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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RI ND, Presidente
CARRA AN, TO
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2201/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 845/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PUGLIA sez. 24 e pubblicata il 12/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2011 - DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2012
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2013
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 584/2025, pronunciata in data 06/12/2024 e depositata in data 12/03/2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sezione 24 di Lecce, in relazione al giudizio rubricato al
R.G.A. n. 200/2019, accoglieva l'appello della società Ricorrente_1 S.r.l., ordinando all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce il rimborso del credito IRES di Euro 402.332,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Con la medesima sentenza, la Corte dichiarava legittima la perdita fiscale di esercizio per il periodo di imposta
2014 di Euro 1.940.222,00 da riportare a nuovo negli esercizi successivi e condannava la medesima Agenzia al pagamento, in favore della società contribuente, delle spese processuali dei due gradi di giudizio di merito, liquidate in Euro 10.000,00 (di cui Euro 5.000,00 per il primo grado ed Euro 5.000,00 per il secondo grado), oltre accessori di legge, contributo unificato e spese di notifica.
In epoca precedente alla suddetta pronuncia giudiziale, l'Agenzia delle Entrate, non considerando la suddetta perdita, notificava alla Ricorrente_1 S.r.l. diverse comunicazioni e cartelle di pagamento, i cui importi venivano in parte versati dalla Società per un totale di Euro 327.161,88, come da documentazione in atti.
A seguito del deposito della citata sentenza, la società presentava relativa istanza di sgravio, che veniva notificata, unitamente alla sentenza de qua, in data 28 marzo 2025.
Stante l'esecutività della sentenza e decorso il termine di adempimento spontaneo di 90 giorni dalla data di notificazione della medesima, la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso, ex artt. 69 e 70 del D.Lgs. n. 546/1992, per l'ottemperanza alla sentenza chiedendo l'emanazione dei provvedimenti consequenziali fino all'integrale rimborso delle somme dovute e la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva formulando osservazioni al ricorso, ex art. 70, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92, facendo presente di aver impugnato in Cassazione la sentenza d'appello e di aver depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, istanza di sospensione dell'esecutività della medesima sentenza n. 845/24/2025, presentata ai sensi dell'articolo 62-bis del D.Lgs. n. 546/92.
Chiedeva, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, comma 1-bis, del medesimo Decreto, la sospensione del presente giudizio di ottemperanza in attesa della pronuncia sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con ordinanza definitiva, pronunciata in data odierna, l'intestata Corte rigettava la predetta istanza di sospensione rilevando <che, dopo la disamina degli atti di causa e in esito ad una “rigorosa valutazione”, nella fattispecie de qua non appare sussistere il presupposto del periculum mora;
infatti, è dimostrata ragione un concreto pericolo soggettivo subire danni irrimediabili o molto difficilmente rimediabili dalla esecutività della sentenza, considerando anche che risultano dagli eventuali esposizioni debitorie da parte della società contribuente tali da ritenere una tutela restitutoria>>.
In data 24/10/2025, Ricorrente_1 S.r.l. depositava memorie difensive per l'odierna udienza insistendo nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza.
All'udienza del 21/11/2025, le Parti discutevano oralmente la controversia richiamandosi, comunque, ai rispettivi scritti difensivi.
La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, questa Corte osserva che i presupposti per esperire il giudizio di ottemperanza (art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992) sono:
- l'inutile decorso del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento o, in mancanza, il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo Pec, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale;
- la sentenza la cui esecuzione richieda una specifica attività non posta in essere dall'Ufficio soccombente
(nella fattispecie rimborso IRES e riconoscimento della perdita fiscale).
Sul punto si precisa che nonostante il tenore letterale del predetto art. 70 prescriva, quale ulteriore requisito, il passaggio in giudicato della sentenza, il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nelle ipotesi di sentenze non definitive, ai sensi degli artt. 67, 68 e 69 del D.Lgs. n. 546/1992.
In secundis, questa Corte osserva il dispositivo della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che così recita: <in riforma della sentenza di primo grado:
- accoglie il ricorso in appello;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce il rimborso del credito IRES di Euro 402.332,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- dichiara la legittimità della perdita fiscale di esercizio per il periodo di imposta 2014 di Euro 1.940.222,00 da riportare a nuovo negli esercizi successivi;
- condanna Parte appellata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate in Euro 10.000,00 (Euro 5.000,00 per il primo ed Euro 5.000,00 per il secondo), oltre accessori di legge se dovuti, contributo unificato e spese di notifica>>.
La sentenza è immediatamente esecutiva ex art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992; essa è stata notificata in data 28/03/2025.
In terzis, questa Corte rileva che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 69, comma 4, del richiamato Decreto senza che l'Agenzia delle Entrate abbia adempiuto l'obbligo di rimborsare a Ricorrente_1 S.r. l. la somma di Euro 402.332,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, come stabilito dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza e alle altre statuizioni disposte in sentenza. Pertanto, sussistono i presupposti di ammissibilità del ricorso e, nel contempo, sussiste, secondo il costante ed univoco orientamento giurisprudenziale, l'inammissibilità dell'introduzione di temi che sostanziano censure alla sentenza ottemperanda, essendo pacifico che la loro valutazione è demandata ai Giudici di legittimità, già aditi dall'Ufficio.
Infatti, l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica dell'esatto adempimento della Pubblica Amministrazione a un obbligo stabilito da una precedente decisione giudiziale, garantendo così l'effettività della invocata tutela giurisdizionale.
Le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate non sono condivisibili nella misura in cui attengono al merito del processo tributario già deciso nei primi due gradi di giudizio ed ora sottoposto al vaglio di legittimità della
Corte di Cassazione.
In particolare, appaiono inconferenti le argomentazioni contenute nell'istanza di sospensione, e riproposte in questa sede, riguardanti l'inammissibilità della richiesta di riportare a nuovo, negli esercizi successivi al periodo di imposta 2014, la perdita di € 1.940.222,00, perché la stessa non sarebbe dimostrata, e la violazione dell'art. 6, commi da 13 a 19, della Legge n. 388/2000 in relazione al presupposto del credito, di cui si chiede il rimborso.
Orbene, l'art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992, al primo comma, attribuisce l'immediata esecutività alla sentenza di condanna al pagamento di somme in favore della società contribuente e, al quinto comma, accorda alla medesima la facoltà di chiederne l'ottemperanza ai sensi dell'art. 70 stante il perdurante inadempimento dell'Agenzia delle Entrate al dispositivo della sentenza di secondo grado.
Nella previsione normativa rientrano anche le spese processuali dei due gradi di merito, liquidate in sentenza e non rimborsate dall'Ufficio.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3097/2024, ha precisato, richiamando la precedente sentenza n. 11286/2022, che <in riforma della sentenza di primo grado:
>.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto sussistendo l'inadempimento dedotto dalla società ricorrente.
Pertanto, occorre ordinare all'Agenzia delle Entrate di ottemperare alla sentenza n. 584/2025, pronunciata dall'intestata Corte in data 06/12/2024 e depositata in data 12/03/2025, entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento.
Occorre, altresì, nominare Commissario ad acta il Direttore pro-tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, affinché, a seguito della ricezione della comunicazione di Ricorrente_1 S.r.l. di perdurante inadempimento dell'Agenzia, adotti, entro i successivi 45 giorni, tutti i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'Agenzia condannata che li ha omessi, nelle forme amministrative per essi prescritte dalle leggi, autorizzandolo all'immediato diretto approntamento di tutto quanto ritenuto necessario, con onere di depositare presso la Segreteria di questa Corte ogni proprio atto in copia di conoscenza.
In ultimo, all'accoglimento del ricorso, consegue la condanna dell'Ufficio resistente alla refusione delle spese processuali liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 dettati dalla tabella n. 16 per le “procedure esecutive mobiliari” (Consiglio di Stato, sentenza 25/03/2016).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, ordina all'Agenzia di ottemperare alla sentenza n. 584/2025 entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento,
e conseguentemente:
- di pagare a Ricorrente_1 S.r.l. la somma di Euro 402.332,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo (a titolo di rimborso del credito IRES confermato con la sentenza di cui è ordinata l'ottemperanza), entro il suddetto termine;
- di procedere allo sgravio delle cartelle di pagamento notificate alla Ricorrente_1 S.r.l., così come indicate nell'istanza del 28/03/2025, stante il riconoscimento della perdita fiscale di esercizio per il periodo d'imposta
2014 di Euro 1.940.222,00 da riportare a nuovo negli esercizi successivi, entro il suddetto termine;
- di pagare le spese processuali dei due gradi di merito, liquidate in sentenza, entro il suddetto termine;
Nomina il Commissario ad acta, come in parte motiva, e rinvia all'ordinanza di chiusura del procedimento la liquidazione a carico dell'Agenzia del compenso spettante al medesimo, previa acquisizione della relazione dell'attività da questi svolta.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Ricorrente_1 S.r.l., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.636,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, contributo unificato e spese di notifica.
Così deciso in Lecce, lì 21 novembre 2025.
Il Giudice TO Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Alessandro Silvestrini
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RI ND, Presidente
CARRA AN, TO
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2201/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 845/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PUGLIA sez. 24 e pubblicata il 12/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2011 - DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2012
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2013
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 584/2025, pronunciata in data 06/12/2024 e depositata in data 12/03/2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sezione 24 di Lecce, in relazione al giudizio rubricato al
R.G.A. n. 200/2019, accoglieva l'appello della società Ricorrente_1 S.r.l., ordinando all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce il rimborso del credito IRES di Euro 402.332,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Con la medesima sentenza, la Corte dichiarava legittima la perdita fiscale di esercizio per il periodo di imposta
2014 di Euro 1.940.222,00 da riportare a nuovo negli esercizi successivi e condannava la medesima Agenzia al pagamento, in favore della società contribuente, delle spese processuali dei due gradi di giudizio di merito, liquidate in Euro 10.000,00 (di cui Euro 5.000,00 per il primo grado ed Euro 5.000,00 per il secondo grado), oltre accessori di legge, contributo unificato e spese di notifica.
In epoca precedente alla suddetta pronuncia giudiziale, l'Agenzia delle Entrate, non considerando la suddetta perdita, notificava alla Ricorrente_1 S.r.l. diverse comunicazioni e cartelle di pagamento, i cui importi venivano in parte versati dalla Società per un totale di Euro 327.161,88, come da documentazione in atti.
A seguito del deposito della citata sentenza, la società presentava relativa istanza di sgravio, che veniva notificata, unitamente alla sentenza de qua, in data 28 marzo 2025.
Stante l'esecutività della sentenza e decorso il termine di adempimento spontaneo di 90 giorni dalla data di notificazione della medesima, la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso, ex artt. 69 e 70 del D.Lgs. n. 546/1992, per l'ottemperanza alla sentenza chiedendo l'emanazione dei provvedimenti consequenziali fino all'integrale rimborso delle somme dovute e la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva formulando osservazioni al ricorso, ex art. 70, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92, facendo presente di aver impugnato in Cassazione la sentenza d'appello e di aver depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, istanza di sospensione dell'esecutività della medesima sentenza n. 845/24/2025, presentata ai sensi dell'articolo 62-bis del D.Lgs. n. 546/92.
Chiedeva, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, comma 1-bis, del medesimo Decreto, la sospensione del presente giudizio di ottemperanza in attesa della pronuncia sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con ordinanza definitiva, pronunciata in data odierna, l'intestata Corte rigettava la predetta istanza di sospensione rilevando <che, dopo la disamina degli atti di causa e in esito ad una “rigorosa valutazione”, nella fattispecie de qua non appare sussistere il presupposto del periculum mora;
infatti, è dimostrata ragione un concreto pericolo soggettivo subire danni irrimediabili o molto difficilmente rimediabili dalla esecutività della sentenza, considerando anche che risultano dagli eventuali esposizioni debitorie da parte della società contribuente tali da ritenere una tutela restitutoria>>.
In data 24/10/2025, Ricorrente_1 S.r.l. depositava memorie difensive per l'odierna udienza insistendo nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza.
All'udienza del 21/11/2025, le Parti discutevano oralmente la controversia richiamandosi, comunque, ai rispettivi scritti difensivi.
La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, questa Corte osserva che i presupposti per esperire il giudizio di ottemperanza (art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992) sono:
- l'inutile decorso del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento o, in mancanza, il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo Pec, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale;
- la sentenza la cui esecuzione richieda una specifica attività non posta in essere dall'Ufficio soccombente
(nella fattispecie rimborso IRES e riconoscimento della perdita fiscale).
Sul punto si precisa che nonostante il tenore letterale del predetto art. 70 prescriva, quale ulteriore requisito, il passaggio in giudicato della sentenza, il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nelle ipotesi di sentenze non definitive, ai sensi degli artt. 67, 68 e 69 del D.Lgs. n. 546/1992.
In secundis, questa Corte osserva il dispositivo della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che così recita: <in riforma della sentenza di primo grado:
- accoglie il ricorso in appello;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce il rimborso del credito IRES di Euro 402.332,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- dichiara la legittimità della perdita fiscale di esercizio per il periodo di imposta 2014 di Euro 1.940.222,00 da riportare a nuovo negli esercizi successivi;
- condanna Parte appellata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate in Euro 10.000,00 (Euro 5.000,00 per il primo ed Euro 5.000,00 per il secondo), oltre accessori di legge se dovuti, contributo unificato e spese di notifica>>.
La sentenza è immediatamente esecutiva ex art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992; essa è stata notificata in data 28/03/2025.
In terzis, questa Corte rileva che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 69, comma 4, del richiamato Decreto senza che l'Agenzia delle Entrate abbia adempiuto l'obbligo di rimborsare a Ricorrente_1 S.r. l. la somma di Euro 402.332,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, come stabilito dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza e alle altre statuizioni disposte in sentenza. Pertanto, sussistono i presupposti di ammissibilità del ricorso e, nel contempo, sussiste, secondo il costante ed univoco orientamento giurisprudenziale, l'inammissibilità dell'introduzione di temi che sostanziano censure alla sentenza ottemperanda, essendo pacifico che la loro valutazione è demandata ai Giudici di legittimità, già aditi dall'Ufficio.
Infatti, l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica dell'esatto adempimento della Pubblica Amministrazione a un obbligo stabilito da una precedente decisione giudiziale, garantendo così l'effettività della invocata tutela giurisdizionale.
Le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate non sono condivisibili nella misura in cui attengono al merito del processo tributario già deciso nei primi due gradi di giudizio ed ora sottoposto al vaglio di legittimità della
Corte di Cassazione.
In particolare, appaiono inconferenti le argomentazioni contenute nell'istanza di sospensione, e riproposte in questa sede, riguardanti l'inammissibilità della richiesta di riportare a nuovo, negli esercizi successivi al periodo di imposta 2014, la perdita di € 1.940.222,00, perché la stessa non sarebbe dimostrata, e la violazione dell'art. 6, commi da 13 a 19, della Legge n. 388/2000 in relazione al presupposto del credito, di cui si chiede il rimborso.
Orbene, l'art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992, al primo comma, attribuisce l'immediata esecutività alla sentenza di condanna al pagamento di somme in favore della società contribuente e, al quinto comma, accorda alla medesima la facoltà di chiederne l'ottemperanza ai sensi dell'art. 70 stante il perdurante inadempimento dell'Agenzia delle Entrate al dispositivo della sentenza di secondo grado.
Nella previsione normativa rientrano anche le spese processuali dei due gradi di merito, liquidate in sentenza e non rimborsate dall'Ufficio.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3097/2024, ha precisato, richiamando la precedente sentenza n. 11286/2022, che <in riforma della sentenza di primo grado:
>.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto sussistendo l'inadempimento dedotto dalla società ricorrente.
Pertanto, occorre ordinare all'Agenzia delle Entrate di ottemperare alla sentenza n. 584/2025, pronunciata dall'intestata Corte in data 06/12/2024 e depositata in data 12/03/2025, entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento.
Occorre, altresì, nominare Commissario ad acta il Direttore pro-tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, affinché, a seguito della ricezione della comunicazione di Ricorrente_1 S.r.l. di perdurante inadempimento dell'Agenzia, adotti, entro i successivi 45 giorni, tutti i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'Agenzia condannata che li ha omessi, nelle forme amministrative per essi prescritte dalle leggi, autorizzandolo all'immediato diretto approntamento di tutto quanto ritenuto necessario, con onere di depositare presso la Segreteria di questa Corte ogni proprio atto in copia di conoscenza.
In ultimo, all'accoglimento del ricorso, consegue la condanna dell'Ufficio resistente alla refusione delle spese processuali liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 dettati dalla tabella n. 16 per le “procedure esecutive mobiliari” (Consiglio di Stato, sentenza 25/03/2016).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, ordina all'Agenzia di ottemperare alla sentenza n. 584/2025 entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento,
e conseguentemente:
- di pagare a Ricorrente_1 S.r.l. la somma di Euro 402.332,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo (a titolo di rimborso del credito IRES confermato con la sentenza di cui è ordinata l'ottemperanza), entro il suddetto termine;
- di procedere allo sgravio delle cartelle di pagamento notificate alla Ricorrente_1 S.r.l., così come indicate nell'istanza del 28/03/2025, stante il riconoscimento della perdita fiscale di esercizio per il periodo d'imposta
2014 di Euro 1.940.222,00 da riportare a nuovo negli esercizi successivi, entro il suddetto termine;
- di pagare le spese processuali dei due gradi di merito, liquidate in sentenza, entro il suddetto termine;
Nomina il Commissario ad acta, come in parte motiva, e rinvia all'ordinanza di chiusura del procedimento la liquidazione a carico dell'Agenzia del compenso spettante al medesimo, previa acquisizione della relazione dell'attività da questi svolta.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Ricorrente_1 S.r.l., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.636,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, contributo unificato e spese di notifica.
Così deciso in Lecce, lì 21 novembre 2025.
Il Giudice TO Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Alessandro Silvestrini