Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
LE Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4482/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata il [...] a [...] C.F._1
JESI (AN); e
– C.F.: -, nato il [...] a [...]_1 C.F._2
(AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. FEDERICA FORNARINI;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MIISTERO – Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.;
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi, già autorizzati a vivere separati, potranno fissare la propria residenza ovunque riterranno più opportuno, e si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'estero.
3) Ai sensi dall'art. 473-bis.12, ultimo comma, C.p.c., si comunica quanto segue:
- la sig.ra è laureata e svolge la professione di insegnante statale ed il sig. Pt_1 CP_1
è diplomato e di professione è impiegato bancario;
4) le capacità reddituali dei ricorrenti, le rispettive proprietà immobiliari nonché i rapporti bancari e finanziari di ciascuno sono evidenziati dalla documentazione già allegata (all. 04, all.
05, all. 06, all. 07, all. 08, all. 09, all. 10, all. 11 e all. 12) al ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
5) entrambi i coniugi dispongono di una propria autovettura di proprietà esclusiva, la sig.ra una Fiat 500L targata FA950WX ed il sig. una Alfa Romeo Giulia targata Pt_1 CP_1
FF046MC;
6) la residenza familiare è situata nell'abitazione di JE (AN) Via John Kennedy n. 12, di proprietà per la quota di 1/6 della sig.ra e per la quota di 4/6 della nonna materna Pt_1 sig.ra , la quale risulta co con la famiglia, e per il restante 1/6 del Sig. Persona_1 fratello della Sig.ra Parte_2 Parte_1
7) la medesima nonna materna, i nonni paterni sigg.ri e e gli Persona_2 Persona_3 zii materni sigg.ri e or on i Controparte_2 Persona_4 genitori nella gestione dei figli minori per tutte le attività scolastiche, sportive e ludiche;
8) il figlio minore LE frequenta il I° anno di Liceo Economico sociale Scuola secondaria di II° grado Vittorio Emanuele II di JE, (con orario Lunedì e Venerdì dalle 7,50 alle 12.00, Martedì, Mercoledì Giovedì e Sabato dalle 7.50.alle 13.00) e la figlia minore il quinto Per_5 anno della Scuola Primaria “Cappannini” sempre di JE (AN) (con orario dal Lunedì al Venerdì dalle 7,50 alle 15,55 senza prescuola);
9) entrambi i figli minori praticano attività sportiva, il figlio minore LE calcio (giorni di allenamento attualmente Martedì Giovedì e Venerdì dalle 17,00 alle 18,30), e la figlia minore pattinaggio artistico (giorni di allenamento attualmente Mercoledì dalle 17,30 alle Per_5
19,00 Giovedì dalle 16,00 alle 17,30 e Venerdì dalle 16,15 alle 17,30);
10) gli impegni sportivi dei figli minori occupano anche i fine settimana (Sabato o Domenica) e per entrambi vi è attualmente anche l'impegno del catechismo e degli scout (Sabato e Domenica);
11) al figlio minore LE sono talvolta concesse delle uscite serali con gli amici il Sabato con rientro entro le ore 23,00;
12) negli ultimi tre anni la famiglia ha effettuato due vacanze in montagna (Corvara 2021 e 2022) ed una al mare (Senigallia 2023), ed i figli hanno annualmente partecipato ai campi scout estivi.
13) il pediatra che segue la figlia minore è la Dott.ssa con Studio in JE Per_5 Persona_6
(AN) Via Marconi n. 4 mentre LE è seguito dal Dott. con Studio in Persona_7
JE (AN) Via Mura Occidentali e l'oculista attualmente è il D con Studio Persona_8 in JE (AN) Corso Giacomo Matteotti n. 20.
14) Sempre ai sensi dall'art. 473-bis.12, ultimo comma, C.p.c., si illustra il piano genitoriale per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori: 15) routine settimanale:
a.1) la casa familiare sita in JE (AN) Via John Kennedy n. 12, compresi i mobili in essa contenuti, verrà assegnata alla madre Sig.ra presso la quale i figli minori LE Pt_1
e verranno collocati;
Per_5
a.2) i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione con costanza e continuità, assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti che li riguardano e li terranno con sé nei seguenti giorni della settimana:
a.2.1) durante l'anno scolastico: il Lunedì e Mercoledì, all'uscita da scuola, si recherà Per_5 direttamente a casa dei nonni paterni dove ancora risiede il loro padre la Controparte_1 madre sig.ra terrà con sé i figli minori Martedì, Giovedì e Venerdi, compresi i Pt_1 pernottament dre sig. li terrà con sé Lunedì Mercoledì e Sabato, compresi i CP_1 pernottamenti;
la prima e la terza Domenica di ogni mese i figli resteranno per l'intera giornata con il padre fino alla mattina successiva , mentre la seconda e la quarta domenica di ogni mese resteranno per l'intera giornata con la madre;
i genitori potranno concordare opportune modifiche alla ripartizione dei giorni della settimana sopra stabilita a seconda di eventuali impegni di lavoro, scuola, sport e vari;
a.2.2) nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): la madre terrà con sé i figli martedì, giovedì e venerdì, compresi i pernottamenti, ed il padre li terrà con sé il lunedì, mercoledì e sabato, compresi i pernottamenti;
la Domenica verrà alternata tra madre e padre;
i genitori potranno concordare modifiche alla ripartizione dei giorni della settimana a seconda dei periodi di ferie rispettivamente goduti;
a.2.3) rispetto alla frequenza scolastica: la madre ed il padre si occuperanno di portare e/o andare a prendere i figli minori secondo la suddivisione della settimana sopra illustrata, coadiuvati, di volta in volta, dalla nonna materna, dai nonni paterni e dagli zii materni;
a.2.4) rispetto agli impegni ludico/sportivi: la madre ed il padre si occuperanno di portare e/o andare a prendere i figli minori secondo la suddivisione della settimana sopra illustrata, coadiuvati, di volta in volta, dalla nonna materna, dai nonni paterni e dagli zii materni;
a.2.5) in caso di propria temporanea assenza/impedimento per portare e/o andare a prendere i figli minori a scuola e/o agli impegni ludico/sportivi, i genitori delegheranno e saranno coadiuvati dalla nonna materna, dai nonni paterni e dagli zii materni;
16) b) vacanze estive e festività:
b.1) i figli minori rimarranno due settimane consecutive con ciascun genitore durante il periodo estivo da comunicare e da concordare con l'altro entro il 30/06 di ogni anno;
b.2) centro estivo: l'iscrizione dei figli minori verrà, di volta in volta, valutata e concordata da entrambi i genitori;
b.3) Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: i figli minori potranno rimanere con entrambi i genitori;
b.4) Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): i figli minori potranno rimanere con il padre e la madre sulla base della suddivisione dei giorni della settimana già concordata e sopra descritta, salvo diverso accordo tra i genitori in base alla disponibilità di ferie del periodo, cercando di mantenere il più possibile equilibrio di suddivisione dei tempi;
b.5) Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): i figli minori potranno rimanere con il padre e la madre sulla base della suddivisione dei giorni della settimana già concordata e sopra descritta, salvo diverso accordo tra i genitori in base alla disponibilità di ferie del periodo, cercando di mantenere il più possibile equilibrio di suddivisione dei tempi;
b.6) Ponti primaverili, festività del 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: i genitori concorderanno dove i figli minori rimarranno, caso per caso e sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e disponibilità di ferie, cercando di mantenere il più possibile equilibrio di suddivisione dei tempi.
17) A titolo di contributo al mantenimento dei figli minori LE e il padre sig. Per_5 verserà alla madre sig.ra entro il giorno cinque ese, la cifra CP_1 Pt_1 mensile di € 550,00= (euro cinquecentocinquanta), che sarà oggetto ogni anno a rivalutazione sulla base degli indici I.S.T.A.T. al momento vigenti.
18) Detto mantenimento verrà corrisposto dal padre alla madre a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate Iban: [...], salvo ulteriore variazione da comunicarsi con congruo preavviso.
19) L'assegno unico per i figli minori, determinato ogni volta secondo la disciplina applicabile, sarà attribuito esclusivamente alla madre sig.ra Pt_1
20) Le spese straordinarie relative ai figli minori saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi e per la disciplina di dette spese straordinarie i ricorrenti faranno concordemente riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
21) Le autovetture Fiat 500L targata FA950WX, intestata alla sig.ra e Alfa Romeo Pt_1
Giulia targata FF046MC, intestata al sig. rimarranno nella piena ed esclusiva CP_1 disponibilità di ciascuno.
22) I coniugi si impegnano sin da ora affinché i figli minori LE e mantengano Per_5 buoni rapporti con le loro rispettive famiglie di origine.
23) I ricorrenti dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere, salve le obbligazioni sopra stabilite”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a JE (AN) il 13/07/2008.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale, in data 4/11/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii. Dalla documentazione prodotta, risulta che, con sentenza n. 448 del 21/02/2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (che erano
“comparsi” innanzi al giudice relatore nell'apposita udienza di pari data, sostituita dal deposito di note scritte). Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 898/70; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in JE (AN) il 13/07/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di JE (AN) al n. 37, parte 2, serie A dell'anno 2008.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi, economici e non, dei figli (cui vengono garantiti sufficienti tempi di permanenza con ciascun genitore e apporti economici idonei a soddisfare le loro esigenze).
Quanto alle spese straordinarie appare evidente come la volontà delle parti sia nel senso di un riparto al 50% delle stesse come dedotto nella parte narrativa del ricorso.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co, c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, anche in ragione di quanto sopra.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese sono compensate stante la presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a JE (AN) il 13/07/2008 e trascritto nel Registro dello Stato
[...] Controparte_1
Civile del Comune di JE (AN) al n. 37, parte 2, serie A dell'anno 2008; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di JE (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Lara Seccacini Silvia Corinaldesi