Articolo 44 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 43Articolo 45
Versione
16 febbraio 1963
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 44.
Il ((Presidente della Regione)) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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