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24 ottobre 1991
24 ottobre 1991
Art. 18. (Composizione dei consorzi e delle societa' consortili) 1. I consorzi e le societe' consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale. 2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento dezl consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
Commentari • 5
- 1. Nullità della sentenza per motivazione apparentehttps://www.finanzaefisco.com/ · 1
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Giurisprudenza • 19
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/10/2011, n. 5594Provvedimento: […] Come sopra si è osservato, per l'art. 18, comma 2, della legge n 317 del 1991 una “espressa disposizione dello statuto” deve contenere il divieto di distribuzione di “utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate”, anche “in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile”.Leggi di più...
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