Art. 31. ((Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data)) .
Per gli stessi contratti gli assicuratori, anche quando si fossero accollato il pagamento del tributo, salvo il caso che avessero assunto a loro carico ogni aumento futuro di esso, possono rivalersi verso i contraenti con le norme di cui all'articolo 17, della maggiore imposta risultante dalla differenza tra la vecchia e la nuova aliquota.
La disposizione di cui al primo comma non si applica nei confronti dei contratti per i quali l'imposta sia gia' stata corrisposta una volta tanto sul premio accumulato per la durata dell'assicurazione.
Per gli stessi contratti gli assicuratori, anche quando si fossero accollato il pagamento del tributo, salvo il caso che avessero assunto a loro carico ogni aumento futuro di esso, possono rivalersi verso i contraenti con le norme di cui all'articolo 17, della maggiore imposta risultante dalla differenza tra la vecchia e la nuova aliquota.
La disposizione di cui al primo comma non si applica nei confronti dei contratti per i quali l'imposta sia gia' stata corrisposta una volta tanto sul premio accumulato per la durata dell'assicurazione.