Art. 32-bis. (( (Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre). )) (( 1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre e' autorizzato ad assumere 8 unita' di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unita' di funzionari e 4 unita' di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . La dotazione organica e' rideterminata in 19 unita', di cui 10 unita' di funzionari e 9 unita' di assistenti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Parco e' autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilita', in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ))
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Parco e' autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilita', in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ))