Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti D'Alfonso e Longo
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Andriulli
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 novembre 2022 parte attrice sopra indicata espose che in data
28/09/2022 aveva ricevuto la notifica dell'avviso di addebito n. 40620220001516686000 con il quale si intimava il pagamento della cifra di €. 92.574,49, riferito alla posizione contributiva della medesima società per il periodo 05/2020-12/2021, inclusi interessi e sanzioni.
Avverso tale atto spiegava dunque opposizione sulla base dei seguenti motivi:
-Inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di addebito a mezzo posta elettronica certificata e conseguente nullità dell'atto impugnato.
-Causa di forza maggiore (essendo stata destinataria di provvedimenti legislativi restrittivi della propria attività commerciale da parte dello Stato a causa della pandemia COVID-1) – Esclusione dell'applicazione del regime sanzionatorio.
Si è costituito l' , chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e/o infondato. CP_1
In corso di causa, avendo le parti dichiarato l'intervenuto l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione (con identificativo n. 186769 del 19.12.2023), parte opponente chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
il procuratore
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nella condanna della opponente alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Avuto riguardo alle concordi dichiarazioni rese dai procuratori delle parti deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendosi quindi determinata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della società opponente.
Quanto alle spese, in considerazione del leale contegno processuale della società (che ha avanzato istanza di rateizzazione del debito rispetto alla quale non è stata rilevata alcuna inadempienza), appare equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate.
Taranto, 15 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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