Provvedimento: […] 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui non prevede l'intervento del Presidente della Regione alle sedute del Consiglio dei ministri relative alle delibere indicate nello stesso articolo per le quali l'intervento sia richiesto dallo Statuto o dalle norme di attuazione dello stesso, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 44 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, anche in relazione all'art. 4 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;
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