Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4975/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4975/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ; Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli Avv.ti SCORNAJENGHI LUIGI e SCORNAJENGHI
FILIPPO e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano, Via Fontana n. 16;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Besate, in data 24/04/2005, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Besate alla Parte II,
Serie A, n. 2, dell'anno 2005, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si danno reciprocamente atto di vivere separati di fatto già da tempo, avendo il SI. lasciato l'abitazione coniugale ed essere attualmente domiciliato in Pt_2
Casorate (PV) via don Pompeo Magnoni 2, mentre la SInora continua a vivere Pt_1
con i figli nell'abitazione coniugale di Besate, Via A. Mainetti 6/8, che viene ad essa assegnata.
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il padre ha facoltà di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo desidererà, previo accordo con il coniuge e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi (e comunque 1-2 giorni nella settimana ed a fine settimana alterni); le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza.
3) verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_2 somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla SI.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, ciò che di fatto già avviene, e sarà Pt_1
annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025 (prima rivalutazione gennaio 2026). Quanto al mutuo il
SI. pagherà il 55% delle rate di mutuo gravante sulla casa coniugale, mentre la Pt_2
SI.ra ne verserà il 45%. Pt_1
4) Il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Pt_2
e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
pag. 2 di 4 f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Salvo quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere risolto ogni altro rapporto pendente tra loro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pag. 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 24/04/2005, in Besate (atto n. 2, parte II,
[...] serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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