Art. 18. (Composizione dei consorzi e delle societa' consortili) 1. I consorzi e le societe' consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale. 2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento dezl consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
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24 ottobre 1991
24 ottobre 1991
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