
la richiesta tuttavia non veniva accolta, stante il superamento del termine per la sanatoria disposta dal Giudice ed il mancato pagamento del bonifico di EURO 2.500,00, per cui il aveva pagato solo la somma totale di EURO 4.500,00 ( EURO
CP_1
2.500+2.000). All'udienza dell'8/5/2024 stante il mancato versamento integrale di quanto dovuto, veniva dichiarato dagli attori che la morosità persisteva chiedendo la convalida dello sfratto, il convenuto si opponeva e chiedeva il mutamento del rito.
Il Giudice non concedeva ordinanza di convalida. Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione.
Parte intimante promuoveva la mediazione cui non prendeva parte il convenuto.
Alla udienza di merito le parti chiedevano di riunire al presente procedimento il fascicolo iscritto al Rg
n.3021/24, poiché gli intimanti avevano notificato ulteriore sfratto per morosità con riferimento ai canoni da gennaio 2024 a giugno 2024 ed anche il mancato pagamento delle spese della fornitura dell'acqua degli anni
2022 e 2023 per EURO 253,99 ed EURO 267,80. Il giudice rilevato che, tra le parti di questo giudizio pendeva altro giudizio iscritto al n. Rg. 3021/2024 avente ad oggetto lo stesso contratto di locazione e causa petendi: sfratto per morosità, disponeva la riunione a questo fascicolo del fascicolo rg.n. 3021/2024. La causa veniva quindi rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è risultata infondata, e pertanto va rigettata con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che tra le parti del giudizio intercorreva contratto di locazione agevolato ad uso abitativo del 1/5/2016, registrato il 10/5/2016 al n. 004147-serie 3T, dell'immobile sito in Massafra, Via
Zara n. 32, già individuato al civico n. 22, posto al primo piano e costituito da 7,5 vani, con servizi, e che il
2 conduttore non versava i canoni locatizi con regolarità rimanendo in arretrato di diversi mesi, fino a costituire un debito dell'ammontare di EURO 3.420,00 per canoni non versati nel 2018 e 2019. Pur continuando a godere pienamente dell'immobile oggetto di locazione.
L'opposizione veniva proposta al solo scopo di far rilevare la minore somma dovuta a titolo di canoni, sebbene contestualmente venisse richiesto il termine di grazia, che veniva concesso nell'ambito del primo procedimento di sfratto.
Ebbene, a riguardo la Suprema Corte ha stabilito che: “In tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del c.d. «termine di grazia», manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida , sicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice consegue ipso facto l'emissione da parte di questi dell'ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c., senza che possano assumere rilievo eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità, giacché, a norma dell'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392, il comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell'estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità; il giudice non ha infatti il potere di valutare se il superamento, ancorché esiguo, del suddetto termine di grazia concesso al conduttore per sanare la morosità costituisca inadempimento grave.” (Cass. civ., sez. III, 05-04-2012, n. 5540).
È pacifico che la opposizione è inammissibile essendo stato richiesto il termine di grazia.
In ogni caso, l'opposizione in entrambi i procedimenti riuniti rimaneva sfornita di prova, poiché alcun documento relativo alle asserite spese di manutenzione venivano allegate.
Orbene, l'omesso pagamento del canone, per i periodi dedotti e non contestati, costituisce inadempimento contrattuale dell'obbligazione primaria ed essenziale del rapporto locatizio, la cui valutazione di gravità è persino sottratta al potere discrezionale del Giudice, giacché discendente, normativamente, dagli artt. 5 e 55 della L. N° 392/78, quanto alla misura della morosità ed alla tolleranza nel ritardo, nonché alle modalità di eventuale sanatoria, delle quali, nella fattispecie, ricorrono le prime, giacché lo sfratto per morosità è stato intimato ben oltre il termine di gg. 20 dalla scadenza del termine di pagamento e la morosità afferiva a più mensilità, ex art. 5, così come ricorrono le seconde, poiché all'udienza di convalida dello sfratto l'intimata ha proposto opposizione, anziché sanare la morosità, anche invocando, eventualmente, il c.d. termine di grazia, ex art. 55.
Consegue la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e la condanna al rilascio dell'immobile sito in Massafra, Via Zara n. 32, già individuato al civico n. 22, posto al primo piano, libero e sgombro entro il 10 maggio 2025.
3 Consegue altresì, la condanna dell'intimato al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti pari ad EURO
2.143,29, quale somma residua non versata, per il procedimento n. 2216/2024 R.G. e al pagamento dell'ulteriore importo di EURO 1.140 per i canoni non versati per i mesi di aprile, maggio e giugno 2024, oltre le spese per l'acqua di EURO 253,99 ed EURO 267,80 per il procedimento n. 3021/2024 R.G.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: Controparte_1
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato nelle more del giudizio;
2) Rigetta l'opposizione;
3) Conferma l'ordinanza di rilascio;
4) Condanna al pagamento in favore del di € 13.000,00 per Parte_1 Controparte_1 canoni di locazione, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
5) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 5.099,00 di cui € 4.835,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 10/04/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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