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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2818/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Brindisi, Viale San Giovanni Bosco n. Parte_1
55, presso lo studio dell'Avv. Marco Masi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Miceli n. 99, presso lo studio dell'Avv. Marco
Aiello che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Filippo Collia e Abramo
Abrami - resistente
Oggetto: diritto all'assunzione; risarcimento del danno.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale, accertare e dichiarare la
violazione del diritto di preferenza della sig.ra da parte della società Parte_1
2) Nel merito, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Controparte_1 Pt_1
ad ottenere il risarcimento del danno subito da quantificarsi in via equitativa
[...]
dall'Adito Giudicante e, per l'effetto, condannare parte resistente, la Controparte_1
al pagamento di quanto ritenuto di giustizia;
3) Condannare parte resistente al pagamento
delle somme di cui innanzi, maggiorate degli interessi legali e delle indennità da
1 svalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
4) In ogni caso,
condannare la società resistente al pagamento delle spese e competenze di lite con
distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… Nel merito, rigettare le avverse domande tutte perché
inammissibili ed infondate, assolvendo la società convenuta da ogni domanda proposta. In
ogni caso e comunque, compensare quanto eventualmente dovuto alla ricorrente con
l'aliunde perceptum e percipiendum Con vittoria di spese e compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con “Ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale impugnativa di licenziamento” assumendo di aver lavorato per la società resistente a seguito di assunzione con contratto a tempo determinato part-time per 24 ore settimanali per il periodo 6.12.2022/5.7.2023; che il termine era stato poi prorogato al 30.11.2023
senza alcuna specifica causale;
che aveva diritto alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'azienda entro i successivi 12 mesi;
che il datore di lavoro aveva assunto altro lavoratore nella mansioni espletate dalla ricorrente;
che il 29.1.2024
aveva inoltrato alla società resistente una impugnativa di licenziamento;
che aveva avanzato richieste di pagamento di spettanze senza esito;
che era invalida al 50% e,
dunque, era appartenente a categoria protetta;
che, in ragione del mancato rispetto della precedenza nelle assunzioni, aveva diritto al risarcimento del danno. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la ricorrente non aveva manifestato per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ex art. 24, comma 4, D. Lgs. 81/2015; che l'impugnativa di licenziamento non poteva qualificarsi in termini di esercizio del diritto di precedenza;
che non vi era stata alcuna assunzione a tempo indeterminato presso il punto vendita di AN (dove la ricorrente
2 aveva prestato la sua attività lavorativa) nei dodici mesi successivi alla scadenza del rapporto di lavoro;
che non vi era prova del danno per cui veniva chiesto il risarcimento.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 6.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza in relazione alla qualificazione in termini di impugnativa di licenziamento, all'indicazione (punto 12 del ricorso) di richieste di pagamento di spettanze (non chieste in giudizio) e per i richiami all'appartenenza della ricorrente a categoria protetta, rispetto alla quale non è indicato in maniera specifica il riferimento all'oggetto del giudizio, da considerarsi compiutamente formulato solo per la contestazione della disciplina dell'art. 24 D. Lgs. 81/2015.
Posta tale premessa, la domanda si mostra infondata, atteso che non risulta che la ricorrente abbia manifestato per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, non potendosi qualificare nei termini indicati la missiva di impugnativa di licenziamento, con cui si afferma che il licenziamento (che non risulta, atteso che vi è stata la cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine) sarebbe privo di giusta causa o giustificato motivo con richiesta, per l'aspetto indicato, della reintegra e della corresponsione di una indennità risarcitoria secondo la legge 92/2012.
Deve anche evidenziarsi che nel contratto di assunzione e nella successiva proroga del termine vi è anche il richiamo all'art. 24, commi 1 e 4, D. Lgs. 81/2015, sicché deve dirsi
3 che il diritto di precedenza è espressamente richiamato con l'indicazione della specifica normativa di riferimento, che prevede chiaramente il diritto oggetto di causa.
Per altro aspetto, occorre anche evidenziare che non vi è stata compiuta allegazione di assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto,
atteso che la parte ricorrente afferma l'assunzione di altro dipendente nelle stesse mansioni alla data del 30.11.2023 senza più specifiche indicazioni (per la posizione lavorativa di
, risulta l'assunzione in data antecedente, il 5.10.2023) e, per il resto, pare Parte_2
affermare la circostanza in termini dubitativi, assumendo (pg. 7 del ricorso) che parrebbe che successivamente al licenziamento della ricorrente siano state assunte altre unità
lavorative con contratti a tempo indeterminato.
La domanda deve dunque rigettarsi.
La peculiarità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione, basata anche sul margine di incertezza nelle argomentazioni di parte ricorrente come indicate, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 21.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2818/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Brindisi, Viale San Giovanni Bosco n. Parte_1
55, presso lo studio dell'Avv. Marco Masi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Miceli n. 99, presso lo studio dell'Avv. Marco
Aiello che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Filippo Collia e Abramo
Abrami - resistente
Oggetto: diritto all'assunzione; risarcimento del danno.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale, accertare e dichiarare la
violazione del diritto di preferenza della sig.ra da parte della società Parte_1
2) Nel merito, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Controparte_1 Pt_1
ad ottenere il risarcimento del danno subito da quantificarsi in via equitativa
[...]
dall'Adito Giudicante e, per l'effetto, condannare parte resistente, la Controparte_1
al pagamento di quanto ritenuto di giustizia;
3) Condannare parte resistente al pagamento
delle somme di cui innanzi, maggiorate degli interessi legali e delle indennità da
1 svalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
4) In ogni caso,
condannare la società resistente al pagamento delle spese e competenze di lite con
distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… Nel merito, rigettare le avverse domande tutte perché
inammissibili ed infondate, assolvendo la società convenuta da ogni domanda proposta. In
ogni caso e comunque, compensare quanto eventualmente dovuto alla ricorrente con
l'aliunde perceptum e percipiendum Con vittoria di spese e compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con “Ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale impugnativa di licenziamento” assumendo di aver lavorato per la società resistente a seguito di assunzione con contratto a tempo determinato part-time per 24 ore settimanali per il periodo 6.12.2022/5.7.2023; che il termine era stato poi prorogato al 30.11.2023
senza alcuna specifica causale;
che aveva diritto alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'azienda entro i successivi 12 mesi;
che il datore di lavoro aveva assunto altro lavoratore nella mansioni espletate dalla ricorrente;
che il 29.1.2024
aveva inoltrato alla società resistente una impugnativa di licenziamento;
che aveva avanzato richieste di pagamento di spettanze senza esito;
che era invalida al 50% e,
dunque, era appartenente a categoria protetta;
che, in ragione del mancato rispetto della precedenza nelle assunzioni, aveva diritto al risarcimento del danno. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la ricorrente non aveva manifestato per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ex art. 24, comma 4, D. Lgs. 81/2015; che l'impugnativa di licenziamento non poteva qualificarsi in termini di esercizio del diritto di precedenza;
che non vi era stata alcuna assunzione a tempo indeterminato presso il punto vendita di AN (dove la ricorrente
2 aveva prestato la sua attività lavorativa) nei dodici mesi successivi alla scadenza del rapporto di lavoro;
che non vi era prova del danno per cui veniva chiesto il risarcimento.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 6.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza in relazione alla qualificazione in termini di impugnativa di licenziamento, all'indicazione (punto 12 del ricorso) di richieste di pagamento di spettanze (non chieste in giudizio) e per i richiami all'appartenenza della ricorrente a categoria protetta, rispetto alla quale non è indicato in maniera specifica il riferimento all'oggetto del giudizio, da considerarsi compiutamente formulato solo per la contestazione della disciplina dell'art. 24 D. Lgs. 81/2015.
Posta tale premessa, la domanda si mostra infondata, atteso che non risulta che la ricorrente abbia manifestato per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, non potendosi qualificare nei termini indicati la missiva di impugnativa di licenziamento, con cui si afferma che il licenziamento (che non risulta, atteso che vi è stata la cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine) sarebbe privo di giusta causa o giustificato motivo con richiesta, per l'aspetto indicato, della reintegra e della corresponsione di una indennità risarcitoria secondo la legge 92/2012.
Deve anche evidenziarsi che nel contratto di assunzione e nella successiva proroga del termine vi è anche il richiamo all'art. 24, commi 1 e 4, D. Lgs. 81/2015, sicché deve dirsi
3 che il diritto di precedenza è espressamente richiamato con l'indicazione della specifica normativa di riferimento, che prevede chiaramente il diritto oggetto di causa.
Per altro aspetto, occorre anche evidenziare che non vi è stata compiuta allegazione di assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto,
atteso che la parte ricorrente afferma l'assunzione di altro dipendente nelle stesse mansioni alla data del 30.11.2023 senza più specifiche indicazioni (per la posizione lavorativa di
, risulta l'assunzione in data antecedente, il 5.10.2023) e, per il resto, pare Parte_2
affermare la circostanza in termini dubitativi, assumendo (pg. 7 del ricorso) che parrebbe che successivamente al licenziamento della ricorrente siano state assunte altre unità
lavorative con contratti a tempo indeterminato.
La domanda deve dunque rigettarsi.
La peculiarità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione, basata anche sul margine di incertezza nelle argomentazioni di parte ricorrente come indicate, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 21.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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