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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
N. R.G. 1966/2024
Oggi 15/04/2025 innanzi al Giudice Flaminia D'Angelo sono comparsi:
Per , l'avv.to BONONI PAOLA Parte_1
Per contumace CP_1
è altresì presente l' Controparte_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*
L'avv. BONONI dà atto di avere depositato il foglio di pc. Discute, riportandosi al proprio ricorso e alle conclusioni depositate.
Dà atto che vi è già stata una prima procedura che ha aggredito gli immobili della n cui si CP_1
sono soddisfatti solo parzialmente e che è necessario aggredire anche la quota pervenuta in eredità dalla madre. Il titolo è un decreto ingiuntivo emesso proprio nei confronti di
[...]
CP_1
1 IL GIUDICE
Dopo breve discussione, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
All'esito della camera di consiglio, il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Flaminia D'Angelo, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 15.04.2025, nella causa civile iscritta al n. 1966 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
( ), mandataria di elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
domiciliata in Largo Po n. 1 Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. BONONI PAOLA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
contro
) CP_1 C.F._1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: impugnazione della rinuncia all'eredità da parte del creditore
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.04.2025 la parte costituita procedeva alla discussione della causa e concludeva come da verbale e rispettivi atti difensivi.
3 Considerazioni in fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., mandataria di Parte_1 Parte_2
ha convenuto in giudizio l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito : -nel merito: accertare e dichiarare che la rinuncia all'eredità da parte della SI.ra è avvenuta in pregiudizio e danno nei confronti del creditore Parte_3
e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o nullità della rinuncia effettuata Parte_1
dalla SI.ra in data 23.4.2023 presso la cancelleria del Tribunale di Varese R.G. Parte_3
1711/2024, nonché autorizzare, ai sensi dell'art. 524 c.c., in persona del Parte_1
legale rappresentante Dott. ad accettare, in nome ed in luogo della SI.ra Controparte_3
(nata a [...] il [...], Cod. Fisc. ) l'eredità pervenuta Parte_3 C.F._1
in successione dalla SI.ra . Con vittoria di spese e competenze del presente _4
giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha dedotto:
- che aveva avviato, presso il Tribunale di Varese, un'azione esecutiva immobiliare RGE
77/2023 sulla quota di proprietà pari a 1/3 di dell'immobile sito in CP_1
Caronno RE (VA), Via Castiglioni n. 21, foglio 7, Particella 5735, Subalterno 1, rendita euro 464,81, categoria A2, classe 5, consistenza vani 5;
- che il predetto immobile era pervenuto alla resistente a seguito della successione ereditaria della madre;
_4
- che non risultava alcuna trascrizione dell'accettazione dell'eredità di cui sopra per cui il G.E. mandava il creditore per il ripristino della continuità delle trascrizioni;
- che veniva instaurato il ricorso per la fissazione di un termine per accettare l'eredità ex art. 481 c.c. e che ichiarava di rinunciare in data 23.04.2024 (rinuncia non CP_1
trascritta);
- che, successivamente, il GE dichiarava l'improcedibilità dell'esecuzione RGE 77/2023;
- che la rinuncia all'eredità di da parte di ra avvenuta in _4 CP_1
pregiudizio del creditore in quanto successiva alla trascrizione del pignoramento sull'immobile pervenuto in successione;
4 - che, pertanto, poteva trovare applicazione l'art. 524 c.c. avendo il creditore subito un pregiudizio dalla mancata accettazione da parte di dell'eredità di CP_1 _4
.
[...]
Non si costituiva nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo CP_1
e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 11.02.2025, non essendovi istruttoria da svolgere, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Sulle conclusioni rassegnate, all'esito della discussione orale, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza facente parte integrante del verbale d'udienza
*
1. Nel merito.
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento del diritto di
[...]
mandataria di ad impugnare la rinuncia all'eredità di Parte_1 Parte_2 _4
dichiarata da e, di conseguenza, ad accettare la suddetta eredità in
[...] CP_1
nome ed in luogo del rinunziante al fine di soddisfarsi sui beni ereditari.
La domanda deve essere accolta per le ragioni che seguono.
L'art. 524 c.c. dispone che “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
La ratio della norma è quella di attribuire un particolare strumento di tutela al creditore personale del rinunziante l'eredità, allorché la suddetta eredità presenti un attivo mentre il patrimonio del rinunziante non basti a soddisfare il credito. È stato affermato che tale azione differisce sia dall'azione revocatoria ordinaria, mediante la quale si rende inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore che abbia ridotto la garanzia patrimoniale dei suoi creditori, sia dall'azione surrogatoria in quanto non tende a far pervenire i beni rinunziati nel patrimonio del creditore che, di conseguenza, non li acquista;
l'azione di cui all'art. 254 c.c. ha solo lo scopo di permettere al creditore istante di soddisfarsi sui beni dell'eredità rinunciata sino a concorrenza del proprio credito.
5 Per l'esercizio dell'impugnazione è, però, necessario che vi siano i seguenti presupposti: a) la rinuncia all'eredità da parte del chiamato, b) la sussistenza di un credito, anche se non liquido o esigibile, in capo al soggetto impugnante e c) un danno in capo a quest'ultimo, derivante dall'incapienza del patrimonio di parte debitrice.
Il ricorrente ha dimostrato di avere azionato l'esecuzione immobiliare per un credito portato da precetto pari a euro 118.445,81 oltre spese, derivante dal mancato adempimento all'obbligo restitutorio discendente dal contratto di finanziamento sottoscritto per atto pubblico in data
22.07.2005 (doc. 1, 2, 3 fascicolo ricorrente).
Ha, altresì, dimostrato che la procedura esecutiva è stata dichiarata improseguibile a causa dell'impossibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni sul bene staggito a seguito di rinuncia espressa in data 23.04.2024 da parte della figlia all'eredità di CP_1 _4
, deceduta senza lasciare testamento (doc. 10, 11, 12 fascicolo ricorrente).
[...]
Inoltre, ha provato che l'eredità di presenta all'attivo una proprietà immobiliare _4
in Caronno RE (VA), Via Castiglioni n. 21 di cui chiamati all'eredità sono CP_1
e i suoi due fratelli, estranei al presente giudizio (doc. 6 fascicolo ricorrente).
Pertanto il creditore ha dimostrato l'esistenza della ragione di credito rimasta insoddisfatta nonché l'impossibilità di coltivare con esito positivo il recupero coatto del credito in sede esecutiva;
in sostanza ha dimostrato che la rinuncia all'eredità è pregiudizievole in quanto, ove i beni immobili pignorati fossero esclusi dalla garanzia patrimoniale prevista dall'art. 2740 c.c. per non essere entrati a far parte del patrimonio della resistente per effetto della rinuncia all'eredità esercitata, il diritto del ricorrente di soddisfare la propria pretesa creditoria agendo sul patrimonio del debitore ne sarebbe certamente compromesso (non essendovi altri immobili da aggredire di proprietà della come dichiarato in udienza). CP_1
Da parte sua, invece, non si è costituita e se è pure vero che la contumacia CP_1
non equivale a mancata contestazione né a confessione, è altrettanto vero che non può determinare alcuna variazione alle regole del riparto dell'onere della prova (principio da ultimo espresso anche da Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, n.10640); pertanto, gravava sulla
6 resistente l'onere di fornire la prova circa l'adeguatezza del proprio patrimonio residuo al soddisfacimento del credito vantato dall'attore.
Alla luce di quanto sino a qui rappresentato, si ritiene che i presupposti postulati dall'art. 524
c.c. siano integrati, con conseguente accoglimento della domanda formulata da
[...]
mandataria di che, quindi, si autorizza ad accettare l'eredità Parte_1 Parte_2
morendo dismessa da (C.F. ) deceduta in Varese il _4 C.F._2
25.06.2020, in nome e in luogo della figlia, CF. ), se del CP_1 C.F._1
caso anche con beneficio d'inventario, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito pari a € 118.445,81 oltre interessi e spese anche portate dalla presente pronuncia o dalle eventuali pronunce dei successivi gradi di giudizio.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza di e si liquidano come in CP_1
dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia
(scaglione da euro 52.000 a euro 260.000 – parametri minimi con esclusione della fase istruttoria in relazione all'attività processuale effettivamente svolta).
PQM
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni istanza, domanda ed eccezione contraria disattesa:
- accoglie la domanda formulata mandataria di Parte_1 Parte_2
- revoca la rinuncia da parte di all'eredità del de cuius ; CP_1 _4
- autorizza il ricorrente ad accettare l'eredità morendo dismessa da (C.F. _4
), deceduta in Varese il 25.06.2020, in nome e in luogo della figlia, C.F._2
CF. ), se del caso anche con beneficio d'inventario, CP_1 C.F._1
al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito pari a €
118.445,81 oltre interessi e spese anche portate dalla presente pronuncia o dalle eventuali pronunce dei successivi gradi di giudizio;
7 - condanna l rimborso delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
mandataria di che si liquidano in euro 4.217 oltre spese generali
[...] Parte_2
CPA e IVA se dovuta per compensi.
Della presente sentenza si dà lettura in udienza (in assenza delle parti).
Così deciso in Varese, 15.04.2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
8
II SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
N. R.G. 1966/2024
Oggi 15/04/2025 innanzi al Giudice Flaminia D'Angelo sono comparsi:
Per , l'avv.to BONONI PAOLA Parte_1
Per contumace CP_1
è altresì presente l' Controparte_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*
L'avv. BONONI dà atto di avere depositato il foglio di pc. Discute, riportandosi al proprio ricorso e alle conclusioni depositate.
Dà atto che vi è già stata una prima procedura che ha aggredito gli immobili della n cui si CP_1
sono soddisfatti solo parzialmente e che è necessario aggredire anche la quota pervenuta in eredità dalla madre. Il titolo è un decreto ingiuntivo emesso proprio nei confronti di
[...]
CP_1
1 IL GIUDICE
Dopo breve discussione, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
All'esito della camera di consiglio, il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Flaminia D'Angelo, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 15.04.2025, nella causa civile iscritta al n. 1966 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
( ), mandataria di elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
domiciliata in Largo Po n. 1 Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. BONONI PAOLA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
contro
) CP_1 C.F._1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: impugnazione della rinuncia all'eredità da parte del creditore
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.04.2025 la parte costituita procedeva alla discussione della causa e concludeva come da verbale e rispettivi atti difensivi.
3 Considerazioni in fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., mandataria di Parte_1 Parte_2
ha convenuto in giudizio l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito : -nel merito: accertare e dichiarare che la rinuncia all'eredità da parte della SI.ra è avvenuta in pregiudizio e danno nei confronti del creditore Parte_3
e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o nullità della rinuncia effettuata Parte_1
dalla SI.ra in data 23.4.2023 presso la cancelleria del Tribunale di Varese R.G. Parte_3
1711/2024, nonché autorizzare, ai sensi dell'art. 524 c.c., in persona del Parte_1
legale rappresentante Dott. ad accettare, in nome ed in luogo della SI.ra Controparte_3
(nata a [...] il [...], Cod. Fisc. ) l'eredità pervenuta Parte_3 C.F._1
in successione dalla SI.ra . Con vittoria di spese e competenze del presente _4
giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha dedotto:
- che aveva avviato, presso il Tribunale di Varese, un'azione esecutiva immobiliare RGE
77/2023 sulla quota di proprietà pari a 1/3 di dell'immobile sito in CP_1
Caronno RE (VA), Via Castiglioni n. 21, foglio 7, Particella 5735, Subalterno 1, rendita euro 464,81, categoria A2, classe 5, consistenza vani 5;
- che il predetto immobile era pervenuto alla resistente a seguito della successione ereditaria della madre;
_4
- che non risultava alcuna trascrizione dell'accettazione dell'eredità di cui sopra per cui il G.E. mandava il creditore per il ripristino della continuità delle trascrizioni;
- che veniva instaurato il ricorso per la fissazione di un termine per accettare l'eredità ex art. 481 c.c. e che ichiarava di rinunciare in data 23.04.2024 (rinuncia non CP_1
trascritta);
- che, successivamente, il GE dichiarava l'improcedibilità dell'esecuzione RGE 77/2023;
- che la rinuncia all'eredità di da parte di ra avvenuta in _4 CP_1
pregiudizio del creditore in quanto successiva alla trascrizione del pignoramento sull'immobile pervenuto in successione;
4 - che, pertanto, poteva trovare applicazione l'art. 524 c.c. avendo il creditore subito un pregiudizio dalla mancata accettazione da parte di dell'eredità di CP_1 _4
.
[...]
Non si costituiva nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo CP_1
e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 11.02.2025, non essendovi istruttoria da svolgere, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Sulle conclusioni rassegnate, all'esito della discussione orale, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza facente parte integrante del verbale d'udienza
*
1. Nel merito.
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento del diritto di
[...]
mandataria di ad impugnare la rinuncia all'eredità di Parte_1 Parte_2 _4
dichiarata da e, di conseguenza, ad accettare la suddetta eredità in
[...] CP_1
nome ed in luogo del rinunziante al fine di soddisfarsi sui beni ereditari.
La domanda deve essere accolta per le ragioni che seguono.
L'art. 524 c.c. dispone che “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
La ratio della norma è quella di attribuire un particolare strumento di tutela al creditore personale del rinunziante l'eredità, allorché la suddetta eredità presenti un attivo mentre il patrimonio del rinunziante non basti a soddisfare il credito. È stato affermato che tale azione differisce sia dall'azione revocatoria ordinaria, mediante la quale si rende inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore che abbia ridotto la garanzia patrimoniale dei suoi creditori, sia dall'azione surrogatoria in quanto non tende a far pervenire i beni rinunziati nel patrimonio del creditore che, di conseguenza, non li acquista;
l'azione di cui all'art. 254 c.c. ha solo lo scopo di permettere al creditore istante di soddisfarsi sui beni dell'eredità rinunciata sino a concorrenza del proprio credito.
5 Per l'esercizio dell'impugnazione è, però, necessario che vi siano i seguenti presupposti: a) la rinuncia all'eredità da parte del chiamato, b) la sussistenza di un credito, anche se non liquido o esigibile, in capo al soggetto impugnante e c) un danno in capo a quest'ultimo, derivante dall'incapienza del patrimonio di parte debitrice.
Il ricorrente ha dimostrato di avere azionato l'esecuzione immobiliare per un credito portato da precetto pari a euro 118.445,81 oltre spese, derivante dal mancato adempimento all'obbligo restitutorio discendente dal contratto di finanziamento sottoscritto per atto pubblico in data
22.07.2005 (doc. 1, 2, 3 fascicolo ricorrente).
Ha, altresì, dimostrato che la procedura esecutiva è stata dichiarata improseguibile a causa dell'impossibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni sul bene staggito a seguito di rinuncia espressa in data 23.04.2024 da parte della figlia all'eredità di CP_1 _4
, deceduta senza lasciare testamento (doc. 10, 11, 12 fascicolo ricorrente).
[...]
Inoltre, ha provato che l'eredità di presenta all'attivo una proprietà immobiliare _4
in Caronno RE (VA), Via Castiglioni n. 21 di cui chiamati all'eredità sono CP_1
e i suoi due fratelli, estranei al presente giudizio (doc. 6 fascicolo ricorrente).
Pertanto il creditore ha dimostrato l'esistenza della ragione di credito rimasta insoddisfatta nonché l'impossibilità di coltivare con esito positivo il recupero coatto del credito in sede esecutiva;
in sostanza ha dimostrato che la rinuncia all'eredità è pregiudizievole in quanto, ove i beni immobili pignorati fossero esclusi dalla garanzia patrimoniale prevista dall'art. 2740 c.c. per non essere entrati a far parte del patrimonio della resistente per effetto della rinuncia all'eredità esercitata, il diritto del ricorrente di soddisfare la propria pretesa creditoria agendo sul patrimonio del debitore ne sarebbe certamente compromesso (non essendovi altri immobili da aggredire di proprietà della come dichiarato in udienza). CP_1
Da parte sua, invece, non si è costituita e se è pure vero che la contumacia CP_1
non equivale a mancata contestazione né a confessione, è altrettanto vero che non può determinare alcuna variazione alle regole del riparto dell'onere della prova (principio da ultimo espresso anche da Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, n.10640); pertanto, gravava sulla
6 resistente l'onere di fornire la prova circa l'adeguatezza del proprio patrimonio residuo al soddisfacimento del credito vantato dall'attore.
Alla luce di quanto sino a qui rappresentato, si ritiene che i presupposti postulati dall'art. 524
c.c. siano integrati, con conseguente accoglimento della domanda formulata da
[...]
mandataria di che, quindi, si autorizza ad accettare l'eredità Parte_1 Parte_2
morendo dismessa da (C.F. ) deceduta in Varese il _4 C.F._2
25.06.2020, in nome e in luogo della figlia, CF. ), se del CP_1 C.F._1
caso anche con beneficio d'inventario, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito pari a € 118.445,81 oltre interessi e spese anche portate dalla presente pronuncia o dalle eventuali pronunce dei successivi gradi di giudizio.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza di e si liquidano come in CP_1
dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia
(scaglione da euro 52.000 a euro 260.000 – parametri minimi con esclusione della fase istruttoria in relazione all'attività processuale effettivamente svolta).
PQM
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni istanza, domanda ed eccezione contraria disattesa:
- accoglie la domanda formulata mandataria di Parte_1 Parte_2
- revoca la rinuncia da parte di all'eredità del de cuius ; CP_1 _4
- autorizza il ricorrente ad accettare l'eredità morendo dismessa da (C.F. _4
), deceduta in Varese il 25.06.2020, in nome e in luogo della figlia, C.F._2
CF. ), se del caso anche con beneficio d'inventario, CP_1 C.F._1
al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito pari a €
118.445,81 oltre interessi e spese anche portate dalla presente pronuncia o dalle eventuali pronunce dei successivi gradi di giudizio;
7 - condanna l rimborso delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
mandataria di che si liquidano in euro 4.217 oltre spese generali
[...] Parte_2
CPA e IVA se dovuta per compensi.
Della presente sentenza si dà lettura in udienza (in assenza delle parti).
Così deciso in Varese, 15.04.2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
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