Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2025 promossa congiuntamente da:
rappresentata e difesa dall'Avvocato GIPPONI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA
e da rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato GIPPONI RAFFAELLA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 21/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
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verrà collocato prevalentemente presso l'abitazione e residenza materna.
2) Diritto di visita: il figlio minore salvo diverse modalità concordate di volta Per_1
in volta tra i genitori e fatti salvi diversi accordi che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con il padre:
due week end al mese alternati, dal sabato all'uscita dalla scuola alla domenica sera;
l'infrasettimanale del mercoledì a cena. L'infrasettimanale del sabato a pranzo durante i week end di spettanza materna, fatti salvi diversi accordi tenuto altresì conto degli impegni di Per_1
vacanze estive: due settimane anche non consecutive da concordarsi con la madre entro il mese di aprile di ogni anno;
il giorno di Natale e di Santo Stefano ad anni alterni;
il giorno di Capodanno e il primo giorno dell'anno ad anni alterni;
il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
3) La casa familiare in comproprietà tra i coniugi in ragione del 50%, sita in Vizzolo
Predabissi (MI) Via Melegnano n. 29 viene assegnata, con i relativi arredi, alla sig.ra
Le parti danno atto che il sig. ha già provveduto Parte_1 Parte_2
a rilasciare la casa coniugale a far data dal 15.09.2023 e ad asportare i propri effetti personali.
4) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di
€.1.200,00 (=€. 600,00 mensili per ciascuno di essi) per 12 mensilità. L'importo di cui all'assegno di mantenimento in favore dei figli sarà versato alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita. Le parti danno atto che il sig. provvederà a versare alla moglie Parte_2
l'importo di €. 600,00= mensili per ciascun figlio dal mese di aprile 2025.
5) L'assegno unico e universale per entrambi i figli viene interamente assegnato alla sig.ra
Parte_1
6) I genitori concordano di ripartire tra di loro le spese extra assegno come segue:
6.1) il sig. corrisponderà integralmente le spese per: i) ratei assicurativi Parte_2
ed il bollo delle motociclette utilizzate da entrambi i figli, ii) canoni di telefonia fissa/internet relativi alla casa coniugale, nonché i canoni relativi alla telefonia mobile di pagina 2 di 5 entrambi i figli;
iii) canoni delle Pay-tv Netflix e Prime;
iv) abbonamento ai mezzi pubblici del figlio v) spese scolastiche per entrambi i figli e quindi: rette per università Per_1
sia private che pubbliche ovvero per corsi/stage ad esse assimilabili, spese per i canoni locatizi e utenze in caso di frequentazione fuori sede di corsi universitari o corsi/stage ad essi assimilabili;
vi) spese per la patente di vii) IMU della casa coniugale. Per_1
6.2) i genitori concordano di ripartire in ragione del 50% ciascuno le spese per le vacanze che i figli trascorreranno autonomamente;
6.3) per quanto attiene a tutte le altre spese extra assegno relative ai figli, i genitori concordano che esse verranno ripartite tra loro in ragione del 50% ciascuno secondo quanto indicato nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che si allegano al presente atto.
7) il saldo dei ratei del mutuo relativo alla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e sita in Vizzolo Predabissi via Melegnano n. 27, verrà integralmente corrisposto dal sig.
a far data dal mese di gennaio 2025 e sino alla estinzione del mutuo in data Pt_2
31.01.2026;
8) I coniugi concordano di ripartire tra loro in ragione del 70% e 30% il Pt_2 Pt_1
pagamento delle utenze relative alla casa coniugale assegnata alla sig.ra e Pt_1
segnatamente: luce, gas, acqua, spese per le pertinenze comuni dell'immobile, nonché, di ripartire in ragione del 50% ciascuno le spese di manutenzione della casa coniugale e del giardino;
9) Durante le trasferte di lavoro della madre, il padre si prenderà in carico la gestione del figlio minore a prescindere da quanto regolamentato nel presente atto in punto Per_1
di diritto di visita. Le parti si impegnano inoltre a comunicarsi reciprocamente e con largo anticipo le rispettive trasferte lavorative, i periodi di vacanza e week end, così da garantire al figlio minore la presenza di almeno un genitore. Per_1
10) I coniugi concordano che il conto corrente comune BPM n. 00020590 cointestato, verrà estinto, previa ripartizione del saldo in ragione del 50% ciascuno dopo che sarà intervenuto il saldo dell'ultimo rateo di mutuo ipotecario (ultimo rateo 31.01.2026) di cui al punto 7) del presente atto. Successivamente alla estinzione del conto corrente comune, le utenze relative alla casa coniugale verranno domiciliate presso un conto corrente intestato pagina 3 di 5 al sig. La sig.ra provvederà quindi a corrispondere al sig. Parte_2 Parte_1
a mezzo bonifico bancario, la sua quota di spettanza così come Parte_2
disciplinato al punto 8) del presente atto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, con la precisazione che il punto 1) delle condizioni deve essere così riformulato: “1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, e verrà collocato prevalentemente presso la madre.”
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
ES (MI) in data 16.7.1999 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1999) e dalla loro unione sono nati due figli: il 25.9.2004 e Per_2
il 12.1.2008. Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 4 di 5 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in ES (MI) in data 16.07.1999 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1999);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni come riformulate da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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