CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa RI D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera Relatrice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 301/2019, posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del 05/12/2024, vertente tra
; Parte_1 CP_1 Parte_2
, con l'Avv. MARINI
[...] Controparte_2
RENATO
- attori in riassunzione -
e con gli Avv.ti FRANCESCO ARNAUD e LUCA CP_3
TEDESCHI;
- convenuto in riassunzione -
OGGETTO: riassunzione da rinvio della Cassazione ex art. 392 c.p.c.
n. 24977/2018 dep. il 10/10/2018 dell' appello avverso la sentenza del
Tribunale di Latina n. 1920/2006 .
1 Conclusioni: come in note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 05/12/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 753/2013, pubblicata in data 07/02/2013 la Corte distrettuale confermava la sentenza del Tribunale di Latina n.
1920/2006, depositata il 03/11/2006, che accoglieva parzialmente le domande spiegate da nei confronti di CP_3 Parte_1
, odierni CP_1 Parte_2 Controparte_2
riassumenti, nonché , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e in qualità di cessionari delle quote
[...] Controparte_7
societarie della cedute loro dal a mezzo di singoli Controparte_8 CP_3
contratti.
2. L'attore in primo grado evocava in giudizio le altre parti chiedendo la declaratoria di nullità o di inefficacia delle suddette cessioni per violazione del divieto di patto commissorio ovvero per illiceità dei motivi. In subordine chiedeva la condanna dei convenuti a corrispondergli l'incremento di valore delle quote cedute come statuito negli atti di cessione in conseguenza dell' inadempimento agli obblighi assunti nell'atto di cessione.
3 Il Tribunale, accoglieva le domande del limitatamente al CP_3
profilo afferente al pagamento dell'incremento di valore rigettandole nel resto, e condannava gli attori alla corresponsione di quanto dovuto al cedente in ragione di detto incremento.
2 4 Condannava pertanto i convenuti a corrispondere all'attore l'incremento di valore delle quote di partecipazione alla società
[...]
cedute loro con contratti sottoscritti in data 04.07.1989, secondo CP_8
le modalità e le condizioni ivi stabilite, pur non ritenendo nulle le predette pattuizioni per violazione del patto commissorio o per illiceità dei motivi come prospettato nell'atto introduttivo del giudizio.
5. I soccombenti impugnavano tempestivamente la sentenza di primo grado ritenendo non dovuto l'incremento di valore, anzitutto perché il fatto costitutivo del diritto azionato, che in base al tenore testuale dell'accordo consisteva nel rilascio della concessione edilizia per l'attuazione del Progetto Seapolis, si era verificato dopo la scadenza del termine finale contrattualmente stabilito (04/01/1991).
Gli appellanti deducevano altresì che il contestato incremento di valore non poteva dirsi sussistente in re e comunque non nella misura indicata nella sentenza impugnata.
6. Si costituiva ritualmente l'appellato che, oltre a contestare tutto quanto dedotto ed eccepito dalle controparti, proponeva appello incidentale al fine di ottenere il riconoscimento anche dell'ulteriore danno da svalutazione monetaria. Con appello incidentale subordinato reiterava, inoltre, la domanda di nullità degli atti di cessione già spiegata in primo grado.
8. La Corte capitolina con la richiamata sentenza del 07/02/2013 rigettava integralmente l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale condannando gli appellanti principali, in solido tra loro, a
3 risarcire ad il maggior danno da svalutazione monetaria e CP_3
alla rifusione delle spese processuali del grado.
9. Il Collegio partiva dalla premessa che le parti, con le contestate cessioni, avevano stabilito che “ qualora, entro il termine di mesi 18 da oggi, il valore delle quote subisca un incremento a seguito del rilascio della concessione edilizia relativa al progetto Setiapolis il
Sign…(ovvero il singolo cessionario) si impegna a restituire al Sig.
[...]
l'incremento che ciò potrà comportare sul valore delle quote CP_3
oggi cedute, limitatamente al 50% (cinquanta per cento) del loro maggior valore subito in virtù di questo maggiore incremento” sicchè, dal tenore letterale della clausola risultava chiaramente desumibile che il diritto a percepire l'incremento di valore traeva origine da una fattispecie complessa costituita da:
- il rilascio della concessione entro il 04/01/1991;
-l'incremento di valore delle quote di partecipazione alla società nel periodo indicato;
- l'approvazione del progetto in seguito all'adozione della delibera regionale che consentiva la variante del piano regolatore indispensabile per la realizzazione dell'impianto sportivo sebbene con valore esclusivamente di condizione di efficacia.
10. Dalla fattispecie in questione si evinceva chiaramente che il diritto a percepire l'incremento era stato pattuito e trovava fondamento proprio in ragione della precipua circostanza che, al momento delle cessioni, fosse già in atto l'iter di approvazione del richiamato progetto come
4 correttamente evidenziato anche dal consulente tecnico di ufficio nel proprio elaborato.
11. Tanto è vero che il aveva tempestivamente Parte_3
approvato, con atto del 19/09/1990, la variante al PRG necessaria per la realizzazione dell'impianto sportivo Setiapolis. Senonché la Regione approvava definitivamente la variante in data 26/02/1991(quindi a ridosso del termine dedotto in condizione dalle parti), ma la concessione edilizia veniva rilasciata soltanto il 28/12/1992 e addirittura la convenzione necessaria per attuare la concessione tra il e il presidente del consiglio di amministrazione della società Pt_3
, carica in quel momento ricoperta dall'appellante CP_8 Parte_1
in sostituzione dell'uscente veniva stipulata a distanza di un CP_3
anno e mezzo circa dal rilascio del provvedimento autorizzatorio.
12. Sta di fatto che, effettivamente, alla data del 04.01.1991 la c.e. non era ancora stata rilasciata.
13. La Corte d'Appello riteneva tuttavia che , da un lato, il rilascio del provvedimento concessorio costituisse effettivamente condizione sospensiva del diritto alla corresponsione dell'incremento di valore delle quote pattuito tra l'appellato e gli appellanti cessionari, trattandosi di evento futuro rispetto agli atti di cessione e soltanto eventuale, posto che al momento della sottoscrizione dei singoli atti non era certo il rilascio, dall'altro, che detta condizione fosse parzialmente potestativa trattandosi di una variabile dipendente dal comportamento degli appellanti e in particolare da quello del che rappresentava la Parte_1
ovvero la società che aveva acquistato l'area per la CP_8
5 realizzazione del progetto, che aveva sostituito l'uscente nella CP_3
carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.
14. Il rigetto dell'impugnazione derivava quindi, anzitutto, da una valutazione negativa del comportamento tenuto dagli appellanti in pendenza della condizione, in aperta violazione degli artt 1175, 1358 e
1375 c.c., che ne avevano precluso l'avveramento mantenendo un contegno costantemente “attendista” rispetto al rilascio del provvedimento concessorio (che, specificamente, avrebbe dovuto essere richiesto tempestivamente proprio dal nella qualità Parte_1
sopraindicata)
15. Avuto riguardo alle circostanze fattuali sopradescritte, infatti, il mancato rilascio della c.e entro il termine fissato nei singoli atti di cessione era dipeso unicamente dal ritardo con il quale la nuova compagine della aveva richiesto l'approvazione del progetto CP_8
atteso che il relativo procedimento poteva e doveva essere avviato già
a ridosso della delibera comunale del settembre del 1990 che approvava le variazioni al PRG tanto più che la successiva delibera regionale, intervenuta a distanza di un mese circa dalla scadenza del termine contrattualmente dedotto( il 26.02.1991), aveva esclusivamente valore di condizione di efficacia sicchè la sua mancanza non avrebbe potuto comunque incidere sulla legittimazione a richiedere il rilascio del provvedimento assentivo da parte del Pt_3
16. Di contro, la richiesta in questione veniva inoltrata oltre due anni dopo l'approvazione della delibera regionale. Ne deriva che la
6 condizione non si era verificata nel termine fissato proprio in ragione del grave ritardo nella presentazione della domanda di concessione.
17. D'altro canto gli appellanti non hanno mai allegato o dedotto alcun fatto o circostanza utile a giustificare un siffatto ritardo, non contestando nemmeno la propria legittimazione a richiedere il rilascio della c.e. come dedotto dal CP_3
18. La Corte, tuttavia, pur ritenendo il comportamento degli appellanti contrario ai canoni fissati dalla norma generale di cui all'art 1358 c.c., sosteneva che la condizione doveva ritenersi avverata sulla scorta di quanto prescritto dall'art 1359 c.c. in quanto era mancata per causa imputabile alla parte che aveva un interesse contrario all'avveramento della stessa.
19. Il Collegio accoglieva, altresì, l'appello incidentale del CP_3
ritenendo che il danno da svalutazione monetaria sussistesse in re atteso che il credito, alla data del gennaio 1991, era espresso in lire ovvero in una valuta notoriamente pregiudicata dal tasso di conversione che ne ha comportato una notevole svalutazione di talchè il maggior danno avrebbe dovuto ritenersi subito e provato e dunque determinato , ex art
1284 c.c, in base al rendimento medio annuo lord dei titoli di Stato di durata annuale in quanto non coperto dagli interessi.
20. e CP_1 Parte_1 Controparte_2 Pt_4
proponevano tempestivamente ricorso in Cassazione avverso
[...]
la sentenza della Corte territoriale affidato a sei motivi. Venivano ritualmente intimate personalmente anche le altre parti che avevano partecipato al giudizio di secondo grado non costituite nel giudizio di
7 legittimità. Il resisteva con controricorso, notificato CP_3
personalmente anche alle altre parti del giudizio di secondo grado rimaste contumaci, eccependo esclusivamente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad impugnare dei ricorrenti.
21. All'uopo appare opportuno precisare che tra il controricorrente e gli evocati non costituiti e e CP_9 CP_5 CP_4 CP_7
erano intervenuti singoli atti di transazione, allegati al controricorso, con i quali ciascuno di essi rinunciava espressamente agli atti del giudizio con conseguente estinzione dello stesso nei confronti dei rinuncianti, attesa la sopraggiunta carenze di interesse all'impugnazione.
22. Diversamente, mantenevano la legittimazione ad impugnare i ricorrenti in Cassazione che, pur avendo stipulato con il singoli CP_3
atti transattivi destinati a regolare i rapporti interni e a dilazionare i pagamenti, oltretutto intercorsi tra il giudizio di primo e secondo grado e che quindi avrebbero dovuto essere prodotti già nella fase di merito, non avevano mai formulato una siffatta rinuncia ed anzi avevano subordinato la corresponsione delle cifre stabilite all'esito del giudizio d'appello ancora pendente.
23. Sicchè la produzione in giudizio anche di detti atti veniva dichiarata inammissibile dal Giudice di legittimità dovendo escludersi che i ricorrenti avessero perso l'interesse ad impugnare.
24. Superata l'anzidetta questione e dichiarato ammissibile il ricorso, la
Corte reputava fondato il primo motivo ivi formulato con assorbimento degli altri.
8 25. In particolare il Supremo Consesso riteneva inapplicabile l'art 1359
c.c. al caso di specie vertendosi in ipotesi di condizione “bilaterale” e non “unilaterale” ovvero apposta nell'interesse di una delle parti come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito
26. In particolare la S.C. reputava non coerente con i principi a presidio della materia la decisione della Corte capitolina di imputare la mancata realizzazione della condizione dedotta negli atti di cessione alla nuova compagine della ai sensi dell'art 1359. c.c. ( c.d. finzione di CP_8
avveramento della condizione) considerando il presidente e i singoli soci , riduttivamente, quali parti che avevano interesse contrario al suo avveramento benchè, originariamente, la clausola fosse stata evidentemente posta nell'interesse sia del cedente che dei cessionari delle quote, così motivando sul punto: “…da un lato, l'art 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente a una determinata prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento di essa, e, dall'altro, la condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse, per cui, in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti ( Cass
9 n.18512/2017; Cass n.16620/2013;Cass. n.4178/1998; Cass
n.7973/2000; Cass. n. 6423/2003; Cass. n. 419/2006)”.
27 .Nel caso di specie, invece, ha opinato il giudice di legittimità, la
Corte territoriale “…non solo non ha accertato, in fatto, la sussistenza, nei contratti di cessione delle quote, di un'espressa clausola contrattuale che avesse disposto che la condizione ivi apposta era prevista nell'esclusivo interesse del cedente, ma anzi ha accertato, in fatto, alla luce del complesso degli elementi acquisiti, che tale condizione era, in realtà, “sintonica” anche agli interessi dei contraenti cessionari”
28. Nonostante la ritenuta inapplicabilità all'ipotesi in commento dell'art 1359 c.c. la S.C. proseguiva sostenendo che “D'altra parte, com'è stato affermato da questa Corte, colui che si è obbligato o ha alienato un bene sotto condizione sospensiva del rilascio di determinate autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che l'altra parte si propone, ha il dovere di compiere, per conservarne integre le ragioni, comportandosi secondo buona fede (art1358 c.c.), tutte le attività che da lui dipendono per
l'avveramento di siffatta condizione, in modo da non impedire che la
P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni, con la conseguenza che deve rispondere delle conseguenze dell'inadempimento di questa sua obbligazione contrattuale nei confronti dell'altra parte, alla quale è possibile chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni conseguenti , da accertare secondo il criterio della regolarità causale , che consente di riconoscere il danno nel caso in cui, avuto
10 riguardo alla situazione di fatto esistente nel momento in cui si è verificato l'inadempimento, debba ritenersi che la condizione avrebbe potuto avverarsi, essendo possibile il legittimo rilascio delle autorizzazioni amministrative con riguardo alla normativa applicabile
( Cass. n.6676/1992). Fermo restando che ove, come nel caso in esame, il fatto dedotto in condizione sia un provvedimento amministrativo ed il procedimento per la sua adozione non abbia potuto concludersi per il fatto di chi aveva un interesse contrario alla realizzazione della condizione, la prova non può avere ad oggetto la certezza che il provvedimento positivo vi sarebbe stato, ma solo stabile se, nella situazione data, una legittima conclusione positiva del procedimento fosse possibile (Cass. n.13009/2011), verificando, in particolare, se sussistessero circostanze tali da far ragionevolmente presumere che il procedimento amministrativo avrebbe avuto esito favorevole (Cass.
n.3207 del 2014…”
29. Alla stregua di dette considerazioni la Corte cassava la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva applicabile al caso di specie l'istituto della finzione di avveramento della condizione di cui all'art
1359 c.c. ad onta del rimedio generale previsto in caso di apposizione di condizione “bilaterale” e di inadempimento di una delle parti agli obblighi di buona fede imposti di dagli artt 1358 c.c. e 1375 c.c. in base al quale è possibile chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Con la precisazione che l' accertamento di tale inadempimento deve essere effettuato secondo il criterio della regolarità causale in base alla situazione esistente al momento
11 dell'inadempimento, e dunque, nell'ipotesi in esame, verificando se, nella situazione data, la condizione avrebbe potuto avverarsi mediante il legittimo rilascio della concessione.
30. Demandava, quindi, al giudice del rinvio, individuato in altra
Sezione della corte d'Appello, la decisione della causa nel merito sulla scorta dei principi enunciati ex art 384 co2 c.p.c., oltre alla liquidazione delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
31. Con atto di citazione ritualmente notificato ex art 392 c.p.c,
[...]
e CP_1 Parte_1 Controparte_2 Parte_2
hanno riassunto il giudizio di appello, limitandosi, dopo aver esposto l'articolata vicenda fattuale e giuridica e passato in rassegna le decisioni conclusive dei gradi di merito e del giudizio in cassazione, a riproporre le conclusioni già rassegnate nell'originario atto di appello, sostanzialmente reiterando il contenuto degli scritti difensivi di cui al procedimento riassunto e instando per la non debenza delle somme riconosciute al dalla sentenza cassata e per l'immediata CP_3
restituzione di tutte le somme già corrisposte in suo favore in forza degli anzidetti atti di transazione .
32. Si è costituito ritualmente il convenuto in riassunzione chiedendo l'accertamento del grave inadempimento dei riassumenti rispetto alle obbligazioni contenute nel contratto del 4 luglio1989 con conseguente condanna degli stessi al pagamento degli importi stabiliti nella decisione cassata a titolo di risarcimento danni.
33. All'esito di una serie di rinvii d'ufficio, le parti hanno precisato le conclusioni mediante il richiamo ai rispettivi scritti difensivi
12 all'udienza in trattazione scritta del 05/12/2024 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di note conclusionali e repliche.
***
34. Ciò posto, deve anzitutto premettersi che i limiti oggettivi del giudizio in trattazione, così come disposto dall'art. 394 c.p.c., sono fissati in ragione di quanto devoluto alla cognizione della Corte di
Cassazione e di quanto dal predetto giudice di legittimità statuito nella fase rescindente. Venendo, quindi, alla individuazione del thema decidendum di questo giudizio rescissorio, va ribadito che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio, instaurato ex art. 392 c.p.c., sono fissati esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata dal giudice del rinvio, neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità stessa o in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto. Inoltre, “ i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di
13 modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023;Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020;
Sez. L - Sentenza n. 27337 del 24/10/2019)
35. Nel giudizio in esame, come innanzi già accennato, il Giudice di legittimità con sentenza N. 24977/2018, ben lungi dal negare l'inadempimento dei ricorrenti, ha accolto il ricorso degli odierni appellanti in riassunzione limitatamente al motivo inerente all'inapplicabilità al caso di specie della finzione di avveramento di cui all'art 1359 c.c .
36. Atteso che, come anticipato, la riassunzione della causa che fa seguito alla riassunzione della sentenza, in generale, instaura davanti al giudice del rinvio un giudizio “chiuso”, quanto all'attività delle parti, e
“aperto” per quanto riguarda l'attività del giudice di merito (Cass
n.5137/2019; Cass. n. 2285/2015; Cass 4096/20017), in questa sede il
14 Collegio, in ossequio alle coordinate ermeneutiche dettate dalla S.C, è tenuto a determinare se, esclusa l'applicabilità della finzione di avveramento alla fattispecie in esame, possa comunque ravvisarsi una violazione del principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto con particolare riguardo al comportamento dovuto in pendenza della condizione ex artt 1375 e 1358 cc
37. Nello specifico occorre accertare esclusivamente se il fatto dedotto in condizione avrebbe potuto avverarsi essendo plausibile il legittimo rilascio del provvedimento amministrativo verificando se il mancato rilascio della concessione, quale evento dedotto in condizione, sia dipeso da un comportamento dilatorio o quantomeno temporeggiante dei riassumenti nel sollecitare il procedimento di adozione ( in particolare del nella sopra descritta qualità). Parte_1
38. Acclarato l'effettivo incremento di valore delle quote così come stabilite nella ctu di primo grado e successiva integrazione e la mancata realizzazione della condizione dedotta nei contratti di cessione quale fatto costitutivo del diritto azionato dal cedente, non è revocabile in dubbio la sussistenza di un grave inadempimento da parte dei cessionari atteso che, come si è detto, questi ultimi erano tenuti a compiere tutte le attività che da loro dipendevano per il rilascio delle autorizzazioni in ossequio al generale principio di buona fede e correttezza, a maggior ragione per come enucleato dall'art.1358 c.c.
39. Tanto emerge agevolmente già dalla semplice indagine sulle circostanze di fatto che lasciano legittimamente presumere che, molto probabilmente, il procedimento amministrativo avrebbe avuto esito
15 favorevole laddove i riassumenti vi avessero dato impulso con la dovuta solerzia. In particolare, deve ritenersi dirimente che:
a) il n.q. di amministratore della società aveva CP_3 CP_8
acquistato il terreno per la realizzazione dell'opera in data 28/09/1987.
b) Il Comune di , già in data 26/10/1987 aveva approvato la CP_8
variazione al PRG per la costruzione dell'impianto sportivo progettato.
c) La Regione aveva espresso parere favorevole alla variante già in data
22/05/1990.
d) Il Comune, con successiva delibera del 19/09/1990 approvava la variante in questione facendo proprie le prescrizioni dell'Ente regionale che aveva, a sua volta, approvato definitivamente la variante il
26/02/1991
e) Solo in data 28/12/1991 viene rilasciata la concessione edilizia.
f) Solo in data 18/8/1993, quindi a distanza di oltre due anni dalla effettiva conclusione dell'iter amministrativo, Parte_1
Presidente del Consiglio di amministrazione subentrato al nella CP_3
compagine della successiva alla cessione delle quote di CP_8
quest'ultimo, stipulava con il una convenzione per dare Pt_3
attuazione alla concessione.
40. Le circostanze di fatto testè elencate, si ribadisce, non risultano contestate in alcun modo dagli attori in riassunzione che non hanno mai allegato fatti idonei a smentire il decisivo, quanto incomprensibile, ritardo loro riferibile nel richiedere la concessione che, avendo precluso l'avveramento della condizione nel termine, è plausibilmente riconducibile ad un contegno volutamente dilatorio.
16 41. In altri termini, niente in questa sede risulta acquisito, non solo in termini di concreta prova della diligenza dei riassumenti nell'attendere all'obbligo di richiedere tempestivamente la concessione, ma prima ancora e anzitutto in termini di compiuta allegazione di elementi offerti, idonei a consentire una diversa valutazione del fatto così come demandato in questa fase rescissoria.
42. Pertanto, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “…il mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, va risolta accertando, in concreto e sulla scorta delle emergenze di causa quale di esse sia stata inadempiente (o prevalentemente inadempiente, in caso di inadempimenti reciproci) per aver tenuto una condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione.”(
Cass 243/2025; Cass. n.25085/2022), è fuor di dubbio che il comportamento evidentemente attendista della parte onerata rispetto al rilascio dei provvedimenti assentivi, abbia concretizzato, nell'ipotesi in commento e in considerazione delle accertate circostanze di fatto, una grave violazione delle regole di buona fede ex artt 1175, 1375 e 1358
c.c.
43. In definitiva, come efficacemente osservato dalla Corte di Appello nella sentenza cassata, l'acclarata inapplicabilità al caso di specie dell'istituto della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c., non esclude il ricorso all'art 1358 c.c. quale regola generale a presidio del contegno che le parti sono tenute a tenere in pendenza della condizione.
17 44. Sicchè, alla luce delle circostanze di fatto definitivamente acquisite, risulta inconfutabilmente dimostrato l'inadempimento degli odierni riassumenti rispetto agli obblighi assunti con il contratto di cessione con conseguente condanna degli stessi a risarcire il danno derivatone al cessionario secondo le valutazioni già efficacemente esplicitate CP_3
nella consulenza tecnica d'ufficio
45. La questione del maggior danno da svalutazione non specificamente riproposta in questa sede dai riassumenti, pur essendo oggetto di ben due dei motivi dichiarati assorbiti dalla S.C. e pertanto non decisa (Cass
n. 37270/2022), merita di essere affrontata alla luce delle conclusioni rassegnate dal convenuto in riassunzione (che invece reitera la domanda già formulata in tutti i gradi di giudizio) atteso che, in ogni caso, il
Tribunale aveva condivisibilmente respinto la domanda in questione ritenendola non provata.
46. Di contro, la Corte d'Appello aveva ritenuto che il danno sussistesse
“in re” in quanto espresso in lire a gennaio 1991 e in euro al momento della liquidazione operata dal ctu sulla base dell'unico argomento della notorietà della svalutazione della lira dovuta al tasso di conversione.
47. Anche a voler ritenere ammissibile la domanda formulata dal inquadrata correttamente l'obbligazione come debito di valuta CP_3
e precisato che essa non si trasforma in debito di valore per effetto del ritardo nell'adempimento, non è in discussione che la svalutazione della lira rispetto all'euro nel periodo intercorso tra la scadenza dell'obbligazione e il pagamento non potrebbe comunque costituire un danno automaticamente risarcibile, ma avrebbe dovuto essere oggetto
18 di specifica prova ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. dal momento che, alla stregua del consolidato orientamento del Giudice nomofilattico, anche nelle ipotesi in cui il maggior danno da svalutazione monetaria possa ritenersi esistente in via presuntiva in quanto, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, resta fermo l'onere del creditore di dimostrare che tale pregiudizio sia rimasto integralmente a proprio carico a causa della mancata disponibilità del denaro nel periodo di mora. (Cass. n. 16565/2018; Cass. n.17572/2023).
48. Nell'ipotesi che ci occupa, invece, il non ha mai fornito CP_3
alcuna prova, nemmeno facendo ricorso a presunzioni, del maggior danno subito a seguito del ritardato pagamento.
49. In definitiva, le conclusioni rassegnate nell'atto di appello in riassunzione devono essere integralmente rigettate e confermata la sentenza di primo grado con la condanna all' incremento di valore come determinato dal Tribunale maggiorato degli interessi legali, essendo inapplicabili gli interessi maggiorati ex 1284 quarto comma c.c. in ragione della anteriorità della domanda originaria alle modifiche introdotte .
50. Ferme restando le spese liquidate dal Tribunale, le spese delle ulteriori fasi, giudizio cassato, di rinvio e di Cassazione, seguono la soccombenza e dunque, avuto riguardo al complessivo esito della lite e a quanto riconosciuto al devono essere compensate per un terzo CP_3
e per i restanti due terzi poste a carico dei riassumenti, previa
19 liquidazione come da dispositivo secondo i parametri previsti dal DM
55/2014 e successive modificazioni con espunzione per il giudizio di appello (cassato e di rinvio)
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in riassunzione, ex art 392 c.p.c. proposto da Parte_1 CP_1 Parte_2
nei confronti di ogni diversa istanza, Controparte_2 CP_3
domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Rigetta l'appello, come reiterato con l'atto di riassunzione di cui in epigrafe e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Latina n. 2992/2006.
2) Compensa le spese di lite relative al giudizio cassato nella misura di un terzo del totale e condanna Parte_1 CP_1
a rifondere a Parte_2 Controparte_2 [...]
i residui due terzi, che liquida, per la quota di spettanza, in CP_3
euro 2.840,00, oltre accessori di legge;
3) Compensa in ragione di un terzo le spese di lite del giudizio di rinvio e di legittimità e condanna Parte_1 CP_1
, a rifondere a
[...] Parte_2 Controparte_2 [...]
i due terzi, che liquida, per tali due terzi, quanto al primo, CP_3
in euro 3.491,00 e in euro 3.294,00, quanto al giudizio di cassazione, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%; Iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/9/2025.
20 La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa RI D'Avino
21
così composta: dott.ssa RI D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera Relatrice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 301/2019, posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del 05/12/2024, vertente tra
; Parte_1 CP_1 Parte_2
, con l'Avv. MARINI
[...] Controparte_2
RENATO
- attori in riassunzione -
e con gli Avv.ti FRANCESCO ARNAUD e LUCA CP_3
TEDESCHI;
- convenuto in riassunzione -
OGGETTO: riassunzione da rinvio della Cassazione ex art. 392 c.p.c.
n. 24977/2018 dep. il 10/10/2018 dell' appello avverso la sentenza del
Tribunale di Latina n. 1920/2006 .
1 Conclusioni: come in note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 05/12/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 753/2013, pubblicata in data 07/02/2013 la Corte distrettuale confermava la sentenza del Tribunale di Latina n.
1920/2006, depositata il 03/11/2006, che accoglieva parzialmente le domande spiegate da nei confronti di CP_3 Parte_1
, odierni CP_1 Parte_2 Controparte_2
riassumenti, nonché , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e in qualità di cessionari delle quote
[...] Controparte_7
societarie della cedute loro dal a mezzo di singoli Controparte_8 CP_3
contratti.
2. L'attore in primo grado evocava in giudizio le altre parti chiedendo la declaratoria di nullità o di inefficacia delle suddette cessioni per violazione del divieto di patto commissorio ovvero per illiceità dei motivi. In subordine chiedeva la condanna dei convenuti a corrispondergli l'incremento di valore delle quote cedute come statuito negli atti di cessione in conseguenza dell' inadempimento agli obblighi assunti nell'atto di cessione.
3 Il Tribunale, accoglieva le domande del limitatamente al CP_3
profilo afferente al pagamento dell'incremento di valore rigettandole nel resto, e condannava gli attori alla corresponsione di quanto dovuto al cedente in ragione di detto incremento.
2 4 Condannava pertanto i convenuti a corrispondere all'attore l'incremento di valore delle quote di partecipazione alla società
[...]
cedute loro con contratti sottoscritti in data 04.07.1989, secondo CP_8
le modalità e le condizioni ivi stabilite, pur non ritenendo nulle le predette pattuizioni per violazione del patto commissorio o per illiceità dei motivi come prospettato nell'atto introduttivo del giudizio.
5. I soccombenti impugnavano tempestivamente la sentenza di primo grado ritenendo non dovuto l'incremento di valore, anzitutto perché il fatto costitutivo del diritto azionato, che in base al tenore testuale dell'accordo consisteva nel rilascio della concessione edilizia per l'attuazione del Progetto Seapolis, si era verificato dopo la scadenza del termine finale contrattualmente stabilito (04/01/1991).
Gli appellanti deducevano altresì che il contestato incremento di valore non poteva dirsi sussistente in re e comunque non nella misura indicata nella sentenza impugnata.
6. Si costituiva ritualmente l'appellato che, oltre a contestare tutto quanto dedotto ed eccepito dalle controparti, proponeva appello incidentale al fine di ottenere il riconoscimento anche dell'ulteriore danno da svalutazione monetaria. Con appello incidentale subordinato reiterava, inoltre, la domanda di nullità degli atti di cessione già spiegata in primo grado.
8. La Corte capitolina con la richiamata sentenza del 07/02/2013 rigettava integralmente l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale condannando gli appellanti principali, in solido tra loro, a
3 risarcire ad il maggior danno da svalutazione monetaria e CP_3
alla rifusione delle spese processuali del grado.
9. Il Collegio partiva dalla premessa che le parti, con le contestate cessioni, avevano stabilito che “ qualora, entro il termine di mesi 18 da oggi, il valore delle quote subisca un incremento a seguito del rilascio della concessione edilizia relativa al progetto Setiapolis il
Sign…(ovvero il singolo cessionario) si impegna a restituire al Sig.
[...]
l'incremento che ciò potrà comportare sul valore delle quote CP_3
oggi cedute, limitatamente al 50% (cinquanta per cento) del loro maggior valore subito in virtù di questo maggiore incremento” sicchè, dal tenore letterale della clausola risultava chiaramente desumibile che il diritto a percepire l'incremento di valore traeva origine da una fattispecie complessa costituita da:
- il rilascio della concessione entro il 04/01/1991;
-l'incremento di valore delle quote di partecipazione alla società nel periodo indicato;
- l'approvazione del progetto in seguito all'adozione della delibera regionale che consentiva la variante del piano regolatore indispensabile per la realizzazione dell'impianto sportivo sebbene con valore esclusivamente di condizione di efficacia.
10. Dalla fattispecie in questione si evinceva chiaramente che il diritto a percepire l'incremento era stato pattuito e trovava fondamento proprio in ragione della precipua circostanza che, al momento delle cessioni, fosse già in atto l'iter di approvazione del richiamato progetto come
4 correttamente evidenziato anche dal consulente tecnico di ufficio nel proprio elaborato.
11. Tanto è vero che il aveva tempestivamente Parte_3
approvato, con atto del 19/09/1990, la variante al PRG necessaria per la realizzazione dell'impianto sportivo Setiapolis. Senonché la Regione approvava definitivamente la variante in data 26/02/1991(quindi a ridosso del termine dedotto in condizione dalle parti), ma la concessione edilizia veniva rilasciata soltanto il 28/12/1992 e addirittura la convenzione necessaria per attuare la concessione tra il e il presidente del consiglio di amministrazione della società Pt_3
, carica in quel momento ricoperta dall'appellante CP_8 Parte_1
in sostituzione dell'uscente veniva stipulata a distanza di un CP_3
anno e mezzo circa dal rilascio del provvedimento autorizzatorio.
12. Sta di fatto che, effettivamente, alla data del 04.01.1991 la c.e. non era ancora stata rilasciata.
13. La Corte d'Appello riteneva tuttavia che , da un lato, il rilascio del provvedimento concessorio costituisse effettivamente condizione sospensiva del diritto alla corresponsione dell'incremento di valore delle quote pattuito tra l'appellato e gli appellanti cessionari, trattandosi di evento futuro rispetto agli atti di cessione e soltanto eventuale, posto che al momento della sottoscrizione dei singoli atti non era certo il rilascio, dall'altro, che detta condizione fosse parzialmente potestativa trattandosi di una variabile dipendente dal comportamento degli appellanti e in particolare da quello del che rappresentava la Parte_1
ovvero la società che aveva acquistato l'area per la CP_8
5 realizzazione del progetto, che aveva sostituito l'uscente nella CP_3
carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.
14. Il rigetto dell'impugnazione derivava quindi, anzitutto, da una valutazione negativa del comportamento tenuto dagli appellanti in pendenza della condizione, in aperta violazione degli artt 1175, 1358 e
1375 c.c., che ne avevano precluso l'avveramento mantenendo un contegno costantemente “attendista” rispetto al rilascio del provvedimento concessorio (che, specificamente, avrebbe dovuto essere richiesto tempestivamente proprio dal nella qualità Parte_1
sopraindicata)
15. Avuto riguardo alle circostanze fattuali sopradescritte, infatti, il mancato rilascio della c.e entro il termine fissato nei singoli atti di cessione era dipeso unicamente dal ritardo con il quale la nuova compagine della aveva richiesto l'approvazione del progetto CP_8
atteso che il relativo procedimento poteva e doveva essere avviato già
a ridosso della delibera comunale del settembre del 1990 che approvava le variazioni al PRG tanto più che la successiva delibera regionale, intervenuta a distanza di un mese circa dalla scadenza del termine contrattualmente dedotto( il 26.02.1991), aveva esclusivamente valore di condizione di efficacia sicchè la sua mancanza non avrebbe potuto comunque incidere sulla legittimazione a richiedere il rilascio del provvedimento assentivo da parte del Pt_3
16. Di contro, la richiesta in questione veniva inoltrata oltre due anni dopo l'approvazione della delibera regionale. Ne deriva che la
6 condizione non si era verificata nel termine fissato proprio in ragione del grave ritardo nella presentazione della domanda di concessione.
17. D'altro canto gli appellanti non hanno mai allegato o dedotto alcun fatto o circostanza utile a giustificare un siffatto ritardo, non contestando nemmeno la propria legittimazione a richiedere il rilascio della c.e. come dedotto dal CP_3
18. La Corte, tuttavia, pur ritenendo il comportamento degli appellanti contrario ai canoni fissati dalla norma generale di cui all'art 1358 c.c., sosteneva che la condizione doveva ritenersi avverata sulla scorta di quanto prescritto dall'art 1359 c.c. in quanto era mancata per causa imputabile alla parte che aveva un interesse contrario all'avveramento della stessa.
19. Il Collegio accoglieva, altresì, l'appello incidentale del CP_3
ritenendo che il danno da svalutazione monetaria sussistesse in re atteso che il credito, alla data del gennaio 1991, era espresso in lire ovvero in una valuta notoriamente pregiudicata dal tasso di conversione che ne ha comportato una notevole svalutazione di talchè il maggior danno avrebbe dovuto ritenersi subito e provato e dunque determinato , ex art
1284 c.c, in base al rendimento medio annuo lord dei titoli di Stato di durata annuale in quanto non coperto dagli interessi.
20. e CP_1 Parte_1 Controparte_2 Pt_4
proponevano tempestivamente ricorso in Cassazione avverso
[...]
la sentenza della Corte territoriale affidato a sei motivi. Venivano ritualmente intimate personalmente anche le altre parti che avevano partecipato al giudizio di secondo grado non costituite nel giudizio di
7 legittimità. Il resisteva con controricorso, notificato CP_3
personalmente anche alle altre parti del giudizio di secondo grado rimaste contumaci, eccependo esclusivamente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad impugnare dei ricorrenti.
21. All'uopo appare opportuno precisare che tra il controricorrente e gli evocati non costituiti e e CP_9 CP_5 CP_4 CP_7
erano intervenuti singoli atti di transazione, allegati al controricorso, con i quali ciascuno di essi rinunciava espressamente agli atti del giudizio con conseguente estinzione dello stesso nei confronti dei rinuncianti, attesa la sopraggiunta carenze di interesse all'impugnazione.
22. Diversamente, mantenevano la legittimazione ad impugnare i ricorrenti in Cassazione che, pur avendo stipulato con il singoli CP_3
atti transattivi destinati a regolare i rapporti interni e a dilazionare i pagamenti, oltretutto intercorsi tra il giudizio di primo e secondo grado e che quindi avrebbero dovuto essere prodotti già nella fase di merito, non avevano mai formulato una siffatta rinuncia ed anzi avevano subordinato la corresponsione delle cifre stabilite all'esito del giudizio d'appello ancora pendente.
23. Sicchè la produzione in giudizio anche di detti atti veniva dichiarata inammissibile dal Giudice di legittimità dovendo escludersi che i ricorrenti avessero perso l'interesse ad impugnare.
24. Superata l'anzidetta questione e dichiarato ammissibile il ricorso, la
Corte reputava fondato il primo motivo ivi formulato con assorbimento degli altri.
8 25. In particolare il Supremo Consesso riteneva inapplicabile l'art 1359
c.c. al caso di specie vertendosi in ipotesi di condizione “bilaterale” e non “unilaterale” ovvero apposta nell'interesse di una delle parti come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito
26. In particolare la S.C. reputava non coerente con i principi a presidio della materia la decisione della Corte capitolina di imputare la mancata realizzazione della condizione dedotta negli atti di cessione alla nuova compagine della ai sensi dell'art 1359. c.c. ( c.d. finzione di CP_8
avveramento della condizione) considerando il presidente e i singoli soci , riduttivamente, quali parti che avevano interesse contrario al suo avveramento benchè, originariamente, la clausola fosse stata evidentemente posta nell'interesse sia del cedente che dei cessionari delle quote, così motivando sul punto: “…da un lato, l'art 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente a una determinata prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento di essa, e, dall'altro, la condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse, per cui, in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti ( Cass
9 n.18512/2017; Cass n.16620/2013;Cass. n.4178/1998; Cass
n.7973/2000; Cass. n. 6423/2003; Cass. n. 419/2006)”.
27 .Nel caso di specie, invece, ha opinato il giudice di legittimità, la
Corte territoriale “…non solo non ha accertato, in fatto, la sussistenza, nei contratti di cessione delle quote, di un'espressa clausola contrattuale che avesse disposto che la condizione ivi apposta era prevista nell'esclusivo interesse del cedente, ma anzi ha accertato, in fatto, alla luce del complesso degli elementi acquisiti, che tale condizione era, in realtà, “sintonica” anche agli interessi dei contraenti cessionari”
28. Nonostante la ritenuta inapplicabilità all'ipotesi in commento dell'art 1359 c.c. la S.C. proseguiva sostenendo che “D'altra parte, com'è stato affermato da questa Corte, colui che si è obbligato o ha alienato un bene sotto condizione sospensiva del rilascio di determinate autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che l'altra parte si propone, ha il dovere di compiere, per conservarne integre le ragioni, comportandosi secondo buona fede (art1358 c.c.), tutte le attività che da lui dipendono per
l'avveramento di siffatta condizione, in modo da non impedire che la
P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni, con la conseguenza che deve rispondere delle conseguenze dell'inadempimento di questa sua obbligazione contrattuale nei confronti dell'altra parte, alla quale è possibile chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni conseguenti , da accertare secondo il criterio della regolarità causale , che consente di riconoscere il danno nel caso in cui, avuto
10 riguardo alla situazione di fatto esistente nel momento in cui si è verificato l'inadempimento, debba ritenersi che la condizione avrebbe potuto avverarsi, essendo possibile il legittimo rilascio delle autorizzazioni amministrative con riguardo alla normativa applicabile
( Cass. n.6676/1992). Fermo restando che ove, come nel caso in esame, il fatto dedotto in condizione sia un provvedimento amministrativo ed il procedimento per la sua adozione non abbia potuto concludersi per il fatto di chi aveva un interesse contrario alla realizzazione della condizione, la prova non può avere ad oggetto la certezza che il provvedimento positivo vi sarebbe stato, ma solo stabile se, nella situazione data, una legittima conclusione positiva del procedimento fosse possibile (Cass. n.13009/2011), verificando, in particolare, se sussistessero circostanze tali da far ragionevolmente presumere che il procedimento amministrativo avrebbe avuto esito favorevole (Cass.
n.3207 del 2014…”
29. Alla stregua di dette considerazioni la Corte cassava la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva applicabile al caso di specie l'istituto della finzione di avveramento della condizione di cui all'art
1359 c.c. ad onta del rimedio generale previsto in caso di apposizione di condizione “bilaterale” e di inadempimento di una delle parti agli obblighi di buona fede imposti di dagli artt 1358 c.c. e 1375 c.c. in base al quale è possibile chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Con la precisazione che l' accertamento di tale inadempimento deve essere effettuato secondo il criterio della regolarità causale in base alla situazione esistente al momento
11 dell'inadempimento, e dunque, nell'ipotesi in esame, verificando se, nella situazione data, la condizione avrebbe potuto avverarsi mediante il legittimo rilascio della concessione.
30. Demandava, quindi, al giudice del rinvio, individuato in altra
Sezione della corte d'Appello, la decisione della causa nel merito sulla scorta dei principi enunciati ex art 384 co2 c.p.c., oltre alla liquidazione delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
31. Con atto di citazione ritualmente notificato ex art 392 c.p.c,
[...]
e CP_1 Parte_1 Controparte_2 Parte_2
hanno riassunto il giudizio di appello, limitandosi, dopo aver esposto l'articolata vicenda fattuale e giuridica e passato in rassegna le decisioni conclusive dei gradi di merito e del giudizio in cassazione, a riproporre le conclusioni già rassegnate nell'originario atto di appello, sostanzialmente reiterando il contenuto degli scritti difensivi di cui al procedimento riassunto e instando per la non debenza delle somme riconosciute al dalla sentenza cassata e per l'immediata CP_3
restituzione di tutte le somme già corrisposte in suo favore in forza degli anzidetti atti di transazione .
32. Si è costituito ritualmente il convenuto in riassunzione chiedendo l'accertamento del grave inadempimento dei riassumenti rispetto alle obbligazioni contenute nel contratto del 4 luglio1989 con conseguente condanna degli stessi al pagamento degli importi stabiliti nella decisione cassata a titolo di risarcimento danni.
33. All'esito di una serie di rinvii d'ufficio, le parti hanno precisato le conclusioni mediante il richiamo ai rispettivi scritti difensivi
12 all'udienza in trattazione scritta del 05/12/2024 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di note conclusionali e repliche.
***
34. Ciò posto, deve anzitutto premettersi che i limiti oggettivi del giudizio in trattazione, così come disposto dall'art. 394 c.p.c., sono fissati in ragione di quanto devoluto alla cognizione della Corte di
Cassazione e di quanto dal predetto giudice di legittimità statuito nella fase rescindente. Venendo, quindi, alla individuazione del thema decidendum di questo giudizio rescissorio, va ribadito che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio, instaurato ex art. 392 c.p.c., sono fissati esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata dal giudice del rinvio, neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità stessa o in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto. Inoltre, “ i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di
13 modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023;Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020;
Sez. L - Sentenza n. 27337 del 24/10/2019)
35. Nel giudizio in esame, come innanzi già accennato, il Giudice di legittimità con sentenza N. 24977/2018, ben lungi dal negare l'inadempimento dei ricorrenti, ha accolto il ricorso degli odierni appellanti in riassunzione limitatamente al motivo inerente all'inapplicabilità al caso di specie della finzione di avveramento di cui all'art 1359 c.c .
36. Atteso che, come anticipato, la riassunzione della causa che fa seguito alla riassunzione della sentenza, in generale, instaura davanti al giudice del rinvio un giudizio “chiuso”, quanto all'attività delle parti, e
“aperto” per quanto riguarda l'attività del giudice di merito (Cass
n.5137/2019; Cass. n. 2285/2015; Cass 4096/20017), in questa sede il
14 Collegio, in ossequio alle coordinate ermeneutiche dettate dalla S.C, è tenuto a determinare se, esclusa l'applicabilità della finzione di avveramento alla fattispecie in esame, possa comunque ravvisarsi una violazione del principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto con particolare riguardo al comportamento dovuto in pendenza della condizione ex artt 1375 e 1358 cc
37. Nello specifico occorre accertare esclusivamente se il fatto dedotto in condizione avrebbe potuto avverarsi essendo plausibile il legittimo rilascio del provvedimento amministrativo verificando se il mancato rilascio della concessione, quale evento dedotto in condizione, sia dipeso da un comportamento dilatorio o quantomeno temporeggiante dei riassumenti nel sollecitare il procedimento di adozione ( in particolare del nella sopra descritta qualità). Parte_1
38. Acclarato l'effettivo incremento di valore delle quote così come stabilite nella ctu di primo grado e successiva integrazione e la mancata realizzazione della condizione dedotta nei contratti di cessione quale fatto costitutivo del diritto azionato dal cedente, non è revocabile in dubbio la sussistenza di un grave inadempimento da parte dei cessionari atteso che, come si è detto, questi ultimi erano tenuti a compiere tutte le attività che da loro dipendevano per il rilascio delle autorizzazioni in ossequio al generale principio di buona fede e correttezza, a maggior ragione per come enucleato dall'art.1358 c.c.
39. Tanto emerge agevolmente già dalla semplice indagine sulle circostanze di fatto che lasciano legittimamente presumere che, molto probabilmente, il procedimento amministrativo avrebbe avuto esito
15 favorevole laddove i riassumenti vi avessero dato impulso con la dovuta solerzia. In particolare, deve ritenersi dirimente che:
a) il n.q. di amministratore della società aveva CP_3 CP_8
acquistato il terreno per la realizzazione dell'opera in data 28/09/1987.
b) Il Comune di , già in data 26/10/1987 aveva approvato la CP_8
variazione al PRG per la costruzione dell'impianto sportivo progettato.
c) La Regione aveva espresso parere favorevole alla variante già in data
22/05/1990.
d) Il Comune, con successiva delibera del 19/09/1990 approvava la variante in questione facendo proprie le prescrizioni dell'Ente regionale che aveva, a sua volta, approvato definitivamente la variante il
26/02/1991
e) Solo in data 28/12/1991 viene rilasciata la concessione edilizia.
f) Solo in data 18/8/1993, quindi a distanza di oltre due anni dalla effettiva conclusione dell'iter amministrativo, Parte_1
Presidente del Consiglio di amministrazione subentrato al nella CP_3
compagine della successiva alla cessione delle quote di CP_8
quest'ultimo, stipulava con il una convenzione per dare Pt_3
attuazione alla concessione.
40. Le circostanze di fatto testè elencate, si ribadisce, non risultano contestate in alcun modo dagli attori in riassunzione che non hanno mai allegato fatti idonei a smentire il decisivo, quanto incomprensibile, ritardo loro riferibile nel richiedere la concessione che, avendo precluso l'avveramento della condizione nel termine, è plausibilmente riconducibile ad un contegno volutamente dilatorio.
16 41. In altri termini, niente in questa sede risulta acquisito, non solo in termini di concreta prova della diligenza dei riassumenti nell'attendere all'obbligo di richiedere tempestivamente la concessione, ma prima ancora e anzitutto in termini di compiuta allegazione di elementi offerti, idonei a consentire una diversa valutazione del fatto così come demandato in questa fase rescissoria.
42. Pertanto, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “…il mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, va risolta accertando, in concreto e sulla scorta delle emergenze di causa quale di esse sia stata inadempiente (o prevalentemente inadempiente, in caso di inadempimenti reciproci) per aver tenuto una condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione.”(
Cass 243/2025; Cass. n.25085/2022), è fuor di dubbio che il comportamento evidentemente attendista della parte onerata rispetto al rilascio dei provvedimenti assentivi, abbia concretizzato, nell'ipotesi in commento e in considerazione delle accertate circostanze di fatto, una grave violazione delle regole di buona fede ex artt 1175, 1375 e 1358
c.c.
43. In definitiva, come efficacemente osservato dalla Corte di Appello nella sentenza cassata, l'acclarata inapplicabilità al caso di specie dell'istituto della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c., non esclude il ricorso all'art 1358 c.c. quale regola generale a presidio del contegno che le parti sono tenute a tenere in pendenza della condizione.
17 44. Sicchè, alla luce delle circostanze di fatto definitivamente acquisite, risulta inconfutabilmente dimostrato l'inadempimento degli odierni riassumenti rispetto agli obblighi assunti con il contratto di cessione con conseguente condanna degli stessi a risarcire il danno derivatone al cessionario secondo le valutazioni già efficacemente esplicitate CP_3
nella consulenza tecnica d'ufficio
45. La questione del maggior danno da svalutazione non specificamente riproposta in questa sede dai riassumenti, pur essendo oggetto di ben due dei motivi dichiarati assorbiti dalla S.C. e pertanto non decisa (Cass
n. 37270/2022), merita di essere affrontata alla luce delle conclusioni rassegnate dal convenuto in riassunzione (che invece reitera la domanda già formulata in tutti i gradi di giudizio) atteso che, in ogni caso, il
Tribunale aveva condivisibilmente respinto la domanda in questione ritenendola non provata.
46. Di contro, la Corte d'Appello aveva ritenuto che il danno sussistesse
“in re” in quanto espresso in lire a gennaio 1991 e in euro al momento della liquidazione operata dal ctu sulla base dell'unico argomento della notorietà della svalutazione della lira dovuta al tasso di conversione.
47. Anche a voler ritenere ammissibile la domanda formulata dal inquadrata correttamente l'obbligazione come debito di valuta CP_3
e precisato che essa non si trasforma in debito di valore per effetto del ritardo nell'adempimento, non è in discussione che la svalutazione della lira rispetto all'euro nel periodo intercorso tra la scadenza dell'obbligazione e il pagamento non potrebbe comunque costituire un danno automaticamente risarcibile, ma avrebbe dovuto essere oggetto
18 di specifica prova ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. dal momento che, alla stregua del consolidato orientamento del Giudice nomofilattico, anche nelle ipotesi in cui il maggior danno da svalutazione monetaria possa ritenersi esistente in via presuntiva in quanto, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, resta fermo l'onere del creditore di dimostrare che tale pregiudizio sia rimasto integralmente a proprio carico a causa della mancata disponibilità del denaro nel periodo di mora. (Cass. n. 16565/2018; Cass. n.17572/2023).
48. Nell'ipotesi che ci occupa, invece, il non ha mai fornito CP_3
alcuna prova, nemmeno facendo ricorso a presunzioni, del maggior danno subito a seguito del ritardato pagamento.
49. In definitiva, le conclusioni rassegnate nell'atto di appello in riassunzione devono essere integralmente rigettate e confermata la sentenza di primo grado con la condanna all' incremento di valore come determinato dal Tribunale maggiorato degli interessi legali, essendo inapplicabili gli interessi maggiorati ex 1284 quarto comma c.c. in ragione della anteriorità della domanda originaria alle modifiche introdotte .
50. Ferme restando le spese liquidate dal Tribunale, le spese delle ulteriori fasi, giudizio cassato, di rinvio e di Cassazione, seguono la soccombenza e dunque, avuto riguardo al complessivo esito della lite e a quanto riconosciuto al devono essere compensate per un terzo CP_3
e per i restanti due terzi poste a carico dei riassumenti, previa
19 liquidazione come da dispositivo secondo i parametri previsti dal DM
55/2014 e successive modificazioni con espunzione per il giudizio di appello (cassato e di rinvio)
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in riassunzione, ex art 392 c.p.c. proposto da Parte_1 CP_1 Parte_2
nei confronti di ogni diversa istanza, Controparte_2 CP_3
domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Rigetta l'appello, come reiterato con l'atto di riassunzione di cui in epigrafe e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Latina n. 2992/2006.
2) Compensa le spese di lite relative al giudizio cassato nella misura di un terzo del totale e condanna Parte_1 CP_1
a rifondere a Parte_2 Controparte_2 [...]
i residui due terzi, che liquida, per la quota di spettanza, in CP_3
euro 2.840,00, oltre accessori di legge;
3) Compensa in ragione di un terzo le spese di lite del giudizio di rinvio e di legittimità e condanna Parte_1 CP_1
, a rifondere a
[...] Parte_2 Controparte_2 [...]
i due terzi, che liquida, per tali due terzi, quanto al primo, CP_3
in euro 3.491,00 e in euro 3.294,00, quanto al giudizio di cassazione, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%; Iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/9/2025.
20 La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa RI D'Avino
21