CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/12/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 199/2024
tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. FREDDARA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO elett. dom presso lo studio dello stesso in VIALE DELLA VITTORIA, 1 60123 ANCONA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CASSINA SEVERO elett CP_1 P.IVA_1 dom. presso il suo studio in Via Malfatti 27 CP_1 appellato
Avente ad oggetto: trasporto
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 788/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 7.10.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 22 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta e per le ragioni e i motivi illustrati nel presente atto, in integrale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Trento n. 788 del 03/08/24 (rep. 1307/24), nella persona del Giudice Dott.ssa Giuseppina Passarelli, all'esito del procedimento iscritto al numero 1787 di Ruolo Generale pubblicata in pari data, comunicata il 05/08/24 e notificata ex artt. 325 e 326 c.p.c. il giorno 06/09/24, riconoscere e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del danno subito dalla minore , a Persona_1 seguito del sinistro occorsole descritto in narrativa e per l'effetto, condannare la stessa convenuta, in favore dell'attrice, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla minore e quantificabili in € 39.055,85, come dalle risultanze della CTU medico – legale versata in atti, o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed oneri di lite. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
PARTE APPELLATA:
voglia la Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis:
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da , in quanto Persona_1
inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Trento n.
788/2024 di data 3 agosto 2024, pubblicata in data 5 agosto 2024 e notificata in data 6 settembre 2024;
- respingere comunque ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti di essendo le stesse infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_2
In via di appello incidentale condizionato:
nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse anche solo parzialmente fondato l'appello avversario, accertare la prescrizione del pagina 2 di 22 diritto al risarcimento fatto valere da per i motivi di cui Persona_1
in atti e, per l'effetto, rigettare comunque tutte le domande avversarie;
In via subordinata di merito anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: per l'ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse anche solo parzialmente fiondato l'appello avversario e infondato l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata, accertare e dichiarare che l'incidente di cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrenti dell'appellante, dell'appellata e/o di terzi e, graduati secondo giustizia i reciproci apporti colposi, limitare l'eventuale responsabilità dell'appellata a quella parte di danno che risulterà riferita all'effettivo grado di colpa della stessa, nella misura che verrà provata ed accertata in corso di causa.
In tutti i modi: con condanna al pagamento delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre al 15% per spese generali, al c.n.a. ed all'iva.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 15.6.21 e , quali genitori esercenti la Controparte_3 CP_4
potestà sulla figlia minore , convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento la Persona_1
spa , esponendo che: CP_2
in data 27.3.12 la figlia minore stava svolgendo una lezione di sci collettiva lungo le Parte_1
piste da sci del Monte ON in , impianto gestito dalla società convenuta, e, munita di CP_1
regolare biglietto skipass, era salita a bordo della funivia denominata Palon;
giunta alla stazione a monte, al momento di scendere dall'impianto, lo sci destro indossato dalla minore si incastrava sul tappeto di gomma posto sul terreno che era completamente scoperto a causa dell'assenza di neve, sicché la minore cadeva a terra e veniva colpita alla schiena dai seggiolini dell'impianto di risalita in movimento;
pagina 3 di 22 a seguito del sinistro la minore riportava lesioni personali alle quali era seguito un lungo percorso clinico ed alle quali erano residuati anche postumi invalidanti che influivano negativamente sulla sua vita quotidiana;
le richieste risarcitorie avanzate nei confronti della società convenuta erano state dalla stessa respinte;
essendo intercorso un rapporto contrattuale tra la minore nella sua qualità di sciatrice e la società
convenuta che gestiva l'impianto di risalita, sussisteva una presunzione di responsabilità a carico del vettore ai sensi dell'articolo 1681 c.c.;
la caduta era dovuta al fatto che il terreno era completamente scoperto a causa dell'assenza di neve,
indice di una mancata o carente manutenzione dell'impianto;
il personale addetto all'impianto aveva tardato nell'arrestare l'impianto, tanto che la seggiovia colpiva alla schiena la minore, facendola cadere a terra e provocandole una lesione alla gamba.
Chiedeva pertanto la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di euro 60.046,10 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ovvero altra somma da accertare all'esito del giudizio, oltre accessori.
La si costituiva in giudizio, rilevando che le foto prodotte da parte attrice non Controparte_2
rappresentavano la stazione a monte dove si era verificato il sinistro, ma la stazione a valle dell'impianto. Eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice ai sensi dell'articolo 2951
c.c. essendo trascorso più di un anno del giorno del sinistro. Sosteneva che il sinistro era riconducibile alla colpa esclusiva della danneggiata ovvero delle persone alla quali la minore era stata affidata al momento dell'imbarco e che erano seduti sullo stesso seggiolino. Evidenziava che la normativa nazionale e provinciale prevedeva che i bambini che non avessero compiuto otto anni dovevano essere accompagnati sulla seggiovia da un adulto ed in effetti la minore che stava Parte_1
frequentando una lezione di sci collettiva, al momento dell'imbarco era stata affidata dal maestro di sci ad altri utenti della seggiovia. Al momento dello sbarco gli adulti ai quali la minore era stata affidata pagina 4 di 22 non avevano potuto fare niente per evitare che la bambina, erroneamente, anticipasse la discesa dalla seggiovia sulla quale era seduta di circa 2 m, appoggiando gli sci sul tappeto di gomma anziché sulla neve per poter iniziare la discesa lungo l'apposito scivolo, nel punto indicato dei cartelli. Di
conseguenza la bambina era caduta a terra non potendo scivolare in avanti. L'agente di pedana che controllava l'arrivo dei passeggeri e il relativo sbarco, accortosi dell'errata manovra della minore,
aveva immediatamente azionato il pulsante di arresto dell'impianto che, per ragioni di sicurezza,
avanzava di ulteriori 3-5 metri decelerando progressivamente la velocità fine l'arresto della seggiovia.
Negava che al momento del sinistro non fosse presente neve nella stazione di sbarco ed in particolare sullo scivolo preposto per immettersi nella pista, come del resto risultava da rapporto redatto dalla
Polizia Locale di Trento-Monte ON. Evidenziava che il tappeto di gomma era sempre presente ed installato a circa 3- 4 m dal punto in cui è previsto lo sbarco. Evidenziava che l'impianto della seggiovia era in regola con le concessioni, i controlli e le revisioni richieste dalla normativa di settore e che la velocità dell'impianto era costante e ridottissima, tale di consentire allo sciatore di scendere dal seggiolino in maniera agevole ed in tutta tranquillità. Nel caso di specie gli adulti a cui il maestro di sci aveva affidato la minore erano tenuti a prestare attenzione al momento dello sbarco della stessa,
preparandosi nella posizione giusta nel punto indicato dai cartelli e aiutando la bambina nella discesa.
Nel caso di specie la minore erroneamente aveva anticipato la discesa dalla seggiovia appoggiando gli sci sul tappeto di gomma e non sulla neve per scivolare in avanti come evidenziato negli appositi cartelli esposti nella stazione di partenza della seggiovia. Sosteneva pertanto che il fatto colposo degli altri passeggeri che avevano accettato di salire unitamente alla minore sulla seggiola e che avrebbero dovuto aiutare la stessa nell'operazione di sbarco, unitamente alla danneggiata, anche in concorso tra di loro, integrava gli estremi del caso fortuito. Contestava infine l'entità dei danni esposti.
pagina 5 di 22 Chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, che la propria responsabilità fosse limitata a quella parte di danno effettivamente riferibile al proprio grado di colpa,
della misura provata e accertata in corso di causa.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'espletamento delle prove testimoniali e di CTU medico-legale.
Con sentenza numero 788/24 oggetto di impugnazione il tribunale di Trento rigettava la domanda attorea, condannando gli attori a rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite.
Il tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine decennale attesa la natura contrattuale della responsabilità della società convenuta e rilevando che, rispetto al sinistro avvenuto in data 12.3.12, il procedimento è stato iscritto a ruolo in data 29/6/21.
Riteneva che il sinistro fosse avvenuto in quanto la minore era scesa dalla seggiovia in corrispondenza del tappeto di gomma che serviva ai pedoni per scendere in sicurezza e non invece nella zona pianeggiante ricoperta di neve, che consentiva all'utente che indossasse gli sci di scendere dalla seggiovia e portarsi verso la pista.
Riteneva il tribunale che l'agente di pedana avesse tempestivamente arrestato l'impianto che era avanzato di pochi metri. Concludeva pertanto nel senso che il vettore aveva fornito prova che l'evento dannoso era ascrivibile a terzo, in quanto le persone adulte seduta accanto alla minore ed alle quali la stessa era stata affidata dal maestro di sci non avevano vigilato sulla condotta tenuta della minore stessa al momento dello sbarco, ritenendo che società convenuta aveva anche dimostrato di aver adottato tutte le cautele attivabili in quel momento, vale a dire l'arresto dell'impianto, che non poteva avvenire in modo immediato. Riteneva che l'arresto dell'impianto era l'unica condotta in concreto esigibile in capo alla società convenuta a fronte di una condotta improvvisa ed incauta della minore e che non erano risultati sussistenti difetti di manutenzione dell'impianto né problemi del sistema di arresto.
pagina 6 di 22 Avverso tale sentenza divenuta medio tempore maggiorenne, ha proposto Parte_1
impugnazione, articolando i motivi d'appello di seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello principale e Controparte_2
proponendo appello incidentale.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.25 e decisa nella camera di consiglio del
7.10.25.
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che erroneamente il Parte_1
tribunale di Trento abbia ricostruito la dinamica del sinistro, ritenendo che la stessa, arrivando in fase di discesa dalla seggiovia su un seggiolino occupato da tre persone, di cui due adulti (in realtà solo un adulto, vale dire una signora polacca) fosse scesa dal seggiolino in anticipo rispetto al punto indicato come corretto. Lamenta che il tribunale abbia utilizzato anche le informazioni sommarie, che invece devono ritenersi superate delle prove testimoniali. Rileva che la sbarra di sicurezza del seggiolino al momento in cui era scesa era stata sollevata e quindi si trovava in una fase in cui era possibile scendere.
Sostiene che poteva ritenersi provato che era scesa sul punto deputato alla discesa, posto che diversamente la stessa sarebbe caduta dall'alto. Sostiene che, essendo una bambina di sette anni all'epoca dei fatti, nessuna rilevanza poteva essere attribuita ai cartelli che indicavano la procedura di discesa, insistendo sul fatto che, essendo la sbarra alzata, si trova in un punto in cui si poteva scendere dal seggiolino. Richiama l'appellante il regolamento di esercizio della funivia che all'articolo 7 punto g) stabilisce che l'operatore agevola a sua discrezione e/o su richiesta del viaggiatore (in particolare di bambini, di viaggiatori con bagagli, di viaggiatori diversamente abili) l'operazione di salita o di discesa dal veicolo, disposizione dalla quale è possibile argomentare la sussistenza di un dovere di valutare la situazione concreta, mentre nel caso di specie l'operatore si era limitato ad osservare inerte la pagina 7 di 22 situazione. Inoltre l'articolo 20 del medesimo regolamento richiede una cautela rafforzata in capo agli operatori in caso di bambini. Ritiene l'appellante che nel caso di specie era prevedibile la sua discesa non corretta in quanto minore e pertanto l'operatore avrebbe dovuto spontaneamente avvicinarsi e sorvegliare il seggiolino e nel caso intervenire, in considerazione del fatto che la sbarra si era alzata.
Sostiene l'appellante che la salita e la discesa dalle seggiovie costituiscono fasi delicate del trasporto sicché non è sufficiente che il personale presente sia in grado di arrestare anche tempestivamente l'impianto, ma è necessario che gli addetti siano in numero sufficiente e siano posizionati in modo tale da poter assistere i passeggeri sia in salita che in discesa. Nel caso del sinistro dedotto in giudizio al contrario unico era l'operatore deputato ad assistere gli utenti, il quale aveva anche arrestato l'impianto,
mentre le due figure devono essere distinte.
Ribadisce che il dovere di assistenza, vigilanza e responsabilità del vettore cessa solo una volta che l'utente sia sceso a terra. Rileva che l'operatore che aveva arrestato l'impianto aveva dichiarato che le persone adulte erano sedute sulla fila della minore e non avevano chiesto aiuto e se ne erano andate,
ammettendo quindi di aver visto la minore e che, quando gli adulti non avevano chiesto aiuto, egli si era disinteressato. Rileva inoltre che l'unica persona adulta presente sul seggiolino era una donna polacca, come riferito dal maestro di sci e come risulta dalle foto prodotte che mostrano la minore sul margine destro del seggiolino, a distanza dall'adulto, fatto che avrebbe dovuto ulteriormente richiamare l'attenzione dell'operatore. Rileva l'appellante che non sia stata fornita prova dal vettore di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il sinistro, posto che, se era risultato provato che nei giorni precedenti l'impianto funzionava regolarmente, nulla era stato accertato in relazione al giorno del sinistro. Rileva la genericità dell'affermazione dei testi circa la necessità di uno spazio di 3-4 metri per il completo arresto della seggiovia, evidenziando che tra i documenti relativi al corretto funzionamento dell'impianto pregresso non vi era alcun documento di specifiche tecniche, un manuale di costruzione e di funzionamento. pagina 8 di 22 Con il medesimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra il sinistro e l'evento patologico, essendo stata ascritta a sé una responsabilità insussistente e accertato indebitamente che alla società appellata non poteva essere addebitata alcuna responsabilità per aver adottato tutte le cautele possibili. Lamenta la violazione degli artt. 1681 e 1176 e 1218 c.c., rilevando che sul vettore grava un obbligo più ampio del semplice trasporto, essendo responsabile anche dell'incolumità della persona. Sostiene l'appellante che la prova liberatoria di cui all'art. 1681 c.c. è posta a carico del vettore il quale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno sicché non è sufficiente una generica assenza di colpa.
In relazione al tipo di attività svolta, trattandosi di operatore professionale, nell'adempimento dell'attività che gli è propria si richiede una diligenza superiore rispetto a qualunque altro operatore occasionale. Inoltre alla società appellata, quale soggetto dotato di specifiche competenze, è richiesta la diligenza di cui all'art. 1172 comma 2 cc.
In riferimento alla fattispecie concreta, sostiene debba ritenersi provato che nessuna responsabilità
poteva essere ascritta alla danneggiata;
che era stata dimostrata la prevedibilità dell'evento; che non era stata dimostrata la non perfetta discesa di una bambina di sette anni una volta che era stata alzata la sbarra che autorizzava la discesa;
che la società appellata non aveva dimostrato di aver adottato tutte le cautele possibili e le misure idonee ad evitare il danno.
Quanto alla quantificazione del danno, ripercorsa la vicenda clinica che l'aveva riguardata, richiama le valutazioni del proprio consulente di parte e del CTU, chiedendo la liquidazione del danno in applicazione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e chiedendo la liquidazione del danno da sofferenza soggettiva negli importi massimi.
Chiede pertanto che, in riforma dell'impugnata sentenza, la società appellata sia condannata al pagamento il suo favore dell'importo di euro 39.055,85, ovvero altra somma di giustizia, oltre accessori. pagina 9 di 22 La si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza Controparte_2
dei requisiti di cui all'art. 342 c c.p.c. e rilevando che, non essendo state impugnate le motivazioni contenute a pagina 8 e 9 della sentenza, dovevano ritenersi passate in giudicato le relative argomentazioni. Eccepisce altresì l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
chiedendo in ogni caso il rigetto dell'appello.
Rileva che l' evento dannoso era attribuibile al comportamento del terzo, vale a dire l'affidamento della minore al maestro di sci e ad una signora polacca;
di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;
che la movimentazione della sbarra è manuale e che la sbarra deve essere sollevata dall'utente e nel caso di specie l'adulto che accompagnava la minore doveva effettuare tale manovra solo nel momento opportuno.
Con appello incidentale condizionato impugna la sentenza del tribunale di Trento della parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Sostiene la società appellata che l'impugnata sentenza erroneamente avrebbe ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, posto che ai sensi dell'art. 2951 cc i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Impugna la sentenza del tribunale di Trento anche circa l'omessa pronuncia sulla inammissibilità/ irrilevanza dei documenti a) e b) allegati da controparte alla memoria ex articolo 183
comma 6 numero 1 c.p.c. e circa l'omessa pronuncia circa la tardività dei documenti allegati alla memoria depositata ex art. 183 comma 6 numero 3 c.p.c.. Rileva che l'appellante in via principale, a fronte dell'eccezione di prescrizione, aveva sostenuto l'applicazione della prescrizione prevista per il reato di lesioni, producendo ai fini dell'interruzione due pec presuntivamente inviate in data 19 luglio
2017. Il tribunale di Trento aveva ritenuto di poter decidere l'eccezione di prescrizione a prescindere dal fatto che le difese non fossero puntuali circa il riferimento normativo, in tal mondo rigettando di fatto l'applicazione dell'articolo 2947 comma 3 c.c., senza che con riguardo a tale punto della sentenza siano state proposte censure da parte dell'appellante in via principale. Lamenta l'appellante incidentale pagina 10 di 22 che il tribunale abbia omesso di pronunciarsi circa l'ammissibilità e/o rilevanza delle pec prodotte da controparte mediante nella scansione in formato analogico, prive di attestato di conformità e circa la tardività delle medesime pec, prodotte in formato digitale solamente con la memoria ex articolo 183 n.3
c.p.c.. Chiede pertanto che la Corte di appello accolga le eccezioni di inammissibilità e tardività di tale documentazione, richiamando l'articolo 23 bis del codice dell'amministrazione digitale secondo cui i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico ad ogni effetto di legge del documento informatico da cui sono tratti se prodotti in conformità alle linee guida. Tali linee guida attribuiscono valenza probatoria al documento informatico se lo stesso è immodificabile, siano garantite qualità,
integrità e sicurezza e sia gestito secondo una procedura tecnologica che garantisca la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia, procedura che deve essere certificata, mentre nel caso di specie le pec prodotte in giudizio sono state semplicemente scansionate e prodotte in formato analogico senza attestazione di conformità, impedendo di verificare l'integrità e l'immodificabilità del documento.
Rileva l'appellante in via incidentale che il tribunale non abbia accertato la sussistenza del reato di lesioni richiamato da controparte a supporto del termine prescrizionale più lungo di cui all'articolo
2947 comma 3 cc.
Chiede pertanto che sia accertato che il diritto al risarcimento del danno si è prescritto in data 19.7.13,
con conseguente rigetto delle domande di controparte. Ripropone le domande e le eccezioni rimaste assorbite in primo grado, vale a dire la valutazione del concorso di colpa della danneggiata e del terzo ai sensi dell'articolo 1227 c.c., con conseguente diminuzione del danno eventualmente riconosciuto in favore dell'appellante. Quanto all'eventuale liquidazione del danno, deduce che non possa essere riconosciuta alcuna personalizzazione dello stesso in mancanza di prova sul punto, rilevando che l'appellante difetta di legittimazione attiva quanto al rimborso delle spese sostenute, posto che le stesse sono state pagate dei genitori. pagina 11 di 22 Chiede pertanto il rigetto dell'appello e, con appello incidentale, che sia accertata la prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere dall'appellante in via principale con conseguente rigetto della sua domanda;
in via subordinata che sia accertato che il sinistro si è verificato per fatto e colpa concorrente dell' appellante, dell'appellata e di terzi, graduando secondo giustizia i reciproci rapporti colposi, che sia limitata l'eventuale responsabilità alla società appellata a quella parte di danno che risulterà riferita all'effettivo grado di colpa della stessa.
In primo luogo deve escludersi l'inammissibilità dell'appello per essere i motivi di impugnazione genericamente esposti ed altresì l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'articolo 348 bis cpc per essere lo stesso manifestamente infondato, per i motivi che seguono.
Infatti l'appello in esame deve ritenersi fondato.
Va premesso che non è in contestazione (ed è anzi documentariamente provato mediante il deposito in giudizio del biglietto acquistato per l'accesso alla seggiovia) la conclusione di un contratto di trasporto tra le parti e che si può affermare, sulla base della giurisprudenza costante al riguardo che il trasporto comprende anche le attività accessorie, quali l'imbarco e lo sbarco dal mezzo ( cfr pronunce già
indicate dal tribunale Cass. n.11194/03; Cass. 356/93; Cass. n. 1802/73; Cass.n. 1542/64 vd. anche
Cass. n. 14812/04).
Co
Ritiene questa Corte che nel caso in esame la non abbia fornito la prova liberatoria CP_2
di cui all'articolo 1681 cc, vale dire di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. A fronte dell'utilizzo della medesima espressione da parte del legislatore con riferimento all'articolo 2050 c.c.,
deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di contratto di trasporto i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte riguardo a tale seconda ipotesi. In particolare va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 16170/22) “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta pagina 12 di 22 la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza,
ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate”.
Pertanto nel caso di specie non è sufficiente per superare la prova liberatoria la circostanza che l'impianto fosse a norma ovvero che l'addetto alla stazione a monte abbia immediatamente arrestato l'impianto una volta accortosi della discesa della minore in un punto riservato ai pedoni che non indossassero sci.
Dalle prove testimoniali assunte è possibile ritenere che il sinistro dedotto in giudizio sia avvenuto in quanto l'appellante, che all'epoca dei fatti aveva sette anni, era scesa dalla seggiovia in un punto della stazione a monte dove si trovava una pedana in gomma, riservata ai pedoni, mentre gli utenti che indossavano gli sci, come l'appellante, dovevano scendere in una fase più avanzata, dove era presente la neve che consentiva di scivolare sugli sci e allontanarsi dall'impianto.
Tale verificazione del sinistro è stata riferita dal teste che ha assistito personalmente al Tes_1
sinistro.
In relazione a tale verificazione del sinistro deve escludersi tuttavia che la società appellata abbia fornito prova di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire incidenti a bambini che scendessero dalla seggiovia i quali, in relazione alla loro giovane età, possono trovarsi in difficoltà in tale momento.
Nessuna rilevanza può aver la circostanza che su luoghi sarebbe stato affisso un cartello che, secondo quanto riferito dei testi e , indicava le modalità di discesa;
copia di Testimone_2 Tes_1
pagina 13 di 22 tale cartello non è stata prodotta in giudizio e pertanto non è possibile verificarne contenuto ed efficacia della raffigurazione. Ed in relazione alle modalità di formulazione del capitolo di prova n. 9
(“vero che nella stazione a monte della seggiovia erano affissi i cartelli per gli utenti raffiguranti l'esatta posizione da assumere al momento dello sbarco ed il preciso punto in cui lo stesso doveva avvenire”) non è nemmeno possibile ricostruire il contenuto del cartello.
Va evidenziato, in relazione alle difese della soc. appellata, che le pagg. 8 e 9 della sentenza contengono la ricostruzione del sinistro, che non viene modificata con la presente pronuncia.
Può ritenersi che una diversa organizzazione dell'esercizio della seggiovia, assicurando ad esempio la presenza di una persona per aiutare gli utenti della seggiovia quando sia evidente una possibile situazione di difficoltà nello scendere o salire (esempio per bambini, persone anziane o con difficoltà
motorie) poteva costituire una ulteriore cautela per evitare incidenti ad utenti con tali caratteristiche.
Nè può ritenersi che la condotta della minore, scesa dalla seggiovia in anticipo rispetto al punto dove era presente la neve e dal quale la stessa poteva scivolare sugli sci che indossava, costituisca un fatto del tutto imprevedibile ed idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'attività della società appellata e l'evento dannoso, in considerazione della prevedibilità di situazioni di incertezza o anche di erronei comportamenti con riguardo alle specifiche peculiarità dell'utente in questione.
L'eventuale concorso di colpa con la sig.ra polacca alla quale la minore era stata affidata ovvero del maestro di sci, che non ne ha curato la continua sorveglianza, non rilavano al fine di diminuire il grado di responsabilità della soc. appellata quale responsabile solidale, stante il suo obbligo di rispondere per l'intero dell'obbligazione ex art. 1292 cc.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità della società convenuta con riguardo al sinistro dedotto in giudizio operando la presunzione di cui all'art. 1681 cc.
pagina 14 di 22 Con appello incidentale condizionato la società appellata ha nuovamente riproposto l'eccezione di prescrizione con riferimento al risarcimento del danno derivante dall'esecuzione del contratto di trasporto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, deve ritenersi che la prescrizione applicabile nel caso di specie sia quella di cui all'articolo 2951 c.c. a norma delle quale tutti diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno.
Tuttavia parte appellante, già in primo grado, a fronte di tale eccezione, ha dedotto che nel caso di specie sarebbe applicabile la prescrizione stabilita per il reato di lesioni colpose, reato che ricorrerebbero nel caso in esame, e quindi il termine di sei anni.
Tale prospettazione viene ritenuta fondata in considerazione del fatto che lo stato dei luoghi esistente nella stazione a monte integrava una situazione di confusione ed incertezza per gli utenti per la contemporanea presenza di una zona innevata ed una zona con un tappeto in gomma che non consentiva agli utenti che indossavano gli sci di scendere in sicurezza dall'impianto.
La società appellante, sul presupposto che l'atto di citazione sia stato notificato nel giugno 2021
sostiene che anche nell'ipotesi in cui sia configurabile il reato prospettato da parte attrice, la prescrizione sarebbe comunque decorsa, affermando l'inidoneità all'interruzione della stessa delle lettere inviate in data 19.7.27.
In particolare la società appellante deduce che tali comunicazioni, con le quali l'appellante pretende di aver interrotto la prescrizione, siano state prodotte in primo grado in copia costituita dalla mera scansione in formato analogico priva di attestazione di conformità, in allegato alla prima memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 comma 6 c.p.c.. In relazione a tale formato della produzione la società appellata nella sua seconda memoria deduceva: “I documenti prodotti da controparte con la memoria ex art 183 VI comma nr. 1 cpc dd. 16/12/21 (all a e b) nulla possono poi provare in merito all'interruzione della prescrizione. Infatti non sono state prodotte le pec ma solo delle presunte pagina 15 di 22 scansioni delle stesse che non permettono di accertare il contenuto ai fini della prova e quindi l'effettivo invio delle lettere di data 22.6.17 a parte convenuta. A tal fine, quest'ultima, contesta che alla stessa siano mai pervenute le lettere di data 22.6.17 (all. a e b) e le scansioni delle pec prodotte non possono provare il contrario.”
A fronte di tali difese della convenuta, l'odierna appellante produceva in allegato alla terza memoria ex art 183 co. 6 cpc la medesima comunicazione con la prova dell'invio della stessa in formato elm.
Con riguardo a tale produzione documentale la società appellante incidentale ne ha dedotto la tardività e comunque la inutilizzabilità in quanto il documento non avrebbe i requisiti di cui all'articolo
23 bis CAD.
Sotto il primo profilo va rilevato che la previsione di termini perentori per la produzione di documenti a sostegno delle proprie tesi difensive è prevista dal codice al fine di consentire alla controparte di conoscerne il contenuto e nel caso di specie la produzione di un documento già
depositato in allegato la prima memoria ex art. 186 cpc ed avente il medesimo contenuto in allegato alla terza memoria non ha introdotto elementi probatori nuovi e non ha pertanto violato il diritto di difesa delle parti.
Quanto al secondo profilo va richiamato l'orientamento della suprema Corte (Casss. n. 16189/23)
secondo cui “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file
"datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia pagina 16 di 22 desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.
Pertanto la produzione della prova dell'invio della comunicazione dd. 22.6.17 in formato eml è idonea a provare l'effettivo invio ed il recapito al destinatario della comunicazione in questione.
Quanto alla mancata attestazione di conformità, la Suprema Corte (Cass. n. 26200/24) ha affermato che “L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l. n. 179 del
2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del 2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”.
Deve quindi concludersi che la comunicazione dd. 22.6.17 (con la quale i legali incaricati dai genitori dell'appellante chiedevano il risarcimento dei danni occorsi alla minore in conseguenza della caduta nel momento in cui scendeva dall'impianto) pervenuta il 19.7.17 alla controparte, sia stata idonea ad interrompere la prescrizione stabilita con riferimento al reato di lesioni colpose in danno della minore.
Quanto ai danni da quest'ultima riportati in occasione della caduta, risulta dalla relazione del c.t.u.
che a seguito del sinistro la minore ha riportato lesioni consistenti in frattura della diafisi tibiale destra alla quale sono residuati postumi di natura permanente nella misura del 7% ed una inabilità temporanea complessiva di giorni 216 (di cui 3 giorni di inabilità temporanea totale, 102 giorni di inabilità
temporanea parziale al 75%, 66 giorni di inabilità parziale al 50%, 90 giorni di inabilità parziale 25%).
Tali valutazioni del c.t.u. devono essere condivise avendo il consulente d'ufficio, a fronte delle osservazioni critiche del consulente di parte appellante circa la durata della inabilità temporanea,
adeguatamente indicato i criteri utilizzati, specificando che il relativo conteggio è stato effettuato sulla pagina 17 di 22 base della storia clinica documentata e secondo il periodo attendibile utilizzando i bareme medico-
legali.
Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza di un danno alla salute patito dall'appellante e deve essere risarcito in favore della stessa il pregiudizio cagionato al bene di rilevanza costituzionale costituito dalla salute di ogni soggetto.
Quanto ai criteri da seguire in tale operazione non si può prescindere dalle affermazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.26972/08.
Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, deve ristorare interamente il pregiudizio subito, evitando però duplicazioni del risarcimento;
per tale ragione il pregiudizio consistente nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona, in presenza di lesione all'integrità psico-fisica è ricompreso nel danno alla salute nella sua dimensione dinamica.
Il danno non patrimoniale è ontologicamente unico, costituisce una categoria generale che non è
suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
è solo a fini descrittivi, come tecnica di definizione sintetica, che vengono indicate alcune qualificazioni che però non costituiscono autonome categorie di danno (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale).
Deve essere riconosciuto quindi in favore di parte appellante il risarcimento di tale voce di danno,
inteso come pregiudizio all'integrità psicofisica del soggetto a prescindere da ogni conseguenza negativa sulla sua capacità di guadagno. Nel procedere alla liquidazione ritiene opportuno questo giudice applicare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (come aggiornate nel giugno 2024),
apprezzabili per la loro flessibilità, sia in ragione dell'età del danneggiato che dell'entità delle lesioni,
oltre che costituire criterio di liquidazione costantemente applicato da numerosi Tribunali. Peraltro
(Cass.n. 12408/11) nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata pagina 18 di 22 valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost.,
riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'utilizzo delle tabelle da ultimo aggiornate dal Tribunale di Milano si impone alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 8352/25) “In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta”.
In ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n.26972/08 la liquidazione del danno alla persona viene effettuata con riguardo all'unitaria voce di danno rappresentata dal danno non patrimoniale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie,
comprensivo anche del danno da sofferenza soggettiva ed alterazione delle proprie abitudini di vita.
Sulla base di tali considerazioni viene riconosciuto in favore di (nata il [...]) la Persona_1
somma di € 17.738,00 in relazione al danno complessivo connesso alla invalidità permanente e €
15.525,00 per l'inabilità temporanea
Il danno da inabilità temporanea viene riconosciuto nell'importo base di € 115,00 al giorno, come del resto indicato da parte appellante.
Le richiamate tabelle consentono un aumento percentuale del risarcimento tenendo conto delle caratteristiche del singolo caso.
pagina 19 di 22 Tuttavia l'appellante non ha offerto prova di aver subito limitazioni diverse e maggiori rispetto a quelle che qualunque altro soggetto avrebbe subito in presenza delle conseguenze dannose accertate dal c.t.u..
Al riguardo va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui (Cass. n. 28988/19) “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (vd Cass. n.
5865/21)
Sulla somma complessiva di € 33.263, liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale al valore attuale della moneta, devalutata al 27.3.12 (epoca del sinistro) e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali con la medesima decorrenza.
Successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo determinato in applicazione dei criteri sopra indicati.
Infatti sulla base della sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Cassazione (in
Giust. Civ., 1995, I, 1495, e in Foro It., 1995, I, 1470), e della conforme giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr. ex pluribus Cass. 3 dicembre 1999 n. 13463), qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è
dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento pagina 20 di 22 della suddetta somma, la cui prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi legali;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale,
definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (usualmente, sulla somma via via rivalutata annualmente), in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria (vale a dire gli indici ISTAT), ovvero in base ad un indice medio tra l'indice iniziale e quello della data di liquidazione.
L'appellante non è legittimata a richiedere il rimborso delle spese mediche sostenute dai genitori
(come è evidente attesa la minore età dell'appellante all'epoca degli esborsi), i quali del resto hanno introdotto in giudizio in primo grado solo quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore e non in proprio.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della
[...]
nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dell'importo liquidato in favore CP_2
dell'appellante (scaglione da 26.000,01 a 52.000,00) ed tenuto conto dei parametri medi contenuti nel
Regolamento n.147/22, ad eccezione, quanto a giudizio di appello, della fase di trattazione che si è
limitata al deposito delle note d'udienza.
Il rigetto dell'appello incidentale impone l'applicazione dell'art. 13 DPR 115/02.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
Co 1) condanna la , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_2
dell'importo di euro 33.263,00, oltre ad interessi di legge su tale somma Persona_1
devalutata al 27.3.12 e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pagina 21 di 22 pubblicazione della presente sentenza, con la medesima decorrenza;
successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo determinato in applicazione dei criteri sopra indicati;
2) rigetta l'appello incidentale della;
Controparte_2
3) condanna la , in persona del legale rappresentante, al rimborso in favore di Controparte_2
delle spese di giudizio, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in € Persona_1
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti e liquidate oltre euro 786,00 per esborsi e, quanto al giudizio di appello, in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 ,00 per la fase introduttiva, € 1.522,50 per la fase istruttoria, € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo
C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, oltre ad euro 804,00 per esborsi;
4) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Controparte_2
pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Cosi deciso in Trento, lì 7.10.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 199/2024
tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. FREDDARA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO elett. dom presso lo studio dello stesso in VIALE DELLA VITTORIA, 1 60123 ANCONA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CASSINA SEVERO elett CP_1 P.IVA_1 dom. presso il suo studio in Via Malfatti 27 CP_1 appellato
Avente ad oggetto: trasporto
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 788/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 7.10.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 22 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta e per le ragioni e i motivi illustrati nel presente atto, in integrale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Trento n. 788 del 03/08/24 (rep. 1307/24), nella persona del Giudice Dott.ssa Giuseppina Passarelli, all'esito del procedimento iscritto al numero 1787 di Ruolo Generale pubblicata in pari data, comunicata il 05/08/24 e notificata ex artt. 325 e 326 c.p.c. il giorno 06/09/24, riconoscere e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del danno subito dalla minore , a Persona_1 seguito del sinistro occorsole descritto in narrativa e per l'effetto, condannare la stessa convenuta, in favore dell'attrice, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla minore e quantificabili in € 39.055,85, come dalle risultanze della CTU medico – legale versata in atti, o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed oneri di lite. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
PARTE APPELLATA:
voglia la Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis:
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da , in quanto Persona_1
inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Trento n.
788/2024 di data 3 agosto 2024, pubblicata in data 5 agosto 2024 e notificata in data 6 settembre 2024;
- respingere comunque ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti di essendo le stesse infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_2
In via di appello incidentale condizionato:
nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse anche solo parzialmente fondato l'appello avversario, accertare la prescrizione del pagina 2 di 22 diritto al risarcimento fatto valere da per i motivi di cui Persona_1
in atti e, per l'effetto, rigettare comunque tutte le domande avversarie;
In via subordinata di merito anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: per l'ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse anche solo parzialmente fiondato l'appello avversario e infondato l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata, accertare e dichiarare che l'incidente di cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrenti dell'appellante, dell'appellata e/o di terzi e, graduati secondo giustizia i reciproci apporti colposi, limitare l'eventuale responsabilità dell'appellata a quella parte di danno che risulterà riferita all'effettivo grado di colpa della stessa, nella misura che verrà provata ed accertata in corso di causa.
In tutti i modi: con condanna al pagamento delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre al 15% per spese generali, al c.n.a. ed all'iva.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 15.6.21 e , quali genitori esercenti la Controparte_3 CP_4
potestà sulla figlia minore , convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento la Persona_1
spa , esponendo che: CP_2
in data 27.3.12 la figlia minore stava svolgendo una lezione di sci collettiva lungo le Parte_1
piste da sci del Monte ON in , impianto gestito dalla società convenuta, e, munita di CP_1
regolare biglietto skipass, era salita a bordo della funivia denominata Palon;
giunta alla stazione a monte, al momento di scendere dall'impianto, lo sci destro indossato dalla minore si incastrava sul tappeto di gomma posto sul terreno che era completamente scoperto a causa dell'assenza di neve, sicché la minore cadeva a terra e veniva colpita alla schiena dai seggiolini dell'impianto di risalita in movimento;
pagina 3 di 22 a seguito del sinistro la minore riportava lesioni personali alle quali era seguito un lungo percorso clinico ed alle quali erano residuati anche postumi invalidanti che influivano negativamente sulla sua vita quotidiana;
le richieste risarcitorie avanzate nei confronti della società convenuta erano state dalla stessa respinte;
essendo intercorso un rapporto contrattuale tra la minore nella sua qualità di sciatrice e la società
convenuta che gestiva l'impianto di risalita, sussisteva una presunzione di responsabilità a carico del vettore ai sensi dell'articolo 1681 c.c.;
la caduta era dovuta al fatto che il terreno era completamente scoperto a causa dell'assenza di neve,
indice di una mancata o carente manutenzione dell'impianto;
il personale addetto all'impianto aveva tardato nell'arrestare l'impianto, tanto che la seggiovia colpiva alla schiena la minore, facendola cadere a terra e provocandole una lesione alla gamba.
Chiedeva pertanto la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di euro 60.046,10 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ovvero altra somma da accertare all'esito del giudizio, oltre accessori.
La si costituiva in giudizio, rilevando che le foto prodotte da parte attrice non Controparte_2
rappresentavano la stazione a monte dove si era verificato il sinistro, ma la stazione a valle dell'impianto. Eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice ai sensi dell'articolo 2951
c.c. essendo trascorso più di un anno del giorno del sinistro. Sosteneva che il sinistro era riconducibile alla colpa esclusiva della danneggiata ovvero delle persone alla quali la minore era stata affidata al momento dell'imbarco e che erano seduti sullo stesso seggiolino. Evidenziava che la normativa nazionale e provinciale prevedeva che i bambini che non avessero compiuto otto anni dovevano essere accompagnati sulla seggiovia da un adulto ed in effetti la minore che stava Parte_1
frequentando una lezione di sci collettiva, al momento dell'imbarco era stata affidata dal maestro di sci ad altri utenti della seggiovia. Al momento dello sbarco gli adulti ai quali la minore era stata affidata pagina 4 di 22 non avevano potuto fare niente per evitare che la bambina, erroneamente, anticipasse la discesa dalla seggiovia sulla quale era seduta di circa 2 m, appoggiando gli sci sul tappeto di gomma anziché sulla neve per poter iniziare la discesa lungo l'apposito scivolo, nel punto indicato dei cartelli. Di
conseguenza la bambina era caduta a terra non potendo scivolare in avanti. L'agente di pedana che controllava l'arrivo dei passeggeri e il relativo sbarco, accortosi dell'errata manovra della minore,
aveva immediatamente azionato il pulsante di arresto dell'impianto che, per ragioni di sicurezza,
avanzava di ulteriori 3-5 metri decelerando progressivamente la velocità fine l'arresto della seggiovia.
Negava che al momento del sinistro non fosse presente neve nella stazione di sbarco ed in particolare sullo scivolo preposto per immettersi nella pista, come del resto risultava da rapporto redatto dalla
Polizia Locale di Trento-Monte ON. Evidenziava che il tappeto di gomma era sempre presente ed installato a circa 3- 4 m dal punto in cui è previsto lo sbarco. Evidenziava che l'impianto della seggiovia era in regola con le concessioni, i controlli e le revisioni richieste dalla normativa di settore e che la velocità dell'impianto era costante e ridottissima, tale di consentire allo sciatore di scendere dal seggiolino in maniera agevole ed in tutta tranquillità. Nel caso di specie gli adulti a cui il maestro di sci aveva affidato la minore erano tenuti a prestare attenzione al momento dello sbarco della stessa,
preparandosi nella posizione giusta nel punto indicato dai cartelli e aiutando la bambina nella discesa.
Nel caso di specie la minore erroneamente aveva anticipato la discesa dalla seggiovia appoggiando gli sci sul tappeto di gomma e non sulla neve per scivolare in avanti come evidenziato negli appositi cartelli esposti nella stazione di partenza della seggiovia. Sosteneva pertanto che il fatto colposo degli altri passeggeri che avevano accettato di salire unitamente alla minore sulla seggiola e che avrebbero dovuto aiutare la stessa nell'operazione di sbarco, unitamente alla danneggiata, anche in concorso tra di loro, integrava gli estremi del caso fortuito. Contestava infine l'entità dei danni esposti.
pagina 5 di 22 Chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, che la propria responsabilità fosse limitata a quella parte di danno effettivamente riferibile al proprio grado di colpa,
della misura provata e accertata in corso di causa.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'espletamento delle prove testimoniali e di CTU medico-legale.
Con sentenza numero 788/24 oggetto di impugnazione il tribunale di Trento rigettava la domanda attorea, condannando gli attori a rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite.
Il tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine decennale attesa la natura contrattuale della responsabilità della società convenuta e rilevando che, rispetto al sinistro avvenuto in data 12.3.12, il procedimento è stato iscritto a ruolo in data 29/6/21.
Riteneva che il sinistro fosse avvenuto in quanto la minore era scesa dalla seggiovia in corrispondenza del tappeto di gomma che serviva ai pedoni per scendere in sicurezza e non invece nella zona pianeggiante ricoperta di neve, che consentiva all'utente che indossasse gli sci di scendere dalla seggiovia e portarsi verso la pista.
Riteneva il tribunale che l'agente di pedana avesse tempestivamente arrestato l'impianto che era avanzato di pochi metri. Concludeva pertanto nel senso che il vettore aveva fornito prova che l'evento dannoso era ascrivibile a terzo, in quanto le persone adulte seduta accanto alla minore ed alle quali la stessa era stata affidata dal maestro di sci non avevano vigilato sulla condotta tenuta della minore stessa al momento dello sbarco, ritenendo che società convenuta aveva anche dimostrato di aver adottato tutte le cautele attivabili in quel momento, vale a dire l'arresto dell'impianto, che non poteva avvenire in modo immediato. Riteneva che l'arresto dell'impianto era l'unica condotta in concreto esigibile in capo alla società convenuta a fronte di una condotta improvvisa ed incauta della minore e che non erano risultati sussistenti difetti di manutenzione dell'impianto né problemi del sistema di arresto.
pagina 6 di 22 Avverso tale sentenza divenuta medio tempore maggiorenne, ha proposto Parte_1
impugnazione, articolando i motivi d'appello di seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello principale e Controparte_2
proponendo appello incidentale.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.25 e decisa nella camera di consiglio del
7.10.25.
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che erroneamente il Parte_1
tribunale di Trento abbia ricostruito la dinamica del sinistro, ritenendo che la stessa, arrivando in fase di discesa dalla seggiovia su un seggiolino occupato da tre persone, di cui due adulti (in realtà solo un adulto, vale dire una signora polacca) fosse scesa dal seggiolino in anticipo rispetto al punto indicato come corretto. Lamenta che il tribunale abbia utilizzato anche le informazioni sommarie, che invece devono ritenersi superate delle prove testimoniali. Rileva che la sbarra di sicurezza del seggiolino al momento in cui era scesa era stata sollevata e quindi si trovava in una fase in cui era possibile scendere.
Sostiene che poteva ritenersi provato che era scesa sul punto deputato alla discesa, posto che diversamente la stessa sarebbe caduta dall'alto. Sostiene che, essendo una bambina di sette anni all'epoca dei fatti, nessuna rilevanza poteva essere attribuita ai cartelli che indicavano la procedura di discesa, insistendo sul fatto che, essendo la sbarra alzata, si trova in un punto in cui si poteva scendere dal seggiolino. Richiama l'appellante il regolamento di esercizio della funivia che all'articolo 7 punto g) stabilisce che l'operatore agevola a sua discrezione e/o su richiesta del viaggiatore (in particolare di bambini, di viaggiatori con bagagli, di viaggiatori diversamente abili) l'operazione di salita o di discesa dal veicolo, disposizione dalla quale è possibile argomentare la sussistenza di un dovere di valutare la situazione concreta, mentre nel caso di specie l'operatore si era limitato ad osservare inerte la pagina 7 di 22 situazione. Inoltre l'articolo 20 del medesimo regolamento richiede una cautela rafforzata in capo agli operatori in caso di bambini. Ritiene l'appellante che nel caso di specie era prevedibile la sua discesa non corretta in quanto minore e pertanto l'operatore avrebbe dovuto spontaneamente avvicinarsi e sorvegliare il seggiolino e nel caso intervenire, in considerazione del fatto che la sbarra si era alzata.
Sostiene l'appellante che la salita e la discesa dalle seggiovie costituiscono fasi delicate del trasporto sicché non è sufficiente che il personale presente sia in grado di arrestare anche tempestivamente l'impianto, ma è necessario che gli addetti siano in numero sufficiente e siano posizionati in modo tale da poter assistere i passeggeri sia in salita che in discesa. Nel caso del sinistro dedotto in giudizio al contrario unico era l'operatore deputato ad assistere gli utenti, il quale aveva anche arrestato l'impianto,
mentre le due figure devono essere distinte.
Ribadisce che il dovere di assistenza, vigilanza e responsabilità del vettore cessa solo una volta che l'utente sia sceso a terra. Rileva che l'operatore che aveva arrestato l'impianto aveva dichiarato che le persone adulte erano sedute sulla fila della minore e non avevano chiesto aiuto e se ne erano andate,
ammettendo quindi di aver visto la minore e che, quando gli adulti non avevano chiesto aiuto, egli si era disinteressato. Rileva inoltre che l'unica persona adulta presente sul seggiolino era una donna polacca, come riferito dal maestro di sci e come risulta dalle foto prodotte che mostrano la minore sul margine destro del seggiolino, a distanza dall'adulto, fatto che avrebbe dovuto ulteriormente richiamare l'attenzione dell'operatore. Rileva l'appellante che non sia stata fornita prova dal vettore di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il sinistro, posto che, se era risultato provato che nei giorni precedenti l'impianto funzionava regolarmente, nulla era stato accertato in relazione al giorno del sinistro. Rileva la genericità dell'affermazione dei testi circa la necessità di uno spazio di 3-4 metri per il completo arresto della seggiovia, evidenziando che tra i documenti relativi al corretto funzionamento dell'impianto pregresso non vi era alcun documento di specifiche tecniche, un manuale di costruzione e di funzionamento. pagina 8 di 22 Con il medesimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra il sinistro e l'evento patologico, essendo stata ascritta a sé una responsabilità insussistente e accertato indebitamente che alla società appellata non poteva essere addebitata alcuna responsabilità per aver adottato tutte le cautele possibili. Lamenta la violazione degli artt. 1681 e 1176 e 1218 c.c., rilevando che sul vettore grava un obbligo più ampio del semplice trasporto, essendo responsabile anche dell'incolumità della persona. Sostiene l'appellante che la prova liberatoria di cui all'art. 1681 c.c. è posta a carico del vettore il quale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno sicché non è sufficiente una generica assenza di colpa.
In relazione al tipo di attività svolta, trattandosi di operatore professionale, nell'adempimento dell'attività che gli è propria si richiede una diligenza superiore rispetto a qualunque altro operatore occasionale. Inoltre alla società appellata, quale soggetto dotato di specifiche competenze, è richiesta la diligenza di cui all'art. 1172 comma 2 cc.
In riferimento alla fattispecie concreta, sostiene debba ritenersi provato che nessuna responsabilità
poteva essere ascritta alla danneggiata;
che era stata dimostrata la prevedibilità dell'evento; che non era stata dimostrata la non perfetta discesa di una bambina di sette anni una volta che era stata alzata la sbarra che autorizzava la discesa;
che la società appellata non aveva dimostrato di aver adottato tutte le cautele possibili e le misure idonee ad evitare il danno.
Quanto alla quantificazione del danno, ripercorsa la vicenda clinica che l'aveva riguardata, richiama le valutazioni del proprio consulente di parte e del CTU, chiedendo la liquidazione del danno in applicazione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e chiedendo la liquidazione del danno da sofferenza soggettiva negli importi massimi.
Chiede pertanto che, in riforma dell'impugnata sentenza, la società appellata sia condannata al pagamento il suo favore dell'importo di euro 39.055,85, ovvero altra somma di giustizia, oltre accessori. pagina 9 di 22 La si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza Controparte_2
dei requisiti di cui all'art. 342 c c.p.c. e rilevando che, non essendo state impugnate le motivazioni contenute a pagina 8 e 9 della sentenza, dovevano ritenersi passate in giudicato le relative argomentazioni. Eccepisce altresì l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
chiedendo in ogni caso il rigetto dell'appello.
Rileva che l' evento dannoso era attribuibile al comportamento del terzo, vale a dire l'affidamento della minore al maestro di sci e ad una signora polacca;
di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;
che la movimentazione della sbarra è manuale e che la sbarra deve essere sollevata dall'utente e nel caso di specie l'adulto che accompagnava la minore doveva effettuare tale manovra solo nel momento opportuno.
Con appello incidentale condizionato impugna la sentenza del tribunale di Trento della parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Sostiene la società appellata che l'impugnata sentenza erroneamente avrebbe ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, posto che ai sensi dell'art. 2951 cc i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Impugna la sentenza del tribunale di Trento anche circa l'omessa pronuncia sulla inammissibilità/ irrilevanza dei documenti a) e b) allegati da controparte alla memoria ex articolo 183
comma 6 numero 1 c.p.c. e circa l'omessa pronuncia circa la tardività dei documenti allegati alla memoria depositata ex art. 183 comma 6 numero 3 c.p.c.. Rileva che l'appellante in via principale, a fronte dell'eccezione di prescrizione, aveva sostenuto l'applicazione della prescrizione prevista per il reato di lesioni, producendo ai fini dell'interruzione due pec presuntivamente inviate in data 19 luglio
2017. Il tribunale di Trento aveva ritenuto di poter decidere l'eccezione di prescrizione a prescindere dal fatto che le difese non fossero puntuali circa il riferimento normativo, in tal mondo rigettando di fatto l'applicazione dell'articolo 2947 comma 3 c.c., senza che con riguardo a tale punto della sentenza siano state proposte censure da parte dell'appellante in via principale. Lamenta l'appellante incidentale pagina 10 di 22 che il tribunale abbia omesso di pronunciarsi circa l'ammissibilità e/o rilevanza delle pec prodotte da controparte mediante nella scansione in formato analogico, prive di attestato di conformità e circa la tardività delle medesime pec, prodotte in formato digitale solamente con la memoria ex articolo 183 n.3
c.p.c.. Chiede pertanto che la Corte di appello accolga le eccezioni di inammissibilità e tardività di tale documentazione, richiamando l'articolo 23 bis del codice dell'amministrazione digitale secondo cui i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico ad ogni effetto di legge del documento informatico da cui sono tratti se prodotti in conformità alle linee guida. Tali linee guida attribuiscono valenza probatoria al documento informatico se lo stesso è immodificabile, siano garantite qualità,
integrità e sicurezza e sia gestito secondo una procedura tecnologica che garantisca la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia, procedura che deve essere certificata, mentre nel caso di specie le pec prodotte in giudizio sono state semplicemente scansionate e prodotte in formato analogico senza attestazione di conformità, impedendo di verificare l'integrità e l'immodificabilità del documento.
Rileva l'appellante in via incidentale che il tribunale non abbia accertato la sussistenza del reato di lesioni richiamato da controparte a supporto del termine prescrizionale più lungo di cui all'articolo
2947 comma 3 cc.
Chiede pertanto che sia accertato che il diritto al risarcimento del danno si è prescritto in data 19.7.13,
con conseguente rigetto delle domande di controparte. Ripropone le domande e le eccezioni rimaste assorbite in primo grado, vale a dire la valutazione del concorso di colpa della danneggiata e del terzo ai sensi dell'articolo 1227 c.c., con conseguente diminuzione del danno eventualmente riconosciuto in favore dell'appellante. Quanto all'eventuale liquidazione del danno, deduce che non possa essere riconosciuta alcuna personalizzazione dello stesso in mancanza di prova sul punto, rilevando che l'appellante difetta di legittimazione attiva quanto al rimborso delle spese sostenute, posto che le stesse sono state pagate dei genitori. pagina 11 di 22 Chiede pertanto il rigetto dell'appello e, con appello incidentale, che sia accertata la prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere dall'appellante in via principale con conseguente rigetto della sua domanda;
in via subordinata che sia accertato che il sinistro si è verificato per fatto e colpa concorrente dell' appellante, dell'appellata e di terzi, graduando secondo giustizia i reciproci rapporti colposi, che sia limitata l'eventuale responsabilità alla società appellata a quella parte di danno che risulterà riferita all'effettivo grado di colpa della stessa.
In primo luogo deve escludersi l'inammissibilità dell'appello per essere i motivi di impugnazione genericamente esposti ed altresì l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'articolo 348 bis cpc per essere lo stesso manifestamente infondato, per i motivi che seguono.
Infatti l'appello in esame deve ritenersi fondato.
Va premesso che non è in contestazione (ed è anzi documentariamente provato mediante il deposito in giudizio del biglietto acquistato per l'accesso alla seggiovia) la conclusione di un contratto di trasporto tra le parti e che si può affermare, sulla base della giurisprudenza costante al riguardo che il trasporto comprende anche le attività accessorie, quali l'imbarco e lo sbarco dal mezzo ( cfr pronunce già
indicate dal tribunale Cass. n.11194/03; Cass. 356/93; Cass. n. 1802/73; Cass.n. 1542/64 vd. anche
Cass. n. 14812/04).
Co
Ritiene questa Corte che nel caso in esame la non abbia fornito la prova liberatoria CP_2
di cui all'articolo 1681 cc, vale dire di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. A fronte dell'utilizzo della medesima espressione da parte del legislatore con riferimento all'articolo 2050 c.c.,
deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di contratto di trasporto i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte riguardo a tale seconda ipotesi. In particolare va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 16170/22) “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta pagina 12 di 22 la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza,
ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate”.
Pertanto nel caso di specie non è sufficiente per superare la prova liberatoria la circostanza che l'impianto fosse a norma ovvero che l'addetto alla stazione a monte abbia immediatamente arrestato l'impianto una volta accortosi della discesa della minore in un punto riservato ai pedoni che non indossassero sci.
Dalle prove testimoniali assunte è possibile ritenere che il sinistro dedotto in giudizio sia avvenuto in quanto l'appellante, che all'epoca dei fatti aveva sette anni, era scesa dalla seggiovia in un punto della stazione a monte dove si trovava una pedana in gomma, riservata ai pedoni, mentre gli utenti che indossavano gli sci, come l'appellante, dovevano scendere in una fase più avanzata, dove era presente la neve che consentiva di scivolare sugli sci e allontanarsi dall'impianto.
Tale verificazione del sinistro è stata riferita dal teste che ha assistito personalmente al Tes_1
sinistro.
In relazione a tale verificazione del sinistro deve escludersi tuttavia che la società appellata abbia fornito prova di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire incidenti a bambini che scendessero dalla seggiovia i quali, in relazione alla loro giovane età, possono trovarsi in difficoltà in tale momento.
Nessuna rilevanza può aver la circostanza che su luoghi sarebbe stato affisso un cartello che, secondo quanto riferito dei testi e , indicava le modalità di discesa;
copia di Testimone_2 Tes_1
pagina 13 di 22 tale cartello non è stata prodotta in giudizio e pertanto non è possibile verificarne contenuto ed efficacia della raffigurazione. Ed in relazione alle modalità di formulazione del capitolo di prova n. 9
(“vero che nella stazione a monte della seggiovia erano affissi i cartelli per gli utenti raffiguranti l'esatta posizione da assumere al momento dello sbarco ed il preciso punto in cui lo stesso doveva avvenire”) non è nemmeno possibile ricostruire il contenuto del cartello.
Va evidenziato, in relazione alle difese della soc. appellata, che le pagg. 8 e 9 della sentenza contengono la ricostruzione del sinistro, che non viene modificata con la presente pronuncia.
Può ritenersi che una diversa organizzazione dell'esercizio della seggiovia, assicurando ad esempio la presenza di una persona per aiutare gli utenti della seggiovia quando sia evidente una possibile situazione di difficoltà nello scendere o salire (esempio per bambini, persone anziane o con difficoltà
motorie) poteva costituire una ulteriore cautela per evitare incidenti ad utenti con tali caratteristiche.
Nè può ritenersi che la condotta della minore, scesa dalla seggiovia in anticipo rispetto al punto dove era presente la neve e dal quale la stessa poteva scivolare sugli sci che indossava, costituisca un fatto del tutto imprevedibile ed idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'attività della società appellata e l'evento dannoso, in considerazione della prevedibilità di situazioni di incertezza o anche di erronei comportamenti con riguardo alle specifiche peculiarità dell'utente in questione.
L'eventuale concorso di colpa con la sig.ra polacca alla quale la minore era stata affidata ovvero del maestro di sci, che non ne ha curato la continua sorveglianza, non rilavano al fine di diminuire il grado di responsabilità della soc. appellata quale responsabile solidale, stante il suo obbligo di rispondere per l'intero dell'obbligazione ex art. 1292 cc.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità della società convenuta con riguardo al sinistro dedotto in giudizio operando la presunzione di cui all'art. 1681 cc.
pagina 14 di 22 Con appello incidentale condizionato la società appellata ha nuovamente riproposto l'eccezione di prescrizione con riferimento al risarcimento del danno derivante dall'esecuzione del contratto di trasporto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, deve ritenersi che la prescrizione applicabile nel caso di specie sia quella di cui all'articolo 2951 c.c. a norma delle quale tutti diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno.
Tuttavia parte appellante, già in primo grado, a fronte di tale eccezione, ha dedotto che nel caso di specie sarebbe applicabile la prescrizione stabilita per il reato di lesioni colpose, reato che ricorrerebbero nel caso in esame, e quindi il termine di sei anni.
Tale prospettazione viene ritenuta fondata in considerazione del fatto che lo stato dei luoghi esistente nella stazione a monte integrava una situazione di confusione ed incertezza per gli utenti per la contemporanea presenza di una zona innevata ed una zona con un tappeto in gomma che non consentiva agli utenti che indossavano gli sci di scendere in sicurezza dall'impianto.
La società appellante, sul presupposto che l'atto di citazione sia stato notificato nel giugno 2021
sostiene che anche nell'ipotesi in cui sia configurabile il reato prospettato da parte attrice, la prescrizione sarebbe comunque decorsa, affermando l'inidoneità all'interruzione della stessa delle lettere inviate in data 19.7.27.
In particolare la società appellante deduce che tali comunicazioni, con le quali l'appellante pretende di aver interrotto la prescrizione, siano state prodotte in primo grado in copia costituita dalla mera scansione in formato analogico priva di attestazione di conformità, in allegato alla prima memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 comma 6 c.p.c.. In relazione a tale formato della produzione la società appellata nella sua seconda memoria deduceva: “I documenti prodotti da controparte con la memoria ex art 183 VI comma nr. 1 cpc dd. 16/12/21 (all a e b) nulla possono poi provare in merito all'interruzione della prescrizione. Infatti non sono state prodotte le pec ma solo delle presunte pagina 15 di 22 scansioni delle stesse che non permettono di accertare il contenuto ai fini della prova e quindi l'effettivo invio delle lettere di data 22.6.17 a parte convenuta. A tal fine, quest'ultima, contesta che alla stessa siano mai pervenute le lettere di data 22.6.17 (all. a e b) e le scansioni delle pec prodotte non possono provare il contrario.”
A fronte di tali difese della convenuta, l'odierna appellante produceva in allegato alla terza memoria ex art 183 co. 6 cpc la medesima comunicazione con la prova dell'invio della stessa in formato elm.
Con riguardo a tale produzione documentale la società appellante incidentale ne ha dedotto la tardività e comunque la inutilizzabilità in quanto il documento non avrebbe i requisiti di cui all'articolo
23 bis CAD.
Sotto il primo profilo va rilevato che la previsione di termini perentori per la produzione di documenti a sostegno delle proprie tesi difensive è prevista dal codice al fine di consentire alla controparte di conoscerne il contenuto e nel caso di specie la produzione di un documento già
depositato in allegato la prima memoria ex art. 186 cpc ed avente il medesimo contenuto in allegato alla terza memoria non ha introdotto elementi probatori nuovi e non ha pertanto violato il diritto di difesa delle parti.
Quanto al secondo profilo va richiamato l'orientamento della suprema Corte (Casss. n. 16189/23)
secondo cui “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file
"datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia pagina 16 di 22 desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.
Pertanto la produzione della prova dell'invio della comunicazione dd. 22.6.17 in formato eml è idonea a provare l'effettivo invio ed il recapito al destinatario della comunicazione in questione.
Quanto alla mancata attestazione di conformità, la Suprema Corte (Cass. n. 26200/24) ha affermato che “L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l. n. 179 del
2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del 2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”.
Deve quindi concludersi che la comunicazione dd. 22.6.17 (con la quale i legali incaricati dai genitori dell'appellante chiedevano il risarcimento dei danni occorsi alla minore in conseguenza della caduta nel momento in cui scendeva dall'impianto) pervenuta il 19.7.17 alla controparte, sia stata idonea ad interrompere la prescrizione stabilita con riferimento al reato di lesioni colpose in danno della minore.
Quanto ai danni da quest'ultima riportati in occasione della caduta, risulta dalla relazione del c.t.u.
che a seguito del sinistro la minore ha riportato lesioni consistenti in frattura della diafisi tibiale destra alla quale sono residuati postumi di natura permanente nella misura del 7% ed una inabilità temporanea complessiva di giorni 216 (di cui 3 giorni di inabilità temporanea totale, 102 giorni di inabilità
temporanea parziale al 75%, 66 giorni di inabilità parziale al 50%, 90 giorni di inabilità parziale 25%).
Tali valutazioni del c.t.u. devono essere condivise avendo il consulente d'ufficio, a fronte delle osservazioni critiche del consulente di parte appellante circa la durata della inabilità temporanea,
adeguatamente indicato i criteri utilizzati, specificando che il relativo conteggio è stato effettuato sulla pagina 17 di 22 base della storia clinica documentata e secondo il periodo attendibile utilizzando i bareme medico-
legali.
Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza di un danno alla salute patito dall'appellante e deve essere risarcito in favore della stessa il pregiudizio cagionato al bene di rilevanza costituzionale costituito dalla salute di ogni soggetto.
Quanto ai criteri da seguire in tale operazione non si può prescindere dalle affermazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.26972/08.
Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, deve ristorare interamente il pregiudizio subito, evitando però duplicazioni del risarcimento;
per tale ragione il pregiudizio consistente nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona, in presenza di lesione all'integrità psico-fisica è ricompreso nel danno alla salute nella sua dimensione dinamica.
Il danno non patrimoniale è ontologicamente unico, costituisce una categoria generale che non è
suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
è solo a fini descrittivi, come tecnica di definizione sintetica, che vengono indicate alcune qualificazioni che però non costituiscono autonome categorie di danno (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale).
Deve essere riconosciuto quindi in favore di parte appellante il risarcimento di tale voce di danno,
inteso come pregiudizio all'integrità psicofisica del soggetto a prescindere da ogni conseguenza negativa sulla sua capacità di guadagno. Nel procedere alla liquidazione ritiene opportuno questo giudice applicare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (come aggiornate nel giugno 2024),
apprezzabili per la loro flessibilità, sia in ragione dell'età del danneggiato che dell'entità delle lesioni,
oltre che costituire criterio di liquidazione costantemente applicato da numerosi Tribunali. Peraltro
(Cass.n. 12408/11) nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata pagina 18 di 22 valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost.,
riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'utilizzo delle tabelle da ultimo aggiornate dal Tribunale di Milano si impone alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 8352/25) “In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta”.
In ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n.26972/08 la liquidazione del danno alla persona viene effettuata con riguardo all'unitaria voce di danno rappresentata dal danno non patrimoniale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie,
comprensivo anche del danno da sofferenza soggettiva ed alterazione delle proprie abitudini di vita.
Sulla base di tali considerazioni viene riconosciuto in favore di (nata il [...]) la Persona_1
somma di € 17.738,00 in relazione al danno complessivo connesso alla invalidità permanente e €
15.525,00 per l'inabilità temporanea
Il danno da inabilità temporanea viene riconosciuto nell'importo base di € 115,00 al giorno, come del resto indicato da parte appellante.
Le richiamate tabelle consentono un aumento percentuale del risarcimento tenendo conto delle caratteristiche del singolo caso.
pagina 19 di 22 Tuttavia l'appellante non ha offerto prova di aver subito limitazioni diverse e maggiori rispetto a quelle che qualunque altro soggetto avrebbe subito in presenza delle conseguenze dannose accertate dal c.t.u..
Al riguardo va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui (Cass. n. 28988/19) “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (vd Cass. n.
5865/21)
Sulla somma complessiva di € 33.263, liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale al valore attuale della moneta, devalutata al 27.3.12 (epoca del sinistro) e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali con la medesima decorrenza.
Successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo determinato in applicazione dei criteri sopra indicati.
Infatti sulla base della sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Cassazione (in
Giust. Civ., 1995, I, 1495, e in Foro It., 1995, I, 1470), e della conforme giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr. ex pluribus Cass. 3 dicembre 1999 n. 13463), qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è
dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento pagina 20 di 22 della suddetta somma, la cui prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi legali;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale,
definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (usualmente, sulla somma via via rivalutata annualmente), in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria (vale a dire gli indici ISTAT), ovvero in base ad un indice medio tra l'indice iniziale e quello della data di liquidazione.
L'appellante non è legittimata a richiedere il rimborso delle spese mediche sostenute dai genitori
(come è evidente attesa la minore età dell'appellante all'epoca degli esborsi), i quali del resto hanno introdotto in giudizio in primo grado solo quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore e non in proprio.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della
[...]
nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dell'importo liquidato in favore CP_2
dell'appellante (scaglione da 26.000,01 a 52.000,00) ed tenuto conto dei parametri medi contenuti nel
Regolamento n.147/22, ad eccezione, quanto a giudizio di appello, della fase di trattazione che si è
limitata al deposito delle note d'udienza.
Il rigetto dell'appello incidentale impone l'applicazione dell'art. 13 DPR 115/02.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
Co 1) condanna la , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_2
dell'importo di euro 33.263,00, oltre ad interessi di legge su tale somma Persona_1
devalutata al 27.3.12 e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pagina 21 di 22 pubblicazione della presente sentenza, con la medesima decorrenza;
successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo determinato in applicazione dei criteri sopra indicati;
2) rigetta l'appello incidentale della;
Controparte_2
3) condanna la , in persona del legale rappresentante, al rimborso in favore di Controparte_2
delle spese di giudizio, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in € Persona_1
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti e liquidate oltre euro 786,00 per esborsi e, quanto al giudizio di appello, in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 ,00 per la fase introduttiva, € 1.522,50 per la fase istruttoria, € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo
C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, oltre ad euro 804,00 per esborsi;
4) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Controparte_2
pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Cosi deciso in Trento, lì 7.10.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 22 di 22