Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01267/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2409 del 2025, proposto da
IU ME, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Ganci, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla Sentenza n. 1850/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 6329/2022, pubblicata in data 18/10/2024, e notificata il 22/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa RI LA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce nel presente giudizio per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1850/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 6329/2022, pubblicata in data 18/10/2024, e notificata il 22/10/2024, che ha dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e ha condanna il Ministero all’erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno, pari alla complessiva somma di €. 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione, dalla data del diritto all’accredito, alla concreta attribuzione.
Espone il ricorrente che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (in atti), ma non è mai stata eseguita, pur essendo stata notificata, via pec, in data 22/10.2024.
Tanto premesso, la ricorrente chiede a questo Tribunale di ordinare l’esecuzione della sentenza precitata, anche disponendo la nomina di un Commissario ad acta per provvedervi, ponendo a carico dell’Amministrazione resistente ogni spesa ed onere per la presente fase, con distrazione a favore del procuratore.
L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita con memoria di stile, instando per il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza in camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo: il passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e l’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni; le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito e alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto dovutole.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessata quanto statuito.
Determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero dell’Istruzione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (euro settecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, e alla rifusione del contributo unificato se versato.
Manda alla Segreteria per trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LA LE, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
AN BB, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI LA LE |
IL SEGRETARIO