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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel. Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3156/2023
vertente tra
in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della parte Parte_1 Parte_2 domiciliata in Roma, Via Montaione n. 48, rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Taglieri,
Parte appellante contro
, in persona del suo Capo p.t., parte domiciliata presso Controparte_1 l' stesso sito in Via M. Brighenti, 23 – 00159 – Roma, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 9 comma 2 del CP_1 D.lgs. 149/2015 dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv. Monforte Floridia, unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'avv De Rosa Donato e/o l'avv. Ceccarelli Sandra, e/o l'avv. Corsetti Valeria, e/o l'avv. Intorcia Giovanna, e/o l'avv. Geron Matteo, e/o l'avv. Sarno Laura, e/o l'avv. Napoli Anna, e/o l'avv. Dell'Aversana Giuseppe, e/o l'avv. Battaglia Vincenzo, e/o l'avv. Maria Rossella Espis
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6324 del 2023, emessa il 15/06/2023 dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro,
Giudice Dott. De Ioris, all'esito del giudizio n. 12049 del 2022,
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma, in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della Società ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 408/2022, Controparte_2 con la quale l' di Roma gli aveva ingiunto il pagamento, in solido con la società, Controparte_3 della somma complessiva di Euro 23.194,90, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione prevista dall'art. 3 comma 3, D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge 73/2002, e ss.mm. e ii., e dall'art. 9 bis comma 2 DL 01.10.1996 n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28.11.1996 n. 608, e ss.mm. e ii., a fronte dell'occupazione irregolare di quattro lavoratori.
A fondamento della pretesa azionata, il ricorrente ha dedotto:
- la violazione del termine di cinque anni previsto dalla l. n. 241/90, per l'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, con conseguente decadenza dell'Amministrazione creditrice dalla facoltà di portare ad esecuzione il proprio credito e/o comunque prescrizione del credito ingiunto;
- l'inesistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione comminata dall , in quanto: né la CP_1 società né il avrebbero mai conosciuto il né tantomeno usufruito della sua attività; la Parte_1 CP_4 prestazione resa in via autonoma, saltuaria e senza alcun vincolo di subordinazione da CP_5 sarebbe stata regolarmente registrata come attività professionale poiché lo stesso era titolare di partita IVA e regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio di Roma come promoter turistico e, alla data dell'accesso ispettivo, non aveva ancora emesso alcuna fattura, avendo svolto la propria prestazione solo per i 4 giorni precedenti, e avrebbero prestato la loro attività CP_6 Controparte_7 professionale dal 01.05.2016 sino al 13.07.2016, in via autonoma, come attestato dalle parcelle, dal libro giornale e dal registro fatture, prodotti in atti.
L' si è costituito nel giudizio di primo grado impugnando e contestando ogni avversa eccezione, deduzione, CP_1 produzione e richiesta ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza impugnata, con la quale ha rigettato il ricorso proposto dal Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto formulata dal ricorrente, in considerazione del fatto che la notifica dell'ordinanza opposta è stata effettuata prima della scadenza del relativo termine quinquennale, decorrente dalla notifica del verbale unico di accertamento provata dall' , e CP_1 rimasto sospeso, per effetto delle disposizioni emergenziali anti covid-19 di cui all'art. 103, comma 6 bis, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 /2020, dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Inoltre, il Tribunale ha disatteso la dedotta inesistenza di un vincolo di subordinazione nelle collaborazioni intercorse tra la ed i quattro lavoratori di cui al verbale ispettivo, ritenendo, sulla base di quanto dichiarato a verbale Parte_2 dai lavoratori interrogati, che il rapporto intrattenuto da e con la Società CP_6 Controparte_7 ricorrente abbia avuto modalità di svolgimento diverse da quelle dedotte in ricorso, cosicché la relativa qualificazione in termini di rapporto di collaborazione autonoma risulterebbe giustificata dalle sole scritture contabili prodotte in giudizio (estratto Registro Iva) e rilevando come sia stata la stessa Società ricorrente a regolarizzare la posizione di e , denunciando, mediante apposite comunicazioni Controparte_8 CP_5 Unilav, successive all'accesso ispettivo, la costituzione dei relativi rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza dal 13.07.2016.
Avverso detta sentenza propone ora appello il in proprio e quale l.r.p.t. dell'omonima S.r.l., chiedendone la Parte_1 riforma integrale e, per l'effetto, l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado, con conseguente revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si è costituito nel presente giudizio l' , ribadendo le difese svolte nel giudizio Controparte_1 di primo grado e chiedendo il rigetto del gravame, con conseguente conferma della decisione impugnata.
All'esito dell'udienza di discussione del 18.03.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Con il primo motivo di appello il lamenta la manifesta illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, posto che la notifica dell'ordinanza ingiunzione si è perfezionata in data 10/03/2022, ossia dopo più di cinque anni dalla notificazione verbale unico di accertamento e prot.
N. 5633 del 19.01.2017, avvenuta in pari data. Ed invero, a dire dell'appellante, il decreto “Cura Italia”, citato in sentenza a sostegno della sospensione del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie in esame, non sarebbe qui applicabile, posto che l'art. 103 della legge di conversione n. 27/2020 fa espresso riferimento ai soli termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, ai termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento ed ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché a quelli di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali e non anche, dunque, al termine per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, con effetti interruttivi del termine di prescrizione del relativo credito.
Il motivo è infondato.
Il trascura di considerare che la prescrizione delle sanzioni amministrative non ancora maturata alla data Parte_1 dell'8.03.2020 è rimasta sospesa sino al 30.11.2020. Infatti: il decreto “Cura Italia” - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifica-zioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - ha stabilito la sospensione dei termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi anche iniziati d'ufficio, ivi inclusi i termini relativi ai processi esecutivi (art. 103), con scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020; Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”. Successivamente, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, fosse ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020;
Al riguardo, è d'uopo evidenziare che l'art. 103 d.l. 18/2020, riferito ai termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi anche iniziati d'ufficio, specifica al comma 1 bis: “Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”. Ebbene, non vi è dubbio che la notifica dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 14 l. 689/81, costituisca a tutti gli effetti il passaggio di una procedura esecutiva, in quanto, tale soggetto ai termini previsti dalla relativa disciplina - ed, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, di cui all'art. 28 -, con conseguente sospensione degli stessi in forza del decreto Cura Italia e ss. mm. e ii., posto che trattasi un atto che dà automaticamente luogo al recupero forzoso del credito se il pagamento non avviene entro 30 giorni dalla relativa notifica al debitore.
Pertanto, per i crediti oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, il termine di prescrizione è stato prorogato, dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid 19, in quanto la durata residua del credito alla data dell'8.03.2020 – decorrente dalla data di notifica del verbale di contestazione in data 23.01.2017 - è rimasta ferma, sino al 30.11.2020, con ripresa della decorrenza del relativo termine di prescrizione soltanto a partire da tale ultima data, posto che l'istituto della sospensione implica l'interruzione provvisoria del termine di prescrizione con ripresa della relativa decorrenza dalla data di cessazione della causa di sospensione.
La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha chiarito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma (nel nostro caso 8.3.2020- 31.08.2021), ma anche con riguardo alle altre attività medio tempore pendenti, ancorché con scadenza successiva al periodo di sospensione, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Dunque, la prescrizione del credito destinata a maturare in data 09.11.2022 (30.11.2020 + 678 giorni mancanti alla prescrizione alla data dell'8.03.2020), alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (10.03.2022), non era ancora intervenuta ed è stata ulteriormente interrotta dalla notifica de qua, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione reiterata dall'appellante.
Al riguardo, non può, infatti, rilevare l'inesistenza della notifica del verbale unico di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione nei confronti del in proprio, eccepita dall'appellante soltanto in sede di gravame e, pertanto, Parte_1 inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Ad ogni modo, la ha regolarmente ricevuto le suddette notifiche, e pertanto il termine di prescrizione è Parte_2 stato validamente interrotto anche nei confronti del relativo l.r.p.t..
Nel prosieguo del gravame, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere il vincolo di subordinazione rilevato nel verbale ispettivo, con riferimento alle collaborazioni intercorse con i quattro lavoratori ivi indicati, posto che, a suo dire, per e la regolarizzazione della posizione, Controparte_8 CP_5 mediante comunicazioni Unilav successive all'accesso ispettivo, sarebbe stata eseguita per mera ottemperanza al verbale di contestazione, senza riconoscimento alcuno della natura subordinata delle collaborazioni de quibus; mentre, per gli altri due lavoratori, non risulterebbe provato alcun elemento tale da ricondurre le relative prestazioni alla categoria del lavoro subordinato.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Riguardo a e deve ritenersi che la regolarizzazione della loro posizione, mediante la Controparte_8 CP_5 comunicazione della costituzione, con gli stessi, di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, abbia integrato,
a tutti gli effetti, un ravvedimento operoso della Società datrice di lavoro, con pieno riconoscimento della natura subordinata di tali collaborazioni. Del resto, le comunicazioni Unilav successive all'accesso ispettivo del 13.07.2016 sono state effettuate soltanto per i due lavoratori suddetti e non già per tutti i quattro lavoratori indicati nel verbale.
Pertanto, la regolarizzazione de qua non può essere interpretata come mera ottemperanza alle contestazioni dell' , finalizzata alla revoca del provvedimento sanzionatorio di sospensione dell'attività, altrimenti avrebbe CP_1 investito tutte le posizioni contestate e non solo le prime due, posto che con il verbale unico di accertamento dell'illecito amministrativo la Società veniva diffidata alla sanatoria di tutte le violazioni ivi rilevate.
Quanto alle prestazioni rese da e , il giudice di prime cure ha ritenuto: “la CP_6 Controparte_9 qualificazione di detto rapporto in termini di rapporto di collaborazione autonoma è rimasta legata soltanto alle scritture contabili prodotte in giudizio (estratto Registro Iva). Queste ultime però non possono ritenersi sufficienti a dimostrare che tale rapporto abbia avuto un'effettiva natura autonoma, non essendo stati prodotti i relativi contratti di collaborazione, e risultando comunque dalle dichiarazioni rese agli ispettori che l'attività dei lavoratori in esame, resa in maniera esclusiva, continuativa e sistematica, veniva ad essere coordinata dai ricorrenti, dai quali il primo dei lavoratori innanzi indicati riceveva addirittura una retribuzione fissa e corrisposta mensilmente. Ricorrono quindi i presupposti stabiliti dal D. Lgs 81/2015 per l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato”.
Va subito detto che, contrariamente a quanto rilevato in sentenza, lo stesso ha prodotto in giudizio i relativi CP_1Co contratti di collaborazione (docc. 8 e 9 allegati alla memoria di costituzione dell' nel giudizio di primo grado), dai quali si evince che i collaboratori si erano obbligati a svolgere in favore della attività di promozione di Parte_2 prodotti turistici, limitandosi ad espletare le attività richieste dalla committente, con la propria organizzazione di mezzi, in completa autonomia, coordinando la propria attività con le indicazioni fornite dal committente, svolgendo i propri compiti con la massima professionalità, anche in mancanza di indicazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia, sollevando il committente da qualsiasi responsabilità al riguardo, il tutto nel territorio indicato dalla committente, senza assumere incarichi in concorrenza, verso il corrispettivo di una provvigione ovvero di un compenso fisso, pari ad euro 550,00 per ed euro 500,00 per , previa presentazione di regolare fattura entro la fine CP_6 CP_7 del mese.
Si ritengono perciò non condivisibili le valutazioni svolte dal primo Giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti stabiliti dal D. Lgs 81/2015 per l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni intercorse tra la e e . Parte_2 CP_6 Controparte_7
Infatti, il D. Lgs. n. 81/2015 ha previsto l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, dal 1° gennaio 2016, a tutti i rapporti di collaborazione, comunque denominati, caratterizzati dall'esecuzione di prestazioni di esclusivamente personali, continuative ed etero-organizzate, carattere, quest'ultimo, riferito in particolare alla determinazione del luogo e dell'orario di lavoro da parte del committente. Il successivo D.L. n. 101/2019 (convertito con modificazioni in L. n. 128/2019) ha ampliato l'ambito di applicazione di detta disciplina, estendendolo ai rapporti di lavoro caratterizzati da prestazioni “prevalentemente” - e non più “esclusivamente” – personali, nonché espungendo, dal contesto normativo in esame, il richiamo “ai tempi e luoghi di lavoro”, in riferimento all'organizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione da parte del committente. Infine, la circolare INL n. 7 del 30/10/2020 ha chiarito che, affinché il rapporto di lavoro possa essere sussunto nella categoria della subordinazione, i requisiti della personalità, continuità ed etero- organizzazione devono contemporaneamente ricorrere.
Tale essendo il quadro normativo, viene in rilievo, anzitutto, il carattere dell'infungibilità (in tutto o in parte) della prestazione di lavoro individuale, necessaria per ritenere integrato il carattere esclusivamente o prevalentemente personale del lavoro. In secondo luogo, occorre che la prestazione individuale sia resa con continuità, ossia ripetuta in un lasso di tempo apprezzabile e duraturo (circ. Ministero del Lavoro n. 3/2016). Occorre infine che la prestazione risulti etero-organizzata.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, ha affrontato il tema delle collaborazioni eterodirette affermando che “quando l'etero-organizzazione accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione rende il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e quindi il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”, evidenziando la funzione c.d. “rimediale” della norma, che rinviene in alcuni indicatori normativi la possibilità di applicare una tutela “rafforzata” nei confronti di alcune tipologie di lavoratori autonomi (la sentenza aveva ad oggetto la prestazione resa dai lavoratori delle piattaforme digitali, considerati “deboli”), cui estendere le tutele dei lavoratori subordinati. La SC ha sostanzialmente concluso trattarsi di una norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie, non contenendo la stessa alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, tanto da osservare che, in passato, quando il legislatore ha voluto assimilare o equiparare situazioni diverse al lavoro subordinato, ha precisato quali parti della disciplina della subordinazione dovevano trovare applicazione.
La Cassazione ha poi negato che vi sia una differenza qualitativa e quantitativa tra il mero “coordinamento” caratterizzante anche l'attività prestata da lavoratori autonomi, ed “etero organizzazione”, individuando l'unico discrimine tra le due fattispecie nel fatto che il primo consiste in una integrazione funzionale con la struttura produttiva del committente, realizzata “di comune accordo tra le parti”, mentre la seconda è imposta unilateralmente dal committente (Cass. n. 1663/2020, punto 53 delle ragioni della decisione). Pertanto, il committente, su cui grava l'onere di provare che, in effetti, il lavoratore è stato consenziente ed ha negoziato i profili caratterizzanti la prestazione eseguita, è tenuto dimostrare entrambi tali elementi attraverso prove dirette
(testimoni o altri documenti da cui siano desumibili le circostanze da dimostrare), per scongiurare la riconducibilità della fattispecie allo schema dell'etero-organizzazione e, quindi, della subordinazione.
Invece, chi agisce o resiste in giudizio per il riconoscimento della subordinazione e/o della collaborazione autonoma etero-organizzata ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi delle fattispecie di cui rivendica l'applicazione: retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, l'orario di lavoro fisso e continuativo, la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo, disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, l'inserimento nella organizzazione aziendale (cfr. Cass. civ., 8 aprile 2015, n. 7024).
La Cassazione, inoltre, con le pronunce n. 29973/2022 e n. 25064/2022, ha ribadito la rilevanza di alcuni indici sussidiari sintomatici della subordinazione nei casi in cui l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
modalità di erogazione del compenso;
obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive;
assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale riconducibile al lavoratore;
insussistenza di un effettivo potere di auto-organizzazione in capo al prestatore.
Orbene, dall'istruttoria documentale espletata nel giudizio di primo grado non è emerso se i suddetti collaboratori fossero tenuti ad osservare un orario di lavoro fisso, con obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi;
se fossero soggetti al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della loro autonomia;
se prestassero un servizio caratterizzato da un pieno collegamento tecnico/funzionale con le finalità proprie dell'azienda, in regime di totale soggezione al potere direttivo e organizzativo della (anzi!). Parte_2
Dalle dichiarazioni rese agli ispettori dai suddetti lavoratori, si evince unicamente quanto segue: che ha CP_6 firmato un contratto di collaborazione il 25.04.2016, per sei mesi, ed ha, sino ad allora, percepito un compenso mensile di euro 550,00, in contanti, senza emettere alcuna fattura, lavorando 4 ore al giorno dal lunedì al sabato: le sue dichiarazioni sono quantomeno neutre rispetto alla qualificazione del rapporto (fornita dall' e dal primo CP_1 giudice) come collaborazione eterodiretta, il cui onere della prova gravava sul titolare della pretesa sanzionatoria e rispetto al quale il Tribunale ha correttamente disatteso la richiesta (articolata in comparsa dall' ) di prova per CP_1 testi, chiamati a riferire su circostanze documentali (1.Vero che riconosce la sottoscrizione in calce alla dichiarazione resa in data 13.07.2016 dinanzi ai funzionari della di Roma e ne conferma il Parte_3 contenuto) o generiche (2. Vero che rispettava uno specifico orario di lavoro predisposto dalla società o Parte_2 inconferenti (3. Vero che riceveva la paga in contanti).
, lavoratore con partita IVA aperta nel mese dicembre 2015, risulta avere stipulato con la Controparte_9 un contratto di collaborazione nel mese di aprile 2016, e il suo lavoro consisteva nel promuovere Controparte_11 l'attività dell'agenzia, percependo una commissione di euro 3,00 per ogni cliente procacciato, dietro il rilascio di apposita fattura a fine mese, con un guadagno di euro 1.500,00 circa negli ultimi tre mesi (cfr. all. 4 alla memoria di Co costituzione dell' nel giudizio di primo grado): dichiarazioni totalmente in linea con il modello di collaborazione autonoma formalmente adottato.
Peraltro, non si ravvisano nella specie nemmeno indici “sussidiari” sintomatici della subordinazione;
infatti, a titolo CP_ esemplificativo, quanto alle modalità di erogazione del compenso, è emerso come per lo Controparte_7 stesso, secondo quanto dichiarato dal lavoratore medesimo, fosse variabile, a seconda della quantità di clienti procurati alla Società e venisse corrisposto, al collaboratore, dietro emissione di apposita fattura;
quanto alla presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale riconducibile al lavoratore ed alla sussistenza di un effettivo potere di auto- organizzazione in capo al prestatore, è emerso come sia che fossero titolari di Controparte_9 CP_12 partita IVA e fossero contrattualmente obbligati a svolgere la loro attività in favore della con la propria Parte_2 organizzazione di mezzi, in completa autonomia, svolgendo i propri compiti con la massima professionalità, anche in mancanza di indicazioni fornite dal committente, nel rispetto della normativa vigente in materia, sollevando il committente da qualsiasi responsabilità al riguardo (cfr. docc. 8 e 9 allegati alla memoria di costituzione dell' CP_1 nel giudizio di primo grado).
In quest'ottica, non può dirsi che l' abbia provato la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, CP_1 nemmeno nell'approccio “rimediale” di cui alla norma equiparativa prevista dall'invocato art. 2 D. Lgs. 81/2015.
Di contro, dalla documentazione contrattuale prodotta dallo stesso e dalla documentazione contabile CP_1 prodotta dalla parte odierna appellante, risulta comprovata la natura autonoma delle collaborazioni intercorse quanto meno con e , tenuto conto degli elementi di cui sopra e delle scritture CP_12 Controparte_9 contabili prodotte in giudizio (estratto Registro Iva), a nulla rilevando che la corresponsione dei compensi ricevuti dai collaboratori sia avvenuta eventualmente in contanti e (con riferimento a v. dichiarazioni) senza emissione CP_12 di apposita fattura.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto, dichiarando illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 408/22, nella parte in cui rileva la fondatezza delle violazioni relative alla posizione lavorativa dei lavoratori di cui al punto 2), ingiungendo alla in persona del l.r.p.t. di pagare della relativa sanzione, pari alla somma di euro 600,00, Parte_2 ossia euro 300,00 per ciascun lavoratore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n.
408/22 in ordine alla posizione dei lavoratori e e, pertanto, dichiara CP_12 Controparte_9 non dovute le relative sanzioni. Condanna l' al pagamento della metà delle spese del doppio Controparte_1 grado, che liquida per intero, quanto al primo grado in euro € 2.109,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, e quanto all'appello in € 3.373,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Roma, 18/03/2025
Il Presidente est.
dott. Maria Pia Di Stefano