TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2628/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2628/2019 promossa da:
Parte_1
in liquidazione coatta amministrativa, (C.F. ), , (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), , (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 Pt_4
, (C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._3 Parte_5
), (C.F. ), C.F._4 Parte_6 C.F._5 Parte_7
, (C.F. ), , (C.F.: )
[...] C.F._6 Parte_8 C.F._7
domiciliati in indirizzo telematico;
rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Fabio Santangeli, dall'avv.
Pierpaolo Parisi e dall'avv. Vanda Trovato giusta procura in atti.
, (C.F. , , (C.F. Parte_9 C.F._8 Parte_10
), domiciliato in indirizzo telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano C.F._9
Martina;
pagina 1 di 29 OPPONENTI
contro
(C.F. Controparte_1 CP_2
, domiciliato in VIALE TUNISI 29 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
RIZZA ETTORE giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 627/2019 del 29.3.2019 il Tribunale di Siracusa ha ingiunto a
[...]
(quale debitore principale) e a , Parte_11 Parte_7 Parte_2
, , ,
[...] Parte_10 Parte_12 Parte_6 Parte_5 Pt_8
, a titolo di coobbligati in forza di garanzia fideiussoria, di
[...] Parte_9 Parte_4
pagare, immediatamente e in solido fra loro, alla Controparte_3
la somma di € 47.993,01 oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, per rate non pagate del contratto di mutuo chirografario n. 002/2589890/96 del 3.08.2015, con il quale la
[...]
ha erogato la somma di € 100.000,00, da restituire in n. 48 rate con decorrenza Controparte_1
dal 3.09.2015..
Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti eccependo: la nullità del decreto ingiuntivo per erronea quantificazione delle somme ingiunte;
nullità delle condizioni economiche del contratto di finanziamento per indeterminatezza della rata e del tasso di interesse pagina 2 di 29 applicato;
indeterminatezza del piano di rimborso con rate costanti e tasso variabile;
eccezione di compensazione della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo impugnato con l'importo di €
508.402,58 quale controcredito che la società vanterebbe nei confronti dell'istituto convenuto in Pt_1
forza delle diverse condizioni illegittime dallo stesso applicate sia al conto corrente, che al conto anticipi su fatture e ciò, in particolare, per l'illegittima applicazione di interessi in misura ultra-legale
(per assenza di pattuizione), la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (per assenza di pattuizione e di reciprocità effettiva), l'applicazione della commissione di massimo scoperto (per assenza di pattuizione, per indeterminatezza e per mancanza di causa), l'antergazione e la postergazione delle valute in senso sfavorevole per il correntista (per assenza di pattuizione) e l'applicazione delle spese di tenuta conto e di gestione (per assenza di pattuizione); -nullità delle fideiussioni omnibus prestate in violazione dell'art. 2, l. n. 287/1990, in tale ultima ipotesi (nullità delle singole clausole) con conseguente estinzione delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.8.2019 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza del 25.9.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini per l'espletamento della mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione.
Esperita con esito negativo la mediazione e concessi i termini ex art. 183 co VI cpc, la causa è
stata istruita con la nomina di un consulente contabile.
All'udienza del 19.1.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, in quanto con provvedimento del 21.7.2021 è stata disposta, dall'OR , la messa in Controparte_4
liquidazione coatta amministrativa dell'odierna opponente Parte_11
pagina 3 di 29 In seguito, e costituendosi con nuovo difensore hanno riassunto Parte_10 Parte_9
l'odierno giudizio. Espletata la CTU, all'udienza del 26.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
- Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12
aprile 2006, n. 8615).
pagina 4 di 29 Ciò posto, nella presente sede, la ha Controparte_1 Parte_13
chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della Controparte_5
e dei garanti per euro 256.907,96 quale importo derivante da finanziamento del 12.12.2016 con
[...]
la quale è stata erogata la somma di euro 350.000,00, in favore della debitrice principale, da restituire in 48 rate.
- Finanziamento
Parte opponente ha contestato la pretesa creditoria derivante da mutuo chirografario n.
002/2589890/96 del 3.08.2015, con il quale la ha erogato la Controparte_1
somma di € 100.000,00, da restituire in n. 60 rate con decorrenza dal 3.09.2015, deducendo la nullità
per indeterminatezza della rata, l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'indeterminatezza del piano di rimborso con rate costanti a tasso variabile, contestando il saldo negativo risultante dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, eccependo la difformità tra TAEG concordato e TAEG
applicato.
Occorre anzitutto ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio,
essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass.
Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533). In altri termini, allorquando venga azionato “un credito derivante
da un prestito finanziario di cui sia incontroversa la dazione della corrispondente somma, è onere del
debitore […] dimostrare le ragioni per le quali l'ammontare del credito […] non corrisponda a quello
effettivamente vantato” (così Cass. Civ. Sez. VI-I 20.8.2020, n. 17403).
pagina 5 di 29 Tanto premesso, deve ritenersi che la creditrice opposta abbia adeguatamente assolto gli oneri dei quali essa è gravata.
Fin dal ricorso monitorio, parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento originariamente stipulato dalla BCC di Pachino e da con Parte_11
cui stato concesso a quest'ultima l'importo di euro 100.000,00 nonché le lettere di fideiussione debitamente sottoscritte.
In relazione a tale rapporto risulta altresì depositato il piano di ammortamento – del pari munito di sottoscrizione del mutuatario (v. all. 1 del ricorso monitorio).
Sotto il profilo dell'inadempimento, parte opposta ha allegato – all'esito dell'incontestata corresponsione della somma di €. 100,000,00 da parte di BCC di Pachino - il mancato pagamento di:
euro 47.993,96 oltre interessi al tasso previsto dal D. Lgs 231/2002 dalla data della domanda e sino a quella di effettivo soddisfo, ed oltre alle spese del presente procedimento.
Di contro parte opponente ha contestato la debenza somme richieste dalla creditrice opposta eccependo la nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza.
- Contratto di finanziamento
Al fine di verificare la fondatezza della doglianza di parte opponente occorre anzitutto esaminare il contratto di finanziamento in contestazione.
Il contratto di finanziamento n. 002/258989/96 del 3 agosto 2015 prevede le seguenti principali condizioni: - Capitale finanziato: € 100.000,00; - Numero rate posticipate: 60; - Tasso annuo nominale (TAN) variabile: 3,600%. Il prospetto di sintesi, costituente parte integrante del contratto sottoscritto, riporta inoltre le ulteriori condizioni: - Modalità di calcolo degli interessi: Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile;
- Tipo di ammortamento: Francese;
- Tipologia di rata:
pagina 6 di 29 Variabile: l'ammontare della rata varia in funzione dell'andamento del parametro di riferimento;
-
Periodicità delle rate: mensile.
Ciò posto, considerato che il mutuo in esame prevede un sistema di ammortamento alla francese, va -in via generale- ricordato che costituiscono tratti caratteristici del sistema di ammortamento alla francese il carattere costante della rata restitutoria (salve le precisazioni di cui infra si dirà) ed il fatto che di rata in rata la quota di capitale restituito cresca progressivamente (v., sulla identificazione tra sistema di ammortamento alla francese e sistema progressivo, Cass. Civ. Sez. I
19.5.2023, n. 13888).
Tanto premesso, in diritto si osserva anzitutto che l'anatocismo ha luogo allorché gli interessi,
una volta scaduti, anziché essere corrisposti, vengono capitalizzati costituendo la base per la produzione di ulteriori interessi. Nel sistema di ammortamento alla francese la determinazione della rata restitutoria avviene indubbiamente attraverso una formula finanziaria che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari mediante la formula dell'interesse composto, essendo in essa il tempo utilizzato come esponente e non come fattore.
L'anatocismo, nel sistema di ammortamento alla francese, deve escludersi atteso che il calcolo degli interessi corrispettivi risulta sempre effettuato sul solo capitale residuo. Più precisamente, la quota di interessi di ogni rata restitutoria viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente,
costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva. Alla scadenza di ogni rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma pagati come quota interesse. Ribadito ancora una volta che il fenomeno anatocistico ricorre solo allorquando gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, l'insussistenza di esso nella restituzione con pagina 7 di 29 ammortamento alla francese emerge tuttavia se si considera che in ciascuna rata la quota interessi è
calcolata mediante prodotto tra tasso di interesse e debito capitale residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento, mentre la quota capitale rimborsata è determinata per differenza tra l'entità della rata e gli interessi di periodo.
Per altro verso, nessuna indeterminabilità del tasso di interessi può ravvisarsi nel sistema di ammortamento alla francese. Come evidenziato dalla dottrina specialistica, nei finanziamenti contemplanti rimborso graduale con rate infra-annuali si configura una divergenza tra il T.A.N. (tasso annuo nominale) ed il T.A.E. (tasso annuo effettivo), ossia il tasso rapportato su base annua alla luce degli effetti della capitalizzazione infra-annuale degli interessi. Il on tiene conto della tipologia CP_6
di rimborso pattuito, avuto particolare riguardo al momento e alla scadenza con cui vengono rimborsati gli interessi corrispettivi. Il pagamento di rate composte da capitale ed interessi con cadenza infra-
annuale costituisce una sorta di anticipazione rispetto al pagamento di una unica (teorica) rata annuale calcolata sulla base del tasso annuo nominale convenuto. La differenza tra e lungi dal CP_6 CP_7
concretare una illegittima ed anomala discordanza tra i due dati, riflette il fatto che l'interesse annuale non viene solitamente corrisposto in unica soluzione a fine anno ma ripartito in rate infra-annuali in scadenza, sicché il costo effettivo da interessi del finanziamento non è pari al tasso annuale ma lievemente maggiore;
nessuna indeterminatezza si realizza, tuttavia, atteso che, una volta raggiunto l'accordo sulla somma erogata in prestito, sul tasso, sulla durata del prestito e sul numero predefinito di rate di restituzione, la misura della rata stessa discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Di recente, con ordinanza del 2.10.2023 n. 28723, la Sezione Tributaria del Supremo Collegio
ha affermato, in linea con quanto sopra sostenuto, che “l'art. 1283 c.c. vieta […] la produzione di
pagina 8 di 29 interessi su interessi ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo alla francese comporta
invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via
decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi
pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il
pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad
estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli
interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di
capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate
precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun
fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n.
9237/2010; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
Va infine rilevato che da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del
19.7.2023. I giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno confermato che “la capitalizzazione
[…] in regime composto […] è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è
incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma
pagina 9 di 29 fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento alla
francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n.
15130). Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che “nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra
l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo composto, da intendersi come evocato in
correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi
dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che
esclude l'anatocismo”, e che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto
eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte
all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione
di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
In altri termini, anche la giurisprudenza di legittimità ha negato che il ricorso al piano di ammortamento alla francese determini anatocismo. In secondo luogo, essa ha del pari precisato che il fatto che la determinazione della rata sia operata mediante una formula di matematica finanziaria basata sull'interesse composto non implica alcuna indeterminabilità della clausola relativa agli interessi.
Le superiori indicazioni sono indubbiamente state elaborate per i casi in cui il testo negoziale abbia previsto il ricorso ad un tasso di interesse fisso. Pur nondimeno, esse sono state nella prassi adattate anche alle fattispecie in cui, come nella specie, il contratto abbia previsto la variabilità del tasso di interesse. Come è stato chiarito da una recente condivisibile pronuncia di merito, “con
l'espressione piano di ammortamento alla francese (ovvero a rata costante) dovrebbe intendersi
unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita
solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai
mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato
pagina 10 di 29 sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò
consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano
di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la
quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di
capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità)” (così,
testualmente, App. Catania Sez. I 21.11.2024, n. 1720; nel medesimo senso App. Perugia 25.9.2024, n.
663, ove si legge che “un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla
previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la
stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente emulato in via
indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la
quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso
variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in
questo caso, l'indicazione a rata costante indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato
effettivo di una rata costante … esclusa dal variare del tasso”).
Venendo al caso di specie, nel testo contrattuale prodotto in atti si legge specificamente che esso ha previsto il “piano di ammortamento alla francese”, con “tipologia di rata variabile: l'ammontare della rata varia in funzione dell'andamento del parametro di riferimento”. La rata, seppur variabile in funzione della variabilità del tasso applicato nel periodo interessato, è composta da una quota capitale e da una quota interessi calcolata sul capitale residuo. Pertanto, l'importo di ciascuna rata è puramente indicativo e orientativo, poiché sviluppato applicando il tasso variabile rilevato alla data di sottoscrizione ed è destinato a variare al variare del parametro contrattuale di indicizzazione del tasso,
conformemente a quanto specificamente previsto dall'art. 3 del contratto di mutuo in esame. Come in pagina 11 di 29 tutti i piani di ammortamento che adottano il sistema alla francese, la quota di interessi risulta maggiore all'inizio del piano, in quanto il debito residuo inizialmente è più alto, e decresce in funzione del capitale restituito con contestuale aumento della quota capitale della rata.
Ancora, in allegato al mutuo è stato depositato il piano di ammortamento indicativo sottoscritto dalla parte mutuataria, cioè calcolato sulla base del valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse previsto al momento della conclusione del contratto, che riporta, tra gli altri elementi,
l'importo della rata (indicativa) pari a € 1823,86 (v. pag. 7 del contratto di mutuo in atti).
Nel contratto oggetto di causa si legge inoltre che la parte mutuataria si è obbligata al rimborso del mutuo di € 100.000,00 in 60 rate mensili, a tasso variabile ancorato alla media mensile Euribor 3
mesi con divisore 365.
Sul punto il CTU, le cui conclusioni vanno condivise in quanto esenti da contraddizioni, ha accertato che la rata è stata correttamente calcolata nel regime finanziario composto, tramite una
funzione che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri utilizzando il fattore tempo “t” con
carattere esponenziale… Nell'operazione di finanziamento in esame, dunque, nell'ipotesi sopra
espressa, l'ammontare della rata di € 1.823,86 (già definita nel contratto), calcolato sulla base del
valore percentuale del TAN variabile al momento della conclusione del contratto, è univocamente
definito sulla base dei criteri indicati dalla banca in contratto (cfr. pag. 8 della relazione peritale in atti depositata).
Per le argomentazioni sopra esposte le clausole del contratto non si pongono tra loro in contraddizione in termini idonei a viziarle sotto il profilo della determinabilità. Ed infatti, nel caso in esame, le parti hanno chiaramente precisato nel contratto le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul pagina 12 di 29 capitale ancora da restituire e pertanto non sussiste alcuna indeterminatezza del tasso ultralegale da applicare.
Vanno pertanto condivise le conclusioni del CTU, il quale chiarisce che “Nell'operazione di
finanziamento in esame…l'ammontare della rata di € 8.060,24 (già definita nel contratto), calcolato
sulla base del valore percentuale del TAN variabile al momento della conclusione del contratto, è
univocamente definito sulla base dei criteri indicati dalla banca in contratto….. sulla base dei criteri
indicati dalla in contratto […] e con l'applicazione di un tasso variabile”, è possibile “stabilire CP_1
in maniera certa ed incontrovertibile la rata del mutuo” in oggetto” (cfr. pag. 8 della relazione di ctu in atti).
Sebbene ciò non sia stato specificamente censurato dall'opponente, deve altresì escludersi che la clausola relativa agli interessi sia affetta da indeterminabilità in virtù del richiamo al parametro dell'Euribor. Come è stato segnalato, tale ultimo indice, richiamato dal testo negoziale, conduce ad esiti applicativi differenti a seconda di quale sia il divisore adottato. In particolare, si distingue tra Euribor
con divisore 360 ed Euribor con divisore 365, dal momento che nel primo caso si assume quale riferimento l'anno commerciale di 360 giorni (12 mesi da 30 giorni ciascuno) e nel secondo caso l'anno solare o civile di 365 giorni. In proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, ove dal contratto non sia desumibile a quale divisore debba farsi affidamento, comportando la scelta dell'uno o dell'altro divisore una (sia pur esigua) differenza nella quantificazione degli interessi, la clausola relativa a questi ultimi deve reputarsi affetta da indeterminabilità e deve farsi applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 (cfr. Cass. Civ. Sez. I 25.7.2024, n.
20801). Nel caso di specie, come si è visto, il divisore risulta specificamente indicato in contratto,
essendo stato previsto espressamente il ricorso al criterio dell'anno solare o civile di 365 giorni (v. art.
pagina 13 di 29 2 del contratto di mutuo).
Parte opponente ha inoltre eccepito la differenza tra tasso debitorio indicato e tasso applicato.
L'eccezione va disattesa. Ed invero, l'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva
90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.03.2003, che, all'art. 9, comma II,
prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di “rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' comprensivo degli interessi e Pt_14
degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la
formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' , non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto, piuttosto, Pt_15
un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Tanto premesso appare evidente il carattere inconferente del parametro normativo invocato a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata o omessa indicazione dell' Infatti, il Pt_14
richiamato art. 117 comma VI t.u.b. sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono
tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del pagina 14 di 29 Par contraente, bensì l' che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del
Par finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell'
non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma VI dell'art. 117 t.u.b., né tanto meno risulta applicabile il comma VII del medesimo art. 117 t.u.b., che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Ad ogni modo nella fattispecie in esame, l'ausiliario del giudice nominato, ha escluso l'applicazione in concreto da parte della banca di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti. In
particolare, il ctu ha evidenziato che “Il tasso è indicato nell'articolo 2 del contratto ed è pari alla
“MEDIA EURIBOR 3 MESI del mese precedente il trimestre di rilevazione sulla base dell'anno civile
(gg 365), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" […], arrotondato ai 5 centesimi superiori,
attualmente pari al 0,00000% maggiorato di 3,60000 punti percentuali…Sulla base dei criteri sopra
indicati, essendo il valore del parametro di riferimento (Euribor) negativo, al momento della
conclusione del contratto il tasso annuo nominale (TAN) pattuito è pari al 3,600%. Inoltre, come
specificato nel contratto, “gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile”, cioè sui giorni
effettivi”.
Il CTU, poi per verificare “il tasso di interesse in concreto applicato dall'istituto di credito”,
ha proceduto a ricalcolare gli interessi confrontando le risultanze con quanto addebitato dalla CP_1
Ebbene, dal confronto gli interessi ricalcolati coincidono, pertanto deve darsi atto che il tasso di interesse indicato nel contratto di mutuo, nella misura variabile tempo per tempo definita, corrisponde al “tasso di interesse in concreto applicato dall'istituto di credito”.
Il CTU, le cui conclusioni vanno condivise tenuto conto della completezza e della congruità della pagina 15 di 29 argomentazioni rese, ha accertato la correttezza della pretesa creditoria della banca opposta,
confermando quanto indicato e richiesto alla data del 12 novembre 2018 dall'Istituto di credito opposto con lettera certificata ex art. 50 del D.Lgs. dell'1.09.1993 n. 385.
- Eccezione di compensazione conto anticipi.
Parte opponente ha, altresì, eccepito la compensazione della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo impugnato con l'importo di € 508.402,58 quale controcredito che la società vanterebbe Pt_1
nei confronti dell'istituto convenuto in forza delle diverse condizioni illegittime dallo stesso applicate sia al conto corrente, che al conto anticipi su fatture.
Parte opponente in particolare, premesso che la ha intrattenuto con la Bcc un rapporto Parte_11
di conto corrente con apertura di credito n. 6330020000151-54 (ex c/c n. 15-1), nonché un conto anticipi su fatture, ha dedotto di essere creditrice dell'odierna opposta, stante l'applicazione da parte di quest'ultima: di interessi ultra-legali in assenza di specifica pattuizione;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione sia dell'art. 1283 c.c., che dell'art. 120 TUB e, successivamente,
dell'art. 2 CICR del 9.02.2000; l'antergazione e postergazione di valute, in senso sfavorevole per il correntista e favorevole per l'istituto di credito;
commissioni di massimo scoperto nulle spese non pattuite e/o riferite a saldi debitori non corretti;
spese non pattuite;
condizioni economiche illegittimamente variate in violazione dell'art. 118 TUB.
Sul piano degli oneri di allegazione e prova, sia in caso di azione di ripetizione di indebito sia in caso di azione di accertamento della illegittimità degli addebiti operati dall'istituto di credito, grava sul correntista la prova dei fatti costitutivi delle sue doglianze, dovendo egli in particolare, nel denunciare la nullità delle clausole contrattuali, allegare dettagliatamente quali tra queste siano nulle e dare specifica indicazione del modo e della misura in cui le voci di indebito siano state illegittimamente pagina 16 di 29 computate dalla banca. Da tale angolo visuale, va poi ricordato che, in conformità al consolidato indirizzo del Supremo Collegio, il cliente, ove intenda agire per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, deve di regola farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (così Cass. Civ. Sez. I 2.5.2019, n. 11543; cfr. Cass.
Civ. 7.5.2015, n. 9201; Cass. Civ. 13.10.2016, n. 20693; Cass. Civ. 23.10.2017, n. 24948).
Ebbene, nella fattispecie in esame, nonostante parte opponente sia convenuta sostanziale nel presente giudizio, avendo eccepito la compensazione di quanto preteso dalla BCC in via monitoria con l'asserito credito derivante da poste illegittime applicate dalla stessa, deve ritenersi onerata della CP_1
prova in giudizio di quanto dalla stessa eccepito, gravando su parte opponente l'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo al caso di specie, parte attrice ha prodotto: - Contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 15-1 (successivamente n° 633/002/000151/54) datato 10.01.1997 sottoscritto dalla con la;
-Contratto di Parte_11 Controparte_1
apertura di credito in conto corrente a revoca sul conto n. 15-1 (successivamente n°
633/002/000151/54) datato 10.01.1997 sottoscritto dalla con la Parte_11
; -Contratti di apertura di credito in conto corrente a revoca o Controparte_1
a scadenza stabilita sottoscritti dalla con la Parte_11 [...]
dal 19.12.2011 al 12.12.2016 per il cui elenco di dettaglio si rimanda a pagina Controparte_1
13 del presente elaborato;
- Contratto di sconto/anticipazione s.b.f. di portafoglio sottoscritto dalla
[...]
in data 10.01.1997 con la;
- Parte_11 Controparte_1
Estratti di conto trimestrali e riassunti a scalare con riepilogo delle competenze periodicamente liquidate relativi al conto corrente di corrispondenza n. 15-1 (successivamente n. 633/002/000151/54)
pagina 17 di 29 periodo compreso tra il 31.12.1992 e il 28.09.2018, corrispondente alla data di estinzione del rapporto.
Ebbene, con riferimento al conto anticipi va tuttavia evidenziato che parte attrice non ha prodotto alcun documento di dettaglio sulla gestione dei singoli anticipi e sulle modalità di calcolo delle competenze relative alla loro gestione, sicché il Consulente d'ufficio non ha potuto effettuare alcuna analisi o verifica sul conto anticipi.
Quanto al conto corrente di corrispondenza, l'Ausiliario nominato ha riscontrato che la documentazione per il periodo che dal 31.12.1992 al 31.12.2009 non è utilizzabile, tenuto conto della pessima qualità della documentazione depositata in atti, “con moltissime pagine degli estratti conto
fotocopiate solo a metà o del tutto mancanti”. Peraltro, in data 11.12.2023, il CTU ha fatto richiesta alle parti di integrazione dei documenti illeggibili e/o mancanti e tale richiesta è rimasta inevasa (cfr.
pec di risposta del 29.01.2024, allegato 5).
Per tali ragioni l'analisi peritale è stata limitata al solo conto corrente di corrispondenza n°
002/000151/54 come conto ordinario, per il periodo che va dal 31.12.2009, con un saldo iniziale pari a
€ -470.558,17 a debito per il correntista, e fino alla data del 28.09.2018, con un saldo finale pari a € -
51.787,13 a debito per il correntista.
La lacuna relativa ai periodi anteriori non osta tuttavia all'accertamento chiesto, dal momento che,
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di onere della prova nei rapporti bancari
di conto corrente”, una volta riscontrata la invalidità di taluni addebiti ed a fronte della “mancanza di
una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre
distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio […] nel
caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con
l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato
pagina 18 di 29 all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli
elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia
inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano
addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (così
Cass. Civ. Sez. I 2.5.2019, n. 11543; cfr. Cass. Civ. Sez. VI-I 13.12.2009, n. 33009; v. più di recente,
Cass. Civ. Sez. I 12.5.2022, n. 15253).
Nel caso di specie, il primo estratto conto disponibile del conto corrente di corrispondenza n°
002/000151/54 prevede un saldo iniziale pari a € -470.558,17 a debito per il correntista, mentre nessun elemento volto a smentire l'esposizione di partenza è stato addotto dalle parti.
Condivisibilmente, pertanto, il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto al ricalcolo della posizione debitoria a partire dal primo saldo documentato della serie che giunge fino al 28.9.2018.
Tutto ciò premesso, occorre esaminare i risultati raggiunti nella consulenza tecnica d'ufficio.
Sul punto, il nominato dott. ha chiarito quanto segue: - In atti è presente il contratto di Persona_1
apertura del conto corrente di corrispondenza n. 15-1 datato 10.01.1997, le cui condizioni principali
sono: Tasso nominale annuo creditore: 0,5000%; Tasso nominale annuo per scoperto di conto:
16,5000%; Commissione di massimo scoperto: 0,5000%; Criterio di capitalizzazione: T.D.
trimestrale, T.A. annuale (ndr. tasso debitore e tasso creditore). Risultano inoltre correttamente
pattuite le valute di addebito/accredito e le spese. L'art. 16 del citato contratto disciplina le modifiche
unilaterali. In pari data (10.01.1997) la concede al correntista una apertura di credito in conto CP_1
corrente a revoca per Lire 250.000.000 (€ 129.114,22). Il contratto de quo non riporta alcuna
condizione in termini di tassi, spese e commissioni. Successivamente, tra il 19.12.2011 ed il
pagina 19 di 29 12.12.2016, una serie di lettere contratto disciplinano l'affidamento concesso per elasticità di cassa
sul conto n° 002/000151/54, a tempo indeterminato (a revoca) o a scadenze stabilite (cfr. pag. 12 della relazione in atti).
Il CTU ha quindi elaborato un apposito prospetto (cfr. prospetto A a pag. 11 della relazione peritale) ove sono riportate tutte le principali condizioni economiche relative alle lettere di contratto per la concessione di apertura di credito in corso di rapporto. Dall'analisi della documentazione prodotta emerge che tutti i contratti recano la regolare sottoscrizione del cliente e risultano correttamente pattuiti i tassi debitori entro e oltre fido, sia su base annua, sia tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi (effettivo).
Il ctu peraltro ha chiarito che, ai sensi dell'art. 118 TUB, non sono state rinvenute in atti
comunicazioni di variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente correntista (cfr. pag. 14 della relazione in atti). Quanto all'applicazione dei tassi ultralegali il CTU ha riscontrato quanto segue: “Tasso
creditore: applicato correttamente. ✓ Tasso debitore entro l'affidamento tempo per tempo concesso:
dal 31.12.2009 al 18.12.2011: nel contratto analizzato non risulta alcuna pattuizione;
dal 19.12.2011
al 15.07.2012: il tasso applicato è risultato in linea con le variazioni del parametro di riferimento
contrattuale; dal 16.07.2012 al 31.12.2014: il tasso applicato è risultato superiore al tasso variabile
contrattuale; dal 01.01.2014 al 29.09.2018: il tasso applicato è risultato in linea con le variazioni del
parametro di riferimento contrattuale. ✓ Tasso debitore per scoperto di conto/oltre l'affidamento
tempo per tempo concesso12: dal 31.12.2009 al 18.12.2011: nel contratto analizzato risulta pattuito il
tasso annuo nominale senza indicazione del tasso effettivo (tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione trimestrale degli interessi); dal 19.12.2011 al 15.07.2012: il tasso applicato è risultato
in linea con il tasso contrattuale;
dal 16.07.2012 al 01.12.2013: il tasso applicato è risultato superiore
pagina 20 di 29 al tasso contrattuale;
dal 02.12.2013 al 29.09.2018: il tasso applicato è risultato in linea con il tasso
contrattuale.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi debitori va brevemente ricordato l'ormai ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto, altresì, che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3,
d.lgs. n. 342/1999, ha demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Qualche dubbio interpretativo si è posto invece con riguardo al disposto di cui al novellato art. 120, comma 2, T.U.B.., modificato dalla legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013, comma 629), con il quale è stato previsto che: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non
pagina 21 di 29 possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale»”.
L'intervento normativo ha infatti generato un duplice filone interpretativo: secondo una prima tesi la norma avrebbe introdotto dei principi delegando alla normazione secondaria del CICR la disciplina di dettaglio, dunque, l'operatività del precetto;
secondo altra tesi, la norma, come riformulata, introduceva il definitivo divieto di anatocismo bancario in ogni sua forma e la sua operatività prescinde dall'intervento del CICR.
Ritiene questo giudicante di aderire a questo secondo indirizzo, condiviso da parte della giurisprudenza di merito, la quale sostiene la precettività immediata della norma. Ed infatti, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del
CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c.
Di conseguenza, a partire dall'1.01.2014 prevale sul precedente assetto normativo e, peraltro,
esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n.
342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c., negando la possibilità che, al termine dell'anno o del periodo di capitalizzazione previsto
(attualmente il trimestre), gli interessi primari maturati possano andare a costituire capitale a sua volta soggetto ad applicazione di interessi secondari.
Seguendo tale impostazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione o, comunque, nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi pagina 22 di 29 devono rimanere separati nei conteggi periodici. Trattandosi di norma non retroattiva, questa opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.01.2014. Sotto tale profilo vanno pertanto condivise le osservazioni del CTP di parte opponente sulla illegittima capitalizzazione degli interessi nel rapporto di conto corrente dal 1.1.2014 al 30.9.2016.
Ciò posto, tenuto conto che la capitalizzazione risulta correttamente pattuita solo a far data dal
19.12.2011 va condiviso il ricalcolo effettuato dal CTU il quale ha escluso la capitalizzazione dal
31.12.2008 al 18.12.2011 e dal 1.1.2014 al 29.9.2018 (cfr. rielaborazione in sede di risposta alle osservazioni pag. 25 relazione peritale)
Quanto alla domanda di accertamento di illegittimità della commissione di massimo scoperto,
va osservato che prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata rilevata, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale, consistente nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. Cass., sez. I, 5 19/10/2017 n.
24806); per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Ebbene, nella fattispecie in esame la CMS risulta correttamente pattuita solo dal 2.12.2013 (cfr.
lettere contratto di apertura di credito), in quanto sono sufficientemente specificati i criteri di applicazione: La commissione sul fido accordato è calcolata e addebitata su base trimestrale
moltiplicando la somma messa a disposizione del cliente nel trimestre per l'aliquota su indicata. Ove la
somma sia messa a disposizione del cliente per una durata inferiore al trimestre, l'importo della
commissione viene proporzionalmente ridotto. Il trimestre considerato coincide con quello solare,
quindi con termine, rispettivamente, alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.
pagina 23 di 29 La pattuizione relativa alla commissione sull'accordato ha durata pari a quella dell'affidamento sopra
specificato e non è rinnovabile tacitamente, salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento da parte
del cliente e salva, comunque, la facoltà della banca di variare unilateralmente le presenti condizioni
in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 385/1993. Con cadenza trimestrale la banca
evidenzia e rendiconta al cliente l'effettivo utilizzo dell'affidamento registrato nel periodo”. Il ctu,
pertanto, ha correttamente espunto la CMS dal 2° trimestre 2012 al 2.12.2013.
Il ctu ha inoltre riscontrato l'applicazione della commissione di istruttoria veloce a partire dal
2°trimestre 2012 e fino al 2° trimestre 2018.
Tale commissione risulta, tuttavia, pattuita solo a partire dal 02.12.2013 (cfr. lettere contratto di apertura di credito) con i seguenti criteri: “Commissione di istruttoria veloce variabile a seconda
dell'importo complessivo dello sconfinamento e applicata nelle seguenti misure ad ogni sconfinamento
e ad ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre purché
superiore a 250,00 € con un massimo di 3.000,00 € fino a Euro 5.000,00: Euro 15,00 fino a Euro
20.000,00: Euro 50,00 fino a Euro 9.999.999.999,99: Euro 100,00”. Deve pertanto condividersi il
Part ricalcolo del CTU, il quale ha considerato la solo a partire dal 2.12.2013 al 30.6.2018.
Parte opponente infine ha eccepito l'illegittimità dell'addebito di interessi per valute apposte fittiziamente in quanto prive di giustificazione causale e indeterminate in violazione dell'art. 1346 c.c.
Siffatta contestazione non può essere accolta, avendo il Ctu riscontrato il pieno rispetto delle condizioni pattuite per i versamenti di contanti e assegni stessa banca e altra banca su piazza
Tanto premesso, il consulente tecnico d'ufficio ha rielaborato i saldi del conto corrente di corrispondenza giungendo ad un saldo finale, ricalcolato alla data del 28.9.2018 di euro 63.872,84 a credito per il cliente correntista.
pagina 24 di 29 Ciò posto, va tuttavia evidenziato che la medesima eccezione è stata proposta dagli opponenti,
sempre nei confronti della BCC di Pachino, nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG 2627/2019
definito in pari data con sentenza. Ebbene, nella predetta sentenza tale eccezione è stata parzialmente accolta e il controcredito accertato è stato portato in compensazione con il maggior debito degli opponenti.
Nel presente giudizio quindi non può operare alcuna compensazione, tenuto conto che del credito dell'opponente derivante dal conto corrente di corrispondenza n° 633/002/000151/54 (già n° 15-1) si è
già tenuto conto nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG 2627/2019 definito con sentenza del
Tribunale di Siracusa emessa in data 21 Maggio 2025.
- Nullità fideiussioni
Parte opponente infine ha eccepito l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori, “stante la pacifica ed contestabile nullità assoluta della fideiussione omnibus
rilasciata dagli esponenti per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 della l.
287/1990….ed in subordine “eccepisce la nullità relativa delle clausole di cui agli artt. 1 e 5 del
contratto di fideiussione. È evidente, difatti, che la nullità delle singole clausole conformi al modello
Abi ritenute illegittime debbano considerarsi inefficaci e, dunque, improduttivi di effetti nei confronti
dei fideiussori”.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, per come affermato da Cass. Sez. Un. 41994/2021, “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
pagina 25 di 29 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, l'eventuale nullità, discendente dall'intesa illecita, è limitata alle sole clausole de quibus e non estesa all'intero contratto, salvo che sia desumibile una diversa volontà delle parti (non allegata né
provata dagli opponenti nel caso di specie).
Ma soprattutto, va evidenziato che:
- “il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass.
15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi” (cfr.
Cass. 26847/2024);
- al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio “iura novit curia” (cfr. Cass. 19401/2024).
Nel caso di specie, la fideiussione prestata dagli opponenti , Parte_7 Parte_2
, , , Parte_10 Parte_12 Parte_6 Parte_5 Parte_8
non è qualificabile come fideiussione omnibus, trattandosi di Parte_9 Parte_4
fideiussione specifica, volta a garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di pagina 26 di 29 mutuo chirografario concesso a fino alla concorrenza Parte_11
della somma di euro 150.000,00,
Pertanto, gli opponenti, che hanno eccepito la nullità della predetta fideiussione specifica, non potevano giovarsi della prova privilegiata costituita dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2005 (relativo alle fideiussioni omnibus) e avevano piuttosto l'onere di dare prova autonoma che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica sottoscritta corrispondesse ad una pratica uniforme frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali.
Tuttavia, gli opponenti (pur avendone l'onere) non hanno fornito tale prova e, in ogni caso, non hanno neppure depositato il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, del quale non può
dunque tenersi conto, non essendo invocabile (in base alla giurisprudenza citata) il principio “iura novit curia”, dato che non viene in rilievo un atto normativo, ma un provvedimento amministrativo sanzionatorio.
- risarcimento del danno
Va rigettata la domanda di parte attrice avente ad oggetto il risarcimento del danno, in quanto del tutto generica e priva di supporto probatorio. Ed infatti, non è al riguardo sufficiente indicare il danno evento, essendo viceversa necessario allegare in modo specifico e, soprattutto, dimostrare le conseguenze pregiudizievoli subite e il nesso di causalità con la condotta della banca convenuta, oneri in specie del tutto disattesi dalla società attrice.
Infine va dichiarata inammissibile l'eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo nella parte in cui è prevista la condanna della parte ingiunta agli interessi al tasso previsto dal D.Lgs 231/2002 dalla data della domanda sino alla data di effettivo soddisfo, in quanto trattasi di eccezione sollevata per la prima volta con il deposito della memoria di replica.
pagina 27 di 29 - Conclusioni
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da Parte_11
, ,
[...] Parte_7 Parte_2 Parte_10 Parte_12
, , va Parte_6 Parte_5 Parte_8 Parte_9 Parte_4
rigettata e per l'effetto va confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 627/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in ragione dell'accolto come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 e ss modifiche, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento delle cause di valore fino ad euro 52.000,00.
Quanto alle spese di CTU, tenuto conto dell'esito del ricalcolo, vanno poste definitivamente a carico della opponente, come liquidate in separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_11 Parte_7
, ,
[...] Parte_2 Parte_10 Parte_12 Parte_6 Parte_5
, e per l'effetto conferma e dichiara
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_4
esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 627/2019, emesso dal Tribunale di Siracusa in data
29.3.2019;
b) RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da Parte_11
, , Parte_7 Parte_2 Parte_10 Parte_12 Parte_6
, , nei confronti della Parte_5 Parte_8 Parte_9 Parte_4
creditrice opposta c) CONDANNA gli opponenti alla rifusione, in favore della opposta delle spese di giudizio, che pagina 28 di 29 liquida in € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
e) PONE definitivamente a carico degli opponenti le spese di ctu come liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Siracusa, il 21 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2628/2019 promossa da:
Parte_1
in liquidazione coatta amministrativa, (C.F. ), , (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), , (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 Pt_4
, (C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._3 Parte_5
), (C.F. ), C.F._4 Parte_6 C.F._5 Parte_7
, (C.F. ), , (C.F.: )
[...] C.F._6 Parte_8 C.F._7
domiciliati in indirizzo telematico;
rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Fabio Santangeli, dall'avv.
Pierpaolo Parisi e dall'avv. Vanda Trovato giusta procura in atti.
, (C.F. , , (C.F. Parte_9 C.F._8 Parte_10
), domiciliato in indirizzo telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano C.F._9
Martina;
pagina 1 di 29 OPPONENTI
contro
(C.F. Controparte_1 CP_2
, domiciliato in VIALE TUNISI 29 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
RIZZA ETTORE giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 627/2019 del 29.3.2019 il Tribunale di Siracusa ha ingiunto a
[...]
(quale debitore principale) e a , Parte_11 Parte_7 Parte_2
, , ,
[...] Parte_10 Parte_12 Parte_6 Parte_5 Pt_8
, a titolo di coobbligati in forza di garanzia fideiussoria, di
[...] Parte_9 Parte_4
pagare, immediatamente e in solido fra loro, alla Controparte_3
la somma di € 47.993,01 oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, per rate non pagate del contratto di mutuo chirografario n. 002/2589890/96 del 3.08.2015, con il quale la
[...]
ha erogato la somma di € 100.000,00, da restituire in n. 48 rate con decorrenza Controparte_1
dal 3.09.2015..
Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti eccependo: la nullità del decreto ingiuntivo per erronea quantificazione delle somme ingiunte;
nullità delle condizioni economiche del contratto di finanziamento per indeterminatezza della rata e del tasso di interesse pagina 2 di 29 applicato;
indeterminatezza del piano di rimborso con rate costanti e tasso variabile;
eccezione di compensazione della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo impugnato con l'importo di €
508.402,58 quale controcredito che la società vanterebbe nei confronti dell'istituto convenuto in Pt_1
forza delle diverse condizioni illegittime dallo stesso applicate sia al conto corrente, che al conto anticipi su fatture e ciò, in particolare, per l'illegittima applicazione di interessi in misura ultra-legale
(per assenza di pattuizione), la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (per assenza di pattuizione e di reciprocità effettiva), l'applicazione della commissione di massimo scoperto (per assenza di pattuizione, per indeterminatezza e per mancanza di causa), l'antergazione e la postergazione delle valute in senso sfavorevole per il correntista (per assenza di pattuizione) e l'applicazione delle spese di tenuta conto e di gestione (per assenza di pattuizione); -nullità delle fideiussioni omnibus prestate in violazione dell'art. 2, l. n. 287/1990, in tale ultima ipotesi (nullità delle singole clausole) con conseguente estinzione delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.8.2019 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza del 25.9.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini per l'espletamento della mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione.
Esperita con esito negativo la mediazione e concessi i termini ex art. 183 co VI cpc, la causa è
stata istruita con la nomina di un consulente contabile.
All'udienza del 19.1.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, in quanto con provvedimento del 21.7.2021 è stata disposta, dall'OR , la messa in Controparte_4
liquidazione coatta amministrativa dell'odierna opponente Parte_11
pagina 3 di 29 In seguito, e costituendosi con nuovo difensore hanno riassunto Parte_10 Parte_9
l'odierno giudizio. Espletata la CTU, all'udienza del 26.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
- Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12
aprile 2006, n. 8615).
pagina 4 di 29 Ciò posto, nella presente sede, la ha Controparte_1 Parte_13
chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della Controparte_5
e dei garanti per euro 256.907,96 quale importo derivante da finanziamento del 12.12.2016 con
[...]
la quale è stata erogata la somma di euro 350.000,00, in favore della debitrice principale, da restituire in 48 rate.
- Finanziamento
Parte opponente ha contestato la pretesa creditoria derivante da mutuo chirografario n.
002/2589890/96 del 3.08.2015, con il quale la ha erogato la Controparte_1
somma di € 100.000,00, da restituire in n. 60 rate con decorrenza dal 3.09.2015, deducendo la nullità
per indeterminatezza della rata, l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'indeterminatezza del piano di rimborso con rate costanti a tasso variabile, contestando il saldo negativo risultante dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, eccependo la difformità tra TAEG concordato e TAEG
applicato.
Occorre anzitutto ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio,
essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass.
Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533). In altri termini, allorquando venga azionato “un credito derivante
da un prestito finanziario di cui sia incontroversa la dazione della corrispondente somma, è onere del
debitore […] dimostrare le ragioni per le quali l'ammontare del credito […] non corrisponda a quello
effettivamente vantato” (così Cass. Civ. Sez. VI-I 20.8.2020, n. 17403).
pagina 5 di 29 Tanto premesso, deve ritenersi che la creditrice opposta abbia adeguatamente assolto gli oneri dei quali essa è gravata.
Fin dal ricorso monitorio, parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento originariamente stipulato dalla BCC di Pachino e da con Parte_11
cui stato concesso a quest'ultima l'importo di euro 100.000,00 nonché le lettere di fideiussione debitamente sottoscritte.
In relazione a tale rapporto risulta altresì depositato il piano di ammortamento – del pari munito di sottoscrizione del mutuatario (v. all. 1 del ricorso monitorio).
Sotto il profilo dell'inadempimento, parte opposta ha allegato – all'esito dell'incontestata corresponsione della somma di €. 100,000,00 da parte di BCC di Pachino - il mancato pagamento di:
euro 47.993,96 oltre interessi al tasso previsto dal D. Lgs 231/2002 dalla data della domanda e sino a quella di effettivo soddisfo, ed oltre alle spese del presente procedimento.
Di contro parte opponente ha contestato la debenza somme richieste dalla creditrice opposta eccependo la nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza.
- Contratto di finanziamento
Al fine di verificare la fondatezza della doglianza di parte opponente occorre anzitutto esaminare il contratto di finanziamento in contestazione.
Il contratto di finanziamento n. 002/258989/96 del 3 agosto 2015 prevede le seguenti principali condizioni: - Capitale finanziato: € 100.000,00; - Numero rate posticipate: 60; - Tasso annuo nominale (TAN) variabile: 3,600%. Il prospetto di sintesi, costituente parte integrante del contratto sottoscritto, riporta inoltre le ulteriori condizioni: - Modalità di calcolo degli interessi: Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile;
- Tipo di ammortamento: Francese;
- Tipologia di rata:
pagina 6 di 29 Variabile: l'ammontare della rata varia in funzione dell'andamento del parametro di riferimento;
-
Periodicità delle rate: mensile.
Ciò posto, considerato che il mutuo in esame prevede un sistema di ammortamento alla francese, va -in via generale- ricordato che costituiscono tratti caratteristici del sistema di ammortamento alla francese il carattere costante della rata restitutoria (salve le precisazioni di cui infra si dirà) ed il fatto che di rata in rata la quota di capitale restituito cresca progressivamente (v., sulla identificazione tra sistema di ammortamento alla francese e sistema progressivo, Cass. Civ. Sez. I
19.5.2023, n. 13888).
Tanto premesso, in diritto si osserva anzitutto che l'anatocismo ha luogo allorché gli interessi,
una volta scaduti, anziché essere corrisposti, vengono capitalizzati costituendo la base per la produzione di ulteriori interessi. Nel sistema di ammortamento alla francese la determinazione della rata restitutoria avviene indubbiamente attraverso una formula finanziaria che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari mediante la formula dell'interesse composto, essendo in essa il tempo utilizzato come esponente e non come fattore.
L'anatocismo, nel sistema di ammortamento alla francese, deve escludersi atteso che il calcolo degli interessi corrispettivi risulta sempre effettuato sul solo capitale residuo. Più precisamente, la quota di interessi di ogni rata restitutoria viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente,
costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva. Alla scadenza di ogni rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma pagati come quota interesse. Ribadito ancora una volta che il fenomeno anatocistico ricorre solo allorquando gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, l'insussistenza di esso nella restituzione con pagina 7 di 29 ammortamento alla francese emerge tuttavia se si considera che in ciascuna rata la quota interessi è
calcolata mediante prodotto tra tasso di interesse e debito capitale residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento, mentre la quota capitale rimborsata è determinata per differenza tra l'entità della rata e gli interessi di periodo.
Per altro verso, nessuna indeterminabilità del tasso di interessi può ravvisarsi nel sistema di ammortamento alla francese. Come evidenziato dalla dottrina specialistica, nei finanziamenti contemplanti rimborso graduale con rate infra-annuali si configura una divergenza tra il T.A.N. (tasso annuo nominale) ed il T.A.E. (tasso annuo effettivo), ossia il tasso rapportato su base annua alla luce degli effetti della capitalizzazione infra-annuale degli interessi. Il on tiene conto della tipologia CP_6
di rimborso pattuito, avuto particolare riguardo al momento e alla scadenza con cui vengono rimborsati gli interessi corrispettivi. Il pagamento di rate composte da capitale ed interessi con cadenza infra-
annuale costituisce una sorta di anticipazione rispetto al pagamento di una unica (teorica) rata annuale calcolata sulla base del tasso annuo nominale convenuto. La differenza tra e lungi dal CP_6 CP_7
concretare una illegittima ed anomala discordanza tra i due dati, riflette il fatto che l'interesse annuale non viene solitamente corrisposto in unica soluzione a fine anno ma ripartito in rate infra-annuali in scadenza, sicché il costo effettivo da interessi del finanziamento non è pari al tasso annuale ma lievemente maggiore;
nessuna indeterminatezza si realizza, tuttavia, atteso che, una volta raggiunto l'accordo sulla somma erogata in prestito, sul tasso, sulla durata del prestito e sul numero predefinito di rate di restituzione, la misura della rata stessa discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Di recente, con ordinanza del 2.10.2023 n. 28723, la Sezione Tributaria del Supremo Collegio
ha affermato, in linea con quanto sopra sostenuto, che “l'art. 1283 c.c. vieta […] la produzione di
pagina 8 di 29 interessi su interessi ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo alla francese comporta
invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via
decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi
pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il
pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad
estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli
interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di
capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate
precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun
fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n.
9237/2010; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
Va infine rilevato che da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del
19.7.2023. I giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno confermato che “la capitalizzazione
[…] in regime composto […] è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è
incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma
pagina 9 di 29 fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento alla
francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n.
15130). Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che “nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra
l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo composto, da intendersi come evocato in
correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi
dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che
esclude l'anatocismo”, e che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto
eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte
all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione
di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
In altri termini, anche la giurisprudenza di legittimità ha negato che il ricorso al piano di ammortamento alla francese determini anatocismo. In secondo luogo, essa ha del pari precisato che il fatto che la determinazione della rata sia operata mediante una formula di matematica finanziaria basata sull'interesse composto non implica alcuna indeterminabilità della clausola relativa agli interessi.
Le superiori indicazioni sono indubbiamente state elaborate per i casi in cui il testo negoziale abbia previsto il ricorso ad un tasso di interesse fisso. Pur nondimeno, esse sono state nella prassi adattate anche alle fattispecie in cui, come nella specie, il contratto abbia previsto la variabilità del tasso di interesse. Come è stato chiarito da una recente condivisibile pronuncia di merito, “con
l'espressione piano di ammortamento alla francese (ovvero a rata costante) dovrebbe intendersi
unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita
solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai
mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato
pagina 10 di 29 sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò
consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano
di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la
quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di
capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità)” (così,
testualmente, App. Catania Sez. I 21.11.2024, n. 1720; nel medesimo senso App. Perugia 25.9.2024, n.
663, ove si legge che “un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla
previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la
stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente emulato in via
indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la
quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso
variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in
questo caso, l'indicazione a rata costante indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato
effettivo di una rata costante … esclusa dal variare del tasso”).
Venendo al caso di specie, nel testo contrattuale prodotto in atti si legge specificamente che esso ha previsto il “piano di ammortamento alla francese”, con “tipologia di rata variabile: l'ammontare della rata varia in funzione dell'andamento del parametro di riferimento”. La rata, seppur variabile in funzione della variabilità del tasso applicato nel periodo interessato, è composta da una quota capitale e da una quota interessi calcolata sul capitale residuo. Pertanto, l'importo di ciascuna rata è puramente indicativo e orientativo, poiché sviluppato applicando il tasso variabile rilevato alla data di sottoscrizione ed è destinato a variare al variare del parametro contrattuale di indicizzazione del tasso,
conformemente a quanto specificamente previsto dall'art. 3 del contratto di mutuo in esame. Come in pagina 11 di 29 tutti i piani di ammortamento che adottano il sistema alla francese, la quota di interessi risulta maggiore all'inizio del piano, in quanto il debito residuo inizialmente è più alto, e decresce in funzione del capitale restituito con contestuale aumento della quota capitale della rata.
Ancora, in allegato al mutuo è stato depositato il piano di ammortamento indicativo sottoscritto dalla parte mutuataria, cioè calcolato sulla base del valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse previsto al momento della conclusione del contratto, che riporta, tra gli altri elementi,
l'importo della rata (indicativa) pari a € 1823,86 (v. pag. 7 del contratto di mutuo in atti).
Nel contratto oggetto di causa si legge inoltre che la parte mutuataria si è obbligata al rimborso del mutuo di € 100.000,00 in 60 rate mensili, a tasso variabile ancorato alla media mensile Euribor 3
mesi con divisore 365.
Sul punto il CTU, le cui conclusioni vanno condivise in quanto esenti da contraddizioni, ha accertato che la rata è stata correttamente calcolata nel regime finanziario composto, tramite una
funzione che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri utilizzando il fattore tempo “t” con
carattere esponenziale… Nell'operazione di finanziamento in esame, dunque, nell'ipotesi sopra
espressa, l'ammontare della rata di € 1.823,86 (già definita nel contratto), calcolato sulla base del
valore percentuale del TAN variabile al momento della conclusione del contratto, è univocamente
definito sulla base dei criteri indicati dalla banca in contratto (cfr. pag. 8 della relazione peritale in atti depositata).
Per le argomentazioni sopra esposte le clausole del contratto non si pongono tra loro in contraddizione in termini idonei a viziarle sotto il profilo della determinabilità. Ed infatti, nel caso in esame, le parti hanno chiaramente precisato nel contratto le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul pagina 12 di 29 capitale ancora da restituire e pertanto non sussiste alcuna indeterminatezza del tasso ultralegale da applicare.
Vanno pertanto condivise le conclusioni del CTU, il quale chiarisce che “Nell'operazione di
finanziamento in esame…l'ammontare della rata di € 8.060,24 (già definita nel contratto), calcolato
sulla base del valore percentuale del TAN variabile al momento della conclusione del contratto, è
univocamente definito sulla base dei criteri indicati dalla banca in contratto….. sulla base dei criteri
indicati dalla in contratto […] e con l'applicazione di un tasso variabile”, è possibile “stabilire CP_1
in maniera certa ed incontrovertibile la rata del mutuo” in oggetto” (cfr. pag. 8 della relazione di ctu in atti).
Sebbene ciò non sia stato specificamente censurato dall'opponente, deve altresì escludersi che la clausola relativa agli interessi sia affetta da indeterminabilità in virtù del richiamo al parametro dell'Euribor. Come è stato segnalato, tale ultimo indice, richiamato dal testo negoziale, conduce ad esiti applicativi differenti a seconda di quale sia il divisore adottato. In particolare, si distingue tra Euribor
con divisore 360 ed Euribor con divisore 365, dal momento che nel primo caso si assume quale riferimento l'anno commerciale di 360 giorni (12 mesi da 30 giorni ciascuno) e nel secondo caso l'anno solare o civile di 365 giorni. In proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, ove dal contratto non sia desumibile a quale divisore debba farsi affidamento, comportando la scelta dell'uno o dell'altro divisore una (sia pur esigua) differenza nella quantificazione degli interessi, la clausola relativa a questi ultimi deve reputarsi affetta da indeterminabilità e deve farsi applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 (cfr. Cass. Civ. Sez. I 25.7.2024, n.
20801). Nel caso di specie, come si è visto, il divisore risulta specificamente indicato in contratto,
essendo stato previsto espressamente il ricorso al criterio dell'anno solare o civile di 365 giorni (v. art.
pagina 13 di 29 2 del contratto di mutuo).
Parte opponente ha inoltre eccepito la differenza tra tasso debitorio indicato e tasso applicato.
L'eccezione va disattesa. Ed invero, l'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva
90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.03.2003, che, all'art. 9, comma II,
prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di “rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' comprensivo degli interessi e Pt_14
degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la
formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' , non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto, piuttosto, Pt_15
un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Tanto premesso appare evidente il carattere inconferente del parametro normativo invocato a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata o omessa indicazione dell' Infatti, il Pt_14
richiamato art. 117 comma VI t.u.b. sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono
tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del pagina 14 di 29 Par contraente, bensì l' che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del
Par finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell'
non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma VI dell'art. 117 t.u.b., né tanto meno risulta applicabile il comma VII del medesimo art. 117 t.u.b., che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Ad ogni modo nella fattispecie in esame, l'ausiliario del giudice nominato, ha escluso l'applicazione in concreto da parte della banca di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti. In
particolare, il ctu ha evidenziato che “Il tasso è indicato nell'articolo 2 del contratto ed è pari alla
“MEDIA EURIBOR 3 MESI del mese precedente il trimestre di rilevazione sulla base dell'anno civile
(gg 365), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" […], arrotondato ai 5 centesimi superiori,
attualmente pari al 0,00000% maggiorato di 3,60000 punti percentuali…Sulla base dei criteri sopra
indicati, essendo il valore del parametro di riferimento (Euribor) negativo, al momento della
conclusione del contratto il tasso annuo nominale (TAN) pattuito è pari al 3,600%. Inoltre, come
specificato nel contratto, “gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile”, cioè sui giorni
effettivi”.
Il CTU, poi per verificare “il tasso di interesse in concreto applicato dall'istituto di credito”,
ha proceduto a ricalcolare gli interessi confrontando le risultanze con quanto addebitato dalla CP_1
Ebbene, dal confronto gli interessi ricalcolati coincidono, pertanto deve darsi atto che il tasso di interesse indicato nel contratto di mutuo, nella misura variabile tempo per tempo definita, corrisponde al “tasso di interesse in concreto applicato dall'istituto di credito”.
Il CTU, le cui conclusioni vanno condivise tenuto conto della completezza e della congruità della pagina 15 di 29 argomentazioni rese, ha accertato la correttezza della pretesa creditoria della banca opposta,
confermando quanto indicato e richiesto alla data del 12 novembre 2018 dall'Istituto di credito opposto con lettera certificata ex art. 50 del D.Lgs. dell'1.09.1993 n. 385.
- Eccezione di compensazione conto anticipi.
Parte opponente ha, altresì, eccepito la compensazione della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo impugnato con l'importo di € 508.402,58 quale controcredito che la società vanterebbe Pt_1
nei confronti dell'istituto convenuto in forza delle diverse condizioni illegittime dallo stesso applicate sia al conto corrente, che al conto anticipi su fatture.
Parte opponente in particolare, premesso che la ha intrattenuto con la Bcc un rapporto Parte_11
di conto corrente con apertura di credito n. 6330020000151-54 (ex c/c n. 15-1), nonché un conto anticipi su fatture, ha dedotto di essere creditrice dell'odierna opposta, stante l'applicazione da parte di quest'ultima: di interessi ultra-legali in assenza di specifica pattuizione;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione sia dell'art. 1283 c.c., che dell'art. 120 TUB e, successivamente,
dell'art. 2 CICR del 9.02.2000; l'antergazione e postergazione di valute, in senso sfavorevole per il correntista e favorevole per l'istituto di credito;
commissioni di massimo scoperto nulle spese non pattuite e/o riferite a saldi debitori non corretti;
spese non pattuite;
condizioni economiche illegittimamente variate in violazione dell'art. 118 TUB.
Sul piano degli oneri di allegazione e prova, sia in caso di azione di ripetizione di indebito sia in caso di azione di accertamento della illegittimità degli addebiti operati dall'istituto di credito, grava sul correntista la prova dei fatti costitutivi delle sue doglianze, dovendo egli in particolare, nel denunciare la nullità delle clausole contrattuali, allegare dettagliatamente quali tra queste siano nulle e dare specifica indicazione del modo e della misura in cui le voci di indebito siano state illegittimamente pagina 16 di 29 computate dalla banca. Da tale angolo visuale, va poi ricordato che, in conformità al consolidato indirizzo del Supremo Collegio, il cliente, ove intenda agire per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, deve di regola farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (così Cass. Civ. Sez. I 2.5.2019, n. 11543; cfr. Cass.
Civ. 7.5.2015, n. 9201; Cass. Civ. 13.10.2016, n. 20693; Cass. Civ. 23.10.2017, n. 24948).
Ebbene, nella fattispecie in esame, nonostante parte opponente sia convenuta sostanziale nel presente giudizio, avendo eccepito la compensazione di quanto preteso dalla BCC in via monitoria con l'asserito credito derivante da poste illegittime applicate dalla stessa, deve ritenersi onerata della CP_1
prova in giudizio di quanto dalla stessa eccepito, gravando su parte opponente l'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo al caso di specie, parte attrice ha prodotto: - Contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 15-1 (successivamente n° 633/002/000151/54) datato 10.01.1997 sottoscritto dalla con la;
-Contratto di Parte_11 Controparte_1
apertura di credito in conto corrente a revoca sul conto n. 15-1 (successivamente n°
633/002/000151/54) datato 10.01.1997 sottoscritto dalla con la Parte_11
; -Contratti di apertura di credito in conto corrente a revoca o Controparte_1
a scadenza stabilita sottoscritti dalla con la Parte_11 [...]
dal 19.12.2011 al 12.12.2016 per il cui elenco di dettaglio si rimanda a pagina Controparte_1
13 del presente elaborato;
- Contratto di sconto/anticipazione s.b.f. di portafoglio sottoscritto dalla
[...]
in data 10.01.1997 con la;
- Parte_11 Controparte_1
Estratti di conto trimestrali e riassunti a scalare con riepilogo delle competenze periodicamente liquidate relativi al conto corrente di corrispondenza n. 15-1 (successivamente n. 633/002/000151/54)
pagina 17 di 29 periodo compreso tra il 31.12.1992 e il 28.09.2018, corrispondente alla data di estinzione del rapporto.
Ebbene, con riferimento al conto anticipi va tuttavia evidenziato che parte attrice non ha prodotto alcun documento di dettaglio sulla gestione dei singoli anticipi e sulle modalità di calcolo delle competenze relative alla loro gestione, sicché il Consulente d'ufficio non ha potuto effettuare alcuna analisi o verifica sul conto anticipi.
Quanto al conto corrente di corrispondenza, l'Ausiliario nominato ha riscontrato che la documentazione per il periodo che dal 31.12.1992 al 31.12.2009 non è utilizzabile, tenuto conto della pessima qualità della documentazione depositata in atti, “con moltissime pagine degli estratti conto
fotocopiate solo a metà o del tutto mancanti”. Peraltro, in data 11.12.2023, il CTU ha fatto richiesta alle parti di integrazione dei documenti illeggibili e/o mancanti e tale richiesta è rimasta inevasa (cfr.
pec di risposta del 29.01.2024, allegato 5).
Per tali ragioni l'analisi peritale è stata limitata al solo conto corrente di corrispondenza n°
002/000151/54 come conto ordinario, per il periodo che va dal 31.12.2009, con un saldo iniziale pari a
€ -470.558,17 a debito per il correntista, e fino alla data del 28.09.2018, con un saldo finale pari a € -
51.787,13 a debito per il correntista.
La lacuna relativa ai periodi anteriori non osta tuttavia all'accertamento chiesto, dal momento che,
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di onere della prova nei rapporti bancari
di conto corrente”, una volta riscontrata la invalidità di taluni addebiti ed a fronte della “mancanza di
una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre
distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio […] nel
caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con
l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato
pagina 18 di 29 all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli
elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia
inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano
addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (così
Cass. Civ. Sez. I 2.5.2019, n. 11543; cfr. Cass. Civ. Sez. VI-I 13.12.2009, n. 33009; v. più di recente,
Cass. Civ. Sez. I 12.5.2022, n. 15253).
Nel caso di specie, il primo estratto conto disponibile del conto corrente di corrispondenza n°
002/000151/54 prevede un saldo iniziale pari a € -470.558,17 a debito per il correntista, mentre nessun elemento volto a smentire l'esposizione di partenza è stato addotto dalle parti.
Condivisibilmente, pertanto, il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto al ricalcolo della posizione debitoria a partire dal primo saldo documentato della serie che giunge fino al 28.9.2018.
Tutto ciò premesso, occorre esaminare i risultati raggiunti nella consulenza tecnica d'ufficio.
Sul punto, il nominato dott. ha chiarito quanto segue: - In atti è presente il contratto di Persona_1
apertura del conto corrente di corrispondenza n. 15-1 datato 10.01.1997, le cui condizioni principali
sono: Tasso nominale annuo creditore: 0,5000%; Tasso nominale annuo per scoperto di conto:
16,5000%; Commissione di massimo scoperto: 0,5000%; Criterio di capitalizzazione: T.D.
trimestrale, T.A. annuale (ndr. tasso debitore e tasso creditore). Risultano inoltre correttamente
pattuite le valute di addebito/accredito e le spese. L'art. 16 del citato contratto disciplina le modifiche
unilaterali. In pari data (10.01.1997) la concede al correntista una apertura di credito in conto CP_1
corrente a revoca per Lire 250.000.000 (€ 129.114,22). Il contratto de quo non riporta alcuna
condizione in termini di tassi, spese e commissioni. Successivamente, tra il 19.12.2011 ed il
pagina 19 di 29 12.12.2016, una serie di lettere contratto disciplinano l'affidamento concesso per elasticità di cassa
sul conto n° 002/000151/54, a tempo indeterminato (a revoca) o a scadenze stabilite (cfr. pag. 12 della relazione in atti).
Il CTU ha quindi elaborato un apposito prospetto (cfr. prospetto A a pag. 11 della relazione peritale) ove sono riportate tutte le principali condizioni economiche relative alle lettere di contratto per la concessione di apertura di credito in corso di rapporto. Dall'analisi della documentazione prodotta emerge che tutti i contratti recano la regolare sottoscrizione del cliente e risultano correttamente pattuiti i tassi debitori entro e oltre fido, sia su base annua, sia tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi (effettivo).
Il ctu peraltro ha chiarito che, ai sensi dell'art. 118 TUB, non sono state rinvenute in atti
comunicazioni di variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente correntista (cfr. pag. 14 della relazione in atti). Quanto all'applicazione dei tassi ultralegali il CTU ha riscontrato quanto segue: “Tasso
creditore: applicato correttamente. ✓ Tasso debitore entro l'affidamento tempo per tempo concesso:
dal 31.12.2009 al 18.12.2011: nel contratto analizzato non risulta alcuna pattuizione;
dal 19.12.2011
al 15.07.2012: il tasso applicato è risultato in linea con le variazioni del parametro di riferimento
contrattuale; dal 16.07.2012 al 31.12.2014: il tasso applicato è risultato superiore al tasso variabile
contrattuale; dal 01.01.2014 al 29.09.2018: il tasso applicato è risultato in linea con le variazioni del
parametro di riferimento contrattuale. ✓ Tasso debitore per scoperto di conto/oltre l'affidamento
tempo per tempo concesso12: dal 31.12.2009 al 18.12.2011: nel contratto analizzato risulta pattuito il
tasso annuo nominale senza indicazione del tasso effettivo (tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione trimestrale degli interessi); dal 19.12.2011 al 15.07.2012: il tasso applicato è risultato
in linea con il tasso contrattuale;
dal 16.07.2012 al 01.12.2013: il tasso applicato è risultato superiore
pagina 20 di 29 al tasso contrattuale;
dal 02.12.2013 al 29.09.2018: il tasso applicato è risultato in linea con il tasso
contrattuale.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi debitori va brevemente ricordato l'ormai ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto, altresì, che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3,
d.lgs. n. 342/1999, ha demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Qualche dubbio interpretativo si è posto invece con riguardo al disposto di cui al novellato art. 120, comma 2, T.U.B.., modificato dalla legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013, comma 629), con il quale è stato previsto che: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non
pagina 21 di 29 possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale»”.
L'intervento normativo ha infatti generato un duplice filone interpretativo: secondo una prima tesi la norma avrebbe introdotto dei principi delegando alla normazione secondaria del CICR la disciplina di dettaglio, dunque, l'operatività del precetto;
secondo altra tesi, la norma, come riformulata, introduceva il definitivo divieto di anatocismo bancario in ogni sua forma e la sua operatività prescinde dall'intervento del CICR.
Ritiene questo giudicante di aderire a questo secondo indirizzo, condiviso da parte della giurisprudenza di merito, la quale sostiene la precettività immediata della norma. Ed infatti, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del
CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c.
Di conseguenza, a partire dall'1.01.2014 prevale sul precedente assetto normativo e, peraltro,
esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n.
342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c., negando la possibilità che, al termine dell'anno o del periodo di capitalizzazione previsto
(attualmente il trimestre), gli interessi primari maturati possano andare a costituire capitale a sua volta soggetto ad applicazione di interessi secondari.
Seguendo tale impostazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione o, comunque, nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi pagina 22 di 29 devono rimanere separati nei conteggi periodici. Trattandosi di norma non retroattiva, questa opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.01.2014. Sotto tale profilo vanno pertanto condivise le osservazioni del CTP di parte opponente sulla illegittima capitalizzazione degli interessi nel rapporto di conto corrente dal 1.1.2014 al 30.9.2016.
Ciò posto, tenuto conto che la capitalizzazione risulta correttamente pattuita solo a far data dal
19.12.2011 va condiviso il ricalcolo effettuato dal CTU il quale ha escluso la capitalizzazione dal
31.12.2008 al 18.12.2011 e dal 1.1.2014 al 29.9.2018 (cfr. rielaborazione in sede di risposta alle osservazioni pag. 25 relazione peritale)
Quanto alla domanda di accertamento di illegittimità della commissione di massimo scoperto,
va osservato che prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata rilevata, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale, consistente nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. Cass., sez. I, 5 19/10/2017 n.
24806); per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Ebbene, nella fattispecie in esame la CMS risulta correttamente pattuita solo dal 2.12.2013 (cfr.
lettere contratto di apertura di credito), in quanto sono sufficientemente specificati i criteri di applicazione: La commissione sul fido accordato è calcolata e addebitata su base trimestrale
moltiplicando la somma messa a disposizione del cliente nel trimestre per l'aliquota su indicata. Ove la
somma sia messa a disposizione del cliente per una durata inferiore al trimestre, l'importo della
commissione viene proporzionalmente ridotto. Il trimestre considerato coincide con quello solare,
quindi con termine, rispettivamente, alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.
pagina 23 di 29 La pattuizione relativa alla commissione sull'accordato ha durata pari a quella dell'affidamento sopra
specificato e non è rinnovabile tacitamente, salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento da parte
del cliente e salva, comunque, la facoltà della banca di variare unilateralmente le presenti condizioni
in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 385/1993. Con cadenza trimestrale la banca
evidenzia e rendiconta al cliente l'effettivo utilizzo dell'affidamento registrato nel periodo”. Il ctu,
pertanto, ha correttamente espunto la CMS dal 2° trimestre 2012 al 2.12.2013.
Il ctu ha inoltre riscontrato l'applicazione della commissione di istruttoria veloce a partire dal
2°trimestre 2012 e fino al 2° trimestre 2018.
Tale commissione risulta, tuttavia, pattuita solo a partire dal 02.12.2013 (cfr. lettere contratto di apertura di credito) con i seguenti criteri: “Commissione di istruttoria veloce variabile a seconda
dell'importo complessivo dello sconfinamento e applicata nelle seguenti misure ad ogni sconfinamento
e ad ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre purché
superiore a 250,00 € con un massimo di 3.000,00 € fino a Euro 5.000,00: Euro 15,00 fino a Euro
20.000,00: Euro 50,00 fino a Euro 9.999.999.999,99: Euro 100,00”. Deve pertanto condividersi il
Part ricalcolo del CTU, il quale ha considerato la solo a partire dal 2.12.2013 al 30.6.2018.
Parte opponente infine ha eccepito l'illegittimità dell'addebito di interessi per valute apposte fittiziamente in quanto prive di giustificazione causale e indeterminate in violazione dell'art. 1346 c.c.
Siffatta contestazione non può essere accolta, avendo il Ctu riscontrato il pieno rispetto delle condizioni pattuite per i versamenti di contanti e assegni stessa banca e altra banca su piazza
Tanto premesso, il consulente tecnico d'ufficio ha rielaborato i saldi del conto corrente di corrispondenza giungendo ad un saldo finale, ricalcolato alla data del 28.9.2018 di euro 63.872,84 a credito per il cliente correntista.
pagina 24 di 29 Ciò posto, va tuttavia evidenziato che la medesima eccezione è stata proposta dagli opponenti,
sempre nei confronti della BCC di Pachino, nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG 2627/2019
definito in pari data con sentenza. Ebbene, nella predetta sentenza tale eccezione è stata parzialmente accolta e il controcredito accertato è stato portato in compensazione con il maggior debito degli opponenti.
Nel presente giudizio quindi non può operare alcuna compensazione, tenuto conto che del credito dell'opponente derivante dal conto corrente di corrispondenza n° 633/002/000151/54 (già n° 15-1) si è
già tenuto conto nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG 2627/2019 definito con sentenza del
Tribunale di Siracusa emessa in data 21 Maggio 2025.
- Nullità fideiussioni
Parte opponente infine ha eccepito l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori, “stante la pacifica ed contestabile nullità assoluta della fideiussione omnibus
rilasciata dagli esponenti per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 della l.
287/1990….ed in subordine “eccepisce la nullità relativa delle clausole di cui agli artt. 1 e 5 del
contratto di fideiussione. È evidente, difatti, che la nullità delle singole clausole conformi al modello
Abi ritenute illegittime debbano considerarsi inefficaci e, dunque, improduttivi di effetti nei confronti
dei fideiussori”.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, per come affermato da Cass. Sez. Un. 41994/2021, “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
pagina 25 di 29 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, l'eventuale nullità, discendente dall'intesa illecita, è limitata alle sole clausole de quibus e non estesa all'intero contratto, salvo che sia desumibile una diversa volontà delle parti (non allegata né
provata dagli opponenti nel caso di specie).
Ma soprattutto, va evidenziato che:
- “il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass.
15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi” (cfr.
Cass. 26847/2024);
- al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio “iura novit curia” (cfr. Cass. 19401/2024).
Nel caso di specie, la fideiussione prestata dagli opponenti , Parte_7 Parte_2
, , , Parte_10 Parte_12 Parte_6 Parte_5 Parte_8
non è qualificabile come fideiussione omnibus, trattandosi di Parte_9 Parte_4
fideiussione specifica, volta a garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di pagina 26 di 29 mutuo chirografario concesso a fino alla concorrenza Parte_11
della somma di euro 150.000,00,
Pertanto, gli opponenti, che hanno eccepito la nullità della predetta fideiussione specifica, non potevano giovarsi della prova privilegiata costituita dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2005 (relativo alle fideiussioni omnibus) e avevano piuttosto l'onere di dare prova autonoma che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica sottoscritta corrispondesse ad una pratica uniforme frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali.
Tuttavia, gli opponenti (pur avendone l'onere) non hanno fornito tale prova e, in ogni caso, non hanno neppure depositato il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, del quale non può
dunque tenersi conto, non essendo invocabile (in base alla giurisprudenza citata) il principio “iura novit curia”, dato che non viene in rilievo un atto normativo, ma un provvedimento amministrativo sanzionatorio.
- risarcimento del danno
Va rigettata la domanda di parte attrice avente ad oggetto il risarcimento del danno, in quanto del tutto generica e priva di supporto probatorio. Ed infatti, non è al riguardo sufficiente indicare il danno evento, essendo viceversa necessario allegare in modo specifico e, soprattutto, dimostrare le conseguenze pregiudizievoli subite e il nesso di causalità con la condotta della banca convenuta, oneri in specie del tutto disattesi dalla società attrice.
Infine va dichiarata inammissibile l'eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo nella parte in cui è prevista la condanna della parte ingiunta agli interessi al tasso previsto dal D.Lgs 231/2002 dalla data della domanda sino alla data di effettivo soddisfo, in quanto trattasi di eccezione sollevata per la prima volta con il deposito della memoria di replica.
pagina 27 di 29 - Conclusioni
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da Parte_11
, ,
[...] Parte_7 Parte_2 Parte_10 Parte_12
, , va Parte_6 Parte_5 Parte_8 Parte_9 Parte_4
rigettata e per l'effetto va confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 627/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in ragione dell'accolto come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 e ss modifiche, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento delle cause di valore fino ad euro 52.000,00.
Quanto alle spese di CTU, tenuto conto dell'esito del ricalcolo, vanno poste definitivamente a carico della opponente, come liquidate in separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_11 Parte_7
, ,
[...] Parte_2 Parte_10 Parte_12 Parte_6 Parte_5
, e per l'effetto conferma e dichiara
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_4
esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 627/2019, emesso dal Tribunale di Siracusa in data
29.3.2019;
b) RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da Parte_11
, , Parte_7 Parte_2 Parte_10 Parte_12 Parte_6
, , nei confronti della Parte_5 Parte_8 Parte_9 Parte_4
creditrice opposta c) CONDANNA gli opponenti alla rifusione, in favore della opposta delle spese di giudizio, che pagina 28 di 29 liquida in € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
e) PONE definitivamente a carico degli opponenti le spese di ctu come liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Siracusa, il 21 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 29 di 29