TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/06/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2130 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2130 /2024 r.g. tra
Parte_1
- attrice -
E
TO. CP_1
-convenuta-
Oggi 16 giugno 2025 alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Rania Leonardo per la parte attrice il quale si riporta alle proprie richieste ed insiste per la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 2130 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(p.i. ), in persona del suo titolare , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
domiciliata in Bisignano, Corso Italia n. 29, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Rania che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- attrice -
E
Co
. (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1 P.IVA_2
- convenuta contumace - avente ad oggetto: risoluzione contratto vendita – restituzioni - risarcimento danni.
All'udienza del 16 giugno il difensore dell'attrice rassegnava le conclusioni riportate nell'allegato verbale.
FATTO E DIRITTO
Cont
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1
[...]
perché fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita dei beni mobili indicati CP_1 nella fattura n. FE/2022/0002 dell'8/11/2022, per inadempimento della società convenuta alla propria obbligazione di consegna dei detti beni, con condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 13.000,00 in favore della ditta attrice, oltre interessi dal 3/5/2024 al saldo, nonché alla rivalutazione monetaria delle predette somme, quale risarcimento del danno determinatosi per la mancata disponibilità delle stesse, e di ogni ulteriore danno nella misura liquidata in via equitativa, ex art. 1226 cc, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo. Co A fondamento della domanda deduceva che, in data 8/11/2022, aveva acquistato dalla .
[...]
per cucina, per un importo complessivo di euro 13.000,00, come risultante dalla Controparte_3 fattura fiscale n. FE/2022/0002 dell'8/11/2022, emessa dalla convenuta, in favore della Parte_1
, e da questa pagata in pari data con bonifico bancario;
che, nonostante il pagamento
[...]
integrale del prezzo, i beni mobili oggetto della compravendita non erano mai stati consegnati dalla parte venditrice ed i reiterati solleciti erano rimasti tutti senza alcun esito;
che la ditta attrice, con pec inviata in data 3 maggio 2024, aveva intimato alla convenuta la risoluzione contrattuale per inadempimento, diffidandola a restituire la somma di euro 13.000,00, non avendo più interesse all'adempimento, stante il lungo lasso di tempo trascorso dall'acquisto di detti beni, ma anche tale atto era rimasto privo di riscontro;
che, considerato che parte attrice aveva pagato l'intero prezzo dovuto, senza ricevere alcuna controprestazione, sussistevano i presupposti per la risoluzione del contratto di compravendita e per la condanna della convenuta inadempiente alla restituzione della somma di euro 13.000,00, già corrisposta quale prezzo di acquisto, oltre alla svalutazione monetaria a titolo di liquidazione dei danni derivanti dalla mancata disponibilità di quella somma.
Contr Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione nei confronti della quest'ultima CP_1
non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
*****
La domanda di risoluzione del contratto di compravendita di attrezzature varie per cucina, per inadempimento della ditta convenuta, proposta dalla ditta attrice, è fondata e merita accoglimento.
Contr Risulta documentalmente che la , in data 8/11/2022, abbia acquistato dalla Parte_1
[...]
per cucina, per un importo complessivo di euro 13.000,00, come risultante Controparte_3 dalla fattura fiscale n. FE/2022/0002 dell'8/11/2022, emessa dalla convenuta, nonché dal bonifico bancario effettuato in pari data dall'attrice, quale pagamento del corrispettivo dovuto.
Co Ciò posto, l'attrice ha allegato l'inadempimento della . ai propri obblighi contrattuali di CP_1
consegna della merce acquistata dalla ditta attrice rilevando che, nonostante l'integrale pagamento del corrispettivo, nulla fosse stato consegnato, nonostante i vari solleciti e la diffida del 3.5.2024.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass.
Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
Avuto riguardo al caso di specie, l'attrice ha dimostrato di avere provveduto al versamento
Co dell'importo complessivo di € 13.000,00, in favore della . quale prezzo di acquisto CP_1 dell'attrezzatura varia da cucina di cui alla fattura fiscale n. FE/2022/0002 dell'8/11/2022, senza ricevere la consegna della merce suindicata.
Con pec del 3.5.2024, a fronte del protrarsi dell'inadempimento della società convenuta, la Parte_1
Co
ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto ed ha diffidato la . alla
[...] CP_1
restituzione delle somme versate.
Alla stregua delle risultanze delle prove documentali acquisite nel giudizio e non smentite da
Co elementi di segno contrario, risulta accertato il grave inadempimento della . agli obblighi CP_1
assunti in forza del contratto di vendita di attrezzature da cucina, di cui alla fattura fiscale n.
FE/2022/0002 dell'8/11/2022, per mancata consegna della merce, così legittimando la declaratoria di risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
Ciò posto, va rilevato che, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazione risultino ricevute dal contraente non inadempiente. In particolare, nei contratti prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458, cod. civ., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, e, nel caso in cui questa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i relativi frutti, naturali o civili, dal giorno dell'ottenuta disponibilità (cfr. Cass. Civ., n. 18518 del 14.9.2004;
Cass. Civ., n. 7829 del 19.5.2003).
Consegue che l'attore ha diritto alla restituzione della somma di € 13.000,00 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo, pari all'importo del corrispettivo pagato per le attrezzature acquistate.
Non appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore in conseguenza dell'inadempimento della ditta convenuta.
A tal fine, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte. In particolare,
l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Civ., n. 20889 del 17.10.2016; v. anche Cass. Civ., n. 10607 del 30.4.2010:
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”).
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha formulato una domanda risarcitoria generica, priva della specificazione del tipo di pregiudizio sofferto a causa dell'inadempimento della ditta convenuta, non potendosi automaticamente riconoscere il danno da svalutazione monetaria, in assenza dell'allegazione di qualsiasi elemento probatorio da parte dell'attrice.
In questi termini, la Suprema Corte ha chiarito che “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018)
Consegue che non appare ravvisabile alcun pregiudizio patrimoniale sofferto dall'attrice e causalmente riconducibile all'inadempimento della convenuta, suscettibile di risarcimento.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la ditta convenuta soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide: 1) accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del Parte_1
contratto del contratto di compravendita dei beni mobili indicati nella fattura n. FE/2022/0002 dell'8/11/2022, per inadempimento della società convenuta TO. CP_1
Contr 2) condanna la alla restituzione, in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
13.000,00 oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice; Contr
4) condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice che si CP_1
liquidano in complessivi € 2.804,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 16.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2130 /2024 r.g. tra
Parte_1
- attrice -
E
TO. CP_1
-convenuta-
Oggi 16 giugno 2025 alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Rania Leonardo per la parte attrice il quale si riporta alle proprie richieste ed insiste per la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 2130 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(p.i. ), in persona del suo titolare , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
domiciliata in Bisignano, Corso Italia n. 29, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Rania che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- attrice -
E
Co
. (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1 P.IVA_2
- convenuta contumace - avente ad oggetto: risoluzione contratto vendita – restituzioni - risarcimento danni.
All'udienza del 16 giugno il difensore dell'attrice rassegnava le conclusioni riportate nell'allegato verbale.
FATTO E DIRITTO
Cont
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1
[...]
perché fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita dei beni mobili indicati CP_1 nella fattura n. FE/2022/0002 dell'8/11/2022, per inadempimento della società convenuta alla propria obbligazione di consegna dei detti beni, con condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 13.000,00 in favore della ditta attrice, oltre interessi dal 3/5/2024 al saldo, nonché alla rivalutazione monetaria delle predette somme, quale risarcimento del danno determinatosi per la mancata disponibilità delle stesse, e di ogni ulteriore danno nella misura liquidata in via equitativa, ex art. 1226 cc, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo. Co A fondamento della domanda deduceva che, in data 8/11/2022, aveva acquistato dalla .
[...]
per cucina, per un importo complessivo di euro 13.000,00, come risultante dalla Controparte_3 fattura fiscale n. FE/2022/0002 dell'8/11/2022, emessa dalla convenuta, in favore della Parte_1
, e da questa pagata in pari data con bonifico bancario;
che, nonostante il pagamento
[...]
integrale del prezzo, i beni mobili oggetto della compravendita non erano mai stati consegnati dalla parte venditrice ed i reiterati solleciti erano rimasti tutti senza alcun esito;
che la ditta attrice, con pec inviata in data 3 maggio 2024, aveva intimato alla convenuta la risoluzione contrattuale per inadempimento, diffidandola a restituire la somma di euro 13.000,00, non avendo più interesse all'adempimento, stante il lungo lasso di tempo trascorso dall'acquisto di detti beni, ma anche tale atto era rimasto privo di riscontro;
che, considerato che parte attrice aveva pagato l'intero prezzo dovuto, senza ricevere alcuna controprestazione, sussistevano i presupposti per la risoluzione del contratto di compravendita e per la condanna della convenuta inadempiente alla restituzione della somma di euro 13.000,00, già corrisposta quale prezzo di acquisto, oltre alla svalutazione monetaria a titolo di liquidazione dei danni derivanti dalla mancata disponibilità di quella somma.
Contr Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione nei confronti della quest'ultima CP_1
non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
*****
La domanda di risoluzione del contratto di compravendita di attrezzature varie per cucina, per inadempimento della ditta convenuta, proposta dalla ditta attrice, è fondata e merita accoglimento.
Contr Risulta documentalmente che la , in data 8/11/2022, abbia acquistato dalla Parte_1
[...]
per cucina, per un importo complessivo di euro 13.000,00, come risultante Controparte_3 dalla fattura fiscale n. FE/2022/0002 dell'8/11/2022, emessa dalla convenuta, nonché dal bonifico bancario effettuato in pari data dall'attrice, quale pagamento del corrispettivo dovuto.
Co Ciò posto, l'attrice ha allegato l'inadempimento della . ai propri obblighi contrattuali di CP_1
consegna della merce acquistata dalla ditta attrice rilevando che, nonostante l'integrale pagamento del corrispettivo, nulla fosse stato consegnato, nonostante i vari solleciti e la diffida del 3.5.2024.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass.
Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
Avuto riguardo al caso di specie, l'attrice ha dimostrato di avere provveduto al versamento
Co dell'importo complessivo di € 13.000,00, in favore della . quale prezzo di acquisto CP_1 dell'attrezzatura varia da cucina di cui alla fattura fiscale n. FE/2022/0002 dell'8/11/2022, senza ricevere la consegna della merce suindicata.
Con pec del 3.5.2024, a fronte del protrarsi dell'inadempimento della società convenuta, la Parte_1
Co
ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto ed ha diffidato la . alla
[...] CP_1
restituzione delle somme versate.
Alla stregua delle risultanze delle prove documentali acquisite nel giudizio e non smentite da
Co elementi di segno contrario, risulta accertato il grave inadempimento della . agli obblighi CP_1
assunti in forza del contratto di vendita di attrezzature da cucina, di cui alla fattura fiscale n.
FE/2022/0002 dell'8/11/2022, per mancata consegna della merce, così legittimando la declaratoria di risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
Ciò posto, va rilevato che, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazione risultino ricevute dal contraente non inadempiente. In particolare, nei contratti prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458, cod. civ., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, e, nel caso in cui questa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i relativi frutti, naturali o civili, dal giorno dell'ottenuta disponibilità (cfr. Cass. Civ., n. 18518 del 14.9.2004;
Cass. Civ., n. 7829 del 19.5.2003).
Consegue che l'attore ha diritto alla restituzione della somma di € 13.000,00 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo, pari all'importo del corrispettivo pagato per le attrezzature acquistate.
Non appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore in conseguenza dell'inadempimento della ditta convenuta.
A tal fine, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte. In particolare,
l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Civ., n. 20889 del 17.10.2016; v. anche Cass. Civ., n. 10607 del 30.4.2010:
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”).
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha formulato una domanda risarcitoria generica, priva della specificazione del tipo di pregiudizio sofferto a causa dell'inadempimento della ditta convenuta, non potendosi automaticamente riconoscere il danno da svalutazione monetaria, in assenza dell'allegazione di qualsiasi elemento probatorio da parte dell'attrice.
In questi termini, la Suprema Corte ha chiarito che “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018)
Consegue che non appare ravvisabile alcun pregiudizio patrimoniale sofferto dall'attrice e causalmente riconducibile all'inadempimento della convenuta, suscettibile di risarcimento.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la ditta convenuta soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide: 1) accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del Parte_1
contratto del contratto di compravendita dei beni mobili indicati nella fattura n. FE/2022/0002 dell'8/11/2022, per inadempimento della società convenuta TO. CP_1
Contr 2) condanna la alla restituzione, in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
13.000,00 oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice; Contr
4) condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice che si CP_1
liquidano in complessivi € 2.804,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 16.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà