Articolo 31 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 34Articolo 32
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17 dicembre 1961
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14 settembre 1962
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1 gennaio 2019
Art. 31. ((Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data)) .
Per gli stessi contratti gli assicuratori, anche quando si fossero accollato il pagamento del tributo, salvo il caso che avessero assunto a loro carico ogni aumento futuro di esso, possono rivalersi verso i contraenti con le norme di cui all'articolo 17, della maggiore imposta risultante dalla differenza tra la vecchia e la nuova aliquota.
La disposizione di cui al primo comma non si applica nei confronti dei contratti per i quali l'imposta sia gia' stata corrisposta una volta tanto sul premio accumulato per la durata dell'assicurazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019