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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 643/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
C.F. , nato in [...], residente in [...] C.F._1
12, ESTE (PD); C.F. nato in [...], residente in [...] C.F._2
Campagnolo, 4, ESTE (PD); C.F. , nato in [...], CP_2 C.F._3
residente in [...], ESTE (PD); C.F. , nato in CP_3 C.F._4
Moldova, residente in [...], ESTE (PD); C.F Controparte_4
, nato a [...], residente in [...], Rovigo, rappresentati e difesi C.F._5
dagli avv.ti Alessandro Capuzzo (c.f. e Marta Barbara Gasparini (c.f. C.F._6
) – PEC: C.F._7 Email_1
Fax: 049-657815 – elettivamente domiciliati tutti Email_2
presso l'indirizzo PEC come da procure in atti Email_1
Parti appellanti contro
(C.F. in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_5 P.IVA_1
1 Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. con sede legale in Como, CP_6
via Rubini n. 5 ed elettivamente domiciliata in Rovigo (RO), via Corso del Popolo n. 268 presso lo studio dell'avv. Christian Allegro (C.F. – PEC C.F._8
– fax 0425934322) che la assiste, congiuntamente e Email_3
disgiuntamente, all'avv. Antonio Galasso (C.F. – PEC C.F._9
– fax 031260609) giusta procura in atti Email_4
Parte appellata nonché contro nuova denominazione assunta con efficacia dal giorno 15 Controparte_7
novembre 2021 da in forza di atto in data 6 ottobre 2021 n. Controparte_8
85776/25540 di repertorio a rogito Notaio di Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate di Per_1
Milano DP II in data 8 ottobre 2021 al N. 102494 Serie 1T, con sede in Trezzo sull'Adda (MI), viale
Lombardia, 38, in persona del consigliere delegato Dott. , rappresentata e difesa Controparte_9
disgiuntamente dagli avv.ti Mauro Ardito, C.F. , Pierandrea Sergio di Lecce, C.F._10
C.F. e AC Ardito, C.F. , di Milano nonché Avv. C.F._11 C.F._12
RO Grandese C.F. , di Venezia e presso lo studio di quest'ultimo in C.F._13
Venezia San Marco, 1993, elettivamente domiciliata, giuste deleghe in atti, indicando per eventuali comunicazioni e/o avvisi i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_5 Email_6
Email_7 Email_8
Parte appellata e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 170/2023 del Tribunale di ROVIGO – sezione lavoro
IN PUNTO: superiore inquadramento;
differenze retributive
Conclusioni:
Per parti appellanti:
“1° ) Accertarsi e dichiararsi che ciascuno dei ricorrenti – dall'assunzione da parte di CP_5
e per la rispettiva durata del sotto-inquadramento nel liv. 6°J o 6°S – ha prestato servizio, in via
continuativa ed esclusiva, presso il magazzino/cantiere di AN (PD), Viale Europa, 21 e/o
2 presso il magazzino/cantiere a BOARA PISANI, Via Boniole, 8/a, e che in tali medesimi
periodi/durata ciascuno di loro, per l'intero orario di lavoro, in via continuativa ed esclusiva, ha
eseguito servizi/mansioni collegate al rapporto/contratto commerciale (di appalto, o assimilabile)
Cont intercorso tra la e (all'epoca denominata CP_5 Controparte_7
[...]
; Controparte_8
2° ) accertarsi e dichiararsi , per i motivi indicati in ricorso, o per quelli, eventualmente anche diversi
ed emergendi all'esito del procedimento, il diritto dei ricorrenti per i periodi infra precisati, per
ciascuno di loro, alle retribuzioni e inquadramento nel 5° livello, corrispondente e conseguente alle
mansioni in concreto svolte, in premessa/narrativa descritte […]
In ogni caso e in subordine, accertarsi e dichiararsi l'acquisizione del diritto alle superiori retribuzioni
e/o agli inquadramenti superiori dalle date diverse, anteriori o posteriori a quelle indicate, che
dovessero emergere all'esito del procedimento con riferimento ai rapporti di lavoro oggetto di causa.
In ogni caso in applicazione del Ccnl LOGISTICA trasporto merci e spedizione e delle
relative tabelle retributive (doc. 11, 11-BIS, 11-TER e doc. 12 tabelle). CP_10
Per l'effetto
3° ) condannarsi le convenute
- Controparte_11
(già
[...] Controparte_8
in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1676 c.c. e/o dell'art. 29 D.lgs. 276/03 a pagare ai ricorrenti le
differenze retributive accertande come maturate/dovute per effetto delle mansioni svolte e/o
dell'inquadramento superiore acquisito, chiedendosi altresì che le stesse vengano in giudizio
calcolate, nella loro specifica misura/entità, in base alle richieste e richiedende CTU contabili e che
i rispettivi importi, così calcolati, siano oggetto di specifica condanna;
4°) condannarsi le convenute a versare il dovuto a titolo previdenziale/contributivo su tutte le somme
dovute ai ricorrenti così come verranno accertate all'esito del ricorso.
5°) Con rivalutazione monetaria e interessi legali su tutte le somme che risulteranno
dovute dalle singole scadenze al saldo.
6°) Competenze professionali e spese (compreso il C.U. versato) integralmente rifuse, per entrambi
3 i gradi di giudizio, con distrazione delle prime in favore di questa difesa.”
Per parte appellata : CP_5
“In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti i titoli di cui in narrativa, l'inammissibilità del ricorso
in appello avversario
Nel merito: per tutte le ragioni esposte, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in
diritto
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, e condanna degli appellanti alla rifusione
delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata : Controparte_7
“In via preliminare ed in accoglimento dell'appello incidentale:
a) accertare e dichiarare la decadenza e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'azione ex art. 29
D.lgs. 276/2003 nei confronti dell'odierna comparente, per intervenuto decorso del termine biennale,
a carico di , , e , per i CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
motivi e come meglio in atti;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso e/o della domanda di condanna nei
confronti dell'odierna comparente, per omessa indicazione del petitum, per i motivi e come meglio
in atti.
Nel merito, anche in accoglimento dell'appello incidentale di cui al paragrafo “K”, dunque in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo in funzione di Giudice del lavoro n. 170/2023 pubbl.
il 22/09/2023 RG n. 19/2023:
a) In via principale, respinta ogni domanda avversa di merito ed istruttoria in quanto infondata in fatto
e in diritto, accertare e dichiarare che nulla deve ad alcun titolo a Controparte_7
parte ricorrente, il tutto per i motivi tutti di cui alla presente difesa e comunque in atti;
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
alla preventiva escussione del patrimonio di Controparte_7 Controparte_11
;
[...]
3) Sempre in via subordinata, condannare in persona legale Controparte_11
rappresentante pro tempore con sede legale in Como, Via Rubini n. 5 a manlevare e tenere indenne
4 da ogni onere e/o costo e/o pretesa, ivi comprese le spese Controparte_7
processuali, richieste e/o comunque connesse alle domande di parte ricorrente e comunque da ogni
onere e/o costo e/o danno e/o pretesa nascente a carico di dalla Controparte_7
presente vertenza e/o comunque dai rapporti contrattuali e/o extracontrattuali qui dedotti, ordinando
alla stessa di pagare in favore di i relativi importi”. Controparte_7
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande dei lavoratori, volte a ottenere la corresponsione da parte dell'ex datore di lavoro e, in via solidale, da parte CP_12
della committente , delle differenze retributive derivanti dal preteso superiore CP_7
inquadramento (5° livello), rispetto a quello in cui erano stati inquadrati al momento dell'assunzione
(6 – 6j). Ha, altresì, compensato tra le parti le spese di lite.
1.1. I ricorrenti sono stati soci lavoratori dipendenti della coop. , con contratto a CP_5
tempo indeterminato, e hanno lavorato nell'ambito del servizio appaltato dalla soc. CP_7
(già ) che a sua volta è fornitrice di servizi per il Gruppo DMO. Negli anni
[...] Controparte_13
hanno svolto mansioni di preparatori degli ordini presso i magazzini di NA (PD) e/o di BO
SA (PD), utilizzando i mezzi per la movimentazione delle merci e un lettore ottico (c.d.
palmare/pistola). Sono stati inquadrati nel 6° livello e/o nel 6° livello junior e successivamente nel 5°
livello del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni.
La coop. e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto verbali di accordo del CP_5
8.5.2015 e del 2.3.2016 nei quali si precisa che i livelli 6° junior e 6° costituiscono l'inquadramento d'ingresso in ambito cooperativo.
A seguito di accordi sindacali, i lavoratori sono transitati alle dipendenze della soc.
[...]
dall'1.1.2018 e poi della soc. (già ) a partire CP_14 Controparte_7 Controparte_8
dall'1.3.2020.
I lavoratori hanno instaurato la presente causa ritenendo che, a fronte delle mansioni svolte,
avrebbero dovuto essere inquadrati nel 5° livello CCNL sin dalla data di assunzione presso la coop.
CP_15
Il primo giudice ha rigettato le domande dei lavoratori.
[...]
5 Ha preliminarmente respinto l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, richiamando giurisprudenza di legittimità e osservando che il ricorso contiene l'indicazione del periodo di attività
lavorativa, dell'orario svolto e del titolo in forza del quale vengono pretese le differenze retributive.
Circa gli accordi sindacali, ha precisato che i ricorrenti sono stati assunti prima del maggio
2015 e che è difficile ipotizzare un'applicazione retroattiva degli accordi.
Nel merito ha evidenziato che i lavoratori chiedono l'inquadramento al 5° livello sulla base dell'art. 7, comma 3, CCNL e ha rilevato che non opera alcun automatismo, in quanto incombe sul lavoratore l'onere della prova di avere svolto mansioni superiori al livello di appartenenza. Ha
richiamato giurisprudenza sul punto e ha osservato che nel caso di specie, alla luce delle testimonianze rese (testi , ), deve essere escluso lo svolgimento di Tes_1 Tes_2 Tes_3
mansioni riconducibili al 5° livello atteso che i mezzi utilizzati dai ricorrenti erano di semplice uso.
Ha compensato le spese di lite, in considerazione dell'esistenza di pronunce di merito favorevoli alla tesi dei ricorrenti.
2. Per la riforma della sentenza hanno proposto appello i sigg. , , , Pt_1 CP_1 CP_2
e sulla base di tre motivi. CP_3 CP_4
2.1. Con il primo motivo di appello i lavoratori hanno impugnato la sentenza per omissione e/o errata valutazione delle complessive risultanze istruttorie.
Gli appellanti sostengono che dall'istruttoria testimoniale è emerso lo svolgimento delle mansioni di pickeristi con utilizzo di pistola/scanner ottico e carrello elettrico transpallet del tipo commissionatore. Sostengono che il primo giudice ha travisato le dichiarazioni dei testi e Tes_3
e non ha considerato la deposizione del teste il quale ha pienamente Tes_2 Tes_1
confermato lo svolgimento di tali mansioni ed è testimone attendibile e diretto. Sostengono altresì
che il primo giudice non ha considerato gli elementi probatori emergenti dal capitolato operativo del contratto di appalto.
2.2. Con il secondo motivo di appello i lavoratori hanno impugnato la sentenza per errata interpretazione e applicazione delle disposizioni del CCNL in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.,
delle disposizioni di cui contrattazione collettiva e dell'art. 2103 c.c..
Gli appellanti precisano che le disposizioni vigenti in materia di classificazione del personale
6 sono ratione temporis quelle del CCNL 26.1.2011, rimaste comunque identiche nel CCNL 2013.
Evidenziano che il primo giudice fa riferimento ad elementi, quali il “patentino necessario per la
movimentazione dei carrelli utilizzati per portare in altezza merce già imballata”, mai dedotti dai ricorrenti. Precisano che per la conduzione di carrelli elettrici (diversi dai carrelli elevatori) non è
richiesta alcuna apposita abilitazione né una pregressa pratica. Ribadiscono di essere stati addetti non a generiche mansioni di facchinaggio e movimentazione merci – richiamate dal primo giudice –
bensì a specifiche mansioni di preparatori di ordini con utilizzo di carrelli elettrici, riconducibili esclusivamente al 5° livello del CCNL. Puntualizzano che il primo giudice ha fatto riferimento alla declaratoria generale relativa al 4° livello, inconferente al caso di specie.
2.3. Con il terzo motivo di appello i lavoratori hanno impugnato la sentenza per errata decisione di non procedere ulteriormente nell'istruttoria testimoniale.
2.4. Gli appellanti chiedono la conferma della sentenza con riguardo al rigetto dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo e al rigetto implicito sia dell'eccezione di decadenza ex art. 29 D.Lgs.
276/2003 sia della questione relativa al c.d. salario d'ingresso, sul punto richiamando CdA Brescia
n. 218/2022 e riportando le difese già svolte in primo grado.
3. Si è costituita la coop. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_5
Quanto al primo motivo di appello, la cooperativa ne eccepisce ex art. 434 c.p.c.
l'inammissibilità per omessa indicazione delle violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione;
afferma che il primo giudice ha correttamente valorizzato le deposizioni testimoniali e valutato l'eventuale presenza degli elementi caratterizzanti il superiore livello di inquadramento
(qualificazione del lavoro, possesso di adeguate conoscenze professionali, responsabilità e autonomia, utilizzo dei mezzi); precisa che le asserite mansioni dei pickeristi includono anche attività
di montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, mai dimostrate nel caso di specie.
Quanto al secondo motivo di appello, la cooperativa rileva che deve farsi riferimento esclusivamente al CCNL applicato dal datore di lavoro ossia il CCNL Logistica, Trasporto Merci
Spedizione dell'1.8.2013; evidenzia che le risultanze istruttorie hanno confermato l'utilizzo del solo commissionatore orizzontale, escludendo l'uso di mezzi diversi e più complessi (quali “carrelli elettrici” e “carrelli elevatori”), sicché è corretto l'inquadramento al 6° livello;
ritiene che il primo
7 giudice ha correttamente individuato le mansioni in quelle di addetto al facchinaggio, come indicate nelle lettere di assunzione dei soci lavoratori.
Quanto al terzo motivo di appello, la cooperativa ne eccepisce ex art. 434 c.p.c.
l'inammissibilità per omessa indicazione delle violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione;
sostiene che la causa è stata debitamente istruita con l'escussione di tre testimoni, uno per ciascuna parte, i quali hanno reso dichiarazioni concordanti in un quadro lineare e chiaro circa le mansioni dei lavoratori.
La cooperativa eccepisce l'inammissibilità e l'irrilevanza delle ulteriori deduzioni degli appellanti;
ripropone la questione relativa al c.d. salario d'ingresso; ribadisce le difese ex art. 346
c.p.c. con riferimento all'eccezione preliminare di prescrizione parziale delle domande del sig. CP_1
e con riferimento alla posizione della soc. ; chiede la condanna degli appellanti Controparte_7
alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.
4. Si è costituita la soc. chiedendo il rigetto dell'appello avversario Controparte_7
e proponendo a sua volta appello incidentale.
In via di appello incidentale, la società ha impugnato la sentenza sulla base di tre motivi.
4.1. Con il primo motivo di appello incidentale, la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice ha rigettato l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
4.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui non ha rigettato espressamente l'eccezione di decadenza biennaleex art. 29 D.Lgs.
276/2003.
4.3. Con il terzo motivo di appello incidentale, la società ha impugnato la sentenza in punto livelli di ingresso e accordi sindacali dell'8.5.2015 e del 2.3.2016.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto i lavoratori “tutti assunti dalla CP_5
prima del maggio 2015” e ne ha dedotto l'inapplicabilità degli accordi medesimi. Sostiene che si tratta di accordi applicabili anche nel caso di specie in quanto aventi carattere interpretativo.
4.4. La società reitera le domande, su cui non si è pronunciato il primo giudice, relative all'accertamento della insussistenza della responsabilità solidale della soc. e al Controparte_7
beneficio della preventiva escussione del patrimonio della coop. CP_5
8 La società, altresì, nella denegata ipotesi di accertamento di sue responsabilità o di condanna, chiede che la coop. sia condannata a manlevarla e tenerla indenne da ogni CP_5
onere e/o costo e/o danno e/o spesa processuale.
5. All'udienza del 23.10.2025, previa rinuncia da parte dei lavoratori alla domanda di regolarizzazione contributiva, la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello principale dei lavoratori deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione. Resta conseguentemente assorbito anche l'appello incidentale di . CP_7
6.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello dei lavoratori che contiene una chiara esposizione delle critiche alla sentenza impugnata.
Nondimeno, l'appello principale è infondato nel merito.
7. I motivi di appello principale sono suscettibili di essere unitariamente trattati, in quanto connessi e relativi all'asserito svolgimento da parte dei lavoratori, sin dall'assunzione, di mansioni relative al 5° livello.
ll Collegio ritiene che il primo giudice abbia correttamente valutato gli elementi emersi dall'istruttoria: tutti i testi hanno reso dichiarazioni, nel complesso, coerenti e sovrapponibili, sicchè
non risulta censurabile la decisione del primo giudice di non ammettere ulteriori testi, essendo chiaro e accertato il quadro fattuale di riferimento in relazione allo specifico appalto per cui è causa.
Risulta corretta anche la decisione del primo giudice laddove ha sussunto gli elementi emersi dall'istruttoria nella declaratoria di formale inquadramento dei lavoratori, rigettando la domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento.
La declaratoria del 5° Livello – parametro 116 del CCNL applicabile prevede: “ 1.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono
richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o
procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta
esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci
9 e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che
richiedono normale capacità esecutiva.
Operai
• Addetto rizzaggio/derizzaggio;
• attività di addetto al magazzino;
• facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il pe-riodo
di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
• attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici,
conducenti di carrelli elettrici;
….
• attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di
elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”.
La declaratoria del 6° Livello – parametro 109 del CCNL applicabile prevede: “1.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate
conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed
autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavo-ratori addetti alla movimentazione
merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi
Operai
• Attività manuali di scarico e carico merci – facchino;
• recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
• comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
• manovali comuni, compresi quelli di officina;
• guardiani e/o personale di custodia alla porta.”.
Infine, la declaratoria del 6° Livello Junior – parametro 100 prevede: “1. Appartengono a
questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla
movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori
se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece
10 inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi.”.
7.1. Dall'istruttoria è emerso che i lavoratori, assunti per lo svolgimento di attività di
“facchinaggio e manovalanza generica”, ricevevano su un lettore l'indicazione delle merci da prelevare dal magazzino, il numero e la loro localizzazione in magazzino;
si recavano nel punto di stoccaggio della merce da prelevare e riempivano manualmente contenitori variamente denominati
(roll, pallet) con tali merci, contenitori che non dovevano montare loro ed erano posizionati su un mezzo meccanico. Tale mezzo serviva unicamente per la traslazione del contenitore della merce in orizzontale da un punto all'altro del magazzino (non per il sollevamento in altezza ai fini delle operazioni di carico/scarico). La merce era, infatti, caricata su forche posizionate alle spalle del manovratore, non anteriormente. I lavoratori non guidavano mezzi più complessi, al di là della denominazione utilizzata dalle parti (quali quelli che sollevano in altezza la merce o che hanno forche retrattili e consentono le più complesse operazioni di carico scarico, pacificamente mai eseguite dai lavoratori in causa). I lavoratori per cui è causa, inoltre, non avevano alcun tipo di autonomia (non ci sono specifiche allegazioni e prove sul punto, qualificante nella distinzione tra 6° e 5° livello)
nell'esecuzione del lavoro e non svolgevano tutte le attività del c.d. pikerista di 5° livello (in particolare non svolgevano le operazioni di montaggio contenitori e reggettatura che è una operazione che assicura l'integrità della merce e la sicurezza del trasporto).
Si vedano le deposizioni dei testi , e (che, contrariamente a quanto Tes_2 Tes_3 Tes_1
sostenuto dagli appellanti, non ha offerto elementi diversi da quelli emergenti dalle altre deposizioni tali da inficiarne l'attendibilità o determinare un diverso convincimento: il teste ha sostanzialmente dichiarato che i ricorrenti non eseguivano operazioni di carico/scarico o altre proprie del magazziniere ma riempivano manualmente i contenitori di merce indicata e la traslavano con il
“commissionatore” da un punto all'altro del magazzino).
7.2. In definitiva, dall'istruttoria testimoniale è emerso che i lavoratori per cui è causa non svolgevano “lavori qualificati” comportanti “responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione” (5° livello), bensì lavori semplici richiedenti “limitate conoscenze professionali” (livello
6°/6°j). Essi utilizzavano “mezzi di sollevamento semplici” (livello 6°/6°j) in quanto utilizzavano un mezzo che, a prescindere dalle denominazioni utilizzate dalle parti (commissionatore/transpallet),
11 consentiva la mera traslazione orizzontale da un punto all'altro del magazzino (previo,
verosimilmente, sollevamento dal terreno al fine di consentire la traslazione, ma non al fine di eseguire operazioni di carico/scarico o stoccaggio in quota) e veniva guidato da un operatore con la merce caricata alle spalle, quindi con visuale libera. Non si tratta, dunque, degli altri mezzi, recanti maggiore complessità di utilizzo, come i transpallet con forche in avanti (la cui guida, quindi, era più
complessa in quanto consentivano anche operazioni di carico/scarico dai camion con sollevamento della merce in quota e implicavano una guida in condizioni di visibilità limitata: la merce era davanti al guidatore). Non è, invero, provato che i lavoratori per cui è causa abbiano guidato tali più
complessi mezzi (v. teste ). Inoltre, come già emerso, i lavoratori per cui è causa non Tes_3
svolgevano tutte le attività indicate nel 5° livello con riferimento all'attività di c.d. picking ed in particolare non eseguivano l'attività di montaggio di elementi prefabbricati (casse, gabbie, pallet ecc.).
Sicchè deve concludersi che i lavoratori per cui è causa non hanno svolto mansioni che, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, siano suscettibili di essere inquadrate nel preteso 5° livello.
8. Per tutto quanto precede, l'appello principale deve essere rigettato. Resta, pertanto,
assorbito l'appello incidentale.
9. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante principale.
Sicché i lavoratori appellanti, in solido tra loro, devono essere condannati alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo,
facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
10. Considerato che l'appello principale è stato rigettato ed è stato depositato dopo il
31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l.
228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante principale.
P.Q.M.
12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) condanna i lavoratori appellanti in solido tra loro alla refusione in favore di entrambe le parti appellate delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante principale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma del comma 1
quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 23.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Gaetano Campo
13