Articolo 18 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317
Articolo 17Articolo 19
Versione
24 ottobre 1991
Art. 18. (Composizione dei consorzi e delle societa' consortili) 1. I consorzi e le societe' consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale. 2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento dezl consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1991
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