Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 953/2024 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- a SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 953/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 30/12/1984, rappresentata e difesa dall'avv. CARAVETTA MARISA, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
C.F. parte nata a MESSINA (ME) in [...] Controparte_1 C.F._2
10/12/1979, rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO GABRIELE, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 Controparte_1
- Di aver contratto matrimonio concordatario con in Corigliano Controparte_1
Calabro (CS) in data 18.07.2009;
- che dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: , a Corigliano Persona_1
Calabro (CS) il 13.11.2010, , a Corigliano Calabro Persona_2
(CS) il 22.02.2017, a Corigliano Calabro (CS) il 29.05.2018; Persona_3
- che il nucleo familiare è residente in [...], ma da circa sette anni la famiglia vive in una casa sita alla C.da San Francesco D'Assisi n. 134;
- che, in data 22.02.2024, insieme ai tre figli minori, è stata costretta a lasciare la casa coniugale per andare a trovare riparo presso la casa della madre, sita in Via Madrid
n.145, di C.da Fabrizio Grande, in Corigliano Rossano a.u. Corigliano, a causa dei continui litigi quotidiani che si verificavano tra i coniugi;
- che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e diverse incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è venuta progressivamente e ormai irrimediabilmente meno l'affectio coniugalis;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Parte_1 provvedimenti analiticamente indicati in ricorso:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con ordine all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano Rossano di effettuare le opportune annotazioni;
2) assegnare la casa coniugale al sig. poiché la famiglia ha trovato una Controparte_1 sistemazione adeguata presso la casa materna della ricorrente sita in Via Madrid n.145 ove intende rimanere;
3) stabilire il mantenimento da parte del sig. nei confronti dei tre figli, Controparte_1
, e di € 750,00 € (€ 250,00 per ogni figlio) al mese da Persona_2 Per_3 Per_1 corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche, sportive, scolastiche ed extrascolastiche decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
4) stabilire in riferimento all'assegno unico universale che lo stesso verrà richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
5) affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
6)il sig. potrà tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo vorrà, previa CP_1 comunicazione alla madre, e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
in mancanza di accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé i figli tre pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 sino alle ore 21.00, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, da venerdì pomeriggio dopo l'uscita da scuola e fino a domenica alle ore 21.00. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, i minori potranno trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi – 7 a luglio e 7 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento. Per le festività Natalizie i minori trascorreranno con il padre 7 giorni consecutivi, ad annialterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 30.12. al
06.01; tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelus ad anni alterni. I compleanni dei figli verranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso di disaccordo la mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro, ad anni alterni. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza. Il tutto, fatti salvi diversi accordi tra le parti e comunque tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori.
7) il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra le somme relative all'assegno CP_1 Pt_1 unico universale nella misura pari al 100% dal 22.02.2024 fino all'emanazione dei provvedimenti presidenziali;
8) la sig.ra inoltre fa presente che i due bambini e Pt_1 Persona_2 Per_3 dovranno ricevere a breve i sacramenti del battesimo e della comunione e pertanto, si chiede sin d'ora il pagamento delle relative spese al 50%;
9) infine il sig. dovrà restituire alla sig.ra tutta la mobilia presente ad CP_1 Pt_1 oggi nella casa coniugale di Via San Francesco D'Assisi n.134, poiché acquistata dai genitori della stessa, nonché il corredo e tutti gli effetti personali compreso il vestiario della ricorrente e dei bambini;
” Si è costituita parte resistente ed ha dedotto: Controparte_1
- di non opporsi alla pronuncia di separazione;
- di non aver, tuttavia, mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
- che, al contrario, la condotta della ricorrente era stata la sola causa del venir meno della comunione materiale e spirituale;
- che, in particolare, non corrisponde al vero quanto ex adverso dedotto in ordine alle presunte condotte violente poste in essere dal coniuge, il quale è sempre stato un padre presente ed un marito amorevole;
- che, dal momento in cui la si è allontanata dall'abitazione, gli è stato di fatto Pt_1 impedito il diritto di visita ai minori.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Controparte_1 provvedimenti analiticamente indicati in comparsa:
“1) L'accoglimento della richiesta di parte ricorrente di cui al punto 1; R.G. n.° 953/2024 - Pag. 3 di 4
2) L'accoglimento della richiesta di assegnazione della casa coniugale al convenuto;
3) Il rigetto della richiesta di cui al punto 4, atteso che il beneficio dovrà essere assegnato in parti uguali ad entrambe le parti;
4) Limitare ad euro 300 (100 a figlio) il mantenimento in favore dei figli anche in ragione delle oggettive e documentate difficoltà economiche del convenuto;
”
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza di comparizione dei coniugi del 26/2/25, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, di seguito riportato:
3) il mantenimento a carico di in favore dei tre figli, Controparte_1 Per_2
, e per l'importo di € 300,00 (€ 100,00 per ogni figlio) al mese, da
[...] Per_3 Per_1 corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche, sportive, scolastiche ed extrascolastiche decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
4) rinuncia di alla quota dell'assegno unico a lui spettante, che Controparte_1 sarà richiesto e riscosso al 100% da , Parte_1
5) affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
6) il padre potrà tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione alla madre, e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
in mancanza di accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14.00 sino alle ore 21:00, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, da sabato dopo l'uscita da scuola e fino a domenica alle ore 21.00. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, i minori potranno trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi – 7 a luglio e 7 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento. Per le festività Natalizie i minori trascorreranno con il padre 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 30.12. al 06.01; tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelus ad anni alterni. I compleanni dei figli verranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso di disaccordo la mattina con un genitore edil pomeriggio con l'altro, ad anni alterni. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza. Il tutto, fatti salvi diversi accordi tra le parti e comunque tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori.;
- dovrà restituire alla tutta la mobilia presente ad oggi nella casa Controparte_1 Pt_1 coniugale di Via San Francesco D'Assisi n.134, poiché acquistata dai genitori della stessa, nonché il corredo e tutti gli effetti personali compreso il vestiario della ricorrente e dei bambini;
I difensori hanno quindi discusso oralmente la causa chiedendo al tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni sopra riportate e il giudice delegato alla trattazione, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM non ha fatto pervenire conclusioni.
3. Nel merito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti R.G. n.° 953/2024 - Pag. 4 di 4
elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, sopra riportai, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
B. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano Rossano per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 53, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009). Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 26/2/25. Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni