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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 919/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 919/2020 R.G. promossa da
C.F.: ), con sede in Roma al Viale Cesare Parte_1 P.IVA_1
Pavese n. 385, in persona del procuratore speciale giusta procura a rogito del Notaio CP_1
di Roma del 25.9.2019, rep. 89339 e racc. 25869, rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Gianpaolo Antonio Lacopo (C.F.: ) per procura allegata all'atto di C.F._1
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
- già - (C.F.: Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Edoardo Strazzullo (C.F.: ) per procura a margine della C.F._2 comparsa di costituzione in appello
(C.F.: ) E (C.F.: CP_4 C.F._3 CP_5
) C.F._4
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1419/2019 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 [...]
e davanti al Tribunale di Benevento, chiedendo Controparte_2 CP_4 CP_5
che fossero condannati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo pari al 50% del risarcimento corrisposto ad , terzo trasportato sul veicolo Peugeot tg. CE674566 in Parte_2
occasione del sinistro occorso il 30.6.1996 in Arpaia (BN) tra il predetto veicolo, condotto da ed assicurato con (oggi , ed il veicolo Renault tg. Controparte_6 Controparte_7 Pt_1
BN197515, condotto da ed assicurato con (oggi . Parte_3 Controparte_8 CP_2
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che:
in conseguenza del sinistro, in cui entrambi i conducenti avevano perso la vita, e CP_4
eredi di l'avevano citata dinanzi al Tribunale di Benevento, quale CP_5 Parte_3
litisconsorte degli eredi di per sentire accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_6
esclusiva di quest'ultimo nella causazione dell'evento, con la conseguente condanna dei convenuti,
in solido, all'integrale risarcimento dei danni;
in detto giudizio, gli eredi di avevano chiesto, in via riconvenzionale, Controparte_6
l'accertamento della responsabilità di nella produzione dell'evento e la Parte_3
conseguente condanna dei suoi eredi, in solido con (poi incorporata da Controparte_8
, al risarcimento di tutti i danni patiti;
Controparte_9
a tale giudizio era stato riunito quello promosso da , terzo trasportato, nei Parte_2 confronti degli eredi dei due conducenti, nonché di (oggi e di Controparte_7 Pt_1
(oggi al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti per effetto Controparte_8 CP_2
dello scontro tra i due veicoli;
nelle more del giudizio, aveva transatto la lite con il terzo trasportato, CP_7
corrispondendogli la somma complessiva di lire 150.000.000,00, pari ad euro 77.468,53, a titolo risarcitorio;
con la sentenza n. 2406/2003, che aveva definito il giudizio, il Tribunale aveva accertato la pari responsabilità dei conducenti nella produzione dell'evento e tale statuizione era stata confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 4229/2008, di rigetto del gravame in parte qua, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Conseguentemente, in virtù dell'accertata responsabilità concorsuale e sul presupposto di aver risarcito integralmente il terzo trasportato, assumeva di aver diritto a Parte_1
richiedere ad “anche in via di regresso e/o in via di surroga e/o in rivalsa, la Controparte_2
restituzione e/o il rimborso e/o il pagamento nella misura pari alla metà di quanto da essa versato,
e cioè di Euro 38.734,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al
soddisfo” (v citazione, pag. 3).
costituendosi, resisteva all'avversa pretesa, eccependo: Controparte_2
l'improponibilità della domanda;
la prescrizione quinquennale del credito azionato;
l'infondatezza.
Al riguardo, deduceva che, a norma dell'art. 1304 c.c., la transazione stipulata tra l'attrice ed il terzo trasportato non poteva produrre effetto nei confronti di essa deducente, che mai aveva dichiarato di volerne profittare, e, anzi, aveva contestato l'arbitraria riserva di ripetizione formulata nei suoi confronti da la quale, peraltro, aveva transatto la vertenza per una somma CP_7
esorbitante, sulla base della mera allegazione dei danni contenuta nell'atto di citazione, senza far sottoporre il a visita medica da parte di un proprio fiduciario e senza una previa c.t.u. Parte_2
e non si costituivano, malgrado la rituale notifica dell'atto introduttivo. CP_4 CP_5 Ritenuta la natura documentale del giudizio all'esito dell'appendice scritta di trattazione, con sentenza n. 1419/2019, pubblicata il 31.7.2019, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.800,00 per onorari ed euro
50,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che il diritto azionato non trovava titolo sul piano contrattuale e neppure in un fatto illecito e/o un atto o fatto idoneo a far sorgere obbligazioni,
in quanto il pagamento della non poteva considerarsi un indebito oggettivo, atteso CP_7
che era stato eseguito in virtù dell'accordo transattivo con il terzo trasportato ed, inoltre, il destinatario del pagamento non era bensì ; non poteva trattarsi di un CP_3 Parte_2
indebito soggettivo, peraltro non invocato dall'attrice, trattandosi di pagamento per estinguere un debito proprio, sorto per effetto della transazione stipulata con il;
infine, non poteva Parte_2
configurarsi un arricchimento senza causa, siccome dagli atti del giudizio emergeva che, in virtù
dell'accordo transattivo, il aveva rinunciato alla domanda soltanto nei confronti della Parte_2
“ditta assicurata”, degli eredi e della e non anche nei confronti delle altre CP_6 CP_7
parti coinvolte, inclusa per le quali non si era verificato alcun vantaggio patrimoniale, CP_3
essendo rimaste esposte all'azione risarcitoria del , seppur di fatto mai esercitata. Parte_2
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto spedito per la notifica il 28.2.2020, proponeva gravame avverso Parte_1
la suddetta pronuncia, non notificata, chiedendo, in sua riforma e per i motivi che saranno appresso indicati, di accogliere le conclusioni già avanzate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
La compagnia assicuratrice, costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità
dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 23.7.2020, la causa veniva rinviata al 10.12.2020, atteso che il termine di comparizione concesso ad e , non costituitisi in giudizio, CP_5 CP_4
risultava inferiore a quello ordinario stabilito dall'art. 163-bis, comma 1, c.p.c.
Rinnovata la notifica dell'atto di appello, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il fascicolo veniva trasmesso dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 19.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia degli appellati e CP_4 CP_5
non costituitisi malgrado la rituale notifica dell'atto di appello in rinnovazione in data 7.8.2020.
Va poi rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine
litis, ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. importa che l'impugnazione abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
ha censurato l'intero corpo motivazionale della sentenza di primo grado, Parte_1
assumendo l'erroneità sia del rigetto della domanda che della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
Secondo l'appellante, il primo giudice non aveva esaminato attentamente gli atti processuali, atteso che essa aveva agito, ex art 1916 c.c., in via di surroga del danneggiato risarcito nei Pt_1
confronti dei terzi corresponsabili del sinistro;
in ogni caso, ove non si fossero ritenuti sussistenti i requisiti di detta surroga, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistenti quelli per l'esercizio dell'azione di regresso a norma dell'art. 2055 c.c., stante l'accertata responsabilità solidale e paritetica dei conducenti i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro. Peraltro, il quantum
riconosciuto con la transazione era addirittura minore rispetto a quello dovuto per i danni subiti dal danneggiato, come stimati dal medico fiduciario della compagnia (20%, in luogo di quella del 30%
indicata dal consulente tecnico del ). Parte_2
L'appellante ha, poi, lamentato che il primo giudice aveva errato nel porre a suo carico le spese processuali in quanto, alla luce della soccombenza anche di avrebbe dovuto CP_3
compensarle.
In ogni caso la statuizione andava riformata atteso che, per effetto dell'accoglimento dell'appello,
controparte era tenuta a pagare le spese del doppio grado di giudizio.
Il gravame è inammissibile.
L'appellante non ha attinto la ratio decidendi secondo cui il , sottoscrivendo la Parte_2
transazione, aveva rinunciato alla domanda soltanto nei confronti della “ditta assicurata”, degli eredi e della e non anche nei confronti delle altre parti coinvolte, come CP_6 CP_7
per cui nei loro confronti non si era verificato alcun vantaggio patrimoniale, rimanendo CP_3
esposti all'azione risarcitoria del . Parte_2
Trattandosi di un'argomentazione da sola giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere la decisione adottata, a prescindere dalla sua fondatezza, le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado sono inammissibili per difetto di interesse, in quanto esse non potrebbero condurre in nessun caso al suo annullamento, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata (v., ex plurimis, Cass. civ., 24.11.2023, n. 29542; ord. 10.11.2022, n. 33200;
ord.19.5.2022, n. 16242).
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di e CP_4 CP_5
b) dichiara inammissibile l'appello;
c) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di Parte_1
lite, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 919/2020 R.G. promossa da
C.F.: ), con sede in Roma al Viale Cesare Parte_1 P.IVA_1
Pavese n. 385, in persona del procuratore speciale giusta procura a rogito del Notaio CP_1
di Roma del 25.9.2019, rep. 89339 e racc. 25869, rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Gianpaolo Antonio Lacopo (C.F.: ) per procura allegata all'atto di C.F._1
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
- già - (C.F.: Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Edoardo Strazzullo (C.F.: ) per procura a margine della C.F._2 comparsa di costituzione in appello
(C.F.: ) E (C.F.: CP_4 C.F._3 CP_5
) C.F._4
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1419/2019 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 [...]
e davanti al Tribunale di Benevento, chiedendo Controparte_2 CP_4 CP_5
che fossero condannati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo pari al 50% del risarcimento corrisposto ad , terzo trasportato sul veicolo Peugeot tg. CE674566 in Parte_2
occasione del sinistro occorso il 30.6.1996 in Arpaia (BN) tra il predetto veicolo, condotto da ed assicurato con (oggi , ed il veicolo Renault tg. Controparte_6 Controparte_7 Pt_1
BN197515, condotto da ed assicurato con (oggi . Parte_3 Controparte_8 CP_2
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che:
in conseguenza del sinistro, in cui entrambi i conducenti avevano perso la vita, e CP_4
eredi di l'avevano citata dinanzi al Tribunale di Benevento, quale CP_5 Parte_3
litisconsorte degli eredi di per sentire accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_6
esclusiva di quest'ultimo nella causazione dell'evento, con la conseguente condanna dei convenuti,
in solido, all'integrale risarcimento dei danni;
in detto giudizio, gli eredi di avevano chiesto, in via riconvenzionale, Controparte_6
l'accertamento della responsabilità di nella produzione dell'evento e la Parte_3
conseguente condanna dei suoi eredi, in solido con (poi incorporata da Controparte_8
, al risarcimento di tutti i danni patiti;
Controparte_9
a tale giudizio era stato riunito quello promosso da , terzo trasportato, nei Parte_2 confronti degli eredi dei due conducenti, nonché di (oggi e di Controparte_7 Pt_1
(oggi al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti per effetto Controparte_8 CP_2
dello scontro tra i due veicoli;
nelle more del giudizio, aveva transatto la lite con il terzo trasportato, CP_7
corrispondendogli la somma complessiva di lire 150.000.000,00, pari ad euro 77.468,53, a titolo risarcitorio;
con la sentenza n. 2406/2003, che aveva definito il giudizio, il Tribunale aveva accertato la pari responsabilità dei conducenti nella produzione dell'evento e tale statuizione era stata confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 4229/2008, di rigetto del gravame in parte qua, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Conseguentemente, in virtù dell'accertata responsabilità concorsuale e sul presupposto di aver risarcito integralmente il terzo trasportato, assumeva di aver diritto a Parte_1
richiedere ad “anche in via di regresso e/o in via di surroga e/o in rivalsa, la Controparte_2
restituzione e/o il rimborso e/o il pagamento nella misura pari alla metà di quanto da essa versato,
e cioè di Euro 38.734,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al
soddisfo” (v citazione, pag. 3).
costituendosi, resisteva all'avversa pretesa, eccependo: Controparte_2
l'improponibilità della domanda;
la prescrizione quinquennale del credito azionato;
l'infondatezza.
Al riguardo, deduceva che, a norma dell'art. 1304 c.c., la transazione stipulata tra l'attrice ed il terzo trasportato non poteva produrre effetto nei confronti di essa deducente, che mai aveva dichiarato di volerne profittare, e, anzi, aveva contestato l'arbitraria riserva di ripetizione formulata nei suoi confronti da la quale, peraltro, aveva transatto la vertenza per una somma CP_7
esorbitante, sulla base della mera allegazione dei danni contenuta nell'atto di citazione, senza far sottoporre il a visita medica da parte di un proprio fiduciario e senza una previa c.t.u. Parte_2
e non si costituivano, malgrado la rituale notifica dell'atto introduttivo. CP_4 CP_5 Ritenuta la natura documentale del giudizio all'esito dell'appendice scritta di trattazione, con sentenza n. 1419/2019, pubblicata il 31.7.2019, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.800,00 per onorari ed euro
50,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che il diritto azionato non trovava titolo sul piano contrattuale e neppure in un fatto illecito e/o un atto o fatto idoneo a far sorgere obbligazioni,
in quanto il pagamento della non poteva considerarsi un indebito oggettivo, atteso CP_7
che era stato eseguito in virtù dell'accordo transattivo con il terzo trasportato ed, inoltre, il destinatario del pagamento non era bensì ; non poteva trattarsi di un CP_3 Parte_2
indebito soggettivo, peraltro non invocato dall'attrice, trattandosi di pagamento per estinguere un debito proprio, sorto per effetto della transazione stipulata con il;
infine, non poteva Parte_2
configurarsi un arricchimento senza causa, siccome dagli atti del giudizio emergeva che, in virtù
dell'accordo transattivo, il aveva rinunciato alla domanda soltanto nei confronti della Parte_2
“ditta assicurata”, degli eredi e della e non anche nei confronti delle altre CP_6 CP_7
parti coinvolte, inclusa per le quali non si era verificato alcun vantaggio patrimoniale, CP_3
essendo rimaste esposte all'azione risarcitoria del , seppur di fatto mai esercitata. Parte_2
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto spedito per la notifica il 28.2.2020, proponeva gravame avverso Parte_1
la suddetta pronuncia, non notificata, chiedendo, in sua riforma e per i motivi che saranno appresso indicati, di accogliere le conclusioni già avanzate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
La compagnia assicuratrice, costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità
dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 23.7.2020, la causa veniva rinviata al 10.12.2020, atteso che il termine di comparizione concesso ad e , non costituitisi in giudizio, CP_5 CP_4
risultava inferiore a quello ordinario stabilito dall'art. 163-bis, comma 1, c.p.c.
Rinnovata la notifica dell'atto di appello, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il fascicolo veniva trasmesso dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 19.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia degli appellati e CP_4 CP_5
non costituitisi malgrado la rituale notifica dell'atto di appello in rinnovazione in data 7.8.2020.
Va poi rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine
litis, ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. importa che l'impugnazione abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
ha censurato l'intero corpo motivazionale della sentenza di primo grado, Parte_1
assumendo l'erroneità sia del rigetto della domanda che della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
Secondo l'appellante, il primo giudice non aveva esaminato attentamente gli atti processuali, atteso che essa aveva agito, ex art 1916 c.c., in via di surroga del danneggiato risarcito nei Pt_1
confronti dei terzi corresponsabili del sinistro;
in ogni caso, ove non si fossero ritenuti sussistenti i requisiti di detta surroga, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistenti quelli per l'esercizio dell'azione di regresso a norma dell'art. 2055 c.c., stante l'accertata responsabilità solidale e paritetica dei conducenti i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro. Peraltro, il quantum
riconosciuto con la transazione era addirittura minore rispetto a quello dovuto per i danni subiti dal danneggiato, come stimati dal medico fiduciario della compagnia (20%, in luogo di quella del 30%
indicata dal consulente tecnico del ). Parte_2
L'appellante ha, poi, lamentato che il primo giudice aveva errato nel porre a suo carico le spese processuali in quanto, alla luce della soccombenza anche di avrebbe dovuto CP_3
compensarle.
In ogni caso la statuizione andava riformata atteso che, per effetto dell'accoglimento dell'appello,
controparte era tenuta a pagare le spese del doppio grado di giudizio.
Il gravame è inammissibile.
L'appellante non ha attinto la ratio decidendi secondo cui il , sottoscrivendo la Parte_2
transazione, aveva rinunciato alla domanda soltanto nei confronti della “ditta assicurata”, degli eredi e della e non anche nei confronti delle altre parti coinvolte, come CP_6 CP_7
per cui nei loro confronti non si era verificato alcun vantaggio patrimoniale, rimanendo CP_3
esposti all'azione risarcitoria del . Parte_2
Trattandosi di un'argomentazione da sola giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere la decisione adottata, a prescindere dalla sua fondatezza, le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado sono inammissibili per difetto di interesse, in quanto esse non potrebbero condurre in nessun caso al suo annullamento, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata (v., ex plurimis, Cass. civ., 24.11.2023, n. 29542; ord. 10.11.2022, n. 33200;
ord.19.5.2022, n. 16242).
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di e CP_4 CP_5
b) dichiara inammissibile l'appello;
c) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di Parte_1
lite, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi