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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1599/2020 r.g. vertente tra
, difeso dagli avv. Marco Lepori ed Ugo Bianchetti Parte_1
APPELLANTE
e
, difesi dall' avv. Monica Controparte_1 Controparte_2
Torrente
, difesa dagli avv. Anna F. Fiorentino e Michelangelo Fiorentino Controparte_3
APPELLATI
1
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 22.1.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel giugno 2017 proprietario di fondo nel Comune di Latina, censito al Pt_1
foglio 123 particelle 240,242 e 156, per averlo acquistato da con atto pubblico in CP_3
data 15.4.2002, conviene in giudizio i coniugi , proprietari del fondo Controparte_4
censito alla particella 1001, a loro volta acquistato dalla stessa in data 7.7.2015, CP_3
instando per l'accertamento che ivi si è costituita per destinazione del padre di famiglia, una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sulla strada sterrata, larga circa m 5,5, che collega il dominante fondo attoreo, anche attraverso un ponticello, alla Strada Congiunte Sinistre;
con conseguenti domande di eliminazione delle piante ed ogni ostacolo al transito e di risarcimento del danno.
I convenuti – contestano le domande e chiamano in causa CP_1 CP_2
l fine di essere manlevati o risarciti nel danno. CP_3
ontesta tutte le domande svolte. CP_3
All'esito di prove orali, il Tribunale di Latina con sentenza n. 2596/2019 respinge le domande di on condanna al rimborso delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per Pt_1
l'accoglimento delle domande formulate avanti al Tribunale.
Al riguardo deduce cinque motivi: 1) non è necessario dimostrare che al momento della suddivisione dei fondi da parte dell'unica proprietaria venisse effettivamente esercitata la servitù di passaggio, essendo richiesta solo una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio tra i fondi;
2) tale situazione obiettiva di subordinazione o di servizio ai sensi dell'art.1062 c.c. è dimostrata sia dalle due foto aree della C.G.R. spa, con date certificate
2 19.7.1998 e 15.5.2002, che rappresentano la strada sterrata, sia dalle dichiarazione dei testimoni, in particolare di relativa all'apposizione, subito dopo il Testimone_1
15.4.2002, di un cancello in ferro, munito di lucchetto, e di un grosso fico d'india, da parte dei coniugi a confine tra il fondo venduto a e quello rimasto in loro possesso;
CP_3 Pt_1
3) la strada sterrata collega direttamente ed esclusivamente il terreno di alla pubblica Pt_1
“Strada Congiunta Sinistre”; 4) è attendibile, contrariamente a quanto argomentato dal
Tribunale, anche la deposizione di , il quale ha dichiarato di aver lavorato Testimone_2
per conto di proprio perché costui non esercitava l'attività di coltivatore;
5) il teste Pt_1
non riferisce solo vicende risalenti, come indica il Tribunale, al 1993/94, ma Tes_3
conferma che la strada sterrata di collegamento del fondo alla pubblica via è sempre stata la stessa.
Si costituiscono contestando l'ammissibilità e la fondatezza Controparte_4
del gravame;
reiterano in via subordinata domande di manleva e risarcimento del danno nei confronti di CP_3
onclude per il rigetto del gravame. CP_3
La Corte così ragiona su tutti i motivi, suscettibili di un esame congiunto.
L'appellante impernia i motivi di gravame sulla dimostrata preesistenza della strada sterrata all'epoca (15.4.2002) dell'acquisto del rispettivo fondo da il Tribunale, CP_3
tuttavia, non nega tale circostanza di fatto ma la ritiene non idonea di per sé alla costituzione della rivendicata servitù di passaggio ai sensi dell'art.1062 c.c. in difetto di prova del vincolo di asservimento del fondo adiacente in ragione della destinazione impressa a tale strada.
Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, infatti, “non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che
3 dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (così ex multis Cass. 6 maggio 2021 n. 11834).
Al riguardo è stato riferito dai testi e che l'accesso Testimone_1 Tes_4
alla strada in questione fosse chiuso da un cancello da epoca antecedente all'acquisto del fondo da parte di è allegato, poi, dallo stesso appellante che subito dopo Pt_1
l'acquisto, nell'aprile 2002, l'impedimento all'accesso è stato realizzato mediante un cancello in ferro munito di lucchetto ed un grosso fico d'india, senza che la chiave sia stata messa a disposizione del nuovo acquirente del fondo, in tesi, dominante;
nessuna contestazione è stata mossa da parte di costui in epoca successiva, prima dell'anno 2015
(racc. in data 29.7.2015 di a . Pt_1 CP_3
Il teste riferisce bensì di essere passato dalla strada sterrata per Tes_2
andare a lavorare l'insalata per conto di ma è del tutto generico nei tempi (“nel Pt_1
2001 e nel 2002”) e assume di avere persino avuto le chiavi del cancello da parte dello stesso circostanze che rendono poco attendibile o, comunque, inidonea tale Pt_1
deposizione a dimostrare l'effettiva destinazione della via in questione.
E' piuttosto da ritenere che l'omessa previsione della rivendicata servitù di passaggio sia nell'atto di vendita a sia in quello successivo ai coniugi – Pt_1 CP_1
corrisponda alla effettiva volontà delle parti di escluderla, come reso palese dalla CP_2
situazione dei luoghi – in particolare dalla chiusura dell'accesso - e dalla condotta tenuta non solo al momento del rogito del 2002 ma anche nel decennio successivo.
Restano assorbite dal rigetto delle domande svolte da le postulazioni rivolte Pt_1
in via subordinata dai coniugi – nei riguardi della chiamata in manleva. CP_1 CP_2
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve, altresì, provvedersi ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c. alla cancellazione della trascrizione della domanda di Pt_1
4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Parte_1
Latina n. 2596/2019;
- condanna al rimborso delle spese processuali, in favore dei coniugi Pt_1 [...]
– e di liquidate per ciascuna parte in € 4.500,00 per CP_1 CP_2 Controparte_3
compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge, con distrazione in favore dei difensori di CP_3
- Ordina la cancellazione della trascrizione n. 10531 del 22.06.2018 relativa a domanda giudiziale per accertamento, avanti al Tribunale di Latina, della servitù di passaggio a favore di e contro e Parte_1 Controparte_2 Controparte_5
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 25.3.2025
IL PRESIDENTE est.
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