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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1147 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(VI) il 04.05.1982
e
, C.F. , nato a [...] CP_2 C.F._2
(VI) il 23.07.1987,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lisa Pettenuzzo
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Dandosi atto che la sentenza irrevocabile di separazione è agli atti del fascicolo telematico dal 21.03. u.s. e che le parti, per il tramite dello scrivente procuratore, dichiarano di non volersi riconciliare nemmeno in questa sede, le medesime confermano il contenuto del ricorso sottoscritto e insistono affinché
il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29.08.15 a Brendola (VI) - atto n. 7, Parte II, Serie A, anno 2015 medesimo
Comune -, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni, confermandosi le condizioni di cui alla separazione, che di seguito si ritrascrivono adeguandole alla relativa sede:
1. Nulla sull'abitazione ex coniugale, di proprietà esclusiva della IG.ra , CP_1
ove la stessa rimarrà a vivere con i figli;
2. I figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle straordinarie relative alla loro crescita, istruzione ed educazione.
e saranno collocati prevalentemente presso la dimora materna, Per_1 Per_2
con diritto del padre di averli e tenerli con sé:
2 - due pomeriggi la settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle
17/17.30 alle 20/20.30;
- a fine settimana alternati, il sabato (dalle 15 alle 20) e la domenica (dalle 9
alle 18);
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando Natale e Capodanno (ad esempio, dal 24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 07/01);
- 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
- 15 giorni, anche non continuativi - ma suddivisi in periodi di almeno una settimana ciascuno -, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 Maggio di ogni anno;
- ponti e altre festività alternate tra i genitori;
- compleanno dei figli mezza giornata ciascuno;
compleanno della madre e festa della mamma con la IG.ra , compleanno del padre e festa del papà CP_1
col IG. ; CP_2
3. Nulla tra le parti a titolo di contributo al mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4. Il IG. contribuirà al mantenimento dei due figli minori corrispondendo CP_2
alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € CP_1
400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), annualmente rivalutabili sulla scorta degli
Indici Istat FOI;
le spese straordinarie (in ordine alle quali si fa e si farà
espresso riferimento al protocollo del Tribunale di Vicenza, noto alle parti)
saranno suddivise al 50% tra i genitori, con rimborso della quota di
3 competenza del IG. in uno con il contributo al mantenimento relativo al CP_2
mese successivo a quello dell'esibizione delle relative pezze giustificative da parte della IG.ra ; CP_1
5. L'Assegno Unico Universale ed eventuali altre indennità relative ai figli verranno percepiti integralmente dalla IG.ra , impegnandosi il IG. CP_1 CP_2
a validare detta scelta tramite le proprie credenziali ovvero in presenza,
sottoscrivendo i relativi moduli;
le detrazioni fiscali relative alle spese per i figli spetteranno alla madre;
6. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti con annotati i nomi dei figli;
7. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Brendola (VI) in data 29/08/2015.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
409/2024 pubblicata in data 04.09.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 10.04.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito
4 entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 409/2024 del
04.09.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
5 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti con annotati i nomi dei figli;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Brendola (VI) il 29.08.2015 alle CP_1 CP_2
6 condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brendola (VI) al n. 7, parte
II, serie A, anno 2015;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 24.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1147 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(VI) il 04.05.1982
e
, C.F. , nato a [...] CP_2 C.F._2
(VI) il 23.07.1987,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lisa Pettenuzzo
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Dandosi atto che la sentenza irrevocabile di separazione è agli atti del fascicolo telematico dal 21.03. u.s. e che le parti, per il tramite dello scrivente procuratore, dichiarano di non volersi riconciliare nemmeno in questa sede, le medesime confermano il contenuto del ricorso sottoscritto e insistono affinché
il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29.08.15 a Brendola (VI) - atto n. 7, Parte II, Serie A, anno 2015 medesimo
Comune -, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni, confermandosi le condizioni di cui alla separazione, che di seguito si ritrascrivono adeguandole alla relativa sede:
1. Nulla sull'abitazione ex coniugale, di proprietà esclusiva della IG.ra , CP_1
ove la stessa rimarrà a vivere con i figli;
2. I figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle straordinarie relative alla loro crescita, istruzione ed educazione.
e saranno collocati prevalentemente presso la dimora materna, Per_1 Per_2
con diritto del padre di averli e tenerli con sé:
2 - due pomeriggi la settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle
17/17.30 alle 20/20.30;
- a fine settimana alternati, il sabato (dalle 15 alle 20) e la domenica (dalle 9
alle 18);
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando Natale e Capodanno (ad esempio, dal 24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 07/01);
- 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
- 15 giorni, anche non continuativi - ma suddivisi in periodi di almeno una settimana ciascuno -, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 Maggio di ogni anno;
- ponti e altre festività alternate tra i genitori;
- compleanno dei figli mezza giornata ciascuno;
compleanno della madre e festa della mamma con la IG.ra , compleanno del padre e festa del papà CP_1
col IG. ; CP_2
3. Nulla tra le parti a titolo di contributo al mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4. Il IG. contribuirà al mantenimento dei due figli minori corrispondendo CP_2
alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € CP_1
400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), annualmente rivalutabili sulla scorta degli
Indici Istat FOI;
le spese straordinarie (in ordine alle quali si fa e si farà
espresso riferimento al protocollo del Tribunale di Vicenza, noto alle parti)
saranno suddivise al 50% tra i genitori, con rimborso della quota di
3 competenza del IG. in uno con il contributo al mantenimento relativo al CP_2
mese successivo a quello dell'esibizione delle relative pezze giustificative da parte della IG.ra ; CP_1
5. L'Assegno Unico Universale ed eventuali altre indennità relative ai figli verranno percepiti integralmente dalla IG.ra , impegnandosi il IG. CP_1 CP_2
a validare detta scelta tramite le proprie credenziali ovvero in presenza,
sottoscrivendo i relativi moduli;
le detrazioni fiscali relative alle spese per i figli spetteranno alla madre;
6. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti con annotati i nomi dei figli;
7. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Brendola (VI) in data 29/08/2015.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
409/2024 pubblicata in data 04.09.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 10.04.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito
4 entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 409/2024 del
04.09.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
5 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti con annotati i nomi dei figli;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Brendola (VI) il 29.08.2015 alle CP_1 CP_2
6 condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brendola (VI) al n. 7, parte
II, serie A, anno 2015;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 24.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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