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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 742/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DA RA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6441/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio,1 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138210218834 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RGR n. 6441/2024 la Signora Ricorrente_1 nella qualità di erede della signora Nominativo_2 nata a [...] l'Data nascita_ e deceduta a Catanzaro in data Data Morte_, rappresentata e difesa dal Dottor Difensore_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, impugna e contesta il sollecito di pagamento n. 21935889 emesso in seguito all'avviso di accertamento n.
1078138210218834 notificatole in data 23/02/2022 dalla Concessionaria AREA S.r.l Concessionaria per la
Riscossione, con il quale il Comune di Scalea chiede il pagamento della complessiva somma di Euro 4.356,39 comprensiva di sanzioni ed interessi per omesso pagamento dell'IMU relativa all'annualità 2019.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione in violazione dell'articolo 7 della legge 212/2000; l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto in esso il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'ufficio tributi comunale, ovvero il Funzionario Responsabile coincidono, per cui vi sarebbe la concentrazione di entrambi i ruoli di Responsabile in unico soggetto, nel caso di specie, nella persona dell'avvocato Nominativo_3, in palese violazione del principio in base al quale lo stesso funzionario, non può essere contemporaneamente controllato e controllore di se stesso;
la nullità dell'atto per violazione di legge, perchè non sottoscritto regolarmente con sistema informatico autorizzato ed anche perché il funzionario sottoscrittore non risulta in possesso di delega, in quanto agli atti non è stato allegato il provvedimento autorizzativo a livello dirigenziale, né vi è l'indicazione del nominativo del dirigente conferente, concludendo per l'accoglimento del ricorso e la relativa condanna alle spese delle parti soccombenti.
In data 19/11/2024 si costituisce Area S.r.l Concessionaria per la Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche nelle quali in via preliminare, afferma di essere legittimata alla riscossione in quanto iscritta all'Albo del Ministero delle Finanze di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97, evidenziando inoltre la carenza di legittimazione passiva in merito alle contestazioni svolte dalla parte ricorrente poiché le stesse afferiscono l'Ente impositore nella specie il Comune di Scalea, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con la contestuale condanna alle spese di parte ricorrente e distrazione a favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Scalea sebbene regolarmente citato non si è costituito ne ha presentato alcuna propria controdeduzione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e per gli effetti va accolto. Circa la nullità afferente la notifica della cartella di pagamento sollevata dalla parte ricorrente tale eccezione non ha pregio. Infatti il contribuente, avendo esercitato nei termini il diritto di difesa, ha dimostrato di essere venuto a conoscenza dell'atto e che pertanto la mancanza di taluni elementi formali nella relata non comporta la nullità della stessa quando non si verifica alcuna lesione delle prerogative difensive.
In tal senso l'orientamento della Suprema Corte che con l'ordinanza n. 4232 del 18 febbraio 2025, ha ribadito l'operatività del principio di sanatoria, per raggiungimento dello scopo ex art. 156 C.p.c. in materia di notificazione delle cartelle di pagamento, richiamando anche i precedenti in materia (Cass., sez. V, 30 ottobre
2018, n. 27561; Cass., sez. V, 22 ottobre 2024, n. 27326), nei quali è stato affermato che la natura sostanziale della cartella non esclude l'applicabilità degli istituti processuali, tra cui la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo. Infatti la tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento, sana ex tunc i vizi formali della notifica. Per quanto concerne invece l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per vizio di delega la stessa risulta fondata. Poiché gli avvisi di accertamento degli enti locali sono affetti da nullità ove non rechino la sottoscrizione di un funzionario designato dalla
Giunta comunale o delegato dal Sindaco.
E' infatti onere dell'Amministrazione comunale, pertanto, dimostrare in caso di contestazione, l'esercizio legittimo del potere di firma da parte del sottoscrittore. Peraltro l'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992, in materia di imposta comunale sugli immobili dispone che con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta e che il predetto funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone gli eventuali rimborsi ( Cfr. Cass. n. 6697/2020). Lo stesso principio di delega si rintraccia comunque in materia di imposizione diretta anche nell'art. 42 del D.P.R. 600/73. Infatti
l'art. 42 del DPR n. 600/1973, al primo comma recita testualmente che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Il comma 3 del precitato art. 42, sanziona con la nullità l'avviso che non reca la sottoscrizione dei soggetti indicati nel 1° comma dello stesso articolo. Nel caso di specie l'avviso di accertamento risulta sottoscritto dal Funzionario Responsabile avv. Nominativo_3, ma non risulta la fonte attributiva dei poteri del funzionario delegato sottoscrittore dell'atto, né la delega è stata allegata all'atto impugnato e neppure è stata depositata in giudizio dal Comune di Scalea (CS), il quale è rimasto contumace e pertanto non ha potuto dimostrare l'esercizio legittimo del potere di firma da parte del sottoscrittore.
In ordine poi all'eccezione circa la carenza di motivazione questo Organo Giudicante osserva che la stessa risulta fondata e per gli effetti va accolta. Orbene l'Ente deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l'iter logico giuridico e fattuale seguito durante l'istruttoria, in modo da garantire al contribuente il diritto di difesa. Infatti nell'ottica di una maggiore democraticità e trasparenza dell'azione amministrativa, non è più ammissibile concepire una disparità di trattamento tra le due parti del procedimento e pertanto, non può considerarsi legittima la pretesa impositiva che si esaurisce in una astratta enunciazione dell'imposizione fiscale, come nel caso di specie. (Cfr. Cass. 30039/18).
Infatti l'onere della prova incombe sull'Ufficio in base al principio generale stabilito dall'art. 2697 del Codice
Civile nonché dalla legge 130/2022, secondo il quale spetta al soggetto attivo della pretesa, l'onere di darne giustificazione e conseguentemente, se la parte che agisce non prova, soccombe e quindi il fatto affermato e non provato, deve essere considerato inesistente. Infatti la legge n. 130/2022, tesa a riformare il processo tributario, ha inserito nell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 il comma 5 bis, in virtù del quale compete all'Ente convenuto l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, dimostrando in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, precisando fra l'altro che la decisione del Giudice dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l'annullamento dell'atto, ove gli stessi risultino carenti o contraddittori
(Cfr. Cass. 11101/2022; n. 17231/19), come nel caso di specie dove fra l'altro l'Ente resistente, sebbene regolarmente chiamato in causa dalla parte ricorrente non si è costituito, risultando contumace e pertanto non ha prodotto nè documentato le proprie ragioni circa la pretesa tributaria avanzata (Cfr. Cass. 11101/2022;
n. 17231/19).
Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante accoglie il ricorso in epigrafe e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Condanna inoltre il Comune di Scalea ed Area S.r.l. in solido, alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 950,00 oltre Iva e CPA come per legge con distrazione ove richiesta.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DA RA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6441/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio,1 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138210218834 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RGR n. 6441/2024 la Signora Ricorrente_1 nella qualità di erede della signora Nominativo_2 nata a [...] l'Data nascita_ e deceduta a Catanzaro in data Data Morte_, rappresentata e difesa dal Dottor Difensore_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, impugna e contesta il sollecito di pagamento n. 21935889 emesso in seguito all'avviso di accertamento n.
1078138210218834 notificatole in data 23/02/2022 dalla Concessionaria AREA S.r.l Concessionaria per la
Riscossione, con il quale il Comune di Scalea chiede il pagamento della complessiva somma di Euro 4.356,39 comprensiva di sanzioni ed interessi per omesso pagamento dell'IMU relativa all'annualità 2019.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione in violazione dell'articolo 7 della legge 212/2000; l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto in esso il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'ufficio tributi comunale, ovvero il Funzionario Responsabile coincidono, per cui vi sarebbe la concentrazione di entrambi i ruoli di Responsabile in unico soggetto, nel caso di specie, nella persona dell'avvocato Nominativo_3, in palese violazione del principio in base al quale lo stesso funzionario, non può essere contemporaneamente controllato e controllore di se stesso;
la nullità dell'atto per violazione di legge, perchè non sottoscritto regolarmente con sistema informatico autorizzato ed anche perché il funzionario sottoscrittore non risulta in possesso di delega, in quanto agli atti non è stato allegato il provvedimento autorizzativo a livello dirigenziale, né vi è l'indicazione del nominativo del dirigente conferente, concludendo per l'accoglimento del ricorso e la relativa condanna alle spese delle parti soccombenti.
In data 19/11/2024 si costituisce Area S.r.l Concessionaria per la Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche nelle quali in via preliminare, afferma di essere legittimata alla riscossione in quanto iscritta all'Albo del Ministero delle Finanze di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97, evidenziando inoltre la carenza di legittimazione passiva in merito alle contestazioni svolte dalla parte ricorrente poiché le stesse afferiscono l'Ente impositore nella specie il Comune di Scalea, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con la contestuale condanna alle spese di parte ricorrente e distrazione a favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Scalea sebbene regolarmente citato non si è costituito ne ha presentato alcuna propria controdeduzione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e per gli effetti va accolto. Circa la nullità afferente la notifica della cartella di pagamento sollevata dalla parte ricorrente tale eccezione non ha pregio. Infatti il contribuente, avendo esercitato nei termini il diritto di difesa, ha dimostrato di essere venuto a conoscenza dell'atto e che pertanto la mancanza di taluni elementi formali nella relata non comporta la nullità della stessa quando non si verifica alcuna lesione delle prerogative difensive.
In tal senso l'orientamento della Suprema Corte che con l'ordinanza n. 4232 del 18 febbraio 2025, ha ribadito l'operatività del principio di sanatoria, per raggiungimento dello scopo ex art. 156 C.p.c. in materia di notificazione delle cartelle di pagamento, richiamando anche i precedenti in materia (Cass., sez. V, 30 ottobre
2018, n. 27561; Cass., sez. V, 22 ottobre 2024, n. 27326), nei quali è stato affermato che la natura sostanziale della cartella non esclude l'applicabilità degli istituti processuali, tra cui la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo. Infatti la tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento, sana ex tunc i vizi formali della notifica. Per quanto concerne invece l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per vizio di delega la stessa risulta fondata. Poiché gli avvisi di accertamento degli enti locali sono affetti da nullità ove non rechino la sottoscrizione di un funzionario designato dalla
Giunta comunale o delegato dal Sindaco.
E' infatti onere dell'Amministrazione comunale, pertanto, dimostrare in caso di contestazione, l'esercizio legittimo del potere di firma da parte del sottoscrittore. Peraltro l'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992, in materia di imposta comunale sugli immobili dispone che con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta e che il predetto funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone gli eventuali rimborsi ( Cfr. Cass. n. 6697/2020). Lo stesso principio di delega si rintraccia comunque in materia di imposizione diretta anche nell'art. 42 del D.P.R. 600/73. Infatti
l'art. 42 del DPR n. 600/1973, al primo comma recita testualmente che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Il comma 3 del precitato art. 42, sanziona con la nullità l'avviso che non reca la sottoscrizione dei soggetti indicati nel 1° comma dello stesso articolo. Nel caso di specie l'avviso di accertamento risulta sottoscritto dal Funzionario Responsabile avv. Nominativo_3, ma non risulta la fonte attributiva dei poteri del funzionario delegato sottoscrittore dell'atto, né la delega è stata allegata all'atto impugnato e neppure è stata depositata in giudizio dal Comune di Scalea (CS), il quale è rimasto contumace e pertanto non ha potuto dimostrare l'esercizio legittimo del potere di firma da parte del sottoscrittore.
In ordine poi all'eccezione circa la carenza di motivazione questo Organo Giudicante osserva che la stessa risulta fondata e per gli effetti va accolta. Orbene l'Ente deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l'iter logico giuridico e fattuale seguito durante l'istruttoria, in modo da garantire al contribuente il diritto di difesa. Infatti nell'ottica di una maggiore democraticità e trasparenza dell'azione amministrativa, non è più ammissibile concepire una disparità di trattamento tra le due parti del procedimento e pertanto, non può considerarsi legittima la pretesa impositiva che si esaurisce in una astratta enunciazione dell'imposizione fiscale, come nel caso di specie. (Cfr. Cass. 30039/18).
Infatti l'onere della prova incombe sull'Ufficio in base al principio generale stabilito dall'art. 2697 del Codice
Civile nonché dalla legge 130/2022, secondo il quale spetta al soggetto attivo della pretesa, l'onere di darne giustificazione e conseguentemente, se la parte che agisce non prova, soccombe e quindi il fatto affermato e non provato, deve essere considerato inesistente. Infatti la legge n. 130/2022, tesa a riformare il processo tributario, ha inserito nell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 il comma 5 bis, in virtù del quale compete all'Ente convenuto l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, dimostrando in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, precisando fra l'altro che la decisione del Giudice dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l'annullamento dell'atto, ove gli stessi risultino carenti o contraddittori
(Cfr. Cass. 11101/2022; n. 17231/19), come nel caso di specie dove fra l'altro l'Ente resistente, sebbene regolarmente chiamato in causa dalla parte ricorrente non si è costituito, risultando contumace e pertanto non ha prodotto nè documentato le proprie ragioni circa la pretesa tributaria avanzata (Cfr. Cass. 11101/2022;
n. 17231/19).
Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante accoglie il ricorso in epigrafe e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Condanna inoltre il Comune di Scalea ed Area S.r.l. in solido, alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 950,00 oltre Iva e CPA come per legge con distrazione ove richiesta.