Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 02/01/2026, n. 5
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inadempimento dell'Agenzia delle Entrate all'obbligo di rimborso

    La Corte rileva che sono ampiamente decorsi i termini previsti per l'adempimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, senza che questa abbia provveduto al rimborso del credito IRES e al riconoscimento della perdita fiscale come stabilito dalla sentenza di secondo grado. Viene altresì respinta l'istanza di sospensione presentata dall'Agenzia delle Entrate, in quanto incentrata su censure di merito alla sentenza impugnata in Cassazione.

  • Accolto
    Rifusione delle spese legali

    In accoglimento del ricorso, la Corte condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 02/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 5
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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